Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11583 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 1 Num. 11583 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 30/04/2024
SENTENZA
sul ricorso n. 7508 – 2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE -elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
RICORRENTE nel ricorso iscritto al n. 7508/2021 r.g.
contro
RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE – c.f. CODICE_FISCALE -in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata, in Roma, al INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.
CONTRORICORRENTE nel ricorso iscritto al n. 7508/2021 r.g.
avverso la sentenza n. 3380/2018 del Tribunale di Roma, *
sul ricorso n. 23387 – 2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE -elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
RICORRENTE nel ricorso iscritto al n. 23387/2021 r.g.
contro
RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE – c.f. CODICE_FISCALE -in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata, in Roma, al INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.
CONTRORICORRENTE nel ricorso iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO r.g. avverso la sentenza n. 3274/2021 del Tribunale di Roma, udita la relazione delle cause svolta all’udienza pubblica del 31 gennaio 2024 dal AVV_NOTAIO, udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concl uso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso avverso la sentenza n. 3380/2018 del Tribunale di Roma, assorbiti gli ulteriori motivi e dell’uno e dell’altro ricorso , udit o l’AVV_NOTAIO per la ricorrente, udit o l’AVV_NOTAIO per la controricorrente,
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Roma l’ ‘RAGIONE_SOCIALE.
Esponeva che, in quanto coltivatrice di ulivi, aveva proposto istanza di ‘aiuto’ alla produzione di olio d’oliva per la campagna olearia 2004/2005; che nondimeno l’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ , onde recuperare somme che assumeva in precedenza versate in eccedenza, le aveva corrisposto somme inferiori a quelle a lei spettanti (cfr. ricorso iscritto al n. 7508/2021 r.g., pag. 3) .
Chiedeva condannarsi controparte a corrisponderle la somma di euro 31,10, oltre interessi e rivalutazione (cfr. ricorso iscritto al n. 7508/2021 r.g., pag. 4) .
Resisteva l’ ‘RAGIONE_SOCIALE.
All’udienza del 2.3.2012 la convenuta eccepiva che il preteso credito era stato illegittimamente frazionato ovvero che l’attrice aveva in separato giudizio domandato la condanna al pagamento della differenza, non corrisposta e pari ad euro 35,91, sul maggior importo asseritamente dovuto per la campagna olearia 2003/2004 (cfr. ricorso iscritto al n. 7508/2021 r.g., pag. 4) .
Con sentenza n. 54504 del 13.12.2012 il giudice di pace, respinte le eccezioni tutte di parte convenuta, condannava l’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ al pagamento di euro 31,10, oltre interessi legali dalla domanda (cfr. ricorso iscritto al n. 7508/2021 r.g., pag. 5) .
L’ ‘RAGIONE_SOCIALE proponeva appello. Resisteva NOME COGNOME.
Con sentenza n. 3380/2018 il Tribunale di Roma accoglieva il gravame ed in riforma dell’appellata sentenza dichiarava improponibile la domanda di pagamento esperita in prime cure dall’appellata, condanna va l’appellata a
restituire quanto eventualmente riscosso in esecuzione della sentenza di primo grado, condannava l’appellata al pagamento delle spese del doppio grado.
Reputava il tribunale che, al di là specifica campagna olearia di riferimento, unico era il credito in contestazione sia con riferimento alla differenza -euro 31,10 – invocata per la campagna olearia 2004/2005 sia con riferimento alla differenza – euro 35,91 – invocata per la campagna olearia 2003/2004 (cfr. sentenza n. 3380/2018, pag. 6) .
Reputava quindi che la condotta dell’appellata , ossia l’ ingiustificato frazionamento del credito attraverso la duplicazione delle richieste giudiziali, si poneva in contrasto con i principi di correttezza e buona fede e si traduceva in un abuso degli strumenti processuali, sicché la domanda doveva reputarsi improponibile (cfr. sentenza n. 3380/2018, pag. 6) .
Reputava in ogni caso, pur a disconoscere che unico fosse il titolo delle azionate pretese, che le domande, nel segno della pronuncia n. 4090/2017 delle sezioni unite di questa Corte, sarebbero state da proporre nello stesso processo (cfr. sentenza n. 3380/2018, pagg. 6 – 7) .
Reputava invero che non sussisteva alcun interesse dell’appellata alla tutela frazionata a fronte – pur al di là del possibile contrasto tra giudicati dell’inutile aggravio della posizione processuale della pretesa debitrice e del dispendio di attività processuale che ne scaturivano (cfr. sentenza n. 3380/2018, pag. 7) .
Con atto notificato l’11.7.2018 NOME COGNOME impugnava per revocazione la sentenza n. 3380 /2018 ed all’uopo citava a comparire dinanzi al Tribunale di Roma l’ ‘RAGIONE_SOCIALE (cfr. ricorso iscritto al n. 7508/2021 r.g., pagg. 11 – 12) .
Chiedeva revocarsi la sentenza n. 3380/2018 del Tribunale di Roma ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ., n. 4), in quanto ‘determinata da un errore sul fatto della esistenza di una sentenza che aveva già deciso sulla stessa eccezione rigettandola’ (così ricorso iscritto al n. 23387/2021 r.g., pag. 13) , ovvero n. 5), in quanto in contrasto con la sentenza, passata in giudicato, n. 7160/2015 pronunciata tra le stesse parti dal Tribunale di Roma (cfr. ricorso iscritto al n. 23387/2021 r.g., pag. 13) .
Resisteva l’ ‘RAGIONE_SOCIALE.
Con ordinanza in data 1.9.2018 il Tribunale di Roma sospendeva il termine per la proposizione del ricorso per cassazione (cfr. ricorso iscritto al n. 7508/2021 r.g., pag. 12) .
Con sentenza n. 3274/2021 il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile la domanda di revocazione.
Avverso la sentenza n. 3380/2018 del Tribunale di Roma NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi (iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO r.g.) .
L’ ‘RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.
Avverso la sentenza n. 3274/2021 del Tribunale di Roma NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione parimenti affidato a due motivi (iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO r.g.) .
L’ ‘RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.
Con ordinanza interlocutoria del 22.5.2023 è stata disposta la riunione del giudizio iscritto al n. 23387/NUMERO_DOCUMENTO r.g. al giudizio iscritto al n. 7508/2021 r.g. Con ordinanza interlocutoria in pari data è stato disposto rinvio alla pubblica
udienza.
Il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte.
La ricorrente ha depositato memorie.
La controricorrente del pari ha depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo avverso la sentenza n. 3380/2018 la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione de ll’art. 2909 cod. civ. in relazione all’art. 324 cod. proc. civ.; la violazione dell’art. 132, 1° co., n. 4, cod. proc. civ.; l’omessa motivazione .
Premette che il Tribunale di Roma con la sentenza n. 7160/2015 passata in giudicato ha rigettato l’appello proposto dall’ ‘RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 54505/2012, con cui il Giudice di Pace di Roma aveva condannato la medesima ‘RAGIONE_SOCIALE a pagarle con riferimento alla campagna olearia 2003/2004 la somma di euro 35,91 (cfr. ricorso iscritto al n. 7508/2021 r.g., pag. 14) .
Premette che nel giudizio definito dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 3380/2018 ella ricorrente ha dato ragione della sentenza del Tribunale di Roma n. 7160/2015 con la memoria di replica depositata il 7.12.2017 e ha provveduto
ad allegarne copia alla stessa memoria (cfr. ricorso iscritto al n. 7508/2021 r.g., pag. 15) .
Indi deduce che il Tribunale di Roma con la sentenza n. 3380/2018 non ha tenuto conto e della sentenza n. 7160/2015 e del giudicato che ne è scaturito (cfr. ricorso iscritto al n. 7508/2021 r.g., pag. 17) , viepiù che il giudicato ‘esterno’ è rilevabile d’ufficio.
Deduce in particolare che il Tribunale di Roma con la pronuncia n. 3380/2018 avrebbe dovuto decidere conformemente alla pronuncia n. 7160/2015 (cfr. ricorso iscritto al n. 7508/2021 r.g., pag. 17) , ossia avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto che con il dictum n. 7160/2015 era stata disconosciuta, attesa la diversità delle campagne olearie, l’identità di oggetto, s icché non risultava integrata un’ipotesi di frazionamento del lo stesso credito (cfr. ricorso iscritto al n. 7508/2021 r.g., pag. 18) .
17. Con il secondo motivo avverso la sentenza n. 3380/2018 la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, n. 4, n. 5, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 1175 cod. civ. in relazione all’art. 111 Cost.; l’omessa motivazione.
Deduce che il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 3380/2018 r.g., non ha tenuto conto che ha azionato crediti diversi ed autonomi, aventi titoli distinti, l’uno riguardante il saldo residuo di euro 35,91 del contributo relativo alla campagna olearia 2003/2004, l’altro riguardante il saldo residuo di euro 31,10 del contributo relativo alla campagna olearia 2004/2005 (cfr. ricorso iscritto al n. 7508/2021 r.g., pag. 21) .
Deduce che, del resto, il termine di prescrizione del credito vantato nei confronti dell’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ dal beneficiario dell’ ‘aiuto’ comunitario opera per ciascuna annualità (cfr. ricorso iscritto al n. 7508/2021 r.g., pagg. 21 – 22) .
Deduce inoltre che l’assunto dell’unicità del credito è immotivato e smentito dalle risultanze documentali (cfr. ricorso iscritto al n. 7508/2021 r.g., pag. 23) .
Deduce ulteriormente che, pur ad opinare per l’unicità del credito, la responsabilità del frazionamento è da ascrivere all’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘, che ha avviato in momenti diversi le iniziative per il recupero delle somme asseritamente corrisposte in eccedenza, indebitamente trattenendo i saldi (cfr. ricorso iscritto al n. 7508/2021 r.g., pagg. 23 – 24) .
Deduce infine che per nulla si attaglia al caso di specie il riferimento operato dal Tribunale di Roma alla pronuncia n. 4090/2017 delle sezioni unite di questa Corte (cfr. ricorso iscritto al n. 7508/2021 r.g., pag. 25) .
Deduce segnatamente che le azionate pretese creditorie hanno titoli diversi, non ineriscono allo stesso rapporto di durata e non si fondano sullo stesso fatto costitutivo (cfr. ricorso iscritto al n. 7508/2021 r.g., pag. 26) .
18. Con il primo motivo avverso la sentenza n. 3274/2021 la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione de ll’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.; la nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all’art. 132, 1° co., n. 4, cod. proc. civ.; l’omessa motivazione.
Premette che nel giudizio definito con la sentenza n. 3380/2018 aveva provveduto – con la memoria di replica depositata in data 7.12.2017 – a dar
ragione della sentenza n. 7160/2015 e ad allegarne copia (cfr. ricorso iscritto al n. 23387/2021 r.g., pag. 21) .
Premette che nel giudizio poi definito con la sentenza n. 3380/2018 il tribunale, benché abbia dato atto della domanda con la quale ella ricorrente aveva chiesto in separato giudizio il pagamento della somma di euro 35,91 con riferimento alla campagna olearia 2003/2004, per nulla ha fatto cenno alla sentenza n. 7160/2015 (cfr. ricorso iscritto al n. 23387/2021 r.g., pag. 23) .
Premette dunque che nel giudizio poi definito con la sentenza n. 3380/2018 il tribunale è incorso, per effetto di una falsa percezione, dipendente da un’evidente svista, in errore su un documento -la sentenza n. 7160/2015 -rilevante sia sul piano sostanziale, ovvero in rapporto al suo contenuto, id est al rigetto dell’eccezione di frazionamento del credito, sia sul piano processuale, ovvero in rapporto alla sua esistenza agli atti del giudizio (cfr. ricorso iscritto al n. 23387/2021 r.g., pag. 16) .
Premette ancora che l’errore surriferito è stato determinante e decisivo (cfr. ricorso iscritto al n. 23387/2021 r.g., pag. 16) , nel senso, cioè, che, se il tribunale avesse preso atto della sentenza n. 7160/2015, non avrebbe potuto non rilevare l’insorgenza di un conflitto tra giudicati (cfr. ricorso iscritto al n. 23387/2021 r.g., pag. 17) .
Deduce quindi che il Tribunale di Roma con la sentenza n. 3274/2021 ha esaminato l’impugnazione per revocazione in modo del tutto inadeguato (cfr. ricorso iscritto al n. 23387/2021 r.g., pag. 15) ; che l’errore in cui è incorso il Tribunale di Roma con la sentenza n. 3380/2018 ‘si sarebbe potuto considerare nel caso in cui il Giudice avesse esaminato la sentenza depositata e
motivato alla luce del precedente giudicato esistente sull’eccezio ne di frazionamento del credito’ (così ricorso iscritto al n. 23387/2021 r.g., pag. 24) .
Deduce infine che, contrariamente a quanto ritenuto del Tribunale di Roma con la sentenza n. 3274/2021, nella memoria di replica depositata nel giudizio definito con la sentenza n. 3380/2018 l’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ nulla ha addotto in ordine al giudicato formatosi a seguito della pronun cia n. 7160/2015, sicché ‘l’esistenza del precedente giudicato sull’eccezione di frazionamento non ha costituito questione controversa tra le parti sulla quale il Giudice abbia reso una pronuncia risolutiva’ (così ricorso iscritto al n. 23387/2021 r.g., pag. 25) .
Con il secondo motivo avverso la sentenza n. 3274/2021 la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. l ‘illegittimità per violazione e falsa applicazione de ll’art. 395, n. 5, cod. proc. civ.; l’omessa motivazione.
Premette -parimenti – che nel giudizio poi definito con la sentenza n. 3380/2018 il tribunale non si è pronunciato sull’eccezione di giudicato, benché ella ricorrente nella memoria di replica all’uopo depositata avesse dato conto della sentenza n. 7160/2015 ed avesse alla stessa memoria allegato copia della medesima sentenza (cfr. ricorso iscritto al n. 23387/2021 r.g., pag. 27) .
Premette -parimenti – che in nessuno degli atti depositati nel giudizio definito con la sentenza n. 3380/2018 l’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ha fatto riferimento alla sentenza n. 7160/2015 (cfr. ricorso avverso sentenza n. 3472/2021 r.g., pag. 27) .
Premette dunque che nel giudizio poi definito con la sentenza n. 3380/2018 il tribunale, a fronte del giudicato formatosi a seguito della sentenza n. 7160/2015, ‘non avrebbe potuto non decidere in senso conforme ad esso’ (così
ricorso iscritto al n. 23387/2021 r.g., pag. 28) , siccome il primo giudice aveva escluso che tra le due cause vi fosse identità di oggetto (cfr. ricorso iscritto al n. 23387/2021 r.g., pag. 28) ; e ciò tanto più che il giudicato ‘esterno’ è rilevabile d’ufficio (cfr. ricorso iscritto al n. 23387/2021 r.g., pag. 29) .
Deduce quindi che il Tribunale di Roma con la sentenza n. 3274/2021 ha esaminato l’impugnazione per revocazione in modo del tutto errato (cfr. ricorso iscritto al n. 23387/2021 r.g., pag. 27) .
20. Si è anticipato che con ordinanza interlocutoria del 22.5.2023 è stata disposta la riunione del giudizio iscritto al n. 23387/NUMERO_DOCUMENTO r.g. al giudizio iscritto al n. 7508/2021 r.g.
Propriamente la riunione è stata disposta in aderenza all’insegnamento secondo cui i ricorsi per cassazione proposti, rispettivamente, contro la sentenza d ‘ appello e contro quella che decide l ‘ impugnazione per revocazione avverso la prima, in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità, debbono essere riuniti in applicazione (analogica, trattandosi di gravami avverso distinti provvedimenti,) dell ‘ art. 335 cod. proc. civ., che impone la trattazione in un unico giudizio di tutte le impugnazioni proposte contro la stessa sentenza, dovendosi ritenere che la riunione di detti ricorsi, pur non espressamente prevista dalla norma del codice di rito, discenda dalla connessione esistente tra le due pronunce, poiché sul ricorso per cassazione proposto contro la sentenza revocanda può risultare determinante la pronuncia di cassazione riguardante la sentenza resa in sede di revocazione (cfr. Cass. 22.5.2015, n. 10534; Cass. 29.11.2006, n. 25376) .
21. Alla stregua di tal ultimo rilievo (sul ricorso per cassazione proposto contro la sentenza revocanda può risultare determinante la pronuncia di cassazione riguardante la sentenza resa in sede di revocazione) si reputa di far luogo, dapprima, alla delibazione dei motivi veicolati dal ricorso proposto avverso la sentenza n. 3472/2021, che ha respinto l’impugnazione per revocazione esperita avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3380/2018.
Si giustifica la disamina congiunta dei motivi di cui al ricorso iscritto al n. 23387/2021 r.g. (avverso la sentenza n. 3472/2021) ; invero, alla stregua dell’illustrazione che se ne è operata , le ragioni di censura risultano ancorate alle medesime premesse; d ‘altronde , la sentenza n. 7160/2015, cui si correla il giudicato in contrasto col quale, ai fini di cui al n. 5 dell’art. 395 cod. proc. civ., si porrebbe la sentenza n. 3380/2018, è al contempo dalla ricorrente addotta come ‘fatto’ sul quale verterebbe l ‘errore di sua inesistente supposizione rilevante ai fini del n. 4 dell’art. 395 cod. proc. civ.
In ogni caso ambedue i motivi veicolati dal ricorso iscritto al n. 23387/2021 r.g. sono destituiti di fondamento e da respingere.
22. Con specifico riferimento ai profili di censura che si connettono al motivo d i revocazione di cui al n. 4 dell’art. 395 cod. proc. civ. questa Corte spiega che l’ omesso esame di una questione processuale (anche ove questa sia rilevabile d ‘ ufficio) non integra l ‘ errore di fatto revocatorio di cui all ‘ art. 395, n. 4, cod. proc. civ., dal momento che non comporta l ‘ erronea supposizione dell ‘ esistenza o inesistenza di un fatto, ma si traduce in una mancata attività, cui la legge ricollega unicamente un eventuale vizio della motivazione o una violazione processuale, non ulteriormente rilevabili in relazione alle sentenze emesse in
sede di legittimità (cfr. Cass. 4.5.2023, n. 11691; Cass. 26.5.2021, n. 14610, secondo cui l’ omesso esame di un fatto sostanziale o processuale può dare luogo ad un vizio motivazionale o alla violazione di norma processuale, ma non integra un errore revocatorio ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., che viceversa consiste nella viziata percezione o nella falsa supposizione (espressa e mai implicita) dell’esistenza o inesistenza di un fatto sostanziale o processuale, non controverso fra le parti, la cui esistenza o inesistenza è incontrastabilmente esclusa o positivamente stabilita, dagli atti o documenti della causa) .
23. In questi termini, la circostanza per cui il Tribunale di Roma abbia, con la sentenza n. 3380/2018, ignorato il ‘fatto processuale’ , la ‘questione processuale’ sostanziata si nell’allegazione – con la memoria di replica depositata in data 7.12.2017 nel giudizio d’appello definito, appunto, con la sentenza n. 3380/2018 della sentenza n. 7160/2015 e nella proposizione dell’eccezione di giudicato ‘esterno’ che a quella allega zione si correlava, non integra gli estremi dell’erronea supposizione dell’inesistenza del medesimo ‘fatto processuale’.
Con specifico riferimento ai profili di censura che si connettono al motivo di revocazione di cui al n. 5 dell’art. 395 cod. proc. civ. si evidenzia che l e sezioni unite di questa Corte spiegano che, nel caso in cui il giudicato ‘ esterno ‘ si sia formato nel corso del giudizio di secondo grado e la sua esistenza non sia stata eccepita, nel corso dello stesso, dalla parte interessata, la sentenza di appello che si sia pronunciata in difformità da tale giudicato è impugnabile con il ricorso per revocazione e non con quello per cassazione (cfr. Cass. sez. un. 20.10.2010, n. 21493; Cass. 4.11.2015, n. 22506; Cass. 14.3.1996, n. 2131, secondo cui l’art. 395 n. 5 cod. proc. civ. va interpretato nel senso che ricorre tale ipotesi di
revocazione, qualora l ‘ eccezione di giudicato ‘ esterno ‘ non sia stata proposta davanti al giudice che abbia pronunciato la sentenza revocanda; mentre, qualora il giudice di merito abbia trascurato di considerare la predetta eccezione, ricorre un vizio di motivazione denunciabile ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ.) .
25. Su tale scorta si rileva quanto segue.
La sentenza n. 7160/2015 del Tribunale di Roma è sopraggiunta senza dubbio nella pendenza del giudizio di gravame, dinanzi allo stesso Tribunale di Roma, iniziato -nel 2013 con l’appello avverso la sentenza n. 54504/2012 del Giudice di Pace di Roma e definito con la sentenza n. 3380 del 15.2.2018.
N ell’ambito del giudizio definito con la sentenza n. 3380/2018 Teres a NOME COGNOME ha sollevato l’eccezione di giudicato ‘esterno’ in ordine alla quale il tribunale non si è pronunciato – con la memoria di replica depositata in data 7.12.2017 (cfr. ricorso iscritto al n. 7508/2021 r.g., pag. 15) .
A nulla rileva che l’eccezione è stata sollevata con la memoria di replica , atteso che l ‘eccezione di giudicato ‘ esterno ‘ non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito, in quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte e, in considerazione della sua valenza pubblicistica, è rilevabile d ‘ ufficio (cfr. Cass. (ord.) 7.1.2021, n. 48; Cass. sez. lav. 3.4.2017, n. 8607) .
In questi termini, la circostanza per cui il Tribunale di Roma nel giudizio definito con la sentenza n. 3380/2018 abbia omesso di considerare l’eccezione di giudicato ‘esterno’ correlata alla sentenza n. 7160/2015 del medesimo tribunale, sostanzia un vizio denunciabile non già con il rimedio della revocazione bensì con il rimedio del ricorso per cassazione.
26. I motivi del ricorso iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO r.g. (avverso la sentenza n. 3380/2018) sono fondati e meritevoli di accoglimento nei termini che seguono.
27. Un duplice rilievo va premesso.
La violazione della cosa giudicata è denunciabile in Cassazione in quanto importa disapplicazione dell’art. 2909 cod. civ. (cfr. Cass. sez. lav. 8.6.2017, n. 14297) .
Il giudicato va assimilato agli elementi normativi, cosicché la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici; questa Corte, pertanto, può direttamente accertare l’esistenza e la portata del giudicato ‘ esterno ‘ , con cognizione piena, che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal giudice di merito (cfr. Cass. 5.10.2009, n. 21200; Cass. (ord.) 12.6.2018, n. 15339; Cass. (ord.) 22.1.2018, n. 1534, secondo cui nel giudizio di cassazione, il giudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui i l giudicato si sia formato successivamente alla sentenza impugnata; in tal caso, infatti, la produzione del documento che lo attesta non trova ostacolo nel divieto posto dal l’art. 372 cod. proc. civ., che è limitato ai documenti formatisi nel corso del giudizio di merito, ed è, invece, operante ove la parte invochi l’efficacia di giudicato di una pronuncia anteriore a quella impugnata, che non sia stata prodotta nei precedenti gradi del processo. Si veda anche Cass. sez. un. 16.6.2006, n. 13916 (Rv. 589695-01)) .
28. È fuor di contestazione che la sentenza n. 7160/2015 -con cui il tribunale di Roma ha rigettato l’appello proposto dall’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ avverso la sentenza n. 54505/2012, con cui il Giudice di Pace di Roma aveva condannato la stessa ‘RAGIONE_SOCIALE a pagare a NOME COGNOME la somma di euro 35,91 , quale saldo residuo del contributo relativo alla campagna olearia 2003/2004 – è passata in giudicato (in tal senso si vedano altresì le conclusioni del P.M.) .
Se ne ha pieno riscontro alla stregua delle motivazioni della pronuncia n. 3274/2021 del Tribunale di Roma (cfr. pag. 3) .
Del resto, ancorché abbia addotto che ‘nei precedenti gradi di merito (in particolare nel giudizio di appello R.G. 40193/2013) la controparte non ha tempestivamente depositato la certificazione ex art. 124 disp. att. relativa al passaggio in giudicato della sentenza n. 7160/15’ (così memoria ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ex art. 380 bis.1. cod. proc. civ. depositata nel giudizio n. 23387/2021 r.g., pag. 6) , l’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ non ha, in fondo, disconosciuto l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 7160/2015 del Tribunale di Roma, che NOME COGNOME aveva -nel giudizio d’appello definito con la sentenza n. 3380/2018 – allegato in copia semplice alla memoria di replica (espressamente in tal senso cfr. memoria ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ex art. 380 bis.1. cod. proc. civ. depositata nel giudizio n. 23387/2021 r.g., pag. 6) .
Ebbene, nella parte motiva della pronuncia n. 7160/2015 (a pag. 6) si legge testualmente: ‘non è ravvisabile alcun abuso da parte della COGNOME dello strumento processuale, dal momento che ha convenuto RAGIONE_SOCIALE in giudizi distinti con riguardo a distinte campagne olearie’.
Evidentemente siffatto riscontro non può che esplicare valenza nel giudizio oggetto dei ricorsi de quibus agitur , in cui – in relazione alla campagna olearia 2004/2005 – si controverte di un ‘asserita ulteriore manifestazione del medesimo fenomeno di abuso dello strumento processuale (ovviamente il giudicato preclude il riesame delle questioni già decise: cfr. Cass. 18.7.1983, n. 4962; Cass. 17.3.1981, n. 1532) .
30. Più esattamente si rimarca quanto segue.
Per un verso, in maniera condivisibile la ricorrente prospetta che il Tribunale di Roma nel giudizio definito con la sentenza n. 3380/2018 avrebbe dovuto prendere atto che la ‘sentenza passata in giudicato escluso che tra le due cause v’era identità di oggetto tale da integrare un’ipotesi di credito frazionato’ (così ricorso iscritto al n. 7508/2021 r.g., pag. 18) ovvero avrebbe dovuto prendere atto che trattavasi ‘di azioni diverse relative a crediti diversi per titoli distinti e separati che nulla hanno a che vedere con l’ipotesi fatta propria dal Giudicante di frazionamento illecito di un unico credito’ (così ricorso iscritto al n. 7508/2021 r.g., pag. 21) .
Per altro verso, ben avrebbe dovuto il Tribunale di Roma, nel giudizio definito con la sentenza n. 3380/2018, vagliare l ‘incidenza dell’affermazione cosa giudicata – di cui la pronuncia n. 7160/2015 (‘non è ravvisabile alcun abuso da parte della COGNOME dello strumento processuale, dal momento che ha convenuto RAGIONE_SOCIALE in giudizi distinti con riguardo a distinte campagne olearie’) nel quadro dell’insegnamento in verità dal tribunale debitamente richiamato -n. 4090 del 16.2.2017 delle sezioni unite di questa Corte.
Insegnamento a tenor del quale le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo – sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell ‘ identica vicenda sostanziale – le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183, cod. proc. civ., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101, 2° co., cod. proc. civ.
31. E , ben vero, la valutazione dell’incidenza dell’affermazione cosa giudicata – di cui la pronuncia n. 7160/2015 nel quadro della pronuncia n. 4090/2017 tanto più si prospetta, siccome in relazione al testé menzionato insegnamento delle sezioni unite questa Corte ha fatto luogo alla seguente duplice puntualizzazione.
Ovvero ha chiarito che, in tema di frazionamento del credito, il principio in base al quale i diritti di credito, che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque fondati sul medesimo
fatto costitutivo, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che il creditore non risulti titolare di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, deve essere inteso con la duplice specificazione per cui:
l ‘ espressione ‘ medesimo rapporto di durata ‘ va letta in senso storico/fenomenologico, con conseguente attribuzione ad essa del significato di relazione di fatto realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia; b) nell ‘ espressione ‘ medesimo fatto costitutivo ‘ , l ‘ aggettivo ‘ medesimo ‘ va inteso come sinonimo di ‘ analogo ‘ e non di ‘ identico ‘ (cfr. Cass. (ord.) 24.5.2021, n. 14143 (Rv. 661293-01); Cass. (ord.) 8.8.2023, n. 24168) .
Ovvero ha chiarito che le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo, benché fondati su differenti fatti costitutivi, non possono essere proposte in giudizi diversi, quando i menzionati fatti costitutivi si inscrivano in una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia, salvo che l ‘ attore abbia un interesse oggettivo – il cui accertamento compete al giudice di merito – ad azionare in giudizio solo uno ovvero alcuni dei crediti sorti nell ‘ ambito della suddetta relazione unitaria; e che la violazione dell ‘ enunciato divieto processuale è sanzionata con l ‘ improponibilità della domanda, ferma restando la possibilità di riproporre in giudizio la domanda medesima, in cumulo oggettivo, ex art. 104 cod. proc. civ., con tutte le altre domande relative agli analoghi crediti sorti nell ‘ ambito della menzionata relazione unitaria (cfr. Cass. (ord.) 24.5.2021, n. 14143 (Rv. 661293-02). Nella vicenda scrutinata con la pronuncia testé menzionata, questa Corte ha cassato la pronuncia di merito che, relativamente ad un giudizio attivato da un AVV_NOTAIO nei confronti del proprio
cliente, per il pagamento dei compensi relativi all ‘ assistenza legale prestata in favore di questo e maturati nel contesto di un più ampio e pluriennale rapporto esistente tra le parti, aveva escluso la ricorrenza di un ‘ ipotesi di frazionamento del credito, sul solo presupposto dell ‘ inesistenza di un incarico unitario) .
32. In accoglimento, nei termini in precedenza esposti, dei motivi del ricorso iscritto al n. 7508/2021 r.g. la sentenza n. 3380/2018 del Tribunale di Roma va cassata con rinvio allo stesso tribunale in persona di diverso magistrato.
In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
33. In dipendenza del rigetto del ricorso iscritto al n. 23387/2021 r.g. sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente, NOME COGNOME, sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell’art. 13 d.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie, nei termini di cui in motivazione, i motivi del ricorso iscritto al n. 7508/2021 r.g. , cassa, nei termini dell’accoglimento dei medesimi motivi, la sentenza n. 3380/2018 del Tribunale di Roma e rinvia allo stesso tribunale in persona di diverso magistrato anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità;
rigetta il ricorso iscritto al n. 23387/2021 r.g.;
ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della
ricorrente, NOME COGNOME, limitatamente al ricorso iscritto al n. 23387/2021 r.g., di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte