Credito Frazionato: Pratica Abusiva? La Cassazione Rimette la Questione alle Sezioni Unite
Il tema del frazionamento del credito torna al centro del dibattito giuridico con una recente ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione. Questa pratica, che consiste nel suddividere un’unica pretesa creditoria in molteplici richieste giudiziali, solleva da tempo dubbi sulla sua legittimità e sulle conseguenze processuali. Di fronte a un contrasto interpretativo interno, la Seconda Sezione Civile ha deciso di passare la parola alle Sezioni Unite, l’organo supremo della Cassazione, per ottenere una risposta definitiva.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una controversia tra un professionista e una società cooperativa. Il professionista aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi relativi alla sua attività. La società si era opposta a tale richiesta, ma il punto cruciale è emerso con il suo controricorso in Cassazione. La società ha sollevato, tramite un ricorso incidentale, la questione dell’abusivo frazionamento del credito. Secondo la tesi difensiva, il professionista avrebbe artificiosamente suddiviso un credito unitario, derivante da un rapporto professionale pluriennale, in diverse iniziative giudiziarie.
Il Dilemma Giuridico sul Frazionamento del Credito
La questione fondamentale non è se il frazionamento sia possibile, ma quali siano le conseguenze quando esso viene considerato ‘abusivo’, ovvero posto in essere in violazione dei principi di correttezza e buona fede e del giusto processo. La Cassazione si trova di fronte a un bivio interpretativo, con due orientamenti contrapposti.
1. La Tesi della Sanzione Drastica: Un primo filone giurisprudenziale sostiene che l’accertamento di un abusivo frazionamento del credito debba portare a una sanzione severa: l’improponibilità della domanda. Questo significa che la richiesta del creditore verrebbe respinta in radice, con il rischio che la decisione su una frazione del credito possa diventare definitiva (giudicato) e impedire la richiesta delle restanti parti.
2. La Tesi della Sanzione ‘Conservativa’: Un secondo orientamento, più mite, ritiene che la condotta abusiva non debba impedire al creditore di ottenere quanto gli spetta. Le conseguenze, in questo caso, dovrebbero ricadere solo sul piano delle spese processuali. Il giudice, cioè, potrebbe condannare il creditore a pagare le spese legali, anche in caso di vittoria, per compensare il disagio e i maggiori costi ingiustamente arrecati al debitore, senza però negare la tutela del diritto di credito.
Le Motivazioni della Rimessione alle Sezioni Unite
Constatato questo profondo contrasto interpretativo, la Seconda Sezione Civile ha ritenuto indispensabile un intervento chiarificatore. L’ordinanza sottolinea come una questione di tale rilevanza, che tocca i principi fondamentali del processo e l’equilibrio tra diritto di agire in giudizio e dovere di lealtà processuale, richieda una pronuncia autorevole e vincolante per tutti. La Corte ha quindi deciso di sospendere il giudizio e di rimettere la causa alle Sezioni Unite. La finalità è quella di stabilire una volta per tutte quale delle due soluzioni debba prevalere, garantendo così certezza del diritto e uniformità di trattamento in casi futuri.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La decisione che verrà presa dalle Sezioni Unite avrà un impatto significativo sulla gestione del contenzioso in Italia. Una pronuncia a favore dell’improponibilità della domanda rappresenterebbe un forte deterrente contro pratiche processuali ritenute abusive, costringendo i creditori a una maggiore cautela. Al contrario, una soluzione che limiti le conseguenze al solo piano delle spese processuali preserverebbe maggiormente il diritto sostanziale del creditore, pur sanzionando il suo comportamento scorretto. In attesa della decisione, professionisti e imprese dovranno prestare la massima attenzione nella gestione dei propri crediti, consapevoli che la strategia del frazionamento del credito è sotto la lente del massimo organo della giustizia italiana.
Qual è la questione legale centrale di questa ordinanza?
La questione centrale riguarda le conseguenze giuridiche dell’abusivo frazionamento di un credito: se esso debba comportare l’improponibilità della domanda giudiziale o se debba avere effetti solo sulla regolamentazione delle spese di lite.
Perché la Corte di Cassazione non ha deciso subito il caso?
La Corte non ha deciso perché ha rilevato l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale tra diverse sentenze della stessa Suprema Corte. Per risolvere questo conflitto e garantire l’uniformità del diritto, ha ritenuto necessario rimettere la questione alle Sezioni Unite.
Quali sono i due possibili esiti che le Sezioni Unite dovranno valutare?
Le Sezioni Unite dovranno decidere tra due opzioni: 1) Stabilire che l’abusivo frazionamento rende la domanda improponibile, con possibili effetti preclusivi sulle altre frazioni del credito. 2) Stabilire che il frazionamento abusivo incide solo sul governo delle spese processuali, per non penalizzare la parte che lo ha subito, ma senza impedire una decisione sul merito del credito.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 14879 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 14879 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/05/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n.13375/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende con procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende con procura speciale in calce al controricorso con ricorso incidentale condizionato;
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n. 17944/2019 depositata il 23.9.2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3.4.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO IN FATTO
-Rilevato che benché i due motivi del ricorso principale dell’AVV_NOTAIO si riferiscano alla lamentata violazione dell’onere probatorio in punto di prova dell’imputazione della documentazione di pagamento prodotta dalla RAGIONE_SOCIALE a prestazioni professionali diverse da quelle per il cui pagamento é stato emesso il decreto ingiuntivo opposto, il ricorso incidentale condizionato proposto dalla suddetta RAGIONE_SOCIALE, che va esaminato comunque con priorità in quanto almeno potenzialmente inerente a questione processuale di carattere preliminare, ripropone la questione dell’abusivo frazionamento dei crediti per compensi professionali, che sarebbe stato operato dall’AVV_NOTAIO nonostante la loro provenienza da un unico rapporto di fatto pluriennale tra le parti;
-considerato che l’ordinanza interlocutoria della Prima Sezione civile di questa Corte n. 3643 del 16.1/8.2.2024, in ragione del contrasto esistente sul punto tra diverse pronunce della Suprema Corte in tema di abusivo frazionamento del credito, ha richiesto la rimessione alle sezioni unite della Corte di Cassazione della questione relativa agli effetti dell’accertamento di abusivo frazionamento del credito, al fine di stabilire se da esso derivi l’improponibilità della domanda con le eventuali conseguenze in ordine alla possibile formazione nelle more di un giudicato su un’altra frazione del credito, preclusivo della riproposizione della domanda relativa ai crediti residui, o se da esso debbano derivare solo conseguenze sul governo delle spese processuali, onde evitare pregiudizi a discapito della parte che abbia subito il frazionamento dei crediti operato dalla controparte, ma senza preclusioni per la pronuncia sul merito della domanda relativa al credito frazionato;
-ritenuto quindi necessario rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle sezioni unite della Corte di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle sezioni unite della Corte di Cassazione sulla questione specificata in motivazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione