Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 1374 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1374 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 762-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che, unitamente all’avvocato NOME COGNOME ed all’avvocato NOME COGNOME, la rappresenta e difende giusta mandato in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO presso lo studio
COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME, giusta mandato in calce al controricorso;
– controricorrente –
avvers o la sentenza n. 1097/2021 della CORTE D’APPELLO DI FIRENZE, depositata il 27/05/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; Lette le memorie della ricorrente;
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con scrittura privata del 9 luglio 2010 la RAGIONE_SOCIALE concludeva con la RAGIONE_SOCIALE (‘RAGIONE_SOCIALE‘) un contratto di affitto avente ad oggetto un’azienda di escavazione e frantumazione di materiali laterizi sita in Volterra, nota come ‘RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
All’atto dell’inventario dei beni aziendali veniva riscontrata la presenza di RAGIONE_SOCIALE nel piazzale del RAGIONE_SOCIALE, dal valore stimato di Euro 88.471,18, che secondo il contratto la COGNOME avrebbe potuto usare e vendere, salvo conguaglio della differenza di valore esistente all’atto della retrocessione del compendio aziendale.
Il contratto era risolto il 15 febbraio 2011, e la RAGIONE_SOCIALE, il 22 giugno 2012, domandava stragiudizialmente alla RAGIONE_SOCIALE il pagamento di fatture insolute relative al rapporto di affitto, e contestualmente proponeva ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Pisa che, accogliendo le domande
monitorie proposte, emanava i decreti ingiuntivi nn. 794/2012 e 795/2012, recanti rispettivamente condanna al pagamento di Euro 26.146,09 ed Euro 128.955,86.
I decreti erano opposti dalla COGNOME, che preliminarmente sosteneva che la domanda monitoria era viziata in quanto frutto di abusivo frazionamento. Nel merito, affermava che nulla era dovuto, attesa l’eccessività della richiesta di controparte, considerato che era intervenuta una parziale compensazione del debito verso la RAGIONE_SOCIALE con un credito vantato dalla COGNOME stessa nei confronti di altra società (la RAGIONE_SOCIALE). Inoltre, l’importo di cui alla fattura n. 8/2011, per euro 88.471,18 -emessa sulla scorta dell’asserita assenza di materiali RAGIONE_SOCIALE nel piazzale del RAGIONE_SOCIALE al momento della riconsegna -non era dovuto, in quanto in realtà anche tali materiali erano stati riconsegnati.
Il Tribunale di Pisa con sentenza n. 31/2018, respinta l’eccezione prelimi nare sul frazionamento illegittimo del credito, accoglieva l’eccezione di compensazione a seguito di una cessione del credito, mentre disattendeva quella fondata sulla asserita restituzione degli RAGIONE_SOCIALE, revocando i decreti e determinando in misura ridotta il credito vantato.
Avverso la sentenza del Tribunale di Pisa spiegava appello la RAGIONE_SOCIALE innanzi alla Corte d’Appello di Firenze.
Deduceva l’appellante che, pur essendo valida la cessione del credito su cui si fondava la compensazione in favore della RAGIONE_SOCIALE, della quale l’appellata era a sua volta
creditrice, il giudice non aveva tenuto conto che sarebbe stato onere della RAGIONE_SOCIALE dimostrare che tale cessione riguardava il credito di cui era stato richiesto il pagamento. Inoltre, il giudice avrebbe do vuto ridurre l’importo da detrarre rispetto al credito azionato in via monitoria, da Euro 110.379,00 a Euro 72.653,54.
La COGNOME, per parte propria, proponeva appello incidentale, ed oltre a riproporre l’eccezione di abusivo frazionamento del credito, affe rmava l’infondatezza dell’appello, ritenendo che controparte avesse erroneamente ricostruito la distribuzione dell’onere della prova; censurava altresì l’errata valutazione delle prove operata dal giudice di prime cure, sostenendo che in realtà risultava la riconsegna dei materiali RAGIONE_SOCIALE all’appellante.
Il giudice del gravame pronunciava dunque la sentenza n. 1097/2021 con la quale, nuovamente rigettata l’eccezione di inammissibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito, disattendeva in par te i motivi d’appello della RAGIONE_SOCIALE Riteneva infatti che la RAGIONE_SOCIALE avesse ammesso di aver ceduto alla RAGIONE_SOCIALE dei crediti idonei « ad incidere sull’ammontare del credito il cui pagamento era stato ingiunto » (p. 6, sentenza d’appello) e che pertanto sarebbe stato onere della prima dimostrare di aver azionato crediti ulteriori e diversi, anche dal punto di vista quantitativo, rispetto a quello ceduto. Tuttavia, la Corte distrettuale riteneva l’appello parzialmente fondato sotto altro profilo: il Giudice di prime
cure, infatti, avrebbe errato nel non riconoscere che una parte del credito ceduto alla COGNOME -e che si pretendeva oggetto di estinzione per compensazione -era stato retroceduto alla RAGIONE_SOCIALE e ciò perché la COGNOME aveva a sua volta ceduto un proprio diverso credito, vantato nei confronti della COGNOME stessa, ad alcuni istituti bancari. Tale circostanza impediva alla COGNOME di opporre in compensazione alla COGNOME il credito acquistato dalla RAGIONE_SOCIALE, giustificando così il ritrasferimento dello stesso alla creditrice originaria. Il credito ceduto si sarebbe così ridotto dagli originari Euro 110.379,30 a Euro 72.653,55.
La Corte fiorentina accoglieva infine parzialmente l’appello incidentale della COGNOME, riducendo così la somma da questa dovuta al l’appellante principale a RAGIONE_SOCIALE, ma riconfermava la sentenza di primo grado quanto alla riconsegna degli RAGIONE_SOCIALE al termine del contratto.
Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze proponeva ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, deducendo quattro motivi di ricorso, illustrati da memorie.
La RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso.
Con il primo motivo di ricorso la COGNOME deduce, ex art. 360, 1° co., n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt. 1175 c.c., 1375 c.c. e 633 c.p.c. Sostiene la ricorrente che la Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenuto che il frazionamento del credito fosse giustificato alla luce della diversità dei fatti costitutivi delle domande monitorie e che vi fosse un
interesse della RAGIONE_SOCIALE ad azionare separatamente le domande. Infatti, è insostenibile la tesi per cui i crediti azionati in sede monitoria dalla RAGIONE_SOCIALE derivavano da due rapporti distinti, al contrario trovando entrambi i crediti fonte nel contratto oggetto di causa. Ciò sarebbe dimostrato dal contenuto sia delle fatture, sia del ricorso per decreto ingiuntivo, giacché in entrambi i casi vi erano riferimenti al rapporto di affitto di azienda.
Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. Il Giudice dell’appello, nell’affermare la retrocessione alla RAGIONE_SOCIALE da parte della RAGIONE_SOCIALE di parte del credito vantato verso la COGNOME -a causa della cessione da parte di quest’ultima a favore di istituti bancari, di un credito vantato contro la COGNOME, sì da impedire la compensazione dei crediti tra le stesse -si sarebbe avvalso di un documento (la lettera del 10 dicembre 2011) « contestato ed il cui contenuto non è stato provato da controparte » (p. 12 del ricorso).
Tale contestazione, a detta della ricorrente, avrebbe onerato la controparte di provare specificamente il contenuto della lettera del 10 dicembre 2011 e, in via definitiva, dimostrare l’avvenuta cessione dei crediti operata dalla RAGIONE_SOCIALE in favore degli istituti di credito.
Con il terzo motivo di censura, spiegato ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4 c.p.c., la ricorrente lamenta la violazione dell’art.
132, n. 4, c.p.c. Il Giudice del gravame avrebbe errato nel ritenere all’un tempo, da un lato, carente la dimostrazione dell a riconsegna degli RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE e, dall’altro, avrebbe richiamato la deposizione di un teste relativa ai medesimi fatti, teste che aveva effettuato delle operazioni finalizzate appunto alla restituzione dell’azienda. In somma sintesi, sarebbe contraddit torio, da parte del Giudice dell’appello, ritenere credibile il teste in questione in relazione a parte della sua deposizione (nella quale riportava in dettaglio i materiali e le misure degli RAGIONE_SOCIALE presenti nel RAGIONE_SOCIALE al 15 febbraio 2011, data della risoluzione del contratto di affitto) ed al contempo affermare che questi nulla avesse detto in ordine alla restituzione dei materiali stessi.
La « conferma di ‘materiali e misure’ effettuata da teste » (p. 15 del ricorso) avrebbe dunque dovuto indurre il Giudice a ritenere che gli RAGIONE_SOCIALE oggetto di misurazione fossero poi stati restituiti. Le conclusioni del Giudice sarebbero dunque affette da una « irriducibile inconciliabilità che rende inevitabilmente nulla la sentenza » (p. 14 del ricorso).
Infine, l’ultimo motivo di ricorso deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c. Segnatamente, la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare alcune risultanze documentali, nulla deducendo in merito ad esse.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile ex art. 360 bis n. 1 c.p.c..
Il Giudice ha, infatti, ritenuto, con apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità in quanto compiutamente ed esaustivamente argomentato, che i diritti azionati dalla RAGIONE_SOCIALE in sede monitoria fossero fondati su fatti costitutivi diversi, e pertanto, non sussiste alcun indebito frazionamento. Anche ad opinare diversamente, ha coerentemente evidenziato la Corte che la censura mossa dalla COGNOME non sarebbe stata meritevole di accoglimento, in quanto « sussisteva pure un evidente interesse della RAGIONE_SOCIALE a proporre due distinte domande, atteso che il primo ricorso monitorio risultava fondato anche su documentazione sottoscritta dal debitore , il che giustificava la richiesta, in effetti avanzata, della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo » (pp. 7 e 8 della sentenza).
È di tutta evidenza che il giudice del gravame abbia fatto corretta applicazione dei principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte le quali, in materia di richiesta frazionata di un credito, hanno affermato che « le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, – sì da non poter essere accertate separatamente se non a
costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell’identica vicenda sostanziale – le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183, c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c .» (Cass., SS.UU. n. 4090/2017, peraltro espressamente citata dalla sentenza d’appello; cfr. recentemente Cass., n. 14143/2021).
Sussisteva, dunque, per la RAGIONE_SOCIALE, un ragionevole e oggettivo interesse ad azionare il credito con le modalità in concreto proposte, giustificato dall’opportunità di ottenere, rispetto a un credito, l’immediata esecutività di un decreto ingiuntivo. Ove i crediti fossero stati fatti valere congiuntamente in sede monitoria, il decreto non avrebbe potuto essere munito della clausola di provvisoria esecuzione di cui all’art. 642 c.p.c., per il suo intero ammontare.
Trattasi di soluzione che si pone in linea di continuità con la giurisprudenza di questa Corte che in passato ha reputato ammissibile l’esercizio in giudizio del diritto di credito, ove giustificato dalla diversità di prove disponibili a sostegno delle diverse parti di esso. « L’attore che, a tutela di un credito
nascente da un unico rapporto obbligatorio (nella specie per il pagamento di compensi professionali), agisce, dapprima, con ricorso monitorio, per la somma già documentalmente provata, e, poi, in via ordinaria, per il residuo, non viola il divieto di frazionamento di quel credito in plurime domande giudiziali, e non incorre, pertanto, in abuso del processo, quale sviamento dell’atto processuale dal suo scopo tipico, in favore di uno diverso ed estraneo al primo – stante il diritto del creditore a ricorrere ad una tutela accelerata, mediante decreto ingiuntivo, per la parte di credito assistita dai requisiti per la relativa emanazione » (Cass. n. 22574/2016).
Anche il secondo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La Corte fiorentina ha, infatti, liberamente valutato il contenuto della lettera del 10 dicembre 2011, motivando in ordine a tale valutazione in maniera congrua ed esente da mende logiche.
Non appare pertinente il richiamo alla norma di cui all’art. 116, 1° co, c.p.c., posto che la deduzione della sua violazione è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora
la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento. Trattasi, invero, di profili non ravvisabili nel caso in esame.
La COGNOME in sostanza deduce che il giudice abbia male esercitato il proprio potere di prudente apprezzamento della prova, ma in tale evenienza la censura sarebbe stata ammissibile soltanto nei rigorosi limiti ammessi dal novellato art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c., che non trova riscontro nella concreta formulazione del motivo.
Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile.
Non è infatti ravvisabile alcuna inconciliabile contraddizione tra l’affermazione della affidabilità di un teste e la valutazione del contenuto delle sue dichiarazioni. A ben vedere, ciò che sollecita la COGNOME è la condivisione del proprio ragionamento induttivo per il quale il teste avrebbe inteso riferire più di quanto testualmente affermato. Del resto, dalla conferma del teste di aver misurato gli RAGIONE_SOCIALE presenti nel piazzale del centro non può automaticamente inferirsi anche l’avvenuta riconsegna degli stessi alla controricorrente, come invece pretende parte ricorrente.
Sul punto l’impugnata sentenza è univoca nell’affermare che il teste « si è limitato a confermare ‘materiali e misure’ ma nulla ha detto circa la presunta restituzione del materiale » (p. 8 della sentenza), non apparendo connotato da assoluta
univocità quanto alle conclusioni, il ragionamento induttivo proposto dalla ricorrente.
Infine, anche l’ultimo motivo di ricorso è inammissibile.
La COGNOME tenta, infatti, di far operare alla Corte una nuova valutazione dei fatti posti a fondamento della causa, non ammessa in questa fase del giudizio.
Del resto, la motivazione inesistente o insanabilmente nulla omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass., SS.UU. n. 24148/2013).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al rimborso delle spese che liquida in complessivi € 6.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge;
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 16 dicembre 2022