Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33933 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 3 Num. 33933 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 7897/2024 R.G.
proposto da
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO (c.f. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO (c.f. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– controricorrente –
e contro
NOME COGNOME NOME ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI ENNA -A.T.O. 5 ENNA)
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE
– intimati –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d ‘ appello di Caltanissetta n. 358 del 26/9/2023;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta all ‘ udienza del 25/11/2025 dal AVV_NOTAIO;
udito il P.M., in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l ‘ accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti;
uditi i difensori delle parti e lette le memorie.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, al fine di essere garantita e manlevata in forza del contratto di RAGIONE_SOCIALE stipulato inter partes , chiamava la RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE) nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, promosso da NOME COGNOME e NOME COGNOME, i quali pretendevano di essere risarciti dei danni cagionati all ‘ immobile di loro proprietà da un ‘ infiltrazione proveniente da un tubo RAGIONE_SOCIALE condotta idrica comunale; la suddetta richiesta di risarcimento veniva rivolta anche nei confronti del RAGIONE_SOCIALE (oggi, RAGIONE_SOCIALE – ATI), di cui gli attori chiedevano la condanna in solido con COGNOME.
Secondo quanto risulta dal ricorso (pagg. 5 ss.), la RAGIONE_SOCIALE assicuratrice «chiedeva dichiararsi inammissibile o, comunque, rigettarsi la domanda di garanzia proposta da RAGIONE_SOCIALE nei propri confronti anche per carenza di copertura assicurativa, sia sotto il profilo oggettivo in quanto i danni da infiltrazione erano espressamente esclusi dall ‘ art.3, punto 3.f del contratto assicurativo (cfr. pag. 1, punto I RAGIONE_SOCIALE suddetta comparsa), sia sotto il profilo temporale in quanto ‘tutto
quanto descritto nell ‘ atto di citazione non corrisponde a verità, né risulta idoneo a provare l ‘ esistenza del nesso eziologico tra i fatti lamentati e l ‘attività RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE assicurata …’».
3. Sempre in base a quanto trascritto nel ricorso, la RAGIONE_SOCIALE depositava «la comparsa conclusionale, a mezzo RAGIONE_SOCIALE quale ribadiva le proprie difese e conclusioni, specificando che: ‘Innanzitutto, la domanda di garanzia avanzata dalla RAGIONE_SOCIALE merita di essere rigettata giacché, in mancanza di specifica prova sul punto, l ‘ evento dannoso per il quale la RAGIONE_SOCIALE assicurata pretenderebbe di essere garantita potrebbe anche essersi verificato in data anteriore a quella di efficacia RAGIONE_SOCIALE garanzia ovvero in periodo di tempo non coperto da alcuna garanzia (ad esempio per mancato pagamento RAGIONE_SOCIALE rata annuale RAGIONE_SOCIALE polizza entro i termini previsti dal contratto). ‘ … »;
4. Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 477 del 26/9/2016, accoglieva sia la domanda risarcitoria degli attori, sia la richiesta di manleva di RAGIONE_SOCIALE e, quindi, condannava RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE) a rifondere all ‘ assicurata l ‘ importo che quest ‘ ultima era tenuta a pagare alla parte attrice.
5. Investita dell ‘ impugnazione di RAGIONE_SOCIALE, la Corte d ‘ appello di Caltanissetta, con la sentenza n. 358 del 26/9/2023, rigettava il gravame e confermava la decisione di primo grado, compensando le spese tra le odierne contendenti.
6. Per quanto qui rileva, la Corte di merito così spiegava la propria decisione: «La Corte di Cassazione, pronunziando su un ricorso avverso una sentenza emessa dalla Corte di Appello di Caltanissetta, ha chiarito, eliminando qualsiasi dubbio sulla interpretazione delle clausole del contratto di RAGIONE_SOCIALE che il rischio assicurato di cui COGNOME può essere chiamata a rispondere è, per definizione di polizza, quello del verificarsi di danni causati ‘dall’ esercizio delle attività inerenti alla sua
qualità di esercente l ‘ attività di servizio in conseguenza RAGIONE_SOCIALE concessione del ciclo idrico integrato da parte del RAGIONE_SOCIALE‘ (Cass. n. 7175/2022). … Infatti la clausola relativa alla estensione RAGIONE_SOCIALE garanzia prevede che la stessa si estenda ‘ai danni conseguenti a contaminazione dell ‘ aria, dell ‘ acqua o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, depuratore, contenitore o condutture anche fogn arie’ (art 4 punto 4q); mentre la clausola di limitazione RAGIONE_SOCIALE garanzia assicurativa prevede che ‘dall’ RAGIONE_SOCIALE sono esclusi i danni …conseguenti a: inquinamenti o infiltrazioni, contaminazioni di acque terreni o colture ‘ (art 3 punto 3f). … Concludendo si può pertanto affermare che una interpretazione unitaria e complessiva del contratto, in armonia con i canoni ermeneutici che improntano la disciplina dei contratti in generale, porta ad affermare che le infiltrazioni non sono indennizzabili se è dimostrato che non dipendono da rotture accidentali. Il sinistro per cui è causa, dunque, rientra pienamente nel rischio oggetto di copertura assicurativa. … Osserva la Corte, che la domanda proposta dall ‘ attore attiene ad un danno che lo stesso ebbe a subire nel 2008/2009 (peraltro questa è una circostanza che non è stata mai contestata dalle parti in causa). Il tutto emergerebbe anche dagli accertamenti peritali e dalle prove testimoniali espletate in primo grado, ove risulta che le infiltrazioni si sarebbero verificate nel novembre 2008, e a seguito di segnalazione il danno veniva riparato, ma l ‘ acqua frattanto riversatasi si infiltrava nell ‘ immobile di proprietà GraziosoCOGNOME … Inoltre dalla polizza (M04037996/01), depositata in atti dalla Compagnia assicurativa risulta che il contratto ha avuto durata dal 01.01.2006 fino all ‘ 01.01.2009. In nessuna parte RAGIONE_SOCIALE comparsa di costituzione e risposta, depositata dalla RAGIONE_SOCIALE assicurativa, si eccepisce il mancato pagamento del premio assicurativo. È dunque evidente che il contratto assicurativo era all ‘ epoca del
verificarsi dell ‘ evento vigente e operante. L ‘ avere eccepito solo in appello la non operatività RAGIONE_SOCIALE polizza per mancanza del pagamento del premio, costituisce pertanto domanda nuova non accoglibile in appello. In base all ‘art 345 cpc, ‘nel giudizio d’ appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d ‘ufficio ….’ … Il detto divieto, è posto a tutela di un interesse di natura pubblicistica, sicché la relativa violazione è rilevabile in sede di legittimità anche d ‘ ufficio, senza che possa spiegare alcuna influenza l ‘accettazione del contraddittorio. … Osserva la Corte che in primo grado nella comparsa di costituzione e risposta a pag. 7, nel corpo dell ‘ atto, parte appellata dice testua lmente ‘in ogni caso nella non temuta ipotesi di accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda dall ‘ importo eventualmente riconosciuto, dovrà essere detratta la franchigia fissa di € 1.500,00, posta esclusivamente a carico RAGIONE_SOCIALE società assicurata giusta quanto previsto dall ‘ art 6 (franchigia limiti di risarcimento) punto n. 6 a) sezione I RAGIONE_SOCIALE Polizza…’. Tale richiesta però non veniva reiterata in sede di conclusioni. Richiesta però che non veniva reiterata nelle conclusioni RAGIONE_SOCIALE comparsa di costituzione e risposta. Peraltro il Giudice di prime cure non ha ritenuto e giustamente di decurtare le somme dovute di un importo pari a quello RAGIONE_SOCIALE franchigia in considerazione di quanto disposto tra le parti nel contratto di RAGIONE_SOCIALE. Infatti nella polizza assicurativa sottoscritta a pag. 11 art 6 punto 6°) è stato concordato che: ‘la garanzia di cui all’ art 1 RC verso terzi, è prestata con applicazione di una franchigia fissa per sinistro per danni a cose di € 1.500,00.’. Al successivo art. 7, invece si evidenzia e prevede quale è il meccanismo col quale una volta pagato ai danneggiati l ‘ intero importo, la stessa RAGIONE_SOCIALE di assicurazioni vada poi a richiedere indietro le somme di cui alla franchigia, in questo caso alla RAGIONE_SOCIALE, prevedendo espressamente in detto articolo che ‘La società si impegna a risarcire al terzo danneggiato il danno intero al
lordo RAGIONE_SOCIALE franchigia. Entro il 30 giugno di ogni annualità in concomitanza con la presentazione delle statistiche sinistri … la società presenterà l ‘ elenco dei sinistri corredati dalla fotocopia dell ‘ atto di quietanza debitamente sottoscritto dal terzo danneggiato … entro 90 gg dal ricevimento RAGIONE_SOCIALE documentazione il contraente provvederà al reintegro degli importi rientranti in franchigia ….’. In considerazione di quanto sopra esposto, nulla vietava e vieta alla RAGIONE_SOCIALE di assicurazioni la possibilità di far valere il contratto stipulato e una volta pagato l ‘ importo complessivo dei danni richiedere in restituzione alla soc. COGNOME le somme relative alla franchigia.».
7. Avverso tale decisione la RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, fondato su sei motivi; resisteva con controricorso la RAGIONE_SOCIALE; non svolgevano difese nel giudizio di legittimità gli intimati NOME COGNOME, NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE).
8. All ‘ esito dell ‘ adunanza del 7/6/2025, con l ‘ ordinanza n. 15218 del 7/6/2025, questa Corte, rilevata la nullità RAGIONE_SOCIALE notificazione del ricorso introduttivo a NOME COGNOME ed NOME COGNOME, ne disponeva la rinnovazione; inoltre, ritenuta la rilevanza nomofilattica RAGIONE_SOCIALE questione posta dall ‘ eccezione preliminare sollevata dalla controricorrente (di seguito illustrata), data la novità RAGIONE_SOCIALE normativa richiamata (decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE giustizia n. 110 del 7 agosto 2023) e la mancanza di precedenti giurisprudenziali di legittimità relativi alla sua applicazione, rinviava alla pubblica udienza RAGIONE_SOCIALE Sezione.
9. Il Pubblico Ministero -esclusa la possibilità di comminare la sanzione di inammissibilità del ricorso per la violazione del D.M. n. 110 del 2023 -concludeva, con la propria memoria e nella discussione durante l ‘ odierna udienza, per l ‘ accoglimento del primo motivo, con assorbimento delle restanti censure.
Le parti depositavano memorie ex art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si rileva che, con la nota del 24/6/2025, la ricorrente ha depositato la prova dell ‘ avvenuta notificazione del ricorso -eseguita a mani dei destinatari il 16/6/2025 -a NOME COGNOME ed NOME COGNOME, che, comunque, non hanno svolto difese in questo giudizio.
Sempre in via preliminare va esaminata l ‘ eccezione -sollevata dalla controricorrente e sulla questione posta dalla quale è stato disposto il rinvio all’odierna pubblica udienza -di inammissibilità dell ‘ atto introduttivo per la «violazione da parte del ricorrente delle indicazioni contenute nel D.M. 110/23; il ricorso si compone di 44 pagine prive di sintesi e non giustificate dalla materia delle questioni trattate», in considerazione dei precedenti giurisprudenziali di legittimità e RAGIONE_SOCIALE conferma RAGIONE_SOCIALE decisione di primo grado da parte del giudice d ‘ appello.
Ad avviso di questa Corte, la violazione dei limiti dimensionali e delle tecniche redazionali degli atti processuali previsti dagli artt. 3, 4, 6 d.m. Giustizia n. 110 del 2023 non implica un ‘ automatica sanzione di inammissibilità dell ‘ atto.
In proposito -come già ritenuto dalla AVV_NOTAIO Presidente col decreto ex art. 363bis c.p.c. n. 28521 del 6 novembre 2024, secondo cui «difetta … il requisito RAGIONE_SOCIALE novità, non avendo la norma invocata radicalmente innovato rispetto al testo precedente in relazione ai requisiti dell ‘ atto di appello indicati a pena d ‘ inammissibilità ed essendovi una giurisprudenza di legittimità consolidata sui requisiti di ammissibilità e validità degli atti. Difetta, radicalmente il requisito RAGIONE_SOCIALE grave difficoltà interpretativa, non essendo né oscuro il quadro normativo di riferimento né emersa o rappresentata una pluralità di opzioni ermeneutiche contrastanti.» -la menzionata disciplina secondaria non ha
previsto sanzioni processuali per gli atti non conformi alle prescrizioni normative, né avrebbe potuto farlo, atteso che la materia del processo è necessariamente regolata da fonte primaria ex art. 111, comma 1, Cost.
5. Con riguardo al controricorso si è pronunziata Cass. Sez. 1, 15/10/2025, n. 27552, secondo cui «l ‘ inosservanza dei criteri e dei limiti di redazione degli atti processuali di parte stabiliti dal d.m. n. 110 del 2023 non comporta la loro invalidità ma può essere valutata dal giudice ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione sulle spese del processo» (nella specie è stata esclusa l ‘ inammissibilità del controricorso in ragione RAGIONE_SOCIALE mancata numerazione delle pagine e del mancato rispetto dei limiti dei margini verticali).
6. Analogamente si è espresso il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO: «La violazione di tali criteri non comporta, in consonanza con la regola sancita dall ‘ art. 46, comma sesto, disp. att. c.p.c., invalidità, ma può essere valutata dal giudice ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione sulle spese del processo … Pertanto, resta che, a prescindere dalla violazione del cennato d.m., qualora l ‘ atto processuale si caratterizzi per l ‘ assoluto e non rimediabile mancato rispetto delle prescrizioni poste al codice di rito (e, in particolare, per quanto riguarda il giudizio per cassazione dall ‘ art. 366 c.p.c., letto in uno con il disposto dell ‘ art. 369 c.p.c., con i limiti per il deposito di atti ulteriori di cui all ‘ art. 372 c.p.c.), in guisa da rendere comunque inapplicabile la linea interpretativa segnata dall ‘ art. 1, comma 17°, lett. e, d.lgs. n. 206/2021, per cui la trasgressione dei limiti di redazione dell ‘ atto è insuscettibile di riverberarsi sulla validità di quest ‘ ultimo, purché il suo scopo venga raggiunto, la sanzione di inammissibilità dell ‘ atto processuale non può che essere sancita dal giudicante.».
7. A ben vedere, poi, i requisiti di «chiarezza e sinteticità degli atti» -ai quali si riferisce la rubrica dell ‘ art. 121 c.p.c. (che non contiene alcuna specifica sanzione), nella formulazione modificata dal d.lgs. n.
149 del 2022 -non costituiscono affatto una novità e, anzi, fondano un consolidato principio del processo civile, quantomeno da Cass. Sez. 2, 4/07/2012, n. 11199, secondo cui «l ‘ obiettivo di un processo celere … esige da parte di tutti atti sintetici, redatti con stile asciutto e sobrio».
8. Ciononostante, non è ex se sufficiente un atto poco sintetico o poco chiaro per incorrere nella sanzione di inammissibilità: già Cass. Sez. 1, 13/04/2017, n. 9570, aveva spiegato, infatti, che «in tema di ricorso per cassazione, il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali che, fissato dall ‘ art. 3, comma 2, del cod. proc. amm. (secondo cui «il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica»), esprime tuttavia un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell ‘ intera impugnazione o del singolo motivo di ricorso. E ciò, non già per l ‘ irragionevole estensione dell ‘ atto o del motivo (la quale non è normativamente sanzionata), ma in quanto rischia di pregiudicare l ‘ intelligibilità delle questioni, rendendo oscura l ‘ esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 («esposizione sommaria dei fatti RAGIONE_SOCIALE causa») e 4 («i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l ‘ indicazione delle norme di diritto su cui si fondano» ) dell ‘ art. 366 cod. proc. civ., assistite queste sì -da una sanzione testuale di inammissibilità (Cass. 20/10/2016, n. 21297, ripresa pure da Cass. 22/03/2021, n. 8009). Il mancato rispetto del dovere processuale RAGIONE_SOCIALE chiarezza e RAGIONE_SOCIALE sinteticità espositiva collide, invero, con l ‘ obiettivo di attribuire maggiore rilevanza allo scopo del processo, tendente ad una decisione di merito, al duplice fine di assicurare un ‘ effettiva tutela del diritto di difesa di cui
all ‘ art. 24 Cost., nell ‘ ambito del rispetto dei principi del giusto processo di cui all ‘ art. 111, comma secondo, Cost. e in coerenza con l ‘ art. 6 CEDU, nonché di evitare di gravare sia lo Stato che le parti di oneri processuali superflui (Cass. 06/08/2014, n. 17698).» (la riportata decisione è stata richiamata e ribadita da Cass. 8425/2020, Cass. 17400/2020, Cass. 24931/2020, Cass. 26161/2021, Cass. 29566/2021, Cass. 33903/2023, Cass. 33904/2023, Cass. 33905/2023, Cass. 33906/2023, Cass. 16934/2024).
Inoltre, la norma legislativa da cui deriva il d.m. Giustizia n. 110 del 2023 -cioè, l ‘ art. 46 disp. att. c.p.c. -dispone che gli «atti giudiziari debbono essere scritti in carattere chiaro e facilmente leggibile … Il Ministro RAGIONE_SOCIALE giustizia, sentiti il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE, definisce con decreto gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l ‘ inserimento delle informazioni nei registri del processo. Con il medesimo decreto sono stabiliti i limiti degli atti processuali, tenendo conto RAGIONE_SOCIALE tipologia, del valore, RAGIONE_SOCIALE complessità RAGIONE_SOCIALE controversia, del numero delle parti e RAGIONE_SOCIALE natura degli interessi coinvolti. Nella determinazione dei limiti non si tiene conto dell ‘ intestazione e delle altre indicazioni formali dell ‘ atto, fra le quali si intendono compresi un indice e una breve sintesi del contenuto dell ‘atto stesso. … Il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell ‘ atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione sulle spese del processo».
È la stessa norma primaria, dunque, ad escludere una sanzione di invalidità (o inammissibilità) dell ‘ atto realizzato in difformità dalle prescrizioni formali (se non di vera e propria formattazione): ciò che, peraltro, non esclude una rigorosa valutazione dell’osservanza dei criteri posti dall’art. 366 c.p.c. in ordine ai requisiti di contenuto -forma
degli atti di parte nel giudizio di legittimità, come ribaditi ed anzi ulteriormente specificati all’esito RAGIONE_SOCIALE novella di cui al d.lgs. 149 del 2022 .
In conclusione, il ricorso eccedente i limiti dimensionali previsti dal citato d.m. Giustizia n. 110 del 2023 non è per ciò solo inammissibile, nemmeno quando la lunghezza dell ‘ atto non trova giustificazione nel numero e/o nella complessità delle questioni trattate, a meno che non violi le regole di contenutoforma dell’art. 366 c.p.c. (a maggior ragione nella novellata e più rigorosa formulazione risultante in esito al d.lgs. n. 149 del 2022, integrata dall’art. 121 c.p.c. come innovato dalla medesima novella, la quale ha imposto lo specifico requisito RAGIONE_SOCIALE chiarezza per tutti gli atti del processo) e, quindi, salvo che non implichi per altro verso l’incomprensibilità o il difetto di specificità del ricorso.
Nella fattispecie qui in esame, pure rilevata qualche considerevole ridondanza nell ‘ illustrazione del fatto processuale e delle censure, ritiene il Collegio di condividere l ‘ opinione del Pubblico Ministero e di non poter giungere alla conclusione che l ‘ atto introduttivo del giudizio di legittimità sia, nel suo complesso, redatto con modalità tali da pregiudicare radicalmente la stessa sua comprensione e, di conseguenza, da impedire la decisione (salva l ‘ inammissibilità di alcuni singoli motivi, spiegata nel prosieguo). Pertanto, la preliminare eccezione RAGIONE_SOCIALE controricorrente va disattesa.
Tanto premesso, col primo motivo la ricorrente deduce la «violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 167 co. 1 e 2 nonché 345 c.p.c., in relazione all ‘ art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., per avere ritenuto inammissibile la richiesta di inoperatività del contratto di RAGIONE_SOCIALE stipulato tra le parti per mancanza del pagamento del premio e comunque per carenza di prova sull ‘ efficacia temporale RAGIONE_SOCIALE garanzia, qualificandola domanda nuova ai sensi dell ‘ art. 345 c.p.c. quando, in realtà, la contestazione sulla copertura assicurativa operata dalla ricorrente
non è configurabile né come ‘domanda’, né come ‘eccezione in senso proprio’, trattandosi di mera difesa, così come risulta anche dall’ art. 167 co. 1 c.p.c., in rapporto a quanto previsto dal successivo comma 2.».
Il motivo -che denuncia un error in procedendo , il che consente un esame diretto degli atti del giudizio da parte di questa Corte, una volta somministrati in ricorso i relativi elementi formali (tra le altre, Cass. Sez. 3, 07/06/2023, n. 16028, Rv. 667816-02) -è infondato.
Come già sommariamente esposto, con la comparsa di costituzione in primo grado la RAGIONE_SOCIALE, per respingere la domanda di indennizzo per responsabilità civile, aveva allegato che a) l ‘ art. 3, punto 3.f, del contratto escludeva la copertura per infiltrazioni, b) i fatti lamentati dagli attori non scaturivano, sotto il profilo causale, dall ‘ attività svolta dall ‘ assicurata, c) la generica indicazione del periodo temporale durante il quale si sarebbero verificati i fatti impediva una difesa efficiente, tanto da determinare l ‘ invalidità RAGIONE_SOCIALE domanda degli attori.
Con specifico riferimento al profilo sub c) , nella comparsa conclusionale e nella replica finale l ‘ odierna ricorrente domandava il rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda di garanzia rispetto ad un sinistro che «potrebbe anche essersi verificato in data anteriore a quella di efficacia RAGIONE_SOCIALE garanzia ovvero in periodo di tempo non coperto da alcuna garanzia (ad esempio per mancato pagamento RAGIONE_SOCIALE rata annuale RAGIONE_SOCIALE polizza entro i termini previsti dal contratto)».
Con l ‘ atto d ‘ appello la RAGIONE_SOCIALE sosteneva che «la RAGIONE_SOCIALE non ha offerto piena prova che l ‘ evento dedotto in giudizio ed i relativi danni si sono verificati sotto la vigenza temporale RAGIONE_SOCIALE polizza assicurativa stipulata con la società appellante, e il Giudice di primo grado ha affermato la copertura assicurativa (cfr. pag. 8 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata) nonostante mancasse la prova sull ‘ esistenza
RAGIONE_SOCIALE quietanza annuale del premio, RAGIONE_SOCIALE cui produzione era onerata la RAGIONE_SOCIALE».
Dall ‘ analisi delle difese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE emerge che la questione relativa al pagamento del premio è stata introdotta in termini generici e, comunque, meramente ipotetici (ne è prova l ‘ uso del condizionale negli atti del primo grado) e sempre in funzione RAGIONE_SOCIALE presunta mancata prova RAGIONE_SOCIALE data in cui si era verificato il sinistro.
Non occorre, dunque, stabilire se la deduzione del mancato pagamento del premio sia un ‘ eccezione in senso stretto (da formulare entro la barriera preclusiva per la formazione del thema decidendum ) oppure in senso lato (che può essere sollevata anche in secondo grado, se basata su circostanze fattuali tempestivamente e ritualmente introdotte nel giudizio), perché nel caso de quo non risulta formulata una specifica, chiara e univoca eccezione sul punto.
Dal rigetto RAGIONE_SOCIALE prima censura, per le suesposte ragioni, deriva l ‘ assorbimento del secondo motivo, col quale la ricorrente ha denunciato la «violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 1917 co. 1 c.c. nonché dell ‘ art.1 RAGIONE_SOCIALE Sezione II delle Condizioni generali di RAGIONE_SOCIALE in relazione all ‘ art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., per avere ritenuto genericamente valido ed efficace il contratto dall ‘ 1/1/2006 all ‘ 1/1/2009, omettendo di tener conto che l ‘ efficacia RAGIONE_SOCIALE garanzia e del relativo contratto erano subordinati al pagamento annuale del premio nell ‘ arco di tale periodo, come previsto dal predetto art. 1 del contratto.».
Col terzo motivo, la RAGIONE_SOCIALE deduce «omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all ‘ art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. per avere confuso tra insorgenza dei presupposti causali del danno e danno, così affermando la sussistenza temporale RAGIONE_SOCIALE copertura assicurativa esclusivamente sulla base RAGIONE_SOCIALE manifestazione del danno anziché indagare se fosse stata raggiunta la prova, da parte di COGNOME
RAGIONE_SOCIALE, che i presupposti causali del danno si fossero verificati durante la vigenza del contratto di RAGIONE_SOCIALE; così sovrapponendo il concetto civilistico di ‘danno’ a quello assicurativo di ‘rischio’ e omettendo di tener conto che il rischio, quale elemento essenziale del contratto assicurativo, non coincide con il danno.».
La censura è inammissibile ai sensi dell ‘ art. 360, comma 4, c.p.c., dato che la pronuncia RAGIONE_SOCIALE Corte d ‘ appello ha confermato la decisione del Tribunale per le stesse ragioni.
In ogni caso, è manifestamente inammissibile un motivo di ricorso per cassazione con cui si deduce che «la motivazione è carente sul piano RAGIONE_SOCIALE valutazione degli elementi di fatto acquisiti nel corso del giudizio» e che «la sentenza impugnata merita di essere cassata nella parte in cui ha ritenuto sussistere la copertura assicurativa facendo riferimento esclusivamente alla manifestazione del danno anziché indagare se fosse stata raggiunta la prova, da parte di RAGIONE_SOCIALE, che i presupposti causali del danno, caratterizzati dalla vetustà dell ‘ impianto tanto da causare persistenti infiltrazioni per un lasso di tempo indeterminato, si fossero verificati durante la vigenza RAGIONE_SOCIALE polizza.»; come noto, la valutazione delle risultanze probatorie non può essere sottoposta al sindacato RAGIONE_SOCIALE Corte di legittimità, a meno di evidenti vizi logici e giuridici, qui nemmeno ritualmente prospettati e, in ogni caso, manifestamente insussistenti.
Col quarto motivo si deduce la «violazione degli artt.132 co. 2 n.4 c.p.c., 118 co. 1 e 2 disp. att. cpc e 111 co. 6 Cost, in relazione all ‘ art. 360, co. 2 , n.4 c.p.c., per avere, in termini meramente assertivi ed apparenti, affermato l ‘ accidentalità del danno quale elemento costitutivo dell ‘ indennizzabilità dello stesso, omettendo tuttavia di inquadrare il presunto carattere ‘accidentale’ del danno nell ‘ ambito delle clausole contrattuali ed omettendo di rendere una motivazione comprensibile e conforme ai suddetti precetti normativi.». In
altre parole, si censura la sentenza impugnata perché «non contiene alcuna motivazione in ordine alla accidentalità o meno del danno che, a dire RAGIONE_SOCIALE stessa, costituirebbe il discrimine tra l ‘ indennizzabilità o meno del danno stesso, con ciò inficiando l ‘ iter motivazionale tanto da renderlo incomprensibile».
La censura non è fondata.
Il motivo di ricorso si basa sull ‘ erronea convinzione che la copertura assicurativa dipenda dal carattere ‘accidentale’ RAGIONE_SOCIALE rottura RAGIONE_SOCIALE conduttura idrica, ritenendo che le infiltrazioni non siano indennizzabili se non derivano da rotture accidentali.
Tale interpretazione è errata, poiché non conforme alla corretta lettura dell ‘ art. 4 delle condizioni generali di polizza.
Secondo giurisprudenza consolidata, difatti, la clausola che prevede il risarcimento per danni causati da ‘fatto accidentale’ non esclude i fatti colposi, poiché ciò renderebbe nullo il contratto assicurativo per inesistenza del rischio, dato che il caso fortuito non genera responsabilità: ‘fatto accidentale’ va inteso come fatto non doloso, quindi anche colposo, non già come evento fortuito (Cass. Sez. 6-3, 29/07/2022, n. 23762, Rv. 665676- 01, che richiama Cass. Sez. 3, 20/12/1972, n. 3646, Rv. 361672-01; e anche Cass. Sez. 3, 26/02/2013, n. 4799, Rv. 625316-01, Cass. Sez. 3, 30/03/2010, n. 7766, Rv. 612323-01, Cass. Sez. 3, 28/02/2008, n. 5273, Rv. 60175501, Cass. Sez. 3, 10/04/1995, n. 4118, Rv. 491716-01).
In ogni caso, poi, che il danno da rottura -accidentale o meno –RAGIONE_SOCIALE conduttura fosse da ricomprendere nella garanzia assicurativa, è conclusione imposta da quella che, a giudizio di questo Collegio, è la corretta esegesi dell ‘ art. 4 delle condizioni generali di RAGIONE_SOCIALE, includente nei rischi coperti dalla polizza la responsabilità per danni da «contaminazione (…) provocati da sostanze fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti (…) o condutture».
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la clausola di esclusione ‘3.F’ non può essere interpretata nel senso di escludere ogni danno da infiltrazione d ‘ acqua, perché grammaticalmente e sintatticamente si riferisce ai danni subiti da acque, terreni o colture (es. inquinamento di acque, infiltrazione di terreni, contaminazione di colture), non ai danni causati da infiltrazioni d ‘ acqua. Diversamente opinando, il testo sarebbe incoerente e privo di senso.
Per una dettagliata motivazione sull ‘ interpretazione del negozio in esame, si rinvia ( ex art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.) alle conformi pronunce di questa Corte (Cass. 42108/2021, 7175/2022, 30122/2023, 25125/2025), che hanno già respinto la tesi sostenuta dalla RAGIONE_SOCIALE in controversie in tutto sovrapponibili alla presente.
Col quinto motivo si deduce la «violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 167 co. 1 e 2 c.p.c. e 1372 co. 1 c.c. nonché dell ‘ art. 6, punto 6.a, sezione I, del contratto assicurativo, in relazione all ‘ art. 360 co.1, n.4, c.p.c., per avere ritenuto che l ”eccezione’ riguardante la mancata applicazione RAGIONE_SOCIALE franchigia fosse una vera e propria ‘domanda’ omessa nelle conclusioni del primo atto difensivo RAGIONE_SOCIALE ricorrente ovvero un ‘ eccezione in senso proprio, sottoposta alle decadenze previste dall ‘ art. 167 co. 2 c.p.c., anziché considerarla una mera difesa, non sottoposta ad alcuna preclusione e rientrante nell ‘ alveo del primo comma del suddetto articolo, così disapplicando la franchigia in violazione del contratto le cui disposizioni hanno forza di legge tra le parti ex art. 1372 co. 1 c.c..».
Il motivo è fondato.
La Corte d ‘ appello, pur rilevando che, nella comparsa di costituzione e risposta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, era stata espressamente indicata la necessità di detrarre dall ‘ indennizzo la franchigia contrattuale di Euro 1.500,00, ha ritenuto che la mancata reiterazione
dell ‘ istanza al momento RAGIONE_SOCIALE precisazione delle conclusioni in primo grado costituisse impedimento alla sua trattazione in appello.
Al contrario, «il superamento RAGIONE_SOCIALE franchigia è un fatto costitutivo RAGIONE_SOCIALE domanda, perché la circostanza attiene agli elementi che consentono alla parte assicurata … di giovarsi RAGIONE_SOCIALE manleva pattuita, esclusa contrattualmente al di sotto di un certo importo» (Cass. Sez. 3, 21/11/2019, n. 30524); pertanto, qualora il limite RAGIONE_SOCIALE franchigia sia stato introdotto -come circostanza fattuale -entro le preclusioni assertive (come è pacificamente avvenuto nel caso de quo , limitatamente alla franchigia di Euro 1.500, non risultando mai dedotta in precedenza una franchigia di Euro 5.000), la sua applicazione non richiede un ‘ esplicita domanda RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE assicurativa (da coltivare anche nella precisazione delle conclusioni), né dev ‘ essere riproposta in appello se non accolta dal primo giudice.
Il sesto motivo -col quale si lamenta la «violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 112 c.p.c. in relazione all ‘ art. 360 co. 1, n.4 c.p.c., per avere omesso di pronunciarsi sulla domanda di ripetizione RAGIONE_SOCIALE franchigia contrattuale corrisposta ai danneggiati in esecuzione RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, ritenendo che tale domanda di ripetizione dovesse esser fatta valere con richiesta stragiudiziale nonostante RAGIONE_SOCIALE avesse chiesto una garanzia totale senza applicazione RAGIONE_SOCIALE franchigia che, in ogni caso, il Giudice avrebbe dovuto applicare anche d ‘ ufficio avendo il contratto forza di legge tra le parti» -resta assorbito dall ‘ accoglimento del quinto.
Spetterà, dunque, al giudice del rinvio disporre l ‘ eventuale restituzione RAGIONE_SOCIALE somma eccedente già versata in conseguenza RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado se questa è oggetto di riforma, senza che occorra -giova precisarlo -il ricorso ad alcun autonomo procedimento stragiudiziale (come sembra invece ritenere il giudice a quo ).
38. Per quanto sinora esposto (in particolare, in relazione al quinto motivo), la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte territoriale, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il quinto motivo; rigetta il primo e il quarto motivo; dichiara inammissibile il terzo motivo; dichiara assorbiti il secondo e il sesto motivo; appello cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d ‘ di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione Civile, in data 25 novembre 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore (NOME COGNOME)
Il Presidente (NOME COGNOME)