Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 13606 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 3 Num. 13606 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/05/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 21730 del ruolo AVV_NOTAIO dell’anno 2022, proposto da
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA.: P_IVA) in persona degli amministratori pro tempore , AVV_NOTAIO ed AVV_NOTAIO rappresentata e difesa dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
NOME RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA)
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA)
entrambe in persona del rappresentante per procura NOME COGNOME entrambe rappresentate e difese dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 3407/2022, pubblicata in data 20 luglio 2022;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 24 aprile 2024 dal consigliere NOME COGNOME;
uditi:
il pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso, come da requisitoria scritta già depositata, per il rigetto del ricorso; l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, per l’asRAGIONE_SOCIALE ricorrente; l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME , per delega dell’AVV_NOTAIO COGNOME, per le società controricorrenti.
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE ha notificato alla RAGIONE_SOCIALE ed alla RAGIONE_SOCIALE quaranta distinti atti di precetto di pagamento (più precisamente: trentotto alla prima e due alla seconda), fondati su altrettanti titoli esecutivi costituiti da decreti ingiuntivi divenuti definitivi a seguito del rigetto delle relative opposizioni.
Le società intimate hanno proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., avverso tutti gli indicati atti di precetto.
L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Santa AVV_NOTAIO Capua Vetere.
La Corte d’a ppello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece parzialmente accolta, dichiarando sussistente il diritto del l’asRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di procedere ad esecuzione forzata, in base agli atti di precetto opposti ed ai titoli fatti valere, limitatamente alla sorta capitale oggetto di ciascun titolo, agli interessi al tasso indicato nell’art. 1284 , comma 1, c.c., con le decorrenze stabilite nei titoli, nonché, quali compensi professionali, limitatamente all’importo di Euro 14, 92 per ciascuno dei trentotto atti di precetto notificati alla RAGIONE_SOCIALE ed all’importo di Euro 67,50 per ciascuno dei due atti di precetto notificati alla RAGIONE_SOCIALE.
Ricorre l’ RAGIONE_SOCIALE, sulla base di quattro motivi.
Resistono con unico controricorso la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE.
È stata disposta la trattazione in pubblica udienza.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Ragioni della decisione
Le società controricorrenti hanno chiesto procedersi alla riunione del presente ricorso con quello iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO dell’anno 2023 del ruolo AVV_NOTAIO, ai fini di una trattazione congiunta, in quanto gli stessi presenterebbero identità di parti e avrebbero ad oggetto, sostanzialmente, analoghe questioni di diritto.
La Corte non ritiene di poter accedere a tale richiesta, non sussistendo i presupposti di cui all’art. 335 c.p.c., trattandosi di distinte impugnazioni rivolte avverso sentenze diverse.
La norma processuale non consente interpretazioni estensive o analogiche, neppure quando si intenda sollecitare soluzioni univoche per questioni analoghe tra le stesse parti.
Non rileva che, nella specie, le pronunzie avverso le quali sono stati proposti i ricorsi che si vorrebbero riuniti contengano statuizioni niente affatto coincidenti, se non addirittura contrastanti (nell’altro giudizio, infatti, l’opposizione all’esecuzione avanzata dalle società intimate risulterebbe integralmente rigettata, essendo stata esclusa l’ipotesi di un abusiva parcellizzazione di un unico credito, a differenza di quanto avvenuto nella presente controversia): spetta infatti, in ultima analisi, a questa Corte il compito di adottare soluzioni tra loro congruenti, a prescindere dalla formale riunione di ricorsi su identiche questioni.
Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Nullità della sentenza ai sensi dell’ art. 360 c.p.c. co. 1 n. 4 c.p.c. » per
«Violazione ed errata applicazione degli artt. 474 c.p.c. » (prima censura) e per « Violazione ed errata applicazione degli artt. 88, 479, 480 e 483 c.p.c. » (seconda censura).
L’asRAGIONE_SOCIALE ricorrente deduce che la corte d’appello avrebbe: a) « portato l’indagine oltre i limiti dell’art. 615 c.p.c. non valutando i titoli esecutivi come documenti, ma come giudizi, nonostante la preclusione, in sede esecutiva, di qualsivoglia esame o ri-esame delle vicende relative alla formazione dei titoli stessi »; b) « applicato ipotesi di frazionamento del credito e di abuso del processo (tipici del processo di cognizione) all’incipiente processo esecutivo de quo senza valutarne le peculiarità ».
Il motivo è infondato.
La decisione impugnata, per i profili oggetto delle censure formulate con il motivo di ricorso in esame, è conforme ai principi di diritto affermati da questa Corte, che il ricorso non offre argomenti idonei ad indurre a rimeditare, ed ai quali va data continuità, secondo i quali « è contrario a buona fede il contegno del creditore che -senza alcun vantaggio o interesse -instauri più procedure esecutive in forza di diversi titoli esecutivi nei confronti del medesimo debitore; in tal caso, il giudice dell ‘ esecuzione è tenuto a riunire i suddetti procedimenti e, conseguentemente, a liquidare al creditore procedente le sole spese e i soli compensi professionali corrispondenti a quelli strettamente necessari per la notifica di un solo precetto e per l ‘ esecuzione di un solo atto di pignoramento in relazione ad un valore pari alla somma dei titoli esecutivi separatamente azionati » (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6513 del 03/03/2023, Rv. 667078 – 01).
In base ai suddetti principi, contrariamente a quanto sostiene l’asRAGIONE_SOCIALE ricorrente, il divieto di abusivo frazionamento del credito deve ritenersi operare anche in relazione al processo esecutivo ed anche con riguardo alle spese di precetto, cioè in relazione agli atti pre-esecutivi.
Di conseguenza, va ribadito che, in tutti i casi in cui il creditore, senza dimostrare di averne un legittimo vantaggio o uno specifico interesse (che non sia quello di lucrare maggiori spese, così aggravando la posizione del debitore, in tal caso configurandosi un vero e proprio abuso del diritto), instauri e/o minacci di instaurare più procedure esecutive, anche se in forza di diversi titoli esecutivi, nei confronti del suo debitore, come avvenuto nella specie, devono essere riconosciute, in favore del primo, le sole spese e i soli compensi professionali corrispondenti a quelli strettamente necessari per la notifica di un solo atto di precetto e per l’esecuzione di un solo atto di pignoramento , in relazione ad un valore pari alla somma dei titoli esecutivi separatamente azionati, come correttamente ritenuto, nella sostanza, dalla corte d’appello.
Con il secondo motivo si denunzia « Nullità della sentenza ai sensi dell’ art. 360 c.p.c. co. 1 n. 4 c.p.c. » per « Violazione del co. 2 art. 101 c.p.c. ed art. 111 Cost. » (prima censura), « Violazione ed errata applicazione degli artt. 88, 91, 92, 479, 480 c.p.c. » (seconda censura) e « Violazione dell’ art. 2233 cod. civ. degli artt. 2, 4, 5 e 18 del DM 55.2014, nonché del n. 6 della relativa tabella » (terza censura).
L’asRAGIONE_SOCIALE ricorrente deduce che la corte d’appello avrebbe: a) « riformato la sentenza rideterminando i compensi degli atti di precetto in assenza dello specifico motivo di appello »; b) « applicato norme disciplinanti le spese processuali ad atti ed attività di natura stragiudiziale »; c) « effettuato un ‘frazionamento di un compenso unico’ in violazione dei criteri contenuti nelle norme del DM 55.2014, individuando importi – notevolmente inferiori ai minimi – lesivi della dignità e decoro RAGIONE_SOCIALE ».
Il motivo è infondato, sotto ogni profilo.
3.1 La censura di ultra-petizione è manifestamente infondata. Le società opponenti avevano chiesto la dichiarazione di
integrale inefficacia dei precetti opposti, con conseguente accertamento negativo in ordine all’intero credito per spese e compensi relativi alle intimazioni contestate.
La corte d’appello, al contrario, ha affermato che, in caso di abusivo frazionamento dei crediti derivanti da distinti titoli esecutivi, in fase esecutiva o pre-esecutiva, la sanzione comporta esclusivamente il riconoscimento, in favore del creditore, delle sole spese e dei soli compensi professionali corrispondenti a quelli necessari per la notifica di un solo precetto e per l’esecuzione di un solo atto di pignoramento, in relazione ad un valore pari alla somma dei titoli esecutivi separatamente azionati.
In tal modo ha, semplicemente, accolto solo in parte la domanda formulata con l’opposizione all’esecuzione, senza assolutamente incorrere nel vizio di extra-petizione denunciato dall’asRAGIONE_SOCIALE ricorrente.
3.2 Anche la censura secondo la quale sarebbero state applicate « norme disciplinanti le spese processuali ad atti ed attività di natura stragiudiziale » è manifestamente infondata.
Il fatto che il precetto sia un atto pre-esecutivo di natura stragiudiziale non esclude che le relative spese, anche aventi ad oggetto i compensi professionali dovuti al legale officiato per la sua intimazione, siano spese di natura processuale, in senso lato, tanto che non vi sono dubbi che le stesse, benché vadano autoliquidate nel precetto stesso dal creditore intimante, possono sempre essere oggetto di contestazioni da parte del debitore, con l’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., per essere verificate e liquidate dal giudice in tale sede, e devono, comunque, anche in mancanza di qualsiasi opposizione, essere liquidate dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 95 c.p.c., unitamente alle spese del processo esecutivo, sempre ed in ogni caso sulla base dell ‘applicazione delle tariffe professionali forensi.
Di conseguenza, come del resto correttamente già affermato da questa Corte nell’arresto più sopra richiamato, con il quale si è riconosciuta l’applicabilità del divieto di abusivo frazionamento del credito anche al processo esecutivo (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6513 del 03/03/2023, Rv. 667078 -01), è da ritenersi del tutto conforme a diritto la conclusione cui è giunta la corte d’appello in ordine alla necessità di riconoscere al creditore, anche in sede di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 , comma 1, c.p.c., le sole spese e i soli compensi professionali corrispondenti a quelli strettamente necessari per la notifica di un solo atto di precetto e per l’esecuzione di un solo atto di pignoramento, in relazione ad un valore pari alla somma dei crediti portati dai titoli esecutivi separatamente azionati.
3.3 È altresì infondata, infine, la censura con la quale si deduce che la corte d’appello, nell’accogliere parzialmente l’opposizione delle società intimate avrebbe operato un illegittimo « ‘frazionamento di un compenso unico’ in violazione dei criteri contenuti nelle norme del DM 55.2014, individuando importi – notevolmente inferiori ai minimi – lesivi della dignità e decoro RAGIONE_SOCIALE ».
3.3.1 La corte d’appello si è limitata a riconoscere dovuti all’asRAGIONE_SOCIALE intimante i soli compensi professionali corrispondenti a quelli previsti per la notifica di un unico atto di precetto, in relazione ad un valore pari alla somma dei crediti portati dai titoli esecutivi separatamente azionati, in perfetta aderenza ai principi di diritto fin qui esposti sull’abusivo frazionamento del credito in sede esecutiva, dichiarando inefficace l’intimazione di pagamento effettuata con gli atti di precetto opposti, per la differenza.
Infatti, preso atto dell’avvenuta notificazione di una pluralità di atti di precetto in un contesto sostanzialmente unitario, laddove avrebbero potuto e dovuto esserne notificati solo due, uno nei confronti di ciascuna società debitrice, per l’importo
complessivo dovuto da ciascuna di tali società, in virtù di tutti i titoli esecutivi formatisi nei rispettivi confronti, la corte ha determinato esattamente i compensi complessivamente dovuti, cioè quelli corrispondenti all’attività RAGIONE_SOCIALE di notificazione di un solo atto di precetto per ciascuna società, in relazione ad un valore pari alla somma dei crediti portati dai titoli esecutivi separatamente e rispettivamente azionati.
Non potendo essere imputato l’indicato compenso ad uno solo dei precetti opposti (non apparendo, del resto, immediatamente possibile , in sede di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., dichiarare dovute somme maggiori di quelle oggetto della singola specifica intimazione), ha ripartito tale somma tra tutte le intimazioni, onde consentire il riferimento dell’importo totale riconosciuto come dovuto , pro quota , a ciascuno dei titoli posti a base dei singoli atti di precetto opposti, senza dichiararne la totale ed integrale inefficacia in relazione alle relative spese.
3.3.2 D’altra parte, è agevole osservare -con rilievo dirimente, in relazione alle questioni poste con le censure in esame -che l’asRAGIONE_SOCIALE ricorrente rivendic a, in realtà, esclusivamente il diritto ad un più elevato compenso RAGIONE_SOCIALE per ciascuno dei precetti opposti e contesta, quindi, la necessità di ridurre la somma di tali compensi nei limiti di quello corrispondente all’attività di notificazione di un solo atto di precetto di valore pari alla somma dei crediti portati dai titoli esecutivi separatamente azionati.
Orbene, una volta esclusa la fondatezza in diritto di tale ultimo assunto, per le ragioni sin qui ampiamente esposte, non sono ravvisabili, nel ricorso, specifiche censure volte a contestare il metodo adottato dalla corte d’appello per operare l’indicata necessaria riduzione e, tanto meno, è indicato un metodo alternativo di calcolo di tale necessaria riduzione, con l’eventuale
indicazione delle ragioni per cui lo stesso sarebbe più favorevole alla parte ricorrente e giuridicamente più corretto.
Di conseguenza, sotto tale profilo, il ricorso deve ritenersi inammissibile per difetto di specificità, prima ancora che infondato.
3.3.3 È opportuno precisare che il metodo di calcolo adottato dalla corte d’appello ai fini della necessaria riduzione dell’importo complessivamente preteso dall’asRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per i compensi di intimazione del precetto di pagamento in relazione ai vari titoli azionati, di certo non può ritenersi in contrasto con i principi di diritto già più volte richiamati (di cui a Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6513 del 03/03/2023, Rv. 667078 01) , in quanto risultano complessivamente riconosciuti all’RAGIONE_SOCIALE proprio ed esattamente « i soli compensi professionali corrispondenti a quelli strettamente necessari per la notifica di un solo precetto … … in relazione ad un valore pari alla somma dei titoli esecutivi separatamente azionati » : deve, d’altronde, tenersi conto del fatto che, nel caso in precedenza esaminato da questa Corte, vi era stata anche una pluralità di pignoramenti (successivamente riuniti) e, pertanto, il giudice dell’esecuzione poteva e doveva semplicemente operare una liquidazione complessiva ed unitaria delle spese di precetto ed esecuzione, mentre nella presente fattispecie ci si trova in fase pre-esecutiva e, di conseguenza, è possibile e necessario esclusivamente accertare e dichiarare l’importo che il creditore ha diritto di pretendere dal debitore, in relazione ai singoli e distinti atti di precetto, per i quali non è, ovviamente, possibile disporre una ‘riunione’, come se si trattasse di procedimenti esecutivi iniziati.
3.3.4 Ciò premesso, va altresì chiarito che le censure formulate dall’asRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ricorrente non colgono nel segno neanche laddove si assume che, ai fini della liquidazione dei compensi dovuti per i soli due atti di precetto che legittimamente essa avrebbe potuto (e dovuto) notificare, sulla base dei
titoli esecutivi vantati nei confronti di ciascuna società debitrice, i titoli esecutivi fossero, appunto, più d’uno.
Posto, infatti, che il compenso per l’attività RAGIONE_SOCIALE relativa alla formazione e notificazione di un atto di precetto è previsto da una voce unica dalla tariffa forense, senza alcuna differenza in relazione al numero dei titoli esecutivi sulla base dei quali avviene l’intimazione, se ne desume che il numero di titoli esecutivi alla base dell’atto di precetto può avere un rilievo, ai fini della determinazione del relativo compenso, esclusivamente nella determinazione di quest’ultimo nella ‘forbice’ tr a i valori minimi e massimi previsti dalla indicata voce tariffaria, peraltro senza alcun automatismo.
Inoltre, le ulteriori attività professionali relative alla fase preesecutiva (es.: disamina del titolo esecutivo; notificazione dello stesso unitamente al precetto; esame delle relative relate; nonché ogni altra ulteriore attività del procedimento non indicata) non sono comprese nella voce relativa al compenso RAGIONE_SOCIALE dovuto per il precetto, ma nella voce relativa alla ‘ fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo ‘ (art. 5, lettere e ed f della Tariffa Forense), onde deve ritenersi che tali attività, anche se hanno, ovviamente, incidenza maggiore in caso di pluralità di titoli esecutivi, non possano incidere sull’importo dovuto quale compenso per la voce relativa all’atto di precetto (n. 6 della tabella allegata alla Tariffa), cioè l’unico in relazione al quale la corte d’appello ha riconosciuto fondata l’opposizione delle società debitrici . Tali attività, al più, possono, pertanto, incidere su altre voci di tariffa, in relazione alle quali la decisione impugnata non risulta avere però operato alcuna riduzione degli importi di cui è stato intimato il pagamento.
Anche sotto tale aspetto, pertanto, la decisione impugnata si sottrae alle censure formulate con il motivo di ricorso in esame: la corte d’appello, infatti, ai fini della liquidazione del compenso
RAGIONE_SOCIALE dovuto per ciascuna delle intimazioni che sarebbero state legittime, ha correttamente tenuto conto anche della pluralità dei sottostanti titoli esecutivi, liquidando un importo corrispondente al valore medio della tariffa per l’intimazione contro la società avverso la quale erano azionati soli due titoli esecutivi e un importo corrispondente al valore massimo della tariffa per l’intimazione contro la società contro la quale erano azionati trentotto titoli esecutivi.
Con il terzo motivo si denunzia « Nullità della sentenza ai sensi dell’ art. 360 c.p.c. co. 1 n. 3 – Violazione dell’ art. 1284 cod. civ., del D.Lgs 231.2002 e degli artt. 100, 329 e 474 c.p.c. ».
L’asRAGIONE_SOCIALE ricorrente deduce che la corte d’appello avrebbe « negato il riconoscimento del saggio speciale degli interessi, nonostante il richiamo contenuto nei titoli esecutivi, negli atti giudiziari, l’acquiescenza dei debitori, la sopravvenuta carenza di interesse ad agire ed il contrasto con i principi di economia del processo ».
4.1 Il motivo è inammissibile.
La ricorrente richiama la possibilità di una « integrazione extratestuale del titolo esecutivo », affermando che « la natura del credito RAGIONE_SOCIALE (che, ex D.Lgs 231.2002, soggiace al saggio speciale degli interessi legali) era circostanza rilevabile anche da ciascun titolo esecutivo in quanto in esso si riconoscevano gli interessi legali ‘per la causale di cui al ricorso’ (ricorso che, notificato alle debitrici unitamente al titolo esecutivo ed al precetto, faceva riferimento ai crediti professionali e chiedeva gli interessi legali ex D.Lgs 231.2002 ».
In sostanza, afferma che i titoli esecutivi (decreti ingiuntivi) avrebbero potuto interpretarsi nel senso che in essi fossero effettivamente stati riconosciuti, in suo favore, gli interessi al tasso legale commerciale (come sarebbe anche in astratto possibile, sussistendo determinate condizioni: cfr., per una tale
ipotesi: Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 10230 del 30/03/2022, Rv. 664461 -01, peraltro nel particolare caso in cui il decreto ingiuntivo conteneva l ‘ accoglimento del ricorso monitorio ‘ come da domanda ‘ ).
Sotto questo aspetto, però, vi è un insanabile difetto di specificità della censura, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché non è richiamato adeguatamente e in modo completo e puntuale il contenuto dei singoli ricorsi e dei singoli decreti ingiuntivi azionati, il che impedisce di valutare se tale operazione interpretativa del contenuto dei titoli, nel senso sostenuto dalla ricorrente, fosse effettivamente possibile.
4.2 Del tutto generica ed inconferente risulta, poi, l’altra censura, peraltro neanche adeguatamente sviluppata nel ricorso, con la quale si fa riferimento ad un preteso difetto di interesse delle società opponenti a contestare il credito per interessi, come liquidato negli atti di precetto opposti.
È sufficiente, in proposito, rilevare, in primo luogo, che non può essere in assoluto condivisibile quanto afferma la stessa ricorrente, e cioè che « l’unico rischio, a ben vedere, si avrebbe allorché in caso di riforma della sentenza, l’AsRAGIONE_SOCIALE sarebbe costretta a restituire una somma pari alla differenza tra interessi legali al tasso speciale ed al tasso ordinario e, successivamente, ad agire in altro separato giudizio per il riconoscimento dei medesimi interessi che avrà restituito, con aggravamento della posizione debitoria delle appellanti dalle stesse lamentata con il primo motivo ».
Laddove, infatti, fosse confermato che i titoli esecutivi (costituiti da decreti ingiuntivi ormai definitivi in virtù del rigetto delle relative opposizioni, per quanto emerge dagli atti) debbano essere interpretati nel senso che, in essi, siano stati riconosciuti all’asso ciazione RAGIONE_SOCIALE esclusivamente gli interessi al tasso legale di cui all’art. 1284, comma 1, c.c., sebbene fossero stati richiesti, nel corso del giudizio di cognizione, quelli maggiori di
cui al decreto legislativo n. 231 del 2002 (come sembrerebbe affermare, in qualche modo, la stessa ricorrente), potrebbe addirittura ritenersi formato il giudicato tra le parti sul punto.
Resta fermo, in ogni caso, che, in mancanza di una effettiva statuizione di condanna al pagamento degli interessi al tasso cd. commerciale desumibile dai provvedimenti giudiziari azionati, gli atti di precetto opposti devono senz’altro ritenersi non sostenuti da adeguato titolo esecutivo, in relazione al credito per i maggiori importi corrispondenti a tale tasso di interessi e, quindi, va escluso il diritto della RAGIONE_SOCIALE di procedere ad esecuzione forzata per tali importi, il che è sufficiente per afferm are l’interesse delle debitrici intimate a proporre l’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., con riguardo a tale profilo.
Con il quarto motivo si denunzia « Nullità della sentenza ai sensi dell’ art. 360 c.p.c. co. 1 n. 4 – Violazione dell’ art. 89 c.p.c. ».
L’asRAGIONE_SOCIALE ricorrente deduce che la corte d’appello avrebbe « applicato l’art. 89 c.p.c. in conflitto di interessi ed erroneamente interpretando e valutando le espressioni utilizzate ». Il motivo è inammissibile.
In proposito, è sufficiente rilevare che, secondo il costante indirizzo di questa Corte (che il ricorso non contiene elementi idonei ad indurre a rivedere):
-« l’apprezzamento del giudice di merito sul carattere sconveniente od offensivo delle espressioni contenute nelle difese delle parti e sulla loro estraneità all’oggetto della lite, nonché l’emanazione o meno dell’ordine di cancellazione delle medesime, a nor ma dell’art. 89 c.p.c., integrano esercizio di potere discrezionale non censurabile in sede di legittimità » (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 7731 del 29/03/2007, Rv. 596161 -01; Sez. 2, Ordinanza n. 14364 del 05/06/2018, Rv. 648842 -02; Sez.
1, Ordinanza n. 38730 del 06/12/2021, Rv. 663116 -01);
-« il potere del giudice di merito di ordinare la cancellazione di espressioni sconvenienti ed offensive utilizzate negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati davanti al giudice costituisce un potere valutativo discrezionale volto alla tutela di interessi diversi da quelli oggetto di contesa tra le parti ed il suo esercizio d’ufficio, presentando carattere ordinatorio e non decisorio, si sottrae all’obbligo di motivazione, sicché non è sindacabile in sede di legittimità, né il relativo provvedimento, in caso di reiezione dell’istanza di cancellazione, è suscettibile di impugnazione » (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14659 del 14/07/2015, Rv. 636164 -01; nel medesimo senso, cfr.: Sez. 3, Sentenza n. 22186 del 20/10/2009, Rv. 610303 -01; Sez. 3, Sentenza n. 6439 del 17/03/2009, Rv. 607124 -01; Sez. 1, Sentenza n. 3487 del 12/02/2009, Rv. 606734 -01; Sez. 3, Sentenza n. 264 del 11/01/2006, Rv. 586193 -01; Sez. 2, Sentenza n. 12479 del 07/07/2004, Rv. 574277 -01; Sez. 1, Sentenza n. 17547 del 19/11/2003, Rv. 568302 -01; Sez. 2, Sentenza n. 12035 del 12/09/2000, Rv. 540117 -01).
Le censure di cui al motivo di ricorso in esame sono, pertanto, inammissibili sotto ogni profilo.
6. Il ricorso è rigettato.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
per questi motivi
La Corte:
-rigetta il ricorso;
-condanna l’asRAGIONE_SOCIALE ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore delle società controricorrenti, liquidandole in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre € 200,00 (duecento/00) per esborsi, spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte dell’asRAGIONE_SOCIALE ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-