Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 35788 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 35788 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/12/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 12947/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO n. 588/2019 depositata il 13/01/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME. Ritenuto
–NOME COGNOME era dipendente dell’RAGIONE_SOCIALE di Taranto. Ha subito un demansionamento lavorativo, anche a causa di condotte tenute dall’amministratore NOME COGNOME e dai dirigenti NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Costoro sono stati condannati dal giudice penale per il reato di tentata violenza privata, ed a seguito di tale condanna, il COGNOME ha agito nei confronti della sola RAGIONE_SOCIALE, ossia la società di cui i soggetti qui convenuti sono amministratori o dipendenti, allo scopo di ottenere il risarcimento dei danni: con sentenza 4130 del 2010, passata in giudicato, egli ha ottenuto dal Tribunale civile di Taranto la somma di 56134,00 euro a titolo di risarcimento del danno biologico e morale.
Ottenuta questa condanna a carico della società, NOME ha iniziato altra causa, sempre il risarcimento del medesimo danno, nei confronti di NOME COGNOME, nel frattempo subentrato ad NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, ossia i debitori solidali di RAGIONE_SOCIALE.
-Sempre dal Tribunale di Taranto egli ha ottenuto la condanna di questi ultimi, per le medesime causali, al risarcimento di 91.924,30 euro, con sentenza confermata dalla Corte di Appello di Lecce, che viene qui impugnata dai convenuti con tre motivi di ricorso, illustrati da memoria. Il COGNOME chiede il rigetto del ricorso.
Considerato
Che con la memoria i ricorrenti fanno presente che causa identica, con ordinanza n. 26861 del 2023 è stata mandata in pubblica udienza sulla questione sia del frazionamento che dell’applicazione dell’articolo 1306 c.c.
Il collegio ritiene di conseguenza di dover destinare anche questo ricorso alla trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo per trattazione in pubblica udienza.
Roma 18.12.2023
Il Presidente NOME COGNOME