Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 14940 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 14940 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/05/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n.10488/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende con procura speciale in calce al ricorso;
–ricorrente– contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende con procura speciale in calce al controricorso;
–controricorrente– avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n.4696/2020 depositata il 5.10.2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3.4.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO IN FATTO
-Rilevato che i primi due motivi del ricorso principale della RAGIONE_SOCIALE in Santa Croce ripropongono la questione dell’abusivo frazionamento dei crediti per compensi professionali, che sarebbe stato operato dall’AVV_NOTAIO nonostante la loro provenienza da un unico rapporto di fatto pluriennale tra le parti;
-considerato che l’ordinanza interlocutoria della Prima Sezione civile di questa Corte n. 3643 del 16.1/8.2.2024, in ragione del contrasto esistente sul punto tra diverse pronunce della Suprema Corte in tema di abusivo frazionamento del credito, ha richiesto la rimessione alle sezioni unite della Corte di Cassazione della questione relativa agli effetti derivanti dall’accertamento di abusivo frazionamento del credito, al fine di stabilire se da esso derivi l’improponibilità della domanda con le eventuali conseguenze in ordine alla possibile formazione nelle more di un giudicato su un’altra frazione del credito, preclusivo della riproposizione della domanda relativa ai crediti residui, o se da esso debbano derivare solo conseguenze sul governo delle spese processuali, onde evitare pregiudizi a discapito della parte che abbia subito il frazionamento dei crediti operato dalla controparte, ma senza preclusioni per la pronuncia sul merito della domanda relativa al credito frazionato;
-ritenuto quindi necessario rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle sezioni unite della Corte di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle sezioni unite della Corte di Cassazione sulla questione specificata in motivazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 3 aprile 2024.
Il Presidente
NOME COGNOME