Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33857 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 33857 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 5359-2017 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME, che la rappresentano e difendono;
– ricorrente principale –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
Oggetto
R.G.N. 5359/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 28/09/2023
CC
– controricorrente –
ricorrente incidentale –
nonchŁ contro
RAGIONE_SOCIALE,
– ricorrente principale – controricorrente
incidentale –
avverso la sentenza n. 178/2016 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 25/08/2016 R.G.N. 240/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023 dal AVV_NOTAIO
COGNOME.
R.G. 5359/17
Rilevato che:
Con sentenza del 25.8.2016 n. 178, la Corte d’appello di Trieste accoglieva il gravame di COGNOME NOME, avverso la sentenza del tribunale di Udine che aveva dichiarato inammissibile la domanda proposta da quest’ultima nei confronti di RAGIONE_SOCIALE spa (banca incorporante Rolo Banca 1473 RAGIONE_SOCIALE che aveva incorporato a sua volta il RAGIONE_SOCIALE a sua volta incorporante banca RAGIONE_SOCIALE) perché, alla luce degli atti di causa, essa si fondava sulle statuizioni di un precedente giudizio di cui il presente costituirebbe lo sviluppo logico giuridico, pretendendosi da parte della RAGIONE_SOCIALE l’adeguamento del trattamento di pensione integrativa ai superstiti, per il periodo successivo al 1°.4.1992, data alla quale il tribunale di Udine aveva arrestato il proprio esame in un precedente giudizio accogliendo, parzialmente, la domanda della ricorrente. Ad avviso del tribunale, la ricorrente aveva già consumato la relativa azione, a fronte del rigetto implicito della domanda per tale successivo periodo; per cui, la ricorrente avrebbe avuto l’onere di impugnare la precedente sentenza a sé sfavorevole (su tale secondo periodo), senza poter pretendere di iniziare una nuova azione giudiziaria per riproporre quelle parti della domanda a sé, sfavorevolmente già decise, seppure implicitamente, dalla sentenza che aveva
definito il precedente giudizio, che era volto ad accertare il diritto di COGNOME NOME alla liquidazione del trattamento pensionistico integrativo, sulla base dell’ultima busta paga del dante causa NOME COGNOME (dirigente della Banca del RAGIONE_SOCIALE deceduto, ancora in carica, il 29 luglio 1989 e che era titolare, a partire dall’agosto 1989, di trattamento di pensione integrativo, rispetto a quello erogato all’RAGIONE_SOCIALE, come previsto da apposito regolamento interno) e al successivo agganciamento di detto trattamento agli aumenti della retribuzione contrattualmente prevista per il grado di direttore generale della Banca del RAGIONE_SOCIALE (ma ciò, fino all’incorporazione di Banca del RAGIONE_SOCIALE nel RAGIONE_SOCIALE), con esclusione del premio rendimento dirigenti.
In particolare, nell’odierno giudizio svoltosi davanti al tribunale di Udine (e sfociato, come detto, nella pronuncia di inammissibilità), COGNOME NOME, quanto al periodo 1.4.199231.12.1997,con riferimento all’aggancio del trattamento pensionistico a un pari grado del defunto marito, in quanto era scomparsa la figura del Direttore generale della Banca del RAGIONE_SOCIALE, evidenziava che si doveva provvedere a un aggancio ‘virtuale’, commisurato agli incrementi del trattamento retributivo fissati dalla contrattazione collettiva che erano in vigore per tutti i dirigenti bancari, nell’indicato periodo; per il periodo successivo, invece, dal l’ 1.1.1998 all’attualità, il trattamento pensionistico avrebbe dovuto fruire dei coefficienti di incremento derivanti dalla perequazione automatica di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 503/92, esteso alle forme pensionistiche di cui ai commi 1, 2 e 3 e 4 dell’ar t. 59 della legge 449/97.
La Corte d’appello di Trieste a supporto dei propri assunti di riforma del giudizio d’inammissibilità pronunciato, come detto, dal tribunale di Udine e di accoglimento parziale del gravame di COGNOME NOME, ha ritenuto che la questione del giusto trattamento spettante all’appellante dall’aprile 1992 era tutt’ora aperta e non coperta dal precedente giudicato, ed all’esito di CTU, ha riconosciuto alla COGNOME il diritto a vedersi adeguato il suo trattamento di pensione erogato da RAGIONE_SOCIALE spa a far t empo dall’aprile 1992 sino ad oggi, in base ai coefficienti fissati dalla contrattazione collettiva per i dirigenti delle aziende di credito e ciò fino a tutto il 1997 e dal gennaio
1998 in base al trattamento di perequazione automatica di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 503/92 e successive modifiche.
Avverso la sentenza della Corte d’appello, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, mentre COGNOME NOME ha resistito con controricorso e ricorso incidentale a cui ha resistito RAGIONE_SOCIALE con controricorso a ricorso incidentale.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte territoriale, in riforma della sentenza del tribunale di Udine n. 182/11, ha negato che sull’oggetto del presente giudizio, proposto dalla Sig.ra COGNOME fosse già sceso il giudicato esterno, determinato dal separato ed antecedente procedimento introdotto, sempre dalla Sig.ra COGNOME, in primo grado nel 1995, dinanzi al pretore di Udine (RG n. 104/95), avente ad oggetto le medesime causali.
Con il secondo motivo di ricorso, RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di nullità della sentenza per la violazione del combinato disposto degli artt. 112, 324, 329 secondo comma, 342 e 434 c.p.c., nonché dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché la Corte di appello aveva omesso di rilevare la mancata impugnazione della COGNOME dell’autonomo capo della sentenza del tribunale di Udine, relativa al presente giudizio, con cui era stata pronunciata l’inammissibilità della domanda della stessa ricorrente, in ragione del divieto di frazionamento della pretesa creditoria.
Con il terzo motivo di ricorso, RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di nullità della sentenza per la violazione del combinato disposto degli artt. 111, comma 6 Cost., 112 e 113 c.p.c., nonché degli artt. 1175 c.c., 2909 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto che il presente giudizio non integrasse una pretesa frazionata del precedente, riguardando invece esclusivamente
la determinazione del corretto trattamento pensionistico spettante al dirigente COGNOME, marito defunto dell’odierna ricorrente.
Con il motivo di ricorso incidentale, la COGNOME deduce il vizio di nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di cui ai punti nn. 3 e 4 delle conclusioni formulate dalla COGNOME nel ricorso di primo grado e riproposte nel ricorso in appello e ciò in violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., relativi alla richiesta di condanna della RAGIONE_SOCIALE a pagare alla stessa COGNOME gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulla somma alla stessa dovuta a titolo di differenze pensionistiche arretrate, per il periodo dall’aprile 1992 all’attualità.
Il primo motivo è inammissibile, per difetto di specificità, perché il ricorrente non ha riportato in ricorso integralmente il testo della sentenza di primo e anche di secondo grado del separato antecedente giudizio introdotto sempre dalla COGNOME, in particolare, quello del 1995 svoltosi innanzi al Pretore di Udine dalla cui pronuncia, in tesi, si dovrebbe evincere le specifiche statuizioni sulle quali sarebbe successivamente sceso il giudicato sulla controversia di natura pensionistica tra le parti in causa (non ritenendosi -ad avviso di questo Collegio – sufficienti, i laconici stralci della predetta sentenza, riportati in ricorso), così che sarebbe precluso -ad avviso della ricorrente – la riproposizione, da parte della medesima COGNOME, di una nuova azione giudiziaria per richiedere le stesse differenze pensionistiche per il periodo dal 1992 fino all’attualità.
Il secondo e terzo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono inammissibili, sia per difetto di specificità, in quanto non è stata riportato integralmente nel ricorso in cassazione, l’atto di appello della COGNOME, dalla cui lettura si sarebbe potuto evincere la effettiva fondatezza della censura relativa alla mancata impugnazione della statuizione della sentenza di primo grado sull’inammissibilità del ricorso introduttivo per ‘infrazionabilità’ del credito richiesto, sia perché la censura contesta, altresì, il merito della valutazione espressa dalla Corte d’appello sulla non frazionabilità del credito, che risulta correttamente motivata, nei limiti di cui all’art. 360 primo comma n. 5 novellato, quand’anche non
condivisa dal ricorrente: in particolare, la Corte territoriale ha escluso che l’odierna iniziativa giudiziaria possa configurare una violazione del principio di cd. infrazionabilità del credito pensionistico, oggetto di controversia.
Il motivo di ricorso incidentale è fondato e non trattandosi di previdenza obbligatoria non deve farsi applicazione dell’art. 16 comma 6 della legge n. 412/91, in quanto torna ad espandersi la norma di cui all’art. 429 comma 2 c.p.c. (che prevede interessi e rivalutazione), trattandosi di previdenza integrativa di un fondo privato e ciò alla luce dei calcoli elaborati dal consulente tecnico d’ufficio nominato in grado di appello e delle effettive voci che lo stesso ha quantificato.
Pertanto, va dichiarato inammissibile il ricorso principale e in accoglimento del ricorso incidentale la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Trieste, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia, in riferimento al motivo accolto.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara inammissibile il ricorso principale.
Accoglie il ricorso incidentale.
Cassa, in parte qua , la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente PRINCIPALE dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28.9.2023.