Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 14879 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 14879 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/05/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n.13375/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende con procura speciale in calce al ricorso;
–ricorrente– contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende con procura speciale in calce al controricorso con ricorso incidentale condizionato;
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n. 17944/2019 depositata il 23.9.2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3.4.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO IN FATTO
-Rilevato che benché i due motivi del ricorso principale dell’AVV_NOTAIO si riferiscano alla lamentata violazione dell’onere probatorio in punto di prova dell’imputazione della documentazione di pagamento prodotta dalla RAGIONE_SOCIALE a prestazioni professionali diverse da quelle per il cui pagamento é stato emesso il decreto ingiuntivo opposto, il ricorso incidentale condizionato proposto dalla suddetta RAGIONE_SOCIALE, che va esaminato comunque con priorità in quanto almeno potenzialmente inerente a questione processuale di carattere preliminare, ripropone la questione dell’abusivo frazionamento dei crediti per compensi professionali, che sarebbe stato operato dall’AVV_NOTAIO nonostante la loro provenienza da un unico rapporto di fatto pluriennale tra le parti;
-considerato che l’ordinanza interlocutoria della Prima Sezione civile di questa Corte n. 3643 del 16.1/8.2.2024, in ragione del contrasto esistente sul punto tra diverse pronunce della Suprema Corte in tema di abusivo frazionamento del credito, ha richiesto la rimessione alle sezioni unite della Corte di Cassazione della questione relativa agli effetti dell’accertamento di abusivo frazionamento del credito, al fine di stabilire se da esso derivi l’improponibilità della domanda con le eventuali conseguenze in ordine alla possibile formazione nelle more di un giudicato su un’altra frazione del credito, preclusivo della riproposizione della domanda relativa ai crediti residui, o se da esso debbano derivare solo conseguenze sul governo delle spese processuali, onde evitare pregiudizi a discapito della parte che abbia subito il frazionamento dei crediti operato dalla controparte, ma senza preclusioni per la pronuncia sul merito della domanda relativa al credito frazionato;
-ritenuto quindi necessario rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle sezioni unite della Corte di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle sezioni unite della Corte di Cassazione sulla questione specificata in motivazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione