Frazionamento del Credito: La Cassazione Interpella le Sezioni Unite
L’ordinanza interlocutoria n. 14940/2024 della Corte di Cassazione solleva un velo su una questione tanto tecnica quanto cruciale per la giustizia civile: il frazionamento del credito. Questa pratica, che consiste nel suddividere un’unica pretesa economica in più azioni legali distinte, è da tempo al centro di un acceso dibattito giurisprudenziale. Con questa decisione, la Suprema Corte sceglie di non decidere, ma di passare la parola al suo organo più autorevole, le Sezioni Unite, per tracciare una linea guida definitiva.
I Fatti del Caso
La vicenda vede contrapposte una società cooperativa e un professionista. Quest’ultimo, per ottenere il pagamento dei suoi compensi maturati nel corso di un rapporto professionale pluriennale e unitario, aveva avviato diverse e separate procedure giudiziarie. La società cooperativa si è opposta, sostenendo che tale comportamento costituisse un abusivo frazionamento del credito, una strategia processuale scorretta che aggrava la posizione del debitore costringendolo a difendersi in più giudizi con un conseguente aumento di costi e disagi.
La Questione Giuridica sul Frazionamento del Credito
Il cuore del problema non risiede tanto nel riconoscere se il frazionamento sia abusivo, ma nel definire quali debbano essere le conseguenze. La giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione si è mostrata divisa, delineando due orientamenti principali:
1. La Tesi dell’Improponibilità: Un primo filone ritiene che l’abuso del processo attraverso il frazionamento debba essere sanzionato con la conseguenza più grave: l’improponibilità della domanda. In pratica, la richiesta del creditore viene respinta in rito, senza nemmeno entrare nel merito della sua fondatezza, a causa del comportamento processualmente scorretto.
2. La Tesi delle Spese Processuali: Un secondo orientamento, più mite, sostiene che l’improponibilità sia una sanzione eccessiva. Pur riconoscendo la scorrettezza del creditore, questa tesi ritiene che la soluzione più equa sia quella di incidere sul governo delle spese processuali. Il giudice, pur accogliendo la domanda nel merito, potrebbe condannare il creditore a pagare le spese legali o a compensarle, per neutralizzare il pregiudizio causato al debitore.
La Decisione della Corte di Cassazione
Dinanzi a questo bivio interpretativo, la Seconda Sezione Civile ha deciso di astenersi dal prendere una posizione e ha emesso un’ordinanza interlocutoria di rimessione alle Sezioni Unite. La Corte ha riconosciuto l’esistenza di un profondo contrasto giurisprudenziale che genera incertezza nel diritto e la necessità di un intervento chiarificatore.
Le Motivazioni
La motivazione principale dietro la rimessione è l’esigenza di assicurare l’uniforme interpretazione della legge e la certezza del diritto. Il quesito posto alle Sezioni Unite è chiaro: l’accertamento di un abusivo frazionamento del credito comporta l’improponibilità della domanda, con il rischio di precludere al creditore la possibilità di far valere le restanti frazioni del suo credito, oppure deve essere risolto unicamente sul piano della ripartizione delle spese processuali, salvaguardando il diritto sostanziale del creditore ma sanzionando il suo comportamento processuale?
Le Conclusioni
La causa è stata quindi sospesa in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite. Questa futura decisione avrà un impatto fondamentale sulla gestione del contenzioso in Italia. Stabilirà un principio di diritto vincolante che tutti i giudici dovranno seguire, influenzando le strategie processuali di creditori e debitori. Se prevarrà la tesi più rigorosa, i creditori saranno incentivati a presentare le loro pretese in un unico giudizio. Se invece la soluzione sarà più flessibile, l’attenzione si sposterà sulla corretta quantificazione delle spese come strumento per disincentivare comportamenti processuali abusivi.
Qual è la questione principale affrontata in questa ordinanza?
La questione centrale è stabilire quali siano le conseguenze giuridiche di un abusivo frazionamento del credito, ovvero se la domanda giudiziale debba essere dichiarata improponibile o se la sanzione debba limitarsi alla gestione delle spese processuali.
Perché la Corte di Cassazione non ha deciso il merito della causa?
La Corte non ha deciso perché ha riscontrato un contrasto di interpretazione tra diverse sue precedenti sentenze sullo stesso argomento. Per risolvere questa incertezza e garantire un’applicazione uniforme della legge, ha ritenuto necessario rimettere la questione alle Sezioni Unite.
Quali sono le due possibili soluzioni al problema del frazionamento del credito?
Le due soluzioni in discussione sono: 1) l’improponibilità della domanda, una sanzione processuale grave che impedisce l’esame del merito della richiesta; 2) una conseguenza limitata al governo delle spese processuali, per compensare il danno arrecato alla controparte senza precludere il diritto del creditore a ottenere quanto gli spetta.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 14940 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 14940 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/05/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n.10488/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende con procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende con procura speciale in calce al controricorso;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n.4696/2020 depositata il 5.10.2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3.4.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO IN FATTO
-Rilevato che i primi due motivi del ricorso principale della RAGIONE_SOCIALE in Santa Croce ripropongono la questione dell’abusivo frazionamento dei crediti per compensi professionali, che sarebbe stato operato dall’AVV_NOTAIO nonostante la loro provenienza da un unico rapporto di fatto pluriennale tra le parti;
-considerato che l’ordinanza interlocutoria della Prima Sezione civile di questa Corte n. 3643 del 16.1/8.2.2024, in ragione del contrasto esistente sul punto tra diverse pronunce della Suprema Corte in tema di abusivo frazionamento del credito, ha richiesto la rimessione alle sezioni unite della Corte di Cassazione della questione relativa agli effetti derivanti dall’accertamento di abusivo frazionamento del credito, al fine di stabilire se da esso derivi l’improponibilità della domanda con le eventuali conseguenze in ordine alla possibile formazione nelle more di un giudicato su un’altra frazione del credito, preclusivo della riproposizione della domanda relativa ai crediti residui, o se da esso debbano derivare solo conseguenze sul governo delle spese processuali, onde evitare pregiudizi a discapito della parte che abbia subito il frazionamento dei crediti operato dalla controparte, ma senza preclusioni per la pronuncia sul merito della domanda relativa al credito frazionato;
-ritenuto quindi necessario rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle sezioni unite della Corte di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle sezioni unite della Corte di Cassazione sulla questione specificata in motivazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 3 aprile 2024.
Il Presidente
NOME COGNOME