Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33100 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 33100 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 27475-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME, COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 134/2022 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 17/05/2022 R.G.N. 629/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Oggetto
Rapporto di lavoro privato
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 26/11/2025
CC
Fatti di causa
La Corte d’appello di Torino ha respinto l’appello di RAGIONE_SOCIALE, confermando la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di risarcimento danni per le modalità di comunicazione dei turni proposta da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME e aveva accolto la domanda di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME e condannato la società a corrispondere loro l’indennità di trasferta.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso la società con tre motivi. I lavoratori hanno resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso la società denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, 4 e 5 c.p.c., il vizio di motivazione contraddittoria e apparente, in relazione agli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., dell’art. 111 Cost. e dei principi del giusto processo e di correttezza e buona fede nei confronti dei signori COGNOME, NOME e COGNOME.
La ricorrente censura la decisione impugnata per avere escluso la litispendenza con il procedimento definito in appello con la sentenza n. 281/2017, oggetto di ricorso per cassazione da parte della società e nel cui procedimento i lavoratori si sono costituiti con controricorso; denuncia la violazione del principio di infrazionabilità del credito commessa con la proposizione della medesima domanda, sia pure riferita ad un diverso arco temporale, sottolineando come in entrambi i procedimenti si discutesse an che dell’ an e non solo del quantum ; argomenta
sull’abuso del processo imputabile ai controricorrenti e sull’omessa pronuncia della Corte d’appello su tali aspetti e, comunque, sul carattere apparente della motivazione adottata. 1.1. Il motivo è inammissibile sotto alcuni profili e infondato sotto altri.
Preliminarmente deve rilevarsi che, nel ricorso per cassazione, il motivo di impugnazione che prospetti una pluralità di questioni precedute unitariamente dalla elencazione delle norme che si assumono violate e dalla deduzione del vizio di motivazione, è inammissibile, richiedendo un inesigibile intervento integrativo della Corte che, per giungere alla compiuta formulazione del motivo, dovrebbe individuare per ciascuna delle censure lo specifico vizio di violazione di legge o del vizio di motivazione (v. Cass. n. 21611 del 2013; Cass. n. 12102 del 2017). Non solo, ma la sovrapposizione di censure di diritto, sostanziali e processuali, e del vizio motivazionale non consente alla Corte di cogliere con certezza le singole doglianze prospettate, dando luogo all’impossibile convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, di censure caratterizzate da irredimibile eterogeneità (Cass. n. 36881 del 2021; Cass. n. 3397 del 2024). Nel caso in esame, la ricorrente nell’illustrare il motivo di ricorso enuncia in modo promiscuo vizi di violazioni di legge e vizi di motivazione, senza consentire, nemmeno attraverso una lettura globale dell’atto, di individuare il collegamento di tali enunciazioni con la sentenza impugnata e le argomentazioni che la sostengono, né quindi di cogliere le ragioni per le quali se ne chiede l’annullamento.
1.2. Il motivo è inammissibile anche nella parte in cui denuncia il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., data la preclusione derivante dal principio cd. della doppia conforme di merito, non avendo la ricorrente neanche allegato la diversità delle ragioni di fatto
poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello (Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014).
1.3. Il motivo è, comunque, infondato posto che la litispendenza è stata correttamente esclusa dalla Corte d’appello che ha rilevato come le domande avessero un diverso petitum , legato a differenti ambiti temporali.
Secondo l’orientamento costante di questa Corte (v. Cass. n. 5766 del 1980; Cass. n. 568 del 1999), la litispendenza richiede la pendenza di un identico procedimento dinanzi ad uffici giudiziari diversi, fra le stesse parti, con lo stesso oggetto (immediato e mediato) e con la medesima causa petendi , con la conseguenza che non è configurabile la litispendenza in caso di ampliamento dell’una domanda rispetto all’altra o di distinzione del periodo di riferimento temporale della pretesa azionata.
1.4. Parimenti infondata è la denuncia di violazione del principio di infrazionabilità del credito, alla luce dei principi di diritto enunciati da questa Corte, a sezioni unite, con le sentenze n. 4090 del 2017 e n. 7299 del 2025.
Con quest’ultima pronuncia si è ribadito che, in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell’attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere
dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria.
Nel caso in esame, come accertato dalla Corte d’appello (sentenza, p. 5), i lavoratori hanno agito nel primo giudizio per le mensilità di gennaio 2013/agosto 2015 e nel presente procedimento, instaurato nel 2019, per il periodo successivo al settembre 2015. Dunque, giustamente la sentenza qui impugnata ha asserito che i crediti azionati nel presente procedimento ‘non erano certamente maturati e, quindi, azionabili, in quello precedente’ .
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, 4 e 5 c.p.c., il vizio di motivazione contraddittoria e apparente, nonché la violazione o falsa applicazione degli artt. 91, 92, 112, 115, 116, 132 e 437 c.p.c. e dell’art. 2700 c.c. La ricorrente censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha respinto il gravame contro la compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio nei confronti dei signori COGNOME, NOME e COGNOME.
2.1. Il motivo è inammissibile per la sovrapposizione di censure eterogenee, come già affermato in ordine al primo motivo, ed è, comunque, infondato.
La conferma della statuizione di compensazione delle spese del primo grado è stata motivata, tra l’altro, per l’assenza di precedenti specifici, quindi per novità della questione, che rientra tra le ipotesi per le quali l’art. 92 c.p.c. consente la compensazione.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, 4 e 5 c.p.c., il vizio di motivazione contraddittoria e apparente, nonché la violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 116, 132 c.p.c., degli artt. 1175, 1375, 1340, 1362 e ss. c.c. in relazione ai documenti
35, 36, 37 e 41, degli artt. 2078, 2727 e 2729 c.c., del principio del contraddittorio e diritto di difesa. La società censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto il diritto dei lavoratori NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME all’indennità di trasferta.
3.1. Il motivo è inammissibile per la sovrapposizione di censure eterogenee e per le ragioni di seguito esplicitate ed è, comunque, infondato.
La società oppone l’esistenza di una prassi aziendale, nel senso del mancato riconoscimento della indennità di trasferta ai lavoratori che prendono servizio in una sede diversa da quella loro assegnata ma più vicina alla residenza.
La Corte d’appello, con accertamento in fatto non censurabile in questa sede, ha escluso l’esistenza di una simile prassi. Le censure svolte investono tale accertamento, ma inammissibilmente, ricorrendo, peraltro, la preclusione della doppia conforme.
3.2. Non è configurabile la violazione delle regole della prova presuntiva.
Questa Corte ha, in modo costante, affermato che spetta al giudice del merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti certi da porre a fondamento del relativo processo logico, apprezzarne la rilevanza, l’attendibilità e la concludenza al fine di saggiarne l’attitudine, anche solo parziale, a consentire inferenze logiche (cfr. Cass. n. 10847 del 2007; Cass. n. 24028 del 2009; Cass. n. 21961 del 2010). Con la conseguenza di escludere che chi ricorre in cassazione possa limitarsi a dedurre che il singolo elemento indiziante sia stato male apprezzato dal giudice o che sia privo di per sé solo di valenza inferenziale o che comunque la valutazione complessiva avrebbe dovuto condurre ad un esito interpretativo diverso da
quello raggiunto nei gradi inferiori (v., per tutte, Cass. n. 29781 del 2017), spettando al giudice del merito l’apprezzamento circa l’idoneità degli elementi presuntivi a consentire deduzioni che ne discendano secondo il criterio dell ‘íd quod plerumque accidit (v. Cass. n. 16831 del 2003; Cass. n. 26022 del 2011; Cass. n. 12002 del 2017; Cass. n. 6838 del 2023).
Si è inoltre precisato che spetta a questa Corte soltanto la verifica sul rispetto dei principi che regolano la prova per presunzioni (cfr. Cass. n. 5332 del 2007; Cass. n. 1216 del 2006; Cass. n. 3974 del 2002) e quindi sulla correttezza logicogiuridica del ragionamento seguito e delle argomentazioni sostenute (senza che ciò possa tradursi in un nuovo accertamento o nella ripetizione dell’esperienza conoscitiva propria dei gradi precedenti); che appartiene al giudizio di legittimità, inoltre, il sindacato sulle massime di esperienza utilizzate nella valutazione delle risultanze probatorie. Tale controllo non può peraltro spingersi fino a sindacarne la scelta, dovendo questa RAGIONE_SOCIALE. limitarsi a verificare che il giudizio probatorio non sia fondato su congetture, ovvero su ipotesi non rispondenti all’ id quod plerum accidit o su regole generali prive di una sia pur minima plausibilità invece che su vere e proprie massime di esperienza (in tal senso Cass. n. 6387 del 2018).
Nel caso in esame, le censure di parte ricorrente investono l’apprezzamento dei dati probatori da cui si pretende di ricavare, in contrasto con la valutazione dei giudici di appello, l’esistenza della citata prassi aziendale.
3.3. Sulla interpretazione dell’art. 20 c.c.n.l. autoferrotranvieri si richiama quanto statuito da questa Corte, con la sentenza n. 31957/19, che ha rigettato la tesi della società facendo leva sull’univoco tenore letterale della disposizione ai sensi dell a quale la “residenza” è “la località assegnata dall’azienda ad ogni
singolo lavoratore” e l’indennità di trasferta spetta “al personale viaggiante inviato in servizio occasionale diverso da quello abituale: sono considerati occasionali i servizi effettuati su linee non facenti capo alla residenza del lavoratore”.
3.4. La censura di motivazione apparente, sollevata in tutti i motivi di ricorso, è infondata.
Come costantemente affermato (v. per tutte Cass., Sez. U., n. 22232 del 2016), la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio.
Tali anomalie motivazionali non sono in alcun modo rinvenibili nella decisione impugnata che ha interpretato l’art. 20 del contratto collettivo conformandosi al citato precedente di legittimità ed ha dettagliatamente analizzato gli argomenti spesi dalla società e gli accordi sindacali dalla stessa invocati.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.
Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese
forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge, con distrazione in favore degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, antistatari.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nell’adunanza camerale del 26 novembre 2025
Il Presidente
NOME COGNOME