Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20563 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 20563 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/07/2025
Oggetto: Dipendenti Università -riconoscimento inquadramento in cat. D -differenze retributive -perdita chance
Dott.
NOME COGNOME
Presidente
–
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere rel. –
Dott. COGNOME
Consigliere –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1039/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME , tutti rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell’ultimo, INDIRIZZO
-ricorrenti – contro
UNIVERSITÀ RAGIONE_SOCIALE PADOVA, in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa, dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME dell’Avvocatura dell’Università, con domicilio eletto presso i rispettivi indirizzi di posta certificata elettronica;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 665/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 03/07/2020 R.G.N. 1091/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/05/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Gli odierni ricorrenti avevano ottenuto le sentenze del Tribunale di Padova n. 831/2008 (relativa ai primi nove ricorrenti e cioè ad NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME oltre che a NOME COGNOME che non è parte nel presente giudizio) e n. 275/2009 (relativa al decimo e cioè a NOME COGNOME) con le quali era stato riconosciuto il loro diritto ad essere inquadrati in categoria D, posizione economica D1 dal 9/8/2000, decisioni cui l’Università di Padova ottemperava nel 2009 riconoscendo il detto livello con le differenze retributive.
I predetti, tuttavia, nel periodo tra il 2000 (data di maturazione del diritto) e il 2009 (data di riconoscimento dello stesso a seguito delle pronunce giudiziali) erano stati esclusi dalla possibilità di concorrere alle procedure selettive per le progressioni economiche nelle superiori qualifiche D e/o C.
Avevano, pertanto agito per ottenere il risarcimento da perdita di chances .
Il Tribunale di Padova con sentenza n. 626/2015, disposta c.t.u. ed accertato che nei passaggi di posizione la percentuale dei promossi
non era stata mai inferiore all’84,21%, aveva accolto le domande e condannato l’Università al risarcimento del danno (per importi variabili da 7.000,00 a 25.000,00 euro).
La Corte d’appello di Venezia accoglieva l’impugnazione dell’Università e respingeva le azionate domande.
Riteneva che le sentenze del Tribunale 831/2008 e n. 275/2009 avessero avuto ad oggetto non solo l’inquadramento e le relative differenze retributive ma anche il risarcimento del danno.
La circostanza che la domanda in quella sede proposta relativa all’ordine di copertura finanziaria fosse stata ritenuta inammissibile aveva reso operativa la domanda subordinata di risarcimento del danno.
Riteneva che essendo stata prospettata nei precedenti giudizi una domanda risarcitoria ad ampio raggio, senza riserve ovvero esplicitazioni, era preclusa la possibilità di una nuova azione per il risarcimento di altri danni ricollegabili ai medesimi fatti.
I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
L’università degli studi di Padova ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 1365, 1367, 1369 cod. civ., 2697 cod. civ., 2099 cod. civ., 112 cod. proc. civ., 121 cod. proc. civ. e 324 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. per nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 2099 cod. civ., 112 cod. proc. civ. e 324 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.
Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 2099 cod. civ., 324 cod. proc. civ., 413 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
Tutti motivi ruotano intorno alla ritenuta sussistenza del giudicato per essere stata la domanda risarcitoria già oggetto del recedente giudizio definito con le sentenze del Tribunale n. 831/2008 (relativa ai primi nove odierni ricorrenti) e n. 275/2009 (relativa al decimo).
In particolare, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che ‘nel caso di specie nei precedenti giudizi è stata fatta valere una domanda di risarcimento del danno senza alcuna specificazione o riserva, in modo da doversi ritenere che essa comprendesse, per la sua genericità, tutto il credito esercitabile ‘.
Si sostiene che il danno originariamente lamentato era stato solo quello correlato (o correlabile) alla eventuale non eseguibilità dell’ordine relativo alla copertura finanziaria per l’ottemperanza alla domanda retributiva avanzata in via principale .
I motivi di ricorso sono fondati solo quanto ai primi nove ricorrenti ed infondati con riguardo a NOME COGNOME per le ragioni di seguito illustrate.
Si premette che il ricorso supera il vaglio di ammissibilità essendo debitamente trascritte le conclusioni di cui agli originari ricorsi aventi ad oggetto l’inquadramento (pag. 5 del ricorso per cassazione sono riportate le conclusioni di cui agli originari ricorsi -sovrapponibili per tutti i ricorrenti -: ‘…. diritto all’inquadramento … spettanze economiche … ordinare all’Università di disporre le condizioni organizzative e di bilancio al fine di consentire, per il pieno soddisfacimento dei crediti, la copertura finanziaria … in via subordinata il risarcimenti di tutti i danni passati presenti e futuri…’; pagg. 9 -10 del ricorso per cassazione: ‘al punto IV delle conclusioni si chiedeva il risarcimento di tutti i danni, passati presenti e futuri, che il ricorrente verrebbe di conseguenza a subire compreso quindi pure quello
pensionistico oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del relativo diritto al saldo’.
Inoltre, le sentenze del Tribunale che specificamente rilevano (la n. 831/2008 e la n. 275/2009), debitamente richiamate, sono allegate al ricorso
Il Tribunale con entrambe le indicate sentenze ha accolto le domande principali.
Proprio sulla base del contenuto delle indicate sentenze vanno differenziate le posizioni degli odierni ricorrenti.
A fronte di originarie domande del medesimo tenore, con la sentenza n. 831/2008 (che ha interessato i primi nove ricorrenti), il Tribunale di Milano si è solo pronunciato sulla richiesta, avanzata in via principale, di riconoscimento del rivendicato inquadramento e condanna alle differenze retributive, così, alla lettera, interpretando quella di risarcimento del danno -in relazione alla quale si era utilizzata la generica formula ‘tutti i danni passati, presenti e futuri che il ricorrente verrebbe a subire compreso quello pensionistico’) -come domanda subordinata, rispetto alla principale, come tale posta in relazione all’ipotesi di mancanza di copertura finanziaria che pure aveva fatto oggetto di domanda (‘disporre le condizioni organizzative e finanziarie per il pieno soddisfacimento dei crediti’).
Diversamente con la sentenza n. 275/2009 (relativa a NOME COGNOME) il Tribunale di Milano si è pronunciato su tale domanda risarcitoria (evidentemente non interpretandola come subordinata, bensì come domanda autonoma, appunto risarcitoria, ricollegata alla principale) e, valutandola nel merito, la ha rigettata in quanto del tutto indimostrata.
Orbene, con riguardo alla posizione del COGNOME (il quale non ha impugnato la sentenza n. 275/2009) il dato di partenza è che sulla domanda risarcitoria ( omnia ), ritenuta non subordinata ma ricollegata alla principale avente ad oggetto il rivendicato inquadramento e le
differenze, vi è stata una pronuncia di infondatezza passata in giudicato.
Ed allora non può che richiamarsi, quanto all’abusivo frazionamento del credito, il principio affermato da Cass., Sez. Un., 16 febbraio 2017, n. 4090 secondo cui: ‘Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi. Se tuttavia i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque ‘fondati’ sul medesimo fatto costitutivo -sì da non poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale -le relative domande possono essere proposte in separati giudizi solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. Ove la necessità di siffatto interesse (e la relativa mancanza) non siano state dedotte dal convenuto, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ai sensi dell’art. 183 cod. proc. civ. e, se del caso, e se del caso, riservare la decisione assegnando alle parti termine per memorie ai sensi dell’art. 101, comma 2, cod. proc. civ.’ (si vedano anche Cass. 6 luglio 2018, n. 17893; Cass. 7 marzo 2019, n. 6591).
Con la sentenza del 19 marzo 2025, n. 7299 le stesse Sezioni Unite hanno recentemente ribadito che i diritti di credito i quali, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell’attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al
creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria.
Ed allora, considerata la pronuncia espressa del Tribunale di cui alla n. 229/2009 sulla domanda risarcitoria (ritenuta, come detto, non subordinata ma collegata alla principale riguardante l’inquadramento e le differenze retributive), si è correttamente attenuta ai principi sopra ricordati la Corte territoriale là dove ha ritenuto preclusivo il giudicato intervenuto tanto sul diritto all’inquadramento ed alle differenze retributive quanto sul risarcimento del danno, stante la struttura unitaria di quest’ultimo.
Diversamente, quanto agli odierni primi nove ricorrenti, la sentenza del Tribunale n. 831/2008 non si è pronunciata sulla domanda risarcitoria che, come detto, era stata formulata come subordinata e posta in relazione all’ipotesi di mancanza di copertura finanziaria che pure aveva fatto oggetto di domanda.
Con riferimento a tali posizioni, dunque, è già in sé la qualificazione nel senso di una ‘subordinazione’ (fatta propria dal Tribunale) che ha sganciato la domanda risarcitoria da quella principale riguardante l’inquadramento e le differenze retributive ed ha reso tale giudicato ‘neutro’ rispetto alla successiva azione oggetto del presente giudizio.
Da tanto consegue che va rigettato il ricorso proposto da NOME COGNOME mentre va accolto quello degli altri ricorrenti.
La sentenza impugnata va, in parte qua , cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia che procederà, nei limiti suddetti, ad un nuovo esame.
Le spese processuali nel rapporto tra il Vegro e l’Università vanno compensate stanti le difficoltà di una ricostruzione della vicenda risalente nel tempo e la complessità delle questioni trattate.
Il giudice del rinvio provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità nel rapporto tra gli altri ricorrenti e l’Università.
Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315, della sussistenza, quanto al solo NOME COGNOME, delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte,
-rigetta il ricorso di NOME COGNOME e compensa le spese;
-accoglie il ricorso proposto dagli altri ricorrenti, cassa, in parte qua , la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del solo ricorrente NOME COGNOME dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis , dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione