Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4226 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4226 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27908/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso da sé stesso e dall’ avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
COGNOME ROMANO, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente-
avverso il provvedimento della Corte d’Appello di Ancona n. cronol. 837/2022 del 21/10/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex artt. 14 d.lgs. n. 150/2011 e 702bis e segg. c.p.c., depositato in data 30 marzo 2020, l’AVV_NOTAIO conven iva in giudizio RAGIONE_SOCIALE, per chiederne la condanna al pagamento del complessivo importo di € 6.184,90 oltre interessi e maggior danno -preteso per l’attività svolta nell’interesse d i RAGIONE_SOCIALE
nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso in primo grado innanzi al Tribunale di Pesaro e proseguito in secondo grado avanti alla Corte d’ appello di Ancona.
Costituitosi, COGNOME NOME eccepiva, in via preliminare, l’illegittimo frazionamento del credito operato dal ricorrente, il quale, nel medesimo periodo, aveva promosso ulteriori undici analoghi procedimenti, di cui otto nei confronti del solo COGNOME ed i restanti tre anche nei confronti della condebitrice solidale COGNOME NOME; chiedeva, pertanto, la riunione del plurimi giudizi promossi nei suoi confronti dall’AVV_NOTAIO ovvero la declaratoria di improponibilità e/o inammissibilità della pluralità delle domande; nel merito, chiedeva il rigetto delle avverse pretese ovvero, comunque, la congrua riduzione delle somme da riconoscere in favore del legale.
Il Tribunale dichiarava la propria incompetenza in favore della Corte d’appello di Ancona, in base al duplice rilievo: a) che « la complessiva controversia giudiziaria con riferimento alla quale l’AVV_NOTAIO chiede la liquidazione delle proprie competenze si è conclusa innanzi alla Corte d’Appello di Ancona, la quale all’udienza del 29 marzo 2016 ha dichiarato l’interruzione del giudizio essendo stata nelle more posta in liquidazione coatta amministrativa l’appellata Banca delle RAGIONE_SOCIALEp.RAGIONE_SOCIALE, senza che la causa sia stata successivamente riassunta da alcuna delle parti nel termine di legge »; b) che « la competenza di detta ultima autorità giudiziaria in ordine alla delibazione delle domande avanzate dall’AVV_NOTAIO con il ricorso ex artt. 14 d.lgs. n. 150/2011 e 702bis e segg. c.p.c. in disamina; trattasi all’evidenza di competenza funzionale ed inderogabile rispetto alla quale -contrariamente a quanto diffusamente dedotto in atti dall’odierno ricorrente -non può di certo invocarsi il criterio del c.d. foro del
consumatore, ove si consideri in particolare che, secondo quanto dedotto in comparsa da COGNOME NOME e non contestato dall’AVV_NOTAIO, la contesa giudiziaria svoltasi in 1° grado innanzi avanti alla Corte d’Appello di Ancona ha avuto ad oggetto ‘vicende traenti tutti origine dalla qualità di socio e fideiussore dello stesso COGNOME per la società RAGIONE_SOCIALE e quindi non certo per un presunto debito sorto ‘per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’attività imprenditoriale e professionale eventualmente esercitata’ dal medesimo ».
A seguito della riassunzione della causa, da parte dell’AVV_NOTAIO, dinanzi alla Corte di Appello di Ancona, il RAGIONE_SOCIALE, costituendosi, svolgeva le medesime contestazioni sollevate innanzi al Tribunale di Forlì, ribadendo, in via preliminare, che la parcellizzazione dell’asserito credito, operata da controparte, era in contrasto con i principi del giusto processo.
La Corte d’appello di Ancona, nel definire la controversia con il provvedimento indicato in epigrafe, ha ritenuto che non fossero ravvisabili, in riferimento alla possibile operatività del ‘foro del consumatore’, « i presupposti per proporre il regolamento di competenza d’ufficio, non emergendo le condizioni di natura personale ed oggettiva rispetto a COGNOME COGNOME -che non l’ha peraltro dedotta – integranti la previsione di foro del consumatore (come anche rilevato dal Tribunale di Forlì), dal momento che il giudizio in cui l’AVV_NOTAIO ha svolto l’attività professionale per la quale richiede il corrispettivo riguardava la richiesta di pagamento da parte di Banca RAGIONE_SOCIALE nei confronti di COGNOME per obbligazione di garanzia da questi assunta a favore della RAGIONE_SOCIALE, della quale COGNOME era socio
e dunque una controversia avente ad oggetto la prestazione di garanzia del socio nell’interesse della attività commerciale svolta dallo stesso soggetto attraverso la società, con la conseguenza che nella fattispecie concreta natura e l’oggetto del rapporto professionale tra cliente ed avvocato ne attestano la estraneità ai presupposti applicativi del foro del consumatore ».
Quanto all’eccezione del convenuto, di illegittimo frazionamento del credito, la Corte di merito l’ha ritenuta fondata, e tanto mediante il richiamo ai noti principi enunciati su questo tema dalla giurisprudenza di questo giudice di legittimità.
Secondo la Corte d’appello emergeva infatti dagli atti « l’esistenza di un rapporto professionale ‘di durata’ tra le parti per lo svolgimento di una serie di incarichi per assistere il sig. NOME COGNOME in giudizi civili e penali (questi ultimi estranei alla richieste giudiziali di pagamento) e la proposizione di altre undici azioni inerenti il corrispettivo per l’attività prestata dal professionista in una pluralità di giudizi civili di diversa natura, promossi nei confronti o da istituti bancari o nei confronti o da soggetti privati e pubblici e verso la RAGIONE_SOCIALE, tutti riconducibili alla partecipazione del sig. COGNOME a tale ultima società o comunque agli interessi economici del predetto derivanti dalla suddetta partecipazione e, dunque, ad una relazione unitaria fra le parti, ancorché di mero fatto, caratterizzante le diverse vicende sottese ai vari procedimenti. Va, peraltro, sottolineato che nella fattispecie in esame l’indicazione da parte del sig. Comandin i dei diversi pagamenti di cui alle fatture elencate, riferibili alle molteplici prestazioni professionali effettuate, comporterebbe la necessità di procedere alla valutazione circa l’imputazione dei pagamenti eccepiti sicché si
verrebbe a configurare proprio quella particolare situazione prospettata dalla Suprema Corte».
Per la cassazione dell’ordinanza COGNOME ha proposto ricorso affidato a tredici motivi (il tredicesimo motivo, in verità, è identificato con il numero romano ‘XIV’).
RAGIONE_SOCIALE NOME ha resistito con controricorso.
Proposta dal consigliere delegato la definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., in ragione della ravvisata manifesta infondatezza dell’impugnazione per cassazione, la causa, su tempestiva istanza del ricorrente, è stata, quindi, fissata, per la decisione in camera di consiglio.
Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I . L’istanza di riunione della presente causa ad altri giudizi tra le stesse parti, proposta dal ricorrente con la memoria, deve essere rigettata, in quanto le controversie pendenti hanno ad oggetto pronunce diverse e non si configura l’ipotesi di riunione obbligatoria prevista dall’art. 335 c.p.c., sussistendo tra le diverse controversie solo identità di questioni e una connessione meramente soggettiva.
I motivi di ricorso possono così sintetizzarsi:
‘Nullità della sentenza (360 n. 4) su un punto decisivo e cioè mancata concessione di un termine per argomentare sull’improponibilità di fatto rilevata d’ufficio’ .
Il ricorrente, dopo avere identificato le cause proposte dinanzi al Tribunale di Forlì secondo l’ordine di iscrizione a ruolo , denunzia la nullità dell ‘ordinanza per non avergli concesso un termine per spiegare le ragioni che giustificavano, nella specie, la trattazione disgiunta della pluralità delle cause, le quali avevano oggetti e causae
petendi diversi e divergenti, avendo peraltro l’AVV_NOTAIO accorpato ab initio le domande inerenti allo stesso oggetto.
‘Violazione di legge (art. 24 Cost.) in relazione a norme costituzionali, a convenzioni ed ai trattati internali; art. 360 n. 3 c.p.c.’ : con il presente motivo, sempre con riferimento al medesimo aspetto della decisione considerato nella censura precedente, il ricorrente lamenta la compressione del diritto di difesa, non essendogli stato «concesso né tempo né modo né opportunità per potersi difendere. Il collegio ha disposto note sostitutive la verbalizzazione d’udienza e poi ha deciso. La questione non era stata né dibattuta né introdotta in prime cure ».
‘Error in judicando (art. 360 c.p.c.) per non avere, in tema di preteso abusivo frazionamento del credito, differenziato le posizioni di NOME COGNOME/COGNOME NOME e di NOME COGNOME/COGNOME e COGNOME NOME che vedevano soggetti diversi in relazione agli artt. 274 cpc nonché 6 e 13 convenzione Roma e 47 Carta di Nizza, in relazione agli artt. 1175 e 1375 c.c.’ .
Il ricorrente pone l’accento sul la diversità soggettiva della pluralità delle cause, nove delle quali riguardavano solo l’AVV_NOTAIO e il COGNOME e altre tre avevano come convenuti, oltre il COGNOME, anche un diverso soggetto. Ciò posto si censura la decisione per non aver spiegato perché cause con soggetti diversi dovessero riunirsi;
‘ Violazione di legge (360 n. 3) per non aver differenziato le posizioni di NOME COGNOME/COGNOME NOME e di NOME COGNOME/COGNOME NOME e COGNOME NOME in relazione agli artt. 1175 e 1375 c.c.’ : il motivo propone la medesima questione oggetto del motivo precedente sotto i diversi profili dell’assenza di motivazione e della violazione di legge, poiché ‘ non è chiara la ragione della doverosità di
agire, in unico contesto giudiziario scaturito da una medesima azione, contro soggetti con posizioni diverse ‘;
‘Nullità della sentenza (360 n. 4) per omessa considerazione di un giudicato formale e sostanziale ex art. 324 cpc e 2909 c.c.’ .
Secondo il ricorrente, nell ‘ordinanza impugnata non si sarebbe preso in considerazione il giudicato costituita dalla sentenza della Corte di appello di Bologna (prodotta innanzi alla Corte d’Appello di Ancona unitamente alle note di trattazione), pronunziata fra le stesse parti a seguito di altra ordinanza dichiarativa di incompetenza da parte del Tribunale di Forlì. Con tale ordinanza la Corte d’appello di Bologna aveva osservato che non «non appare ravvisabile un’ipotesi di indebito frazionamento del credito, in quanto ciascuna delle pretese vantate dall’AVV_NOTAIO in relazione alle prestazioni professionali effettuate a favore di RAGIONE_SOCIALE nell’ambito di 12 distinti giudizi civili e penali svoltisi in sedi e tempi diversi risulta fondata su un titolo distinto»;
‘ Nullità della sentenza (360 n. 3) per omessa considerazione di un giudicato formale e sostanziale ex art. 3211 cpc e 2909 cc’ : il motivo denunzia la mancata considerazione del giudicato esterno (già oggetto del precedente motivo) sotto il profilo della violazione di legge, e tanto per l’ipotesi in cui si dovesse ravvisare , nel provvedimento impugnato, un’ipotesi di motivazione implicita. Si evidenzia che la questione fu sollevata nel giudizio di merito, sussistendo comunque la rilevabilità ufficiosa del giudicato esterno;
‘ Nullità della sentenza su un punto fondamentale e cioè sulla mancata pronuncia inerente alla competenza; in relazione all’art. 45 c.p.c.; art. 360 n. 3 c.p.c.’: secondo il ricorrente, la Corte di Appello
di Ancona non ha preso posizione né sulla propria competenza, né sull’esistenza o meno del foro del consumatore;
‘Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 45 c.p.c.; in relazione al c.d. foro del consumatore; art. 360 n. 4 e 3 c.p.c.’ : il ricorrente censura la decisione della Corte di Appello di non proporre d’ufficio regolamento di competenza in relazione alla circostanza che il RAGIONE_SOCIALE era consumatore residente in Forlì;
‘Violazione dell’art. 360 n. 3 in relazione alla questione del simultaneus processus ‘ : il ricorrente critica la decisione, per avere la Corte d’appello riconosciuto ingiustificata la pluralità delle iniziative giudiziali, senza considerare le caratteristiche dei crediti e le peculiarità delle vicende da cui essi traevano origine, che rendevano irragionevole la configurabilità del simultaneus processus ;
‘Motivazione omessa circa un punto essenziale e decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 c.p.c.’ : il motivo propone la medesima questione oggetto di quello precedente sotto il profilo dell’omessa motivazione, vizio reso ancora più evidente in presenza del giudicato costituito dall’ordinanza di Tribunale di Forlì, il quale aveva implicitamente disatteso la questione, rigettando la richiesta di riunione;
‘Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 111 Cost., nonché 1175, 1375 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.’ : il ricorrente lamenta l’erronea applicazione dei principi in tema di frazionamento del credito, la cui operatività suppone un rapporto di durata intercorrente fra i medesimi soggetti, laddove, nel caso in esame, tale presupposto non ricorreva;
‘Violazione e/o falsa applicazione sempre degli artt. 2 e 111 Cost., nonché 1175, 1375 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c : la
sentenza è censurata per avere la Corte d’appello riscontrato l’ipotesi dell’abusivo frazionamento nonostante la presenza di un interesse oggettivamente apprezzabile del creditore alla trattazione separata, che emergeva chiaramente dagli atti;
13) ‘Violazione di legge per mancata compensazione di tutte le fasi processuali ex art. 91 e 92 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.)’ : sussistevano, secondo il ricorrente, giusti motivi (riconoscibili anche nel c.d. ‘overruling’) per la compensazione integrale delle spese (il motivo è identificato in ricorso con il n. XIV).
III . È prioritario l’esame congiunto del terzo motivo, del quarto, del nono, del decimo, dell’undicesimo e del dodicesimo, che riguardano tutti la questione del l’ abusivo frazionamento del credito riconosciuto dall’ordinanza impugnata (la cui ravvisata sussistenza ha condotto la Corte territoriale alla dichiarazione di improponibilità della domanda dell’AVV_NOTAIO).
Essi sono fondati anche se per ragioni non coincidenti con quelle indicate dalla ricorrente. Ciò, del resto, non introduce alcuna anomalia, in rapporto al principio secondo il quale «la Corte di cassazione può accogliere il ricorso per una ragione di diritto anche diversa da quella prospettata dal ricorrente, sempre che essa sia fondata sui fatti come prospettati dalle parti, fermo restando che l’esercizio del potere di qualificazione non può comportare la modifica officiosa della domanda per come definita nelle fasi di merito o l’introduzione nel giudizio d’una eccezione in senso stretto» (Cass. n. 3437/2014; Cass. n. 18775/2017).
È pacifica in causa la circostanza, invero risultante dalla stessa ordinanza impugnata, che il Tribunale di Forlì, decidendo nei diversi procedimenti instaurati dal ricorrente, suddivise la competenza fra la
Corte d’appello di Bologna per nove cause e la Corte d’appello di Ancona per due cause.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la competenza a decidere sulla domanda dell’avvocato, volta ad ottenere il pagamento dei compensi maturati per le prestazioni rese in favore del cliente in occasione del patrocinio svolto in diversi gradi di giudizio, spetta al giudice che «per ultimo» ha deciso della lite.
Dal canto suo, il concetto di frazionamento del credito suppone che il creditore, pur avendo la possibilità di cumulare le pretese in unico giudizio, abbia, senza giustificato motivo, moltiplicato le iniziative giudiziali. Pertanto , in relazione ai crediti dell’avvocato verso un medesimo cliente per assistenza in una pluralità di giudizi, tale presupposto non sussiste quando i diversi crediti, pure ascrivibili a un rapporto unitario, siano relativi a prestazioni rese dinanzi a giudici diversi. Sussistendo la competenza funzionale nel senso sopra chiarito, il legale non ha altra via che agire separatamente dinanzi al giudice individuato dall’art. 14 del d. lgs. n. 150 del 2011.
In applicazione di tale principio, nella specie, il problema del frazionamento non si poneva in relazione a tutti i procedimenti già instaurati dal legale dinanzi al Tribunale di Forlì, ma semmai solo in relazione a quelli di competenza della Corte d’appello di Ancona. Solo entro tali limiti, la Corte d’appello avrebbe potuto valutare se fosse o meno giustificata la proposizione di distinti giudizi. In tale indagine, inoltre, la Corte d’appello avrebbe dovuto tenere di quanto recentemente chiarito dalle Sezioni unite con l’affermazione del seguente principio: «se il giudice ritenga di trovarsi di fronte ad un abusivo frazionamento della pretesa creditoria, deve innanzitutto verificare se sia possibile l’impiego degli strumenti messi a
disposizione dal codice di rito per convogliare la decisione sull’intera pretesa dinanzi a sé, quali la riunione ex art. 274 c.p.c. se pendono dinanzi ad uno stesso ufficio giudiziario» (Cass., S.U., n. 7299/2025). In contrasto con queste regole, la valutazione è stata operata dalla Corte d’appello di Ancona con riferimento a tutte le cause inizialmente promosse dal legale nei confronti del COGNOME dinanzi al Tribunale di Forlì , comprese quelle riassunte innanzi alla Corte d’appello di Bologna, che costituivano, peraltro, il nucleo più significativo del contenzioso. La Corte d’appello marchigiana, a giustificazione della decisione assunta in ordine alla necessità del simultaneus processus , rileva che, in considerazione dell’eccezione di pagamento propost a dal cliente, verrebbe a configurarsi «proprio quella peculiare situazione prospettata dalla Suprema corte, lì dove ha evidenziato che l’eccezione di imputazione dei pagamenti eseguiti nel corso del rapporto potrebbe essere meglio apprezzata dal giudice «proprio se tutte le domande relative ai crediti eventualmente residui siano stati proposte nello stesso giudizio». Non si avvede, però, la Corte di appello di Ancona che tale argomento, proposto con riferimento al complesso del contenzioso, giammai avrebbe potuto essere speso così indistintamente, non essendo concepibile il simultaneus processus rispetto alle cause introdotte dinanzi al Tribunale di Forlì e poi transitate avanti alla Corte di appello di Bologna.
3. Il quinto e il sesto motivo, da esaminare congiuntamente, sono infondati, per le ragioni esattamente indicate dal consigliere delegato nella proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., «avendo questa Corte affermato che la violazione del divieto di indebito frazionamento del credito, costituendo una statuizione su una questione processuale, dà luogo ad un giudicato meramente
formale e, come tale, ha un’efficacia preclusiva limitatamente al giudizio in cui è pronunciata; ne consegue che è possibile la riproposizione della medesima questione in un successivo giudizio tra le stesse parti e che in quest’ultimo giudizio possa essere diversamente risolta, con la dichiarazione della proponibilità della domanda (Cass. 24371/2021)».
Lo stesso dicasi per il settimo e l’ottavo motivo, per i quali, al fine di dare conto della loro infondatezza, è sufficiente richiamare quanto condivisibilmente anticipato nella richiamata proposta di definizione anticipata , laddove il consigliere delegato osserva che «l’eventuale mancato rilievo dell’esistenza del foro del consumatore da parte del giudice inizialmente dichiaratosi incompetente avrebbe dovuto essere denunciata con regolamento di competenza da parte del ricorrente, non potendo questi a seguito della sua omissione lamentare che la Corte d’Appello non si sia avvalsa della facoltà di cui all’art. 45 c.p.c. (cfr. Cass. n. 16936/2006, non senza rilevare che la decisione gravata ha escluso che per la posizione del COGNOME ricorressero i presupposti per il riconoscimento della qualità di consumatore)». Non è vero, quindi, che l’ordinanza impugnata sia stata silente sul punto, avendo infatti «affermato che non emergeva la prova della qualità stessa, in ragione del ruolo ricoperto dal COGNOME nella società, nel cui interesse lo COGNOME aveva prestato il proprio patrocinio».
L’accoglimento dei su individuati motivi, riguardanti la questione del frazionamento, comporta l’assorbimento dei restanti motivi.
In conclusione, vanno accolti il terzo, il quarto, il nono, il decimo, l’undicesimo e il dodicesimo motivo, sono rigettati il quinto, il sesto, il settimo e l’ottavo motivo , mentre rimangono assorbiti i restanti motivi.
Pertanto, la pronuncia impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio della causa per nuovo esame alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie i motivi terzo, quarto, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo del ricorso; rigetta il quinto, il sesto, il settimo e l’ottavo motivo; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa l’ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di cassazione, in data 18 novembre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME