Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 12683 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 12683 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/05/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 31718/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona dell’amministratore pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), giusta procura speciale in atti;
-ricorrente-
contro
COGNOME
-intimata- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di AREZZO n. 464/2019 depositata il 27/05/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato:
che con sentenza n. 71/2018 il Giudice di Pace di Arezzo rigettava le opposizioni proposte ex art. 645 c.p.c. da NOME
COGNOME contro i decreti ingiuntivi n. 1378/2016 e n. 15664/ 2016 emessi a favore del RAGIONE_SOCIALE (d’ora innanzi, per brevità, il RAGIONE_SOCIALE);
che la decisione veniva appellata dalla soccombente, la quale ne deduceva l’erroneità per avere il giudice di primo grado omesso di pronunciarsi sulla doglianza relativa all’indebito frazionamento dell’azione monitoria, per non avere dichiarato la nullità delle ingiunzioni emesse contro la COGNOME per carenza di legittimazione passiva in quanto il debitore avrebbe dovuto essere individuato nella RAGIONE_SOCIALE quale conduttrice del locale di proprietà della stessa COGNOME e perché il giudice di pace avrebbe errato nel ritenere come straordinaria l’attività svolta dall’amministratore, come tale legittimante la richiesta di un compenso aggiuntivo, posto che la suddetta attività – consistente alla gestione del contenzioso con la RAGIONE_SOCIALE – rientrava tra i compiti di natura ordinaria assunti dall’amministratore;
che, nella costituzione del convenuto RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 464/2019 il Tribunale di Arezzo:
dichiarava fondato il primo motivo di appello, ritenendo che le due domande azionate in INDIRIZZO monitoria originassero dal medesimo rapporto costituito dall’espletamento del mandato di amministratore condominiale con specifico riferimento alla vertenza in atto con la RAGIONE_SOCIALE, avendo in comune anche il medesimo fatto costitutivo rappresentato dalla delibera condominiale di approvazione del bilancio consuntivo 2015 e di quello preventivo 2016, con la conseguenza che il credito originava dalla delibera assembleare di approvazione di entrambi i bilanci e non già distintamente da questi ultimi;
riteneva fondato anche il secondo motivo di appello, considerando (diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice) irrilevante la mancata impugnativa della delibera assembleare del 3.2.2016 con la quale l’assemblea decideva di imputare le spese relative alla vertenza con la società RAGIONE_SOCIALE a carico di quest’ultima e non della COGNOME, essendo la stessa priva di efficacia impositiva nei confronti dell’appellata (da qui, la non rilevanza della sua mancata impugnativa), per rinuncia a qualsiasi diritto di credito relativo alla vertenza maturato nei confronti dell’appellante.
che avverso tale sentenza il citato RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione articolato in due motivi (illustrato da memoria) e la parte intimata non svolgeva difese in questa sede.
Considerato:
che con il primo motivo il RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 31, 40 e 104 c.p.c., nonché dei principi giurisprudenziali in tema di frazionamento del credito, sostenendo che le due richieste monitorie avanzate dallo stesso ricorrente nei riguardi della COGNOME non risultavano accomunate dal medesimo fatto costitutivo ma erano fondate su due ragioni giuridiche ben distinte (il bilancio consuntivo dell’anno 2015 e il bilancio preventivo dell’anno 2016), con diversità delle fonti in base alle quali erano state richieste alla condomina le somme ingiunte;
che, in particolare, con tale motivo, il ricorrente denuncia l’illegittimità della pronuncia impugnata per essere stata con essa ‘comminata’ la grave sanzione dell’improcedibilità con riferimento ad entrambi i decreti ingiuntivi ottenuti dallo stesso RAGIONE_SOCIALE, il che rappresenta una statuizione gravemente
afflittiva dei diritti e degli interessi della parte creditrice, la quale si è vista privata completamente della sua possibilità di ottenere il recupero di somme oggetto di approvazione da parte dell’assemblea condominiale con delibere mai impugnate;
che, in aggiunta, sempre con il primo motivo, il ricorrente evidenzia che, ove anche ci si trovasse in presenza di un unico fatto costitutivo e che quindi non sussistevano le condizioni per proporre due separati ricorsi monitori, la ‘sanzione comminata’ dal giudice avrebbe dovuto riguardare -al limite -uno solo dei due decreti ingiuntivi (quello presentato come secondo in ordine di tempo e/o iscritto a ruolo con un numero progressivo più altro) e non entrambi, come invece è avvenuto, così risultando completamente compromesse le legittime ragioni di credito vantate da esso RAGIONE_SOCIALE nei riguardi della controparte;
con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 392/1978 in ordine alla ripartizione delle spese tra proprietario e conduttore per avere la Corte distrettuale erroneamente ritenuto che il legittimato passivo di tali richieste di pagamento fosse la RAGIONE_SOCIALE, conduttrice del fondo di proprietà di NOME COGNOME e non già quest’ultima, rimanendo esclusa ai sensi della normativa sopra menzionata e dei principi giurisprudenziali in materia – un’azione diretta nei confronti dei conduttori delle singole unità immobiliari.
Ritenuto:
-che con l’ordinanza interlocutoria n. 3643 del 2024 della I sezione civile è stata rilevata l’emergenza della necessità di determinare se il frazionamento indebito delle pretese creditorie, senza valide giustificazioni fornite dal creditore, debba comportare la sanzione dell’improponibilità della domanda,
poiché tale improponibilità potrebbe concretizzarsi nella perdita del diritto sostanziale, specialmente quando diventa impraticabile agire senza frazionamento a causa di una decisione definitiva su un’altra parte della pretesa, con conseguente ripercussione anche sulla regolazione delle spese processuali;
-che la richiamata questione, incidente sulla definizione del ricorso che viene in rilievo in questa sede, è stata rimessa alle Sezioni unite, ragion per cui si ravvisa l’opportunità di rimettere la causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione