Frazionamento del Credito: la Cassazione Sospende il Giudizio in Attesa delle Sezioni Unite
L’ordinanza interlocutoria n. 14832/2024 della Corte di Cassazione affronta una questione cruciale per la gestione dei contenziosi: il frazionamento del credito. Questa pratica, che consiste nel suddividere un unico credito in più azioni legali separate, è da tempo al centro di un acceso dibattito giurisprudenziale. Con questa decisione, la Seconda Sezione Civile sceglie la via della prudenza, sospendendo il giudizio per attendere un verdetto chiarificatore da parte delle Sezioni Unite, l’organo supremo della nomofilachia.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da una controversia sul pagamento di compensi professionali. Un professionista aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di una società cooperativa per il saldo delle sue prestazioni. La società si opponeva al decreto e, una volta giunta la causa in Cassazione, presentava un ricorso incidentale. L’argomento centrale del controricorso era l’accusa di frazionamento del credito da parte del professionista, il quale avrebbe suddiviso in modo abusivo un credito derivante da un unico e pluriennale rapporto professionale per intentare più azioni legali.
La Questione Giuridica sul Frazionamento del Credito
Il cuore del problema non risiede nel se il frazionamento del credito sia legittimo, ma nelle conseguenze che derivano dal suo accertamento come ‘abusivo’. La giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione si è mostrata divisa su questo punto. Esistono due orientamenti principali:
1. La tesi dell’improponibilità: Secondo una prima interpretazione, l’abusivo frazionamento del credito viola i principi di correttezza e buona fede processuale, nonché il principio del giusto processo. La sanzione per tale comportamento dovrebbe essere la più severa: l’improponibilità (o improcedibilità) della domanda. Ciò significa che il giudice non potrebbe nemmeno entrare nel merito della richiesta, respingendola in rito.
2. La tesi della sanzione sulle spese: Un secondo, più mite, orientamento ritiene che sanzionare con l’improponibilità un’azione fondata su un credito esistente sia eccessivo. La conseguenza dell’abuso dovrebbe invece limitarsi al piano delle spese processuali. Il giudice, pur accogliendo la domanda nel merito, potrebbe condannare la parte che ha frazionato il credito a pagare le spese legali, anche in caso di vittoria, per compensare l’aggravio processuale imposto alla controparte.
Le Motivazioni della Decisione
La Seconda Sezione Civile, con l’ordinanza in esame, ha preso atto di questo profondo contrasto interpretativo. I giudici hanno rilevato che la Prima Sezione Civile, con una precedente ordinanza (n. 3643/2024), aveva già rimesso la questione alle Sezioni Unite proprio per risolvere questo dilemma. La questione sottoposta al massimo consesso della Corte è esattamente quella di stabilire se dall’accertamento di un abusivo frazionamento del credito debba derivare l’improponibilità della domanda o unicamente conseguenze sul governo delle spese processuali.
Di fronte a questa situazione, la Corte ha ritenuto necessario e opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo. La scelta è dettata dall’esigenza di attendere la pronuncia delle Sezioni Unite. Decidere il caso in un senso o nell’altro avrebbe significato prendere posizione in un dibattito ancora aperto, con il rischio di emettere una sentenza potenzialmente in contrasto con la decisione di principio che sarà a breve formulata. La sospensione del giudizio garantisce quindi coerenza e certezza del diritto, evitando pronunce contraddittorie sulla medesima questione.
Conclusioni
L’ordinanza n. 14832/2024 non risolve la controversia, ma la ‘congela’ in attesa di un faro che illumini il cammino. La decisione delle Sezioni Unite sul frazionamento del credito avrà un impatto significativo sulla strategia processuale di creditori e debitori. Stabilirà un principio di diritto vincolante, chiarendo una volta per tutte quali rischi corre un creditore che decide di parcellizzare le proprie pretese. Fino a quel momento, la prudenza suggerita dalla Seconda Sezione rimane la strada maestra per i giudici chiamati a decidere su casi analoghi.
Cos’è il frazionamento del credito?
È la pratica con cui un creditore, titolare di un unico credito derivante da un unico rapporto, lo suddivide in più parti per agire in giudizio con domande separate.
Perché la Corte di Cassazione ha sospeso la decisione?
La Corte ha sospeso la decisione perché esiste un contrasto giurisprudenziale sulle conseguenze legali del frazionamento abusivo del credito. Per evitare una pronuncia potenzialmente in conflitto con un futuro principio di diritto, ha preferito attendere la decisione delle Sezioni Unite, già chiamate a risolvere tale contrasto.
Quali sono le due possibili conseguenze dell’abuso che le Sezioni Unite dovranno valutare?
Le Sezioni Unite dovranno decidere se l’abuso debba comportare l’improponibilità della domanda, impedendo al giudice di pronunciarsi sul merito, oppure se debba avere conseguenze solo sulla ripartizione delle spese processuali, senza precludere una decisione sul credito stesso.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 14832 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 14832 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/05/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n.12968/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende con procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende con procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n.5517/2019 depositata il 12.9.2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3.4.2024 dal Consigliere NOME COGNOME,
PREMESSO IN FATTO
-Rilevato che benché i due motivi del ricorso principale dell’AVV_NOTAIO si riferiscano alla lamentata violazione dell’onere probatorio in punto di prova dell’imputazione della documentazione di pagamento prodotta dalla RAGIONE_SOCIALE a prestazioni professionali diverse da quelle per il cui pagamento é stato emesso il decreto ingiuntivo opposto, il ricorso incidentale condizionato proposto dalla suddetta RAGIONE_SOCIALE, che va esaminato comunque con priorità in quanto almeno potenzialmente inerente a questione processuale di carattere preliminare, ripropone la questione dell’abusivo frazionamento dei crediti per compensi professionali, che sarebbe stato operato dall’AVV_NOTAIO nonostante la loro provenienza da un unico rapporto di fatto pluriennale tra le parti;
-considerato che l’ordinanza interlocutoria della Prima Sezione civile di questa Corte n. 3643 del 16.1/8.2.2024, in ragione del contrasto esistente sul punto tra diverse pronunce della Suprema Corte in tema di abusivo frazionamento del credito, ha richiesto la rimessione alle sezioni unite della Corte di Cassazione della questione relativa agli effetti derivanti dall’accertamento di abusivo frazionamento del credito, al fine di stabilire se da esso derivi l’improponibilità della domanda con le eventuali conseguenze in ordine alla possibile formazione nelle more di un giudicato su un’altra frazione del credito, preclusivo della riproposizione della domanda relativa ai crediti residui, o se da esso debbano derivare solo conseguenze sul governo delle spese processuali, onde evitare pregiudizi a discapito della parte che abbia subito il frazionamento dei crediti operato dalla controparte, ma senza preclusioni per la pronuncia sul merito della domanda relativa al credito frazionato;
-ritenuto quindi necessario rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle sezioni unite della Corte di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle sezioni unite della Corte di Cassazione sulla questione specificata in motivazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione