Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13643 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 13643 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 21159-2021 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO, in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 692/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 24/02/2021 R.G.N. 96/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 17/04/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Oggetto
RETRIBUZIONE RAPPORTO PRIVATO
R.G.N.21159/2021
COGNOME
Rep.
Ud.17/04/2025
CC
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Con sentenza del 24 febbraio 2021, la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e accoglieva opposizione proposta dalla AUSL Roma 1 avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da NOME COGNOME avente ad oggetto il pagamento a titolo di ulteriore retribuzione di posizione, differenze su indennità sostitutiva ferie e TFR a suo dire spettantegli in forza di una pregressa sentenza della stessa Corte d’Appello che aveva accertato lo svolgimento da parte dell’istante dell’incarico di dirigente di due unità operative complesse, coordinandole tra loro, per il periodo dal 2000 al 2008 presso la soppressa ASL Roma E.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto preclusa l’azione dove ndo la relativa domanda ritenersi assorbita dalla sentenza di rigetto dell’opposizione alla precedente azione monitoria proposta dal Capilupi nel 2006 e passata in giudicato, riguardante la sola maggiorazione della retribuzione di posizione dirigenziale e non anche della retribuzione di posizione, ma avente a presupposto le medesime circostanze di fatto poste dal lavoratore alla base del ricorso per ingiunzione, o ssia l’aver svolto nel medesimo periodo di tempo compiti di dirigente coordinatore di due unità operative complesse.
Per la cassazione di tale decisione ricorre il COGNOME, affidando l’impugnazione a sei motivi, cui resiste, con controricorso, la AUSL Roma 1.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375 e 2909 c.c. e 88 e 324 c.p.c., imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente ritenuto preclusa l’azione monitoria in questione in ragione del l’abusivo frazionamento del credito senza tener conto
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dell’essere l’azione fondata sulla deliberazione della ASL RM E n. 425 del 3.6.2010 che, nel definire il valore economico degli incarichi direttivi, ha consentito la quantificazione del credito, insuscettibile quindi di essere azionato in precedenza.
Con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione del documento – la deliberazione della ASL RM E n. 425 del 3.6.2010 -recante l’esatta quantificazione della voce retributiva dovuta.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce la nullità dell’impugnata sentenza per omessa pronunzia in ordine all’efficacia interruttiva della prescrizione della documentazione prodotta. Nel quarto motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c. è prospettata in relazione alla mancata ammissione della produzione documentale relativa agli atti interruttivi della prescrizione;
Con il quinto motivo, rubricato con riferimento al vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, il ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale la mancata considerazione degli atti interruttivi della dichiarata prescrizione estintiva quinquennale.
Con il sesto motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2395 c.c. lamentando a carico della Corte territoriale l’erronea individuazione del dies a quo di decorrenza della dichiarata prescrizione dalla data di approvazione della deliberazione della ASL RM E n. 425 del 3.6.2010 recante la quantificazione del credito azionato.
Il primo ed il secondo motivo si rivelano meritevoli di accoglimento alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass., S.U. n. 7299 del 19.3.202) secondo cui ‘In tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito
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che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell’attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria; tuttavia, qualora non sia possibile l’introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l’intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda, anche se arbitrariamente frazionata, tenendo conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite e potendo, a tal fine, escludere la condanna in suo favore o anche stabilire in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92, comma 1 c.p.c., in quanto l’abusivo frazionamento della domanda giudiziale integra un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale’.
In ogni caso andrà verificato, anche ai fini della prescrizione del credito azionato come censurata con il sesto motivo, se, in relazione alla riconducibilità dell’esigibilità del credito alla quantificazione del medesimo operata dalla deliberazione della ASL RM E n. 425 del 3.6.2010, si sia effettivamente determinato nella specie un abusivo frazionamento del credito vantato.
Parimenti il terzo, quarto e quinto motivo, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, risultano meritevoli di accoglimento alla
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stregua dell’orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 8658/2016) secondo cui il ricorso ai poteri d’ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova ex art. 437, comma 2, c.p.c. è indispensabile quando appaia idoneo, per lo spessore contenutistico che lo connota, a sovvertire il verdetto di primo grado, nel senso di mutare il contenuto di uno o più giudizi di fatto sui quali si basa la pronunzia impugnata, fornendo un contributo decisivo all’accertamento della ‘verità materiale’, in c oerenza con i principi del giusto processo di cui all’art. 111, commi 1 e 2, Cost.
Il ricorso va, dunque, accolto per quanto di ragione e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà in conformità, accertando l’effettività del frazionamento del credito e l’efficacia interruttiva della prescrizione della documentazione prodotta in appello e disponendo altresì per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di cassazione il 17 aprile 2025.
La Presidente (NOME COGNOME)