Frazionamento del Credito: la Cassazione Attende le Sezioni Unite
L’ordinanza interlocutoria in esame rappresenta un momento di riflessione importante nell’ambito del diritto processuale civile, toccando un tema delicato come il frazionamento del credito. Con questa decisione, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione sceglie la via della prudenza, sospendendo il giudizio in attesa di un chiarimento fondamentale da parte delle Sezioni Unite. Al centro del dibattito vi è una questione cruciale: quali sono le conseguenze per il creditore che agisce in giudizio frazionando la propria pretesa?
I Fatti alla Base della Causa
Il caso giunge all’attenzione della Suprema Corte a seguito di un ricorso presentato da un privato cittadino contro una società di recupero crediti. La controversia nasce da una precedente sentenza della Corte d’Appello di Milano. Sebbene i dettagli specifici del merito non siano oggetto dell’ordinanza, il contesto è quello tipico di un’azione legale per il recupero di somme di denaro. Tuttavia, il procedimento in Cassazione si arresta di fronte a una questione pregiudiziale di vasta portata, sollevata dalla stessa Corte in un altro procedimento.
Il Frazionamento del Credito e l’Abuso del Processo
La Corte rileva di aver già investito le Sezioni Unite, con una precedente ordinanza, della seguente questione di massima: quali sono gli effetti derivanti dall’abusivo frazionamento del credito? In particolare, il dubbio amletico che i giudici devono sciogliere è se tale comportamento processuale, ritenuto contrario ai principi di correttezza e buona fede, debba portare a una sanzione drastica come l’improponibilità della domanda, oppure se le conseguenze debbano limitarsi al solo regime delle spese processuali.
In altre parole, si chiede se un creditore che spezzetta il suo credito in tante piccole cause separate rischi di vedersi negato il diritto a procedere o se, semplicemente, subirà conseguenze negative sulla ripartizione delle spese legali.
La Decisione della Corte di Cassazione
Preso atto della pendenza di tale fondamentale questione dinanzi alle Sezioni Unite, e riconoscendo che la futura sentenza potrà avere un impatto diretto e decisivo anche sul caso in esame, il Collegio ha optato per una soluzione procedurale. Con la presente ordinanza interlocutoria, la Corte ha deciso di non decidere nel merito, disponendo il rinvio della causa a nuovo ruolo. Questa scelta tecnica significa sospendere il giudizio e attendere che le Sezioni Unite si pronuncino, per poi riprendere la trattazione del caso alla luce dei principi che verranno stabiliti.
Le Motivazioni
La motivazione alla base del rinvio è di pura opportunità e coerenza giuridica. Proseguire nel giudizio senza attendere la pronuncia delle Sezioni Unite avrebbe significato correre il rischio di emettere una decisione potenzialmente in contrasto con i principi che il massimo organo nomofilattico si appresta a enunciare. Per evitare conflitti giurisprudenziali e garantire una corretta e uniforme applicazione del diritto, la Corte ha ritenuto indispensabile attendere il verdetto sul tema del frazionamento del credito. La decisione di sospendere il processo testimonia l’importanza della questione, le cui implicazioni vanno ben oltre il singolo caso, interessando l’equilibrio tra il diritto di agire in giudizio del creditore e il dovere di non abusare degli strumenti processuali a danno del debitore e dell’efficienza del sistema giustizia.
Conclusioni
L’ordinanza interlocutoria, pur non risolvendo la controversia, offre uno spaccato significativo del dibattito giuridico in corso. Per i creditori, specialmente istituti bancari e società di recupero, la futura decisione delle Sezioni Unite sul frazionamento del credito sarà un faro: chiarirà i confini tra una legittima strategia processuale e un abuso del diritto sanzionabile. Per i debitori, rappresenta la potenziale affermazione di un principio di protezione contro pratiche vessatorie che moltiplicano ingiustificatamente i costi e gli oneri processuali. Al momento, l’unica certezza è che il mondo legale è in attesa di un chiarimento che potrebbe ridisegnare le strategie di gestione del contenzioso in materia di crediti.
Cosa ha deciso la Corte di Cassazione in questa ordinanza?
La Corte ha deciso di non pronunciarsi sul merito della causa e di rinviarla a una data successiva. Questa decisione è stata presa per attendere la sentenza delle Sezioni Unite su una questione di diritto rilevante per il caso.
Qual è la questione giuridica rimessa alle Sezioni Unite?
La questione riguarda le conseguenze dell’abusivo frazionamento di una domanda creditoria. Si deve stabilire se tale comportamento renda la domanda improponibile (cioè inammissibile) o se incida unicamente sulla regolamentazione delle spese processuali del giudizio.
Perché il presente giudizio è stato sospeso?
Il giudizio è stato sospeso perché la decisione che le Sezioni Unite prenderanno sulla questione del frazionamento del credito potrebbe avere un rilievo decisivo per la risoluzione del caso specifico. Per garantire coerenza e una corretta applicazione della legge, la Corte ha preferito attendere tale pronuncia.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33728 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33728 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/12/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 3923/2022 R.G. proposto da: COGNOME rappresentato e difeso dall’avv.to NOME COGNOME
( C.F.: TARGA_VEICOLO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
rappresentata, difesa e dagli avv. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE NOMERAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE IN FALLIMENTO, COGNOME, NOME COGNOME NOME
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 1965/2021 depositata il 25/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Il Collegio,
rilevato che questa Corte, con l’ordinanza interlocutoria n. 3643/2024, ha rimesso alle Sezioni Unite ‘ la questione di massima di particolare importanza degli effetti derivanti dall’abusivo frazionamento della domanda creditoria sulla proponibilità della stessa ovvero unicamente sul regime delle spese processuali del procedimento nel quale è stata promossa’;
che l’emananda sentenza delle Sezioni Unite può avere rilievo nel presente giudizio;
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Roma 29.10.2024
Il Presidente
NOME COGNOME