Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29439 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29439 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1255/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE SANTA CROCE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende,
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO,che lo rappresenta e difende,
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n.3566/2019 depositata il 29.5.2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29.10.2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 16676/2014, il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE in Santa Croce avverso il decreto ingiuntivo n.5554/2010 di € 24.250,13 (di cui € 2.692,98 per interessi di mora ex D. Lgs. n. 231/2002), emesso per il pagamento del compenso per prestazioni professionali fornite dall’AVV_NOTAIO a favore della RAGIONE_SOCIALE.
La RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, sostenendo che il professionista aveva richiesto separatamente ben 38 decreti ingiuntivi in suo danno, tutti per prestazioni professionali eseguite nel corso dei circa quattro anni e mezzo dell’incarico, che gli era stato revocato dalla RAGIONE_SOCIALE, nonostante quei crediti fossero tutti esigibili e basati su analoghi preavvisi di parcella sottoscritti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della RAGIONE_SOCIALE revocato, qualificati come riconoscimenti di debito. Secondo la predetta società, il Tribunale avrebbe dovuto pertanto ritenere unico l’incarico del legale, rispettando il divieto di parcellizzazione del credito complessivo, nonché rilevare l’improponibilità e comunque l’infondatezza dell’azione monitoria per grave inadempimento del professionista e per carenza dei poteri statutari in capo al Presidente del Consiglio di Amministrazione della RAGIONE_SOCIALE, che aveva sottoscritto per accettazione il preavviso di parcella.
Costituitosi, il NOME resisteva all’appello della RAGIONE_SOCIALE.
Con la sentenza n. 3566/2019 del 10.4/29.5.2019, la Corte d’Appello di Roma respingeva l’appello escludendo che vi fosse stata un’abusiva parcellizzazione del credito per la mancanza di un unico rapporto obbligatorio fra le parti, riteneva provato il credito del professionista sulla base del preavviso di parcella sottoscritto per accettazione dal Presidente del Consiglio di Amministrazione
della RAGIONE_SOCIALE revocato, sentito come testimone, e della documentazione non contestata relativa all’attività difensiva svolta, e riteneva che il professionista avesse dimostrato con la produzione RAGIONE_SOCIALE fatture che la somma complessivamente pagatagli dalla RAGIONE_SOCIALE, pari ad € 115.503,74, era stata destinata all’estinzione di suoi crediti per prestazioni professionali diverse da quelle per i cui compensi era stato emesso il decreto ingiuntivo opposto.
Avverso questa sentenza, la RAGIONE_SOCIALE ha proposto tempestivo ricorso a questa Corte, affidandosi a tre motivi ed il professionista ha resistito con controricorso.
All’esito della camera di consiglio del 3.4.2024, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo con ordinanza interlocutoria, in attesa della pronuncia RAGIONE_SOCIALE sezioni unite in merito alla questione relativa agli effetti derivanti dall’accertamento dell’abusivo frazionamento del credito, al fine di stabilire se da esso derivi l’improponibilità della domanda con le eventuali conseguenze in ordine alla possibile formazione nelle more di un giudicato su un’altra frazione del credito, preclusivo della riproposizione della domanda relativa ai crediti residui, o se da esso debbano derivare solo conseguenze sul governo RAGIONE_SOCIALE spese processuali, per evitare pregiudizi a discapito della parte che abbia subito il frazionamento dei crediti operato dalla controparte, ma senza preclusioni per la pronuncia sul merito della domanda relativa al credito frazionato.
Intervenuta quindi la sentenza n. 7299 del 19.3.2025 RAGIONE_SOCIALE sezioni unite di questa Corte, é stata rifissata per la decisione l’adunanza camerale del 29.10.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Col primo motivo, articolato in riferimento al n. 3) dell’art. 360, primo comma c.p.c., la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ, sostenendo l’improponibilità dell’azione recuperatoria promossa dal professionista per illegittimo
frazionamento del complessivo credito vantato da lui vantato verso la RAGIONE_SOCIALE.
La RAGIONE_SOCIALE lamenta la reiezione dell’eccezione d’improponibilità della domanda avanzata in sede monitoria dal professionista, sollevata in appello, per illegittimo frazionamento in ben 38 procedure monitorie separate del credito complessivo dal predetto vantato nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, quale compenso per le attività professionali svolte nell’arco temporale di quattro anni e mezzo, a seguito della revoca da tutti gli incarichi, subita a seguito della revoca da parte dell’assemblea dei soci del Consiglio di Amministrazione della RAGIONE_SOCIALE del 14.6.2008 che lo aveva incaricato. Ciò nonostante la contemporanea esigibilità dei singoli crediti professionali e la disponibilità per tutti, da parte del professionista, degli avvisi di parcella sottoscritti per presa visione ed accettazione dall’AVV_NOTAIO, già Presidente del suddetto Consiglio, costituenti le prove scritte fatte valere nei giudizi monitori.
La ricorrente, nel richiamare la violazione e falsa applicazione dei principi regolatori della materia di cui agli articoli 2 e 111 della Costituzione, nonché degli articoli 1175 e 1375 cod. civ., ed il precedente rappresentato dall’ordinanza di questa Corte n. 31308 del 29.11.2019, che al pari di altre sopravvenute ordinanze aveva ampliato l’ambito applicativo dell’illegittimo frazionamento del credito delineato dalle sentenze RAGIONE_SOCIALE sezioni unite di questa Corte n. 23726/2007 e n. 4090/2017 relativamente a crediti distinti ed autonomi, iscrivibili nell’ambito di una relazione di durata unitaria anche di mero fatto instauratasi tra professionista e cliente, basati su fatti costitutivi analoghi per titolo e per oggetto anche se non identici (e non solo su fatti iscrivibili nell’ambito oggettivo di un potenziale giudicato, o sui medesimi fatti costitutivi), si duole che l’impugnata sentenza abbia ritenuto consentita la tutela frazionata del credito senza che il professionista avesse allegato e dimostrato
di avere un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata.
Deduce la ricorrente che l’impugnata sentenza ha motivato solo in ordine al difetto di unitarietà del rapporto obbligatorio per il conferimento di più procure distinte e per la mancanza di una convenzione e di un rapporto di esclusiva, e sul fatto che nella lettera di revoca inviata dalla RAGIONE_SOCIALE all’AVV_NOTAIO si era fatto riferimento agli incarichi conferiti e non ad un unico incarico professionale.
Aggiunge poi la RAGIONE_SOCIALE che secondo l’impugnata sentenza per gli incarichi legali l’autonomia di ogni singolo incarico costituiva la regola, e che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 10326/1998) il creditore aveva facoltà di chiedere anche in via monitoria un adempimento parziale in base all’art. 1181 cod. civ., potendo il debitore ovviare al rischio di aggravamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali discendente dalla frammentazione del credito complessivo mettendo in mora il creditore, offrendogli l’adempimento dell’intero, o chiedendo l’accertamento negativo di esso.
2) Col secondo motivo, articolato in riferimento al n. 5) dell’art. 360, primo comma c.p.c., la ricorrente si duole dell’omesso esame del motivo di gravame relativo al passaggio in giudicato della sentenza n. 17156/2017 del Tribunale di Roma resa inter partes , con la quale era stata dichiarata improponibile una RAGIONE_SOCIALE 38 azioni monitorie promosse dal RAGIONE_SOCIALE per illegittima parcellizzazione dell’unico credito complessivo, con violazione dell’art. 2909 cod. civ. In particolare, la RAGIONE_SOCIALE lamenta, ai sensi dell’art. 360 comma primo n.5) c.p.c., l’omesso esame da parte della Corte d’Appello di Roma del motivo di gravame, determinante ai fini del decidere, che era stato proposto in ordine all’asserito giudicato preclusivo formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma n. 17156/2017, che aveva dichiarato improponibile per abusivo
frazionamento del complessivo credito dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME una RAGIONE_SOCIALE 38 azioni monitorie dal medesimo esercitate contro la RAGIONE_SOCIALE, e che avrebbe dovuto comportare anche l’improponibilità dell’azione monitoria esercitata dallo stesso professionista, che aveva portato all’emissione in favore dello stesso del decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 5554/2010 per € 24.250,13 per la attività difensiva svolta a favore della RAGIONE_SOCIALE, oggetto di causa, e nel contempo lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. sul giudicato esterno formatosi, per essere stata rigettata l’opposizione a decreto ingiuntivo della RAGIONE_SOCIALE in primo ed in secondo grado.
3) Col terzo motivo di ricorso, articolato in riferimento al n. 3) dell’art. 360, primo comma c.p.c., la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su eccezioni determinanti ai fini del decidere, nonché degli articoli 2704 cod. civ. e 115 c.p.c. per omesso esame di fatti non contestati, 2702 e 2706 cod. civ. in relazione all’omesso esame RAGIONE_SOCIALE quietanze non contestate o disconosciute e infine degli articoli 2384 e 2519 cod. civ. in ordine ai poteri del Presidente della RAGIONE_SOCIALE.
Ritiene la Corte che debba essere esaminato con priorità il secondo motivo del ricorso della RAGIONE_SOCIALE, perché potenzialmente idoneo, se fondato, a rendere superfluo l’esame degli altri motivi. Questo motivo é infondato.
La natura meramente processuale del vizio conseguente alla violazione del divieto di frazionamento del credito, vale a dire dell’improponibilità della domanda, esclude che la statuizione la quale ne abbia affermato la sussistenza, contenuta in una sentenza pronunciata in altro giudizio tra le stesse parti e passata in giudicato, possa esplicare efficacia preclusiva di una sua differente soluzione in altro giudizio, pendente tra le stesse parti, in cui, come quello in esame, la medesima questione sia stata dedotta o,
comunque, rilevata. La statuizione su una questione processuale dà luogo, in effetti, ad un giudicato meramente formale ed ha, come tale, un’efficacia preclusiva limitatamente al giudizio in cui è stata pronunciata (Cass. ord. 30.6.2021 n. 18563 ed altre pronunce in essa richiamate) ma non impedisce che la medesima questione sia riproposta in un successivo giudizio tra le stesse parti nè a fortiori , che, in quest’ultimo giudizio, la predetta questione sia, come è accaduto nel caso in esame, diversamente risolta, dichiarando, cioè, la proponibilità della domanda.
Il primo motivo del ricorso – in conformità all’orientamento già manifestato da questa sezione proprio pronunciandosi su controversie relative ad altri crediti professionali per attività difensive azionati dall’AVV_NOTAIO nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, facenti parte RAGIONE_SOCIALE 38 procedure monitorie dallo stesso separatamente intraprese dopo la revoca dell’incarico che li aveva resi esigibili, ed asseritamente documentati dagli avvisi di parcella senza data certa sottoscritti dall’ex Presidente del Consiglio di amministrazione della RAGIONE_SOCIALE revocato, AVV_NOTAIO NOME COGNOME – deve ritenersi fondato nei termini che seguono.
La sentenza impugnata alle pagine 3 e 4, omettendo qualsiasi riferimento alla giurisprudenza della Suprema Corte in tema di abusivo frazionamento del credito, ha ritenuto che esso dovesse escludersi nel caso in esame, per difetto di un unico rapporto di consulenza ed assistenza legale tra le parti, discendente dalla mancanza di una convenzione, dal riferimento a più incarichi e non ad un unico incarico nella lettera di revoca inviata dalla RAGIONE_SOCIALE all’AVV_NOTAIO il 6.2.2009, e dall’assenza del rapporto di esclusiva, ed ha aggiunto che in tema di incarichi legali l’autonomia di ogni singolo mandato conferito mediante il rilascio di procura speciale ad litem costituirebbe la regola, e che in base all’art. 1181 cod. civ. il creditore poteva chiedere l’adempimento parziale senza per questo commettere un abusivo frazionamento del credito, ben
potendo il debitore evitare l’aggravio RAGIONE_SOCIALE spese processuali offrendo l’adempimento integrale, o agendo in prevenzione per l’accertamento negativo dell’intero credito.
Ritiene il collegio che il giudice di secondo grado, così motivando, non si sia uniformato alla nozione di abusivo frazionamento del credito delineata dalle sentenze RAGIONE_SOCIALE sezioni unite di questa Corte n. 23726/2007 e n. 4090/2017 ed ampliata dall’ordinanza massimata n. 18563 del 30.6.2021 di questa sezione (nello stesso senso Cass. ord. 19.10.2021 n. 28847; Cass. ord. 15.9.2021 n.24916; Cass. ord. 15.9.2021 n. 24915; Cass. ord. 9.9.2021 n.24371; Cass. ord. 8.9.2021 n. 24172; Cass. ord. 30.6.2021 n.18568; Cass. ord. 30.6.2021 n. 18567; Cass. ord. 30.6.2021 n.18566; Cass. ord. 30.6.2021 n. 18565; Cass. ord. 30.6.2021 n.18564; Cass. ord. 30.6.2021 n. 18563; Cass. ord. 30.6.2021 n.18562; Cass. ord. 22.6.2021 n. 17816; Cass. ord. 22.6.2021 n.17815; Cass. ord. 22.6.2021 n.17814; Cass. ord. 22.6.2021 n.17813; Cass. ord. 24.5.2021 n. 14143; Cass. ord. 29.11.2019 n.31308), poi confermata per rapporti professionali duraturi ed a contenuto ripetitivo tra AVV_NOTAIO e cliente dalla recentissima sentenza n. 7299 del 19.3.2025 RAGIONE_SOCIALE sezioni unite di questa Corte (vedi pagine 16 e 17).
Tale ultima sentenza, incaricata di risolvere specificamente la questione RAGIONE_SOCIALE diverse conseguenze derivanti dall’abusivo frazionamento del credito a seconda che vi sia, o meno un giudicato in senso proprio (ossia di merito) su uno dei crediti abusivamente frazionati, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
‘a) in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio
dell’attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria ;
b) qualora non sia possibile l’introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l’intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda anche se arbitrariamente frazionata, e terrà conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, escludendo la condanna in suo favore o anche ponendo in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92 primo comma c.p.c., integrando l’abusivo frazionamento della domanda giudiziale un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale’.
La sentenza impugnata ha ritenuto che il difetto di unitarietà del rapporto obbligatorio discendente dalla pluralità degli incarichi conferiti dalla RAGIONE_SOCIALE al professionista mediante il rilascio di separate procure, una per ciascun procedimento patrocinato, e la mancanza di un mandato generale, o comunque di una convenzione destinata a regolare in modo uniforme i diversi incarichi per tutte le attività difensive svolte dal professionista per la RAGIONE_SOCIALE, comportassero automaticamente l’esclusione dell’abusivo frazionamento del credito complessivo del professionista, azionato nella procedura monitoria in questione solo per la parte relativa ad uno dei giudizi in cui la RAGIONE_SOCIALE era stata patrocinata, senza effettuare una valutazione in ordine all’esistenza di un interesse oggettivamente apprezzabile in capo al professionista alla trattazione giudiziale separata.
In questo modo, però, la sentenza impugnata non ha tenuto conto che un abusivo frazionamento di crediti, che facciano capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, può aversi non solo quando i crediti siano potenzialmente iscrivibili nell’ambito oggettivo di un possibile giudicato, ma anche quando siano fondati sui medesimi, o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell’attività processuale.
Quando ricorre tale ultima ipotesi, pur in assenza di un rapporto obbligatorio unitario per la diversità dei titoli costitutivi, si pone l’esigenza di valutare, prima di consentire la trattazione giudiziale separata dei crediti facenti parte dell’unitario credito complessivo vantato da una parte verso l’altra, se sia stato allegato e provato un interesse del preteso creditore, oggettivamente valutabile, ad azionare separatamente quel credito, valutazione nella specie totalmente mancata.
Questa Corte ha del resto già riconosciuto (si vedano le ordinanze del 2021 citate a pagina 6) che i crediti per l’attività di patrocinio svolta a favore della stessa RAGIONE_SOCIALE che il professionista ha fatto valere attraverso 38 separate procedure monitorie, a seguito della revoca degli incarichi subita in seguito alla revoca del Consiglio di amministrazione della RAGIONE_SOCIALE, che li aveva resi contemporaneamente esigibili ed azionabili, crediti che per di più erano tutti fondati su preavvisi di parcella sottoscritti per accettazione dal Presidente revocato di quel Consiglio, ponendo quindi la questione della riferibilità di tali riconoscimenti di debito alla RAGIONE_SOCIALE, oltre alla comune questione dell’imputazione del pagamento, pacificamente compiuto dalla RAGIONE_SOCIALE al professionista, di € 115.503,74, ai singoli crediti monitoriamente e separatamente azionati, a fronte di un complessivo credito vantato dal professionista di complessivi € 167.956,35, erano basati su fatti costitutivi simili per oggetto e per titolo.
Va aggiunto che la trattazione giudiziale separata dei crediti per attività di patrocinio del professionista verso la RAGIONE_SOCIALE procedure monitorie, non solo comporta un dispendio di attività processuale, contraria al principio costituzionale di concentrazione e ragionevole durata del processo garantita dall’art. 111 della Costituzione (si pensi ad esempio alla necessità di escutere come testimone l’ex Presidente del Consiglio di amministrazione in ogni singola procedura monitoria per confermare, o meno, e datare, la sottoscrizione dei preavvisi di parcella, al fine di riconoscere o meno la riferibilità dei riconoscimenti di debito alla RAGIONE_SOCIALE, e di acquisire in ogni procedura le fatture e le quietanze e ricevute emesse dal professionista per tutti i crediti, con eventuali approfondimenti sulle annotazioni nelle scritture contabili, per ricostruire l’imputazione del pagamento complessivamente avvenuto da parte della RAGIONE_SOCIALE di € 115.503,74), ma comporta anche il rischio di giudicati contrastanti, perlomeno sulle comuni questioni dell’attribuibilità o meno alla RAGIONE_SOCIALE dei riconoscimenti di debito sottoscritti dal Presidente del Consiglio di amministrazione revocato, e dell’imputazione della somma di € 115.503,74 ai singoli crediti del professionista, con eventuale estinzione di alcuni crediti azionati e non di altri.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta il logico assorbimento del terzo motivo, inerente al valore probatorio RAGIONE_SOCIALE quietanze e ricevute di pagamento prodotte, anche in rapporto al difetto di potere rappresentativo del Presidente del Consiglio di amministrazione revocato che le aveva sottoscritte, ed alla violazione del principio di non contestazione.
Sulle spese processuali del giudizio di legittimità provvederà, in base all’esito finale della lite, il giudice di rinvio, che si individua nella medesima Corte territoriale in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, rigetta il secondo e dichiara assorbito il terzo; cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio del 29.10.2025
Il Presidente
NOME COGNOME