Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29438 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29438 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10488/2021 R.G. proposto da :
CASE ECONOMICHE IN RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende,
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende,
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n.4696/2020 depositata il 5.10.2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29.10.2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6503/2010, emesso dal Tribunale di Roma per € 14.023,76 (di cui € 1.765,32 per interessi di mora ex D. Lgs. n.231/2002) a titolo di compenso per prestazioni professionali svolte dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME in favore dell’opponente nel procedimento civile n. 28697/2007 RG del Tribunale di Roma.
Con la sentenza n. 24906/2015 il Tribunale di Roma dichiarava l’improponibilità dell’azione recuperatoria per intervenuto frazionamento abusivo del credito complessivo vantato dal professionista, che a seguito della revoca dell’incarico e sulla base dei preavvisi di parcella sottoscritti per accettazione dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della RAGIONE_SOCIALE revocato aveva agito separatamente in via monitoria nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per il pagamento dei suoi crediti, tutti immediatamente esigibili, attraverso ben 38 procedure monitorie, e revocava il decreto ingiuntivo opposto.
Il professionista proponeva appello avverso tale sentenza e la RAGIONE_SOCIALE resisteva al gravame, rilevando l’avvenuto disconoscimento della scrittura apposta sulla proposta di parcella che, secondo il legale, costituiva un riconoscimento del debito, nonché il grave inadempimento dell’appellante nel corso del giudizio in relazione al quale la controparte domandava il pagamento RAGIONE_SOCIALE competenze.
Con la sentenza n. 4696/2020 la Corte d’Appello di Roma accoglieva l’appello e rigettava l’opposizione al decreto ingiuntivo, ritenendo che l’attività professionale svolta dal professionista a favore della RAGIONE_SOCIALE non potesse qualificarsi come un unico rapporto obbligatorio e che pertanto la pretesa creditoria azionata
in via monitoria non fosse soggetta al divieto di frazionamento abusivo del credito. Inoltre, il Giudice di seconde cure escludeva la produzione dell’effetto dell’inutilizzabilità della scrittura privata di riconoscimento di debito disconosciuta, trattandosi di documento proveniente da un terzo, e rilevava il difetto di prova in ordine alla dedotta negligenza del professionista, ritenendo che a fronte del non contestato pagamento con assegni bancari da parte della RAGIONE_SOCIALE al professionista della complessiva somma di €115.503,74 per i vari crediti da quest’ultimo vantati, il COGNOME aveva dimostrato, attraverso la produzione RAGIONE_SOCIALE fatture emesse, che quella cifra era stata destinata ad estinguere crediti da lui vantati diversi da quello azionato in sede monitoria.
Avverso tale sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso a questa Corte, articolato su cinque doglianze, ed il professionista ha resistito con controricorso.
E’ stata fissata adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..
All’esito della camera di consiglio del 3.4.2024, con ordinanza interlocutoria la causa è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della pronuncia RAGIONE_SOCIALE sezioni unite in merito alla questione relativa agli effetti derivanti dall’accertamento dell’abusivo frazionamento del credito, al fine di stabilire se da esso derivi l’improponibilità della domanda con le eventuali conseguenze in ordine alla possibile formazione nelle more di un giudicato su un’altra frazione del credito, preclusivo della riproposizione della domanda relativa ai crediti residui, o se da esso debbano derivare solo conseguenze sul governo RAGIONE_SOCIALE spese processuali, onde evitare pregiudizi a discapito della parte che abbia subito il frazionamento dei crediti operato dalla controparte, ma senza preclusioni per la pronuncia sul merito della domanda relativa al credito frazionato.
Intervenuta quindi la sentenza n. 7299 del 19.3.2025 RAGIONE_SOCIALE sezioni unite di questa Corte, é stata rifissata per la decisione l’adunanza camerale del 29.10.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Col primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, nn. 3) e 5) c.p.c., la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 2909 cod. civ.. La Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda con la quale la società avrebbe chiesto nel giudizio di secondo grado di dichiarare l’improponibilità dell’azione monitoria per cui è causa in forza del giudicato esterno formatosi sulla sentenza n. 17156/2017, con cui il Tribunale di Roma aveva dichiarato l’improponibilità, per abusivo frazionamento del credito, di un’altra RAGIONE_SOCIALE trentotto azioni recuperatorie promosse in via monitoria dal professionista nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, il che in osservanza al giudicato avrebbe dovuto determinare anche l’improponibilità dell’azione monitoria avversaria oggetto di opposizione.
Tale motivo é inammissibile.
La sentenza impugnata non tratta affatto la questione del giudicato della sentenza del Tribunale di Roma n. 17156/2017, e la ricorrente, per superare il rischio di una dichiarazione d’inammissibilità per novità della questione, avrebbe dovuto indicare dettagliatamente quando e come avrebbe posto la questione e prodotto la sentenza suddetta con l’attestazione di passaggio in giudicato, mentre si é limitata ad indicare genericamente che la citata sentenza era passata in giudicato nelle more del giudizio di appello e che avrebbe rappresentato tale questione negli atti di quel giudizio, così impedendo a questa Corte di verificare la veridicità di quanto affermato. Va aggiunto che nella descrizione dello svolgimento del processo contenuta nel ricorso, la RAGIONE_SOCIALE ha indicato che nel giudizio di appello si era costituita concludendo per il rigetto dell’appello dell’AVV_NOTAIO perché
inammissibile e comunque infondato, riproponendo anche le eccezioni formulate in primo grado e ritenute assorbite per la dichiarata improponibilità dell’azione monitoria (tra le quali non c’era il passaggio in giudicato della sentenza sopra citata, ma solo della sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 54838/2012, ritenuta però irrilevante in secondo grado in quanto l’improponibilità della domanda monitoria ivi dichiarata era stata motivata col fatto che era stato azionato due volte lo stesso credito) e che non era stata svolta alcuna attività istruttoria in secondo grado.
Va quindi ricordata la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo la quale ‘ ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa ‘ (vedi Cass. ord. 23.8.2025 n. 23761; Cass. ord. 24.1.2019 n. 2038).
2) Col secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dei principi regolatori della materia di cui agli artt. 2 e 111 Cost. nonché degli artt. 1175 e 1375 c.c., per avere il Giudice di seconde cure erroneamente rigettato l’eccezione di improponibilità della singola azione recuperatoria, fondando la propria decisione su elementi del tutto ininfluenti ai fini della corretta applicazione dei principi espressi in materia dalla Suprema Corte.
La ricorrente lamenta la reiezione dell’eccezione d’improponibilità della domanda avanzata in sede monitoria dall’AVV_NOTAIO, sollevata ed accolta in primo grado e respinta invece dalla
Corte d’Appello di Roma, per illegittimo frazionamento in ben 38 procedure monitorie separate del credito complessivo dal predetto vantato nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, quale compenso per le attività professionali svolte nell’arco temporale di quattro anni e mezzo, a seguito della revoca da tutti gli incarichi, subita a seguito della revoca da parte dell’assemblea dei soci del consiglio di amministrazione della RAGIONE_SOCIALE del 14.6.2008 che lo aveva incaricato. Ciò nonostante la contemporanea esigibilità dei singoli crediti professionali e la disponibilità per tutti, da parte del professionista, degli avvisi di parcella sottoscritti per presa visione ed accettazione dall’AVV_NOTAIO, già Presidente del suddetto consiglio, costituenti le prove scritte fatte valere nei giudizi monitori.
La ricorrente, nel richiamare la violazione e falsa applicazione dei principi regolatori della materia di cui agli articoli 2 e 111 della Costituzione, nonché degli articoli 1175 e 1375 cod. civ., ed il precedente rappresentato dall’ordinanza di questa Corte n. 31308 del 29.11.2019, che al pari di altre sopravvenute ordinanze aveva ampliato l’ambito applicativo dell’illegittimo frazionamento del credito delineato dalle sentenze RAGIONE_SOCIALE sezioni unite di questa Corte n. 23726/2007 e n. 4090/2017 relativamente a crediti distinti ed autonomi, iscrivibili nell’ambito di una relazione di durata unitaria anche di mero fatto instauratasi tra professionista e cliente, basati su fatti costitutivi analoghi per titolo e per oggetto anche se non identici (e non solo su fatti iscrivibili nell’ambito oggettivo di un potenziale giudicato, o sui medesimi fatti costitutivi), si duole che l’impugnata sentenza, riformando quella di primo grado, abbia ritenuto consentita la tutela frazionata del credito senza che il professionista avesse allegato e dimostrato di avere un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata.
Deduce la ricorrente che l’impugnata sentenza, richiamando le ordinanze di questa Corte n. 31308 del 9.11.2019 e n. 6591 del
7.3.2019, ha motivato solo in ordine al difetto di unitarietà del rapporto obbligatorio per il conferimento di più procure distinte e per la mancanza di una convenzione, e sul fatto che nella lettera di revoca inviata dalla RAGIONE_SOCIALE all’AVV_NOTAIO si era fatto riferimento agli incarichi conferiti e non ad un unico incarico professionale. Aggiunge poi la RAGIONE_SOCIALE, che secondo l’impugnata sentenza, per gli incarichi legali l’autonomia di ogni singolo incarico costituiva la regola, e che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 10326/1998) il creditore aveva facoltà di chiedere anche in via monitoria un adempimento parziale in base all’art. 1181 cod. civ., potendo il debitore ovviare al rischio di aggravamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali discendente dalla frammentazione del credito complessivo mettendo in mora il creditore, offrendogli l’adempimento dell’intero, o chiedendo l’accertamento negativo di esso.
3) Col terzo motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 2702 e 2726 cod. civ., nonché dell’art. 116 c.p.c., dell’art. 2702 cod. civ. in relazione agli artt. 214 e 215 c.p.c. e dell’art. 1195 cod. civ., per avere la Corte capitolina erroneamente attribuito prevalenza probatoria a fatture autoprodotte dal professionista, prontamente contestate nella forma e nella sostanza, rispetto a quietanze di pagamento prodotte dalla RAGIONE_SOCIALE e non disconosciute, che hanno acquisito rango di prova legale privilegiata, sottratta alla valutazione discrezionale del Giudice.
Col quarto motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 214 c.p.c., per avere il Giudice di secondo grado erroneamente escluso gli effetti del disconoscimento della sottoscrizione dell’azionato riconoscimento di debito, ritenendo il documento proveniente da terzi.
5) Col quinto motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., la ricorrente censura la violazione e falsa applicazione degli articoli 1988 e 1460 cod. civ., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c.. La Corte d’Appello avrebbe erroneamente respinto l’eccezione di inammissibilità dell’azione monitoria per violazione degli obblighi gravanti sull’AVV_NOTAIO in forza del mandato di assistenza professionale, omettendo di esaminare o valutando erroneamente il materiale probatorio acquisito e violando altresì il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c..
Il secondo motivo – in conformità all’orientamento già manifestato da questa sezione proprio pronunciandosi su controversie relative ad altri crediti professionali per attività difensive azionati dall’AVV_NOTAIO nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, facenti parte RAGIONE_SOCIALE 38 procedure monitorie dallo stesso separatamente intraprese dopo la revoca dell’incarico che li aveva resi esigibili, ed asseritamente documentati dagli avvisi di parcella senza data certa sottoscritti dall’ex Presidente del Consiglio di amministrazione della RAGIONE_SOCIALE revocato, AVV_NOTAIO NOME COGNOME – è fondato nei termini che seguono.
La sentenza impugnata ha interpretato l’ordinanza di questa Corte n. 31308 del 29.11.2019, come se riconoscesse l’abusivo frazionamento del credito nei rapporti di durata tra AVV_NOTAIO e cliente solo nei casi in cui i crediti siano potenzialmente iscrivibili nell’ambito oggettivo del giudicato, o fondati solo sul medesimo fatto costitutivo, e non anche quando siano fondati su fatti costitutivi simili, o analoghi, per titolo e per oggetto, e non possano quindi essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale, ed ha richiamato l’ordinanza di questa Corte n.6591 del 7.3.2019 (che non era relativa al rapporto di durata tra AVV_NOTAIO e cliente, ma tra l’RAGIONE_SOCIALE ed una società), che era ancora legata ai
principi espressi dalla sentenza n. 4091 del 16.2.2017 RAGIONE_SOCIALE sezioni unite di questa Corte (che nel rapporto di lavoro subordinato limitava l’abusivo frazionamento del credito alle ipotesi di crediti iscrivibili potenzialmente nell’ambito dello stesso giudicato, o fondati sugli stessi fatti costitutivi, ma non su fatti costitutivi simili, o analoghi) e non teneva conto dell’ampliamento RAGIONE_SOCIALE ipotesi di abusivo frazionamento del credito inaugurata dall’ordinanza n. 31308 del 29.11.2019 di questa Corte.
L’impugnata sentenza alle pagine 2, 3 e 4 ha ritenuto che l’abusivo frazionamento del credito dovesse escludersi nel caso in esame, per difetto di un unico rapporto obbligatorio, discendente dalla mancanza di una convenzione, dal riferimento a più incarichi e non ad un unico incarico nella lettera di revoca inviata dalla RAGIONE_SOCIALE all’AVV_NOTAIO e dall’utilizzo anche di altri professionisti diversi dall’AVV_NOTAIO da parte della RAGIONE_SOCIALE, ed ha aggiunto che in tema di incarichi legali l’autonomia di ogni singolo mandato conferito mediante il rilascio di procura speciale ad litem costituirebbe la regola, e che in base all’art. 1181 cod. civ. il creditore poteva chiedere l’adempimento parziale senza per questo commettere un abusivo frazionamento del credito, ben potendo il debitore evitare l’aggravio RAGIONE_SOCIALE spese processuali offrendo l’adempimento integrale, o agendo in prevenzione per l’accertamento negativo dell’intero credito (Cass. n. 10326/1998).
Ritiene il collegio che il giudice di secondo grado, così motivando, non si sia uniformato alla nozione di abusivo frazionamento del credito delineata dalle sentenze RAGIONE_SOCIALE sezioni unite di questa Corte n. 23726/2007 e n. 4090/2017 ed ampliata dall’ordinanza massimata n. 18563 del 30.6.2021 di questa sezione (nello stesso senso Cass. ord. 19.10.2021 n. 28847; Cass. ord. 15.9.2021 n.24916; Cass. ord. 15.9.2021 n. 24915; Cass. ord. 9.9.2021 n.24371; Cass. ord. 8.9.2021 n. 24172; Cass. ord. 30.6.2021 n.18568; Cass. ord. 30.6.2021 n. 18567; Cass. ord. 30.6.2021
n.18566; Cass. ord. 30.6.2021 n. 18565; Cass. ord. 30.6.2021 n.18564; Cass. ord. 30.6.2021 n. 18563; Cass. ord. 30.6.2021 n.18562; Cass. ord. 22.6.2021 n. 17816; Cass. ord. 22.6.2021 n.17815; Cass. ord. 22.6.2021 n.17814; Cass. ord. 22.6.2021 n.17813; Cass. ord. 24.5.2021 n. 14143; Cass. ord. 29.11.2019 n.31308), poi confermata per rapporti professionali duraturi ed a contenuto ripetitivo tra AVV_NOTAIO e cliente dalla recentissima sentenza n. 7299 del 19.3.2025 RAGIONE_SOCIALE sezioni unite di questa Corte (vedi pagine 16 e 17).
Tale ultima sentenza, incaricata di risolvere specificamente la questione RAGIONE_SOCIALE diverse conseguenze derivanti dall’abusivo frazionamento del credito a seconda che vi sia, o meno un giudicato in senso proprio (ossia di merito) su uno dei crediti abusivamente frazionati, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
‘a) in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell’attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria ;
b) qualora non sia possibile l’introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l’intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda anche se arbitrariamente frazionata, e terrà conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di
lite, escludendo la condanna in suo favore o anche ponendo in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92 primo comma c.p.c., integrando l’abusivo frazionamento della domanda giudiziale un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale’.
La sentenza impugnata ha ritenuto, che il difetto di unitarietà del rapporto obbligatorio discendente dalla pluralità degli incarichi conferiti dalla RAGIONE_SOCIALE al professionista mediante il rilascio di separate procure, una per ciascun procedimento patrocinato, e la mancanza di un mandato generale, o comunque di una convenzione destinata a regolare in modo uniforme i diversi incarichi per tutte le attività difensive svolte dal professionista per la RAGIONE_SOCIALE, comportassero automaticamente l’esclusione dell’abusivo frazionamento del credito complessivo del professionista, azionato nella procedura monitoria in questione (decreto ingiuntivo n. 6503/2010 del Tribunale di Roma per compensi di € 14.023,76 relativi all’attività difensiva svolta a favore della RAGIONE_SOCIALE nel procedimento n. 635/2005 RG dello stesso Tribunale) solo per la parte relativa ad uno dei giudizi in cui la RAGIONE_SOCIALE era stata patrocinata, senza effettuare una valutazione in ordine all’esistenza di un interesse oggettivamente apprezzabile in capo al professionista alla trattazione giudiziale separata.
In questo modo, però, la sentenza impugnata non ha tenuto conto che un abusivo frazionamento di crediti che facciano capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti può aversi non solo quando i crediti siano potenzialmente iscrivibili nell’ambito oggettivo di un possibile giudicato, ma anche quando siano fondati sui medesimi, o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell’attività processuale.
Quando ricorre tale ultima ipotesi, pur in assenza di un rapporto obbligatorio unitario per la diversità dei titoli costitutivi, si pone
l’esigenza di valutare, prima di consentire la trattazione giudiziale separata dei crediti facenti parte dell’unitario credito complessivo vantato da una parte verso l’altra, se sia stato allegato e provato un interesse del preteso creditore, oggettivamente valutabile, ad azionare separatamente quel credito, valutazione nella specie totalmente mancata.
Questa Corte ha del resto già riconosciuto (si vedano le ordinanze del 2021 citate a pagina 7) che i crediti per l’attività di patrocinio svolta a favore della stessa RAGIONE_SOCIALE che il professionista ha fatto valere attraverso 38 separate procedure monitorie, a seguito della revoca degli incarichi subita in seguito alla revoca del Consiglio di amministrazione della RAGIONE_SOCIALE, che li aveva resi contemporaneamente esigibili ed azionabili, crediti che per di più erano tutti fondati su preavvisi di parcella sottoscritti per accettazione dal Presidente revocato di quel Consiglio, ponendo quindi la questione della riferibilità di tali riconoscimenti di debito alla RAGIONE_SOCIALE, oltre alla comune questione dell’imputazione del pagamento, pacificamente compiuto dalla RAGIONE_SOCIALE al professionista, di € 115.503,74, ai singoli crediti azionati in INDIRIZZO, a fronte di un complessivo credito vantato dal professionista di complessivi € 167.956,35, erano basati su fatti costitutivi simili per oggetto e per titolo.
Va aggiunto che la trattazione giudiziale separata dei crediti per attività di patrocinio del professionista verso la RAGIONE_SOCIALE procedure monitorie, non solo comporta un dispendio di attività processuale, contraria al principio costituzionale di concentrazione e ragionevole durata del processo garantita dall’art. 111 della Costituzione (si pensi ad esempio alla necessità di escutere come testimone l’ex Presidente del Consiglio di amministrazione in ogni singola procedura monitoria per confermare, o meno, e datare, la sottoscrizione dei preavvisi di parcella, al fine di riconoscere o meno la riferibilità dei riconoscimenti di debito alla RAGIONE_SOCIALE, e
di acquisire in ogni procedura le fatture e le quietanze e ricevute emesse dal professionista per tutti i crediti, con eventuali approfondimenti sulle annotazioni nelle scritture contabili, per ricostruire l’imputazione del pagamento complessivamente avvenuto da parte della RAGIONE_SOCIALE di € 115.503,74), ma comporta anche il rischio di giudicati contrastanti, perlomeno sulle comuni questioni dell’attribuibilità o meno alla RAGIONE_SOCIALE dei riconoscimenti di debito sottoscritti dal Presidente del Consiglio di amministrazione revocato, e dell’imputazione della somma di € 115.503,74 ai singoli crediti del professionista, con eventuale estinzione di alcuni crediti azionati e non di altri.
Si rende pertanto necessario un nuovo esame sulla scorta dei citati principi.
L’accoglimento del secondo motivo di ricorso comporta logicamente l’assorbimento del terzo, quarto e quinto motivo del ricorso.
Sulle spese processuali anche del giudizio di legittimità provvederà il giudice di rinvio (che si individua nella medesima Corte territoriale in diversa composizione) in base all’esito finale della lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, dichiara inammissibile il primo ed assorbiti i restanti motivi, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio del 29.10.2025
Il Presidente NOME COGNOME