Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29428 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29428 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13375/2020 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende,
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende,
-controricorrente e ricorrente incidentale condizionata- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE ROMA n. 17944/2019 depositata il 23.9.2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29.10.2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 4768/2014, il Giudice di Pace di Roma revocava il decreto ingiuntivo n. 5716/2010, emesso in favore dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ed opposto dalla RAGIONE_SOCIALE per l’importo di € 1.793,72 (di cui € . 301,40 per interessi di mora ex D. Lgs. n.231/2002) per compensi professionali relativi al patrocinio prestato a favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel procedimento civile n. 26251/2006 RG del Tribunale di Roma, ritenendo inefficace il riconoscimento di debito (preavviso di parcella sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione revocato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) e quindi non provato il credito, nonostante la produzione RAGIONE_SOCIALE documentazione relativa all’attività giudiziale svolta dal professionista.
Il professionista proponeva appello, chiedendo di accertare il suo diritto al pagamento degli onorari relativi all’attività professionale svolta, e la RAGIONE_SOCIALE resisteva all’appello eccependone l’inammissibilità in quanto asseritamente contenente domande nuove rispetto al giudizio di primo grado, e comunque il rigetto nel merito, e sostenendo che l’azione monitoria avversaria era improponibile per abusivo frazionamento del complessivo credito del professionista, che aveva richiesto separatamente e quasi in contemporanea dopo la revoca dell’incarico, ben 38 decreti ingiuntivi per le attività difensive svolte in vari giudizi civili per la RAGIONE_SOCIALE, ancorché i crediti fossero tutti esigibili e gli fossero stati pagati con assegni pacificamente e complessivamente €115.503,74.
Con la sentenza n. 17944/2019 del 20/23.9.2019, il Tribunale di Roma, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, pur ritenendo che erroneamente il primo giudice non avesse esaminato la documentazione dell’attività difensiva svolta dal professionista
prodotta, limitandosi ad esaminare la questione dell’inefficacia dell’asserito riconoscimento di debito, confermava la revoca del decreto ingiuntivo emesso in favore del COGNOME e respingeva la domanda di pagamento azionata col decreto medesimo, in quanto per un verso escludeva, per il difetto di unitarietà del rapporto obbligatorio, che vi fosse stato un abusivo frazionamento del complessivo credito del professionista, e per altro verso riteneva che, a fronte RAGIONE_SOCIALE prova generica del pagamento del complessivo importo di € 115.503,74 da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al professionista, quest’ultimo non avesse dimostrato che quell’importo era stato integralmente destinato all’estinzione di suoi crediti professionali diversi.
Avverso questa sentenza, l’AVV_NOTAIO COGNOME ha proposto ricorso a questa Corte, affidandosi a due motivi, e la RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato con due motivi.
All’esito RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio del 3.4.2024, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo con ordinanza interlocutoria, in attesa RAGIONE_SOCIALE pronuncia RAGIONE_SOCIALE sezioni unite in merito alla questione relativa agli effetti derivanti dall’accertamento dell’abusivo frazionamento del credito, al fine di stabilire se da esso derivi l’improponibilità RAGIONE_SOCIALE domanda con le eventuali conseguenze in ordine alla possibile formazione nelle more di un giudicato su un’altra frazione del credito, preclusivo RAGIONE_SOCIALE riproposizione RAGIONE_SOCIALE domanda relativa ai crediti residui, o se da esso debbano derivare solo conseguenze sul governo RAGIONE_SOCIALE spese processuali, per evitare pregiudizi a discapito RAGIONE_SOCIALE parte che abbia subito il frazionamento dei crediti operato dalla controparte, ma senza preclusioni per la pronuncia sul merito RAGIONE_SOCIALE domanda relativa al credito frazionato.
Intervenuta quindi la sentenza n. 7299 del 19.3.2025 RAGIONE_SOCIALE sezioni unite di questa Corte, é stata rifissata per la decisione l’adunanza camerale del 29.10.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Col primo motivo, articolato in riferimento al n. 3) dell’art. 360, primo comma c.p.c., il ricorrente principale lamenta la violazione degli articoli 113, 115, 116, 132 primo comma n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 1193, 1195 e 2697 cod. civ, avendo il Tribunale, nell’accogliere l’eccezione di estinzione del credito, omesso di considerare che il ricorrente aveva tempestivamente eccepito che la RAGIONE_SOCIALE non aveva dimostrato il pagamento del credito azionato, atteso che il dedotto pagamento si riferiva ad altre prestazioni professionali svolte dal COGNOME nei confronti RAGIONE_SOCIALE stessa. Ancora, la RAGIONE_SOCIALE non aveva provveduto ad imputare nell’immediatezza del versamento nessuna RAGIONE_SOCIALE somme corrisposte al professionista, pertanto il ricorrente vi aveva provveduto attraverso la puntuale imputazione di tutti i pagamenti nel tempo ricevuti, circostanza provata dalle fatture nn. 65/04, 5/05 e 45/05 prodotte dalla RAGIONE_SOCIALE e dalle altre 61 fatture da lui stesso prodotte. In ogni caso non avendo la RAGIONE_SOCIALE dimostrato l’effettiva imputazione dei pagamenti compiuti al credito per compenso professionale azionato in sede monitoria, non poteva essere posta a suo carico la prova del mancato pagamento di esso in violazione dell’art. 2697 cod. civ.
2) Col secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3) dell’art. 360, primo comma c.p.c., il ricorrente principale si duole RAGIONE_SOCIALE violazione degli articoli 113, 115, 116 e 132 primo comma n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 1193, 1195 e 2697 cod. civ, sostenendo la violazione dei principi dettati dagli articoli 1193 e 1195 cod. civ., e di quelli affermati dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte nelle ipotesi di sussistenza di una pluralità di rapporti di debito/credito fra le parti e di esistenza di un pagamento di importo complessivo, laddove il Tribunale ha ritenuto gli assegni depositati da controparte idonei a provare l’estinzione del credito per cui è causa, nonostante l’assenza di un sicuro
collegamento tra i titoli opposti in pagamento ed il credito vantato, violando così il principio dell’onere RAGIONE_SOCIALE prova che impone al debitore di fornire la prova del fatto estintivo.
1A) Col primo motivo del ricorso incidentale condizionato, la RAGIONE_SOCIALE lamenta, ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., la violazione degli articoli 345 e 348 bis c.p.c., essendo l’appello del COGNOME inammissibile, in quanto asseritamente fondato su causae petendi nuove e diverse da quelle indicate dal professionista nel giudizio di primo grado, in cui aveva chiesto solo il rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, basando il suo preteso credito sul preavviso di parcella sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione RAGIONE_SOCIALE revocato, considerandolo come un riconoscimento di debito.
2A) Col secondo motivo del ricorso incidentale, la RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., si duole RAGIONE_SOCIALE violazione degli articoli 1175 e 1375 cod. civ., nonché degli articoli 112 c.p.c. e 2909 cod. civ., sostenendo l’improponibilità dell’azione recuperatoria promossa dal professionista per abusiva tutela frazionata del complessivo credito vantato, nonostante l’esigibilità di tutti i crediti RAGIONE_SOCIALE 38 procedure monitorie intraprese quasi contemporaneamente dopo la revoca dell’incarico da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in contrasto con la nozione di abusivo frazionamento del credito elaborata dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE sezioni unite di questa Corte, e benché il professionista non avesse allegato e provato di avere un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata.
Ritiene la Corte che, data la natura condizionata del ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALE parte integralmente vittoriosa, anche se relativo a questioni di rito, debba essere esaminato con priorità il secondo motivo del ricorso principale (vedi in tal senso sull’ordine di esame del ricorso incidentale condizionato relativo a questioni di rito che va esaminato solo quando un motivo del ricorso principale risulti
fondato Cass. sez. un. 8.2.2022 n. 3935), concernente la violazione del principio dell’onere RAGIONE_SOCIALE prova dell’effettiva destinazione RAGIONE_SOCIALE somma versata dalla RAGIONE_SOCIALE di € 115.503,74 all’estinzione del credito dell’AVV_NOTAIO incorporato nel decreto ingiuntivo n. 5716/2010 del Giudice di Pace di Roma.
Il motivo è fondato.
L’impugnata sentenza, a fronte RAGIONE_SOCIALE generica prova del pagamento non contestato RAGIONE_SOCIALE complessiva somma di € 115.503,74 da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in favore del professionista, pur in assenza RAGIONE_SOCIALE dimostrazione specifica da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE destinazione di parte di quella somma al pagamento RAGIONE_SOCIALE prestazioni professionali per il cui compenso era stato ottenuto il menzionato decreto ingiuntivo, espletate nel procedimento n.25251/2006 RG del Tribunale di Roma, ha posto a carico del professionista l’onere di provare il mancato pagamento del relativo compenso, ed ha ritenuto non assolto tale onere in quanto la somma dell’importo RAGIONE_SOCIALE 61 fatture dal medesimo prodotte era inferiore ad € 115.503,74, da ciò desumendo la prova dell’avvenuto pagamento RAGIONE_SOCIALE prestazioni professionali di cui al decreto ingiuntivo opposto.
La giurisprudenza di questa Corte, però, ha anche di recente affermato che, in presenza di una pluralità di rapporti obbligatori tra le parti, se il debitore non si avvale RAGIONE_SOCIALE facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta spetta, ex art. 1195 cod. civ., al creditore, il quale può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, mentre i criteri legali ex art. 1193, comma 2, cod. civ., che hanno carattere suppletivo e sussidiario, subentrano soltanto quando l’imputazione non è effettuata né dal debitore, né dal creditore, fermo restando che l’onere di provare le condizioni che giustificano una diversa imputazione grava sul creditore (Cass. ord. 20.5.2025 n. 13477; Cass. 4.3.2025 n. 5744; Cass. ord. 16.7.2024 n. 19528; Cass. 27.10.2022 n.31837).
Pertanto, quando il debitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee ad estinguere il debito per il quale sia stato convenuto in giudizio, spetta al creditore – attore, che pretende di imputare il pagamento ad estinzione di altro credito, provare le condizioni necessarie per la dedotta, diversa, imputazione, ai sensi dell’art. 1193 cod. civ. (Cass. 4.3.2025 n. 5744; Cass. 14.1.2020 n. 450).
Tuttavia, tale principio è destinato ad operare solo nel caso in cui il pagamento risulti specificamente riferibile ad uno specifico credito, ed in particolare a quello dedotto in giudizio.
È stato, infatti precisato che il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l’eccepisca. Ne consegue che soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l’onere RAGIONE_SOCIALE prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico (Cass. 4.3.2025 n. 5744; Cass. 16.7.2019 n.19039; Cass. n. 14741/2006; Cass. n. 1571/2000; Cass. n. 1041/1998; Cass. n. 3902/1977).
Con specifico riferimento al credito professionale dell’AVV_NOTAIO è stato poi precisato, che qualora un AVV_NOTAIO agisca per il soddisfacimento di un determinato credito riferito a specifiche prestazioni professionali, ed il cliente eccepisca di avere corrisposto nel tempo una somma maggiore rispetto a quella richiesta, riferendola indistintamente a tutte le pratiche curate dal legale nel suo interesse, l’onere del debitore di dimostrare l’efficacia estintiva del versamento non può ritenersi assolto in base al rilievo che il difensore non abbia contestato la ricezione di tale somma,
deducendo semplicemente l’incongruenza fra l’ammontare indicato nella domanda e quello oggetto dell’eccezione. Infatti, ove la relazione fra la pretesa e l’adempimento non emerga ” ex se ” dalla corrispondenza degli importi o da altre circostanze idonee, anche sul piano presuntivo, a circoscrivere l’efficacia estintiva del pagamento, il debitore non può limitarsi a sostenere genericamente la natura onnicomprensiva del pagamento stesso (Cass. 4.3.2025 n. 5744; Cass. n.27597/2024; Cass. 9.11.2018 n. 28779).
Perciò soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l’onere RAGIONE_SOCIALE prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico (Cass. 4.3.2025 n. 5744; Cass. n. 20288/2011; Cass. n.205/2007).
A tali consolidati principi la sentenza impugnata non si è uniformata e va quindi cassata sul punto.
La fondatezza del secondo motivo del ricorso principale impone, a questo punto, di esaminare il ricorso incidentale condizionato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che ripropone questioni preliminari di rito, che se fondate renderebbero superfluo l’esame del primo motivo del ricorso principale.
Col primo motivo del ricorso incidentale la RAGIONE_SOCIALE si duole che il Tribunale di Roma abbia disatteso l’eccezione di inammissibilità dell’appello RAGIONE_SOCIALE controparte, che aveva sollevato ex art. 348 bis c.p.c., in quanto la stessa avendo concluso nel giudizio di primo grado per il rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo n. 5716/2010 del Giudice di Pace di Roma emesso a suo favore per €1.492,32 oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 sulla base del preavviso di parcella vistato e sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO, considerato come riconoscimento di debito, a titolo di
compenso per l’attività professionale svolta nella causa civile del Tribunale di Roma n. 26251/2006 RG a favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, aveva poi nell’atto di appello chiesto di accertare il suo diritto al pagamento degli onorari relativi a tale attività professionale, con conseguente conferma del medesimo decreto ingiuntivo. In questo modo il Tribunale di Roma avrebbe violato il divieto di proporre domande nuove in appello previsto dall’art. 345 c.p.c., in tal modo spostando l’attenzione dal riconoscimento di debito inefficace alla documentazione prodotta relativa all’attività professionale compiuta in quel giudizio, ed invocando una distinta causa petendi rispetto al primo grado.
Il motivo è inammissibile.
Esso, infatti, consiste nella mera riproposizione dell’eccezione d’inammissibilità dell’appello avversario a suo tempo sollevata e non si confronta minimamente con la motivazione addotta dalla sentenza impugnata e non muove alcuna critica specifica a tale motivazione, semplicemente ignorandola.
L’impugnata sentenza, al primo capoverso di pagina 6, ha motivato l’infondatezza dell’eccezione in questione, rilevando che l’opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l’ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un’autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza RAGIONE_SOCIALE propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall’opponente per contestarla, e a tal fine non é necessario che la parte che chieda l’ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda diretta ad ottenere una pronuncia sul merito RAGIONE_SOCIALE propria pretesa creditoria, essendo invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda conferma del decreto opposto (Cass. 20613/2011).
Nel ricorso incidentale si continua ad affermare apoditticamente che le domande avanzate in primo ed in secondo grado dalla
contro
parte si sarebbero basate su distinte causae petendi, ma non si muove alcuna censura specifica al giudizio compiuto dalla sentenza di appello secondo il quale l’accertamento dell’esistenza del credito per l’attività professionale svolta dall’AVV_NOTAIO per la RAGIONE_SOCIALE nella causa civile del Tribunale di Roma n.26251/2006 RG era già insito nella richiesta formulata da detto professionista nel giudizio di primo grado, di rigetto dell’opposizione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al decreto ingiuntivo n.5716/2010 del Giudice di Pace di Roma, che era stato emesso in suo favore proprio per il pagamento del compenso professionale per l’attività difensiva svolta e documentata.
Col secondo motivo del ricorso incidentale la RAGIONE_SOCIALE lamenta la reiezione dell’eccezione d’improponibilità RAGIONE_SOCIALE domanda avanzata in sede monitoria dall’AVV_NOTAIO, sollevata in appello, per illegittimo frazionamento in ben 38 procedure monitorie separate del credito complessivo dal predetto vantato nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quale compenso per le attività professionali svolte nell’arco temporale di quattro anni e mezzo, a seguito RAGIONE_SOCIALE revoca da tutti gli incarichi, subita a seguito RAGIONE_SOCIALE revoca da parte dell’assemblea dei soci del consiglio di amministrazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 14.6.2008 che lo aveva incaricato. Ciò nonostante la contemporanea esigibilità dei singoli crediti professionali e la disponibilità per tutti, da parte del professionista, degli avvisi di parcella sottoscritti per presa visione ed accettazione dall’AVV_NOTAIO, già Presidente del suddetto consiglio, costituenti le prove scritte fatte valere nei giudizi monitori.
La ricorrente incidentale, nel richiamare la violazione e falsa applicazione dei principi regolatori RAGIONE_SOCIALE materia di cui agli articoli 2 e 111 RAGIONE_SOCIALE Costituzione, nonché degli articoli 1175 e 1375 cod. civ., ed il precedente rappresentato dall’ordinanza di questa Corte n. 31308 del 29.11.2019, che al pari di altre sopravvenute
ordinanze aveva ampliato l’ambito applicativo dell’illegittimo frazionamento del credito delineato dalle sentenze RAGIONE_SOCIALE sezioni unite di questa Corte n. 23726/2007 e n. 4090/2017 relativamente a crediti distinti ed autonomi, iscrivibili nell’ambito di una relazione di durata unitaria anche di mero fatto instauratasi tra professionista e cliente, basati su fatti costitutivi analoghi per titolo e per oggetto anche se non identici (e non solo su fatti iscrivibili nell’ambito oggettivo di un potenziale giudicato, o sui medesimi fatti costitutivi), si duole che l’impugnata sentenza abbia ritenuto consentita la tutela frazionata del credito senza che il professionista avesse allegato e dimostrato di avere un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata, motivando solo in ordine al difetto di unitarietà del rapporto obbligatorio per il conferimento di più procure distinte e per la mancanza di un contratto quadro, o di un mandato generale destinato a regolare uniformemente le molteplici attività difensive svolte dal professionista nel medesimo arco temporale dal professionista.
Ulteriormente la ricorrente incidentale lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2909 cod. civ., in quanto la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto del passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 17156/2017 del Tribunale di Roma, che decidendo su una RAGIONE_SOCIALE opposizioni a decreto ingiuntivo emesso a favore dello stesso professionista proposte dalla RAGIONE_SOCIALE, ricompresa tra le 38 procedure monitorie intraprese dall’AVV_NOTAIO dopo la revoca dell’incarico, aveva dichiarato improponibile l’azione monitoria per abusivo frazionamento del credito complessivo del professionista.
Il motivo è fondato nei termini che seguono, in conformità all’orientamento già manifestato da questa sezione (vedi Cass. ord. 29.11.2019 n. 31308, relativa al rapporto tra una banca ed un AVV_NOTAIO incaricato di più azioni giudiziali distinte; Cass. ord. 19.10.2021 n. 28847; Cass. ord. 15.9.2021 n. 24916; Cass. ord.
15.9.2021 n. 24915; Cass. ord. 9.9.2021 n. 24371; Cass. ord. 8.9.2021 n. 24172; Cass. ord. 30.6.2021 n. 18568; Cass. ord. 30.6.2021 n. 18567; Cass. ord. 30.6.2021 n. 18566; Cass. ord. 30.6.2021 n. 18565; Cass. ord. 30.6.2021 n. 18564; Cass. ord. 30.6.2021 n. 18563; Cass. ord. 30.6.2021 n. 18562; Cass. ord. 22.6.2021 n. 17816; Cass. ord. 22.6.2021 n. 17815; Cass. ord. 22.6.2021 n. 17814; Cass. ord. 22.6.2021 n. 17813; Cass. ord. 24.5.2021 n. 14143, tutte relative al rapporto di fatto costituitosi fra le parti in causa) proprio pronunciandosi su controversie relative ad altri crediti professionali per attività difensive azionati dall’AVV_NOTAIO nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, facenti parte RAGIONE_SOCIALE 38 procedure monitorie dallo stesso separatamente intraprese dopo la revoca dell’incarico che li aveva resi esigibili, ed asseritamente documentati dagli avvisi di parcella senza data certa sottoscritti dall’ex Presidente del Consiglio di amministrazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE revocato, AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO.
Va anzitutto sgombrato il campo dall’infondata eccezione di giudicato sollevata dalla ricorrente incidentale.
Occorre, infatti, escludere ogni rilievo alla sentenza n. 17156/2017, passata in giudicato, con la quale, in data 13.9.2017, il Tribunale di Roma ha accertato l’esistenza di un unico rapporto professionale tra l’opponente e l’AVV_NOTAIO pur a fronte di distinte procure difensive ed ha, quindi, dichiarato l’improponibilità di una RAGIONE_SOCIALE azioni recuperatorie proposte da quest’ultimo proprio in quanto frutto dell’indebito frazionamento dell’unico credito ad esso riconducibile.
La natura meramente processuale del vizio conseguente alla violazione del divieto di frazionamento del credito, vale a dire l’improponibilità RAGIONE_SOCIALE domanda, esclude, invero, che la statuizione la quale ne abbia affermato la sussistenza, contenuta in una sentenza pronunciata in altro giudizio tra le stesse parti e passata in giudicato, possa esplicare efficacia preclusiva di una sua
differente soluzione in altro giudizio, pendente tra le stesse parti, in cui, come quello in esame, la medesima questione sia stata dedotta o, comunque, rilevata.
La statuizione su una questione processuale dà luogo, in effetti, ad un giudicato meramente formale ed ha, come tale, un’efficacia preclusiva limitatamente al giudizio in cui è stata pronunciata (Cass. ord. 30.6.2021 n.18563 ed altre pronunce in essa richiamate) ma non impedisce che la medesima questione sia riproposta in un successivo giudizio tra le stesse parti nè a fortiori , che, in quest’ultimo giudizio, la predetta questione sia, come è accaduto nel caso in esame, diversamente risolta, dichiarando, cioè, la proponibilità RAGIONE_SOCIALE domanda.
Passando al merito RAGIONE_SOCIALE questione dell’abusivo frazionamento del credito, la sentenza impugnata a pagina 7, basandosi solo sulla lettura RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 23726/2007 RAGIONE_SOCIALE sezioni unite RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione e non essendosi ancora manifestato all’epoca l’orientamento ampliativo sulla configurabilità dell’abusivo frazionamento del credito sopra citato, ha ritenuto che esso dovesse escludersi nel caso in esame, per difetto del requisito dell’unitarietà del rapporto obbligatorio, in quanto per ammissione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il professionista aveva assunto plurimi incarichi di difesa RAGIONE_SOCIALE stessa nel corso di quattro anni, con rilascio di distinte procure per ciascun procedimento, e non vi era pertanto prova dell’esistenza di un unico contratto, cosiddetto contratto quadro, contenente l’incarico di difensore in tutte le attività, con rilascio di mandato generale in tal senso.
Ritiene il collegio che il giudice di secondo grado, così motivando, non si sia uniformato alla nozione di abusivo frazionamento del credito delineata dalle sentenze RAGIONE_SOCIALE sezioni unite di questa Corte n. 23726/2007 e n. 4090/2017 ed ampliata dall’ordinanza massimata n. 18563 del 30.6.2021 di questa sezione (nello stesso senso Cass. ord. 19.10.2021 n. 28847; Cass. ord. 15.9.2021
n.24916; Cass. ord. 9.9.2021 n. 24371; Cass. ord. 30.6.2021 n.18566; Cass. ord. 24.5.2021 n. 14143; Cass. ord. 29.11.2019 n.31308), poi confermata per rapporti professionali duraturi ed a contenuto ripetitivo tra AVV_NOTAIO e cliente dalla recentissima sentenza n. 7299 del 19.3.2025 RAGIONE_SOCIALE sezioni unite di questa Corte (vedi pagine 16 e 17). Tale ultima sentenza, incaricata di risolvere specificamente la questione RAGIONE_SOCIALE diverse conseguenze derivanti dall’abusivo frazionamento del credito a seconda che vi sia, o meno un giudicato in senso proprio (ossia di merito) su uno dei crediti abusivamente frazionati, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
‘a) in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell’attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria ;
b) qualora non sia possibile l’introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l’intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda anche se arbitrariamente frazionata, e terrà conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, escludendo la condanna in suo favore o anche ponendo in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92 primo comma c.p.c., integrando l’abusivo frazionamento RAGIONE_SOCIALE domanda
giudiziale un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale’.
La sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto che il difetto di unitarietà del rapporto obbligatorio discendente dalla pluralità degli incarichi conferiti dalla RAGIONE_SOCIALE al professionista mediante il rilascio di separate procure, una per ciascun procedimento patrocinato, e la mancanza di di un mandato generale, o comunque di un contratto quadro destinato a regolare in modo uniforme i diversi incarichi per tutte le attività difensive svolte dal professionista per la RAGIONE_SOCIALE, comportasse automaticamente l’esclusione dell’abusivo frazionamento del credito complessivo del professionista, azionato nella procedura monitoria in questione solo per la parte relativa ad uno dei giudizi in cui la RAGIONE_SOCIALE era stata patrocinata.
La sentenza di secondo grado, inoltre, non ha effettuato alcuna valutazione in ordine all’esistenza di un interesse oggettivamente apprezzabile in capo al professionista alla trattazione giudiziale separata.
In questo modo, però, il Tribunale di Roma non ha tenuto conto che un abusivo frazionamento di crediti che facciano capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti (nella specie il rapporto professionale fiduciario intercorso tra la RAGIONE_SOCIALE e l’AVV_NOTAIO patrocinante per circa quattro anni e mezzo fino alla revoca del predetto, che ha reso esigibili i suoi crediti azionati in 38 procedure monitorie separate, basate su preavvisi di parcella senza data certa sottoscritti dallo stesso Presidente del Consiglio di amministrazione revocato) può aversi non solo quando i crediti siano potenzialmente iscrivibili nell’ambito oggettivo di un possibile giudicato, ma anche quando siano fondati su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell’attività processuale. Quando ricorre tale ultima ipotesi, pur in assenza di un rapporto obbligatorio unitario
per la diversità dei titoli costitutivi, si pone l’esigenza di valutare, prima di consentire la trattazione giudiziale separata dei crediti facenti parte dell’unitario credito complessivo vantato da una parte verso l’altra, se sia stato allegato e provato un interesse del preteso creditore, oggettivamente valutabile, ad azionare separatamente quel credito, valutazione nella specie totalmente mancata.
Questa Corte ha del resto già riconosciuto (si vedano le ordinanze del 2021 citate a pagina 5) che i crediti per l’attività di patrocinio svolta a favore RAGIONE_SOCIALE stessa RAGIONE_SOCIALE che il professionista ha fatto valere attraverso 38 separate procedure monitorie, a seguito RAGIONE_SOCIALE revoca degli incarichi subita in seguito alla revoca del Consiglio di amministrazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che li aveva resi contemporaneamente esigibili ed azionabili, crediti che per di più erano tutti fondati su preavvisi di parcella sottoscritti per accettazione dal Presidente revocato di quel Consiglio, ponendo quindi la questione RAGIONE_SOCIALE riferibilità di tali riconoscimenti di debito alla RAGIONE_SOCIALE, oltre alla comune questione dell’imputazione del pagamento, pacificamente compiuto dalla RAGIONE_SOCIALE al professionista, di € 115.503,74, ai singoli crediti monitoriamente azionati, a fronte di un complessivo credito vantato dal professionista di complessivi € 167.956,35, erano basati su fatti costitutivi simili per oggetto e per titolo.
Va aggiunto che la trattazione giudiziale separata dei crediti per attività di patrocinio del professionista verso la RAGIONE_SOCIALE procedure monitorie, non solo comporta un dispendio di attività processuale, contraria al principio costituzionale di concentrazione e ragionevole durata del processo garantita dall’art. 111 RAGIONE_SOCIALE Costituzione (si pensi ad esempio alla necessità di escutere come testimone l’ex Presidente del Consiglio di amministrazione in ogni singola procedura monitoria per confermare, o meno, e datare, la sottoscrizione dei preavvisi di parcella, al fine di riconoscere o
meno la riferibilità dei riconoscimenti di debito alla RAGIONE_SOCIALE, e di acquisire in ogni procedura le fatture e le quietanze e ricevute emesse dal professionista per tutti i crediti, con eventuali approfondimenti sulle annotazioni nelle scritture contabili, per ricostruire l’imputazione del pagamento complessivamente avvenuto da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di € 115.503,74), ma comporta anche il rischio di giudicati contrastanti, perlomeno sulle comuni questioni dell’attribuibilità o meno alla RAGIONE_SOCIALE dei riconoscimenti di debito sottoscritti dal Presidente del Consiglio di amministrazione revocato, e dell’imputazione RAGIONE_SOCIALE somma di € 115.503,74 ai singoli crediti del professionista, con eventuale estinzione di alcuni crediti azionati e non di altri.
L’accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale con conseguente rinvio al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato, fa ritenere logicamente assorbito il primo motivo del ricorso principale, concernente il travisamento RAGIONE_SOCIALE prova che avrebbe compiuto il giudice di secondo grado tenendo conto ai fini dell’imputazione del pagamento avvenuto di € 115.503,74 solo RAGIONE_SOCIALE 61 fatture prodotte dal professionista dell’importo complessivo di € 90.416,18, e non RAGIONE_SOCIALE fatture n. 65/2004, n. 5/2005 e n. 45/2005 prodotte dalla RAGIONE_SOCIALE, dell’importo complessivo di € 25.087,56, che sommate alle prime avrebbero dimostrato l’integrale destinazione RAGIONE_SOCIALE somma versata dalla RAGIONE_SOCIALE di € 115.503,74 all’estinzione di crediti professionali diversi da quello azionato monitoriamente.
Sulle spese processuali anche del giudizio di legittimità, provvederà il giudice di rinvio in base all’esito finale RAGIONE_SOCIALE lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato, respinto il primo di tale ultimo ricorso, ed assorbito il primo motivo del ricorso principale, cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti
e rinvia al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato, che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del 29.10.2025 Il Presidente NOME COGNOME