Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28450 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28450 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15935/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME, p.e.c.: e
, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, p.e.c -: , elettivamente domiciliato
presso il suo studio, in Roma, INDIRIZZO -controricorrente – avverso la sentenza del la Corte d’appello di Perugia n. 139/2021, pubblicata in data 16 marzo 2021 e notificata il 7 aprile 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Spoleto, con sentenza n. 635/2018, pronunciando sulla domanda avanzata da NOME COGNOME, che chiedeva la condanna della RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in suo favore, della somma di euro 124.381,94, quale sommatoria degli importi delle vincite relative a scommesse effettuate tra il 18 ed il 26 aprile 2014, nonché sulla domanda riconvenzionale spiegata dalla società convenuta, volta ad ottenere la declaratoria di nullità dei contratti di scommessa, perché tesi a frazionare il medesimo gruppo di giocate in più schedine da giocare in diverse ricevitorie, al fine di eludere l’attivazione automatica della procedura di controllo e raggiungere importi di vincita superiori a quelli massimi consentiti dal Regolamento, accoglieva la domanda dell’attore; secondo la ricostruzione del giudice di primo grado non risultava dimostrato che gli scommettitori avessero agito di concerto tra loro al fine di frazionare artificiosamente le giocate.
La società soccombente ha proposto gravame dinanzi alla Corte d’appello di Perugia, che lo ha parzialmente accolto.
In sintesi, la Corte territoriale ha accertato l’effettiva frammentazione della scommessa in molteplici giocate da parte del COGNOME, in violazione del regolamento generale della società, ma non ha ravvisato nella condotta dell’appellato la preordinazione finalizzata
ad eludere i sistemi di controllo, in difetto di prova del dolo; facendo applicazione dell’art. 13 del Regolamento generale RAGIONE_SOCIALE, che permetteva la riduzione della vincita entro i limiti del massimale, ha condannato la società appellante al pagamento del minor importo di euro 72.895,16, oltre interessi al tasso legale.
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per la cassazione della suddetta sentenza, con quattro motivi.
Il COGNOME resiste con controricorso.
Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc civ.
Le parti hanno depositato rispettiva memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denunzia ‹‹ nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., motivazione contraddittoria e violazione dell’art. 132, second o comma, n. 4, cod. proc. civ., in particolare errata applicazione dell’art. 11 del Regolamento›› , per avere la Corte d’appello , da un lato, acclarato la frammentazione della scommessa e riconosciuto altresì la violazione, da parte del COGNOME, degli artt. 11, 13 e 15 del Regolamento, e, dall’altro, ritenuto valide le giocate per mancanza di prova della preordinazione finalizzata ad eludere i sistemi di controllo. Sostiene che le argomentazioni che sorreggono il decisum sono logicamente contraddittorie, perché la frammentazione delle giocate manifesta essa stessa l’intento fraudolento con il quale le giocate sono state piazzate dal gruppo di giocatori di cui il COGNOME e l’altro giocatore (COGNOME) facevano sicuramente parte.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. In seguito alla riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 134 del 2012, non sono più
ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., sez. U, 07/04/2014, n. 8053 e n. 8054; Cass., sez. 1, 03/03/2022, n. 7090).
1.3. Il vizio di motivazione contraddittoria sussiste solo in presenza di un contrasto insanabile tra le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata che non consenta la identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (Cass., sez. L, 17/08/2020, n. 17196; Cass., sez. L, 17/05/2018, n. 12096).
Tale anomalia non è ravvisabile nel percorso motivazionale seguito dalla Corte d’appello, la quale, pur avendo accertat o la suddivisione della medesima scommessa in molteplici giocate, prevista da ll’ art. 11 del Regolamento RAGIONE_SOCIALE, ha ritenuto che tale frammentazione non potesse di per sé ritenersi sintomatica di un intento teso ad eludere il sistema di controllo, ma che fosse richiesta anche la prova dell’ulteriore elemento soggettivo della preordinata elusione dei sistemi di controllo, nel caso de quo non offerta.
Così argomentando, i giudici d’appello hanno in sostanza reputato che la nullità della scommessa per violazione del richiamato art. 11 del Regolamento generale (che prevede: ‹‹ ogni scommessa è sottoposta da RAGIONE_SOCIALE ad una specifica procedura di valutazione del rischio, le cui modalità attuative dipendono dall’ammontare della puntata, nonché dal tipo e dal numero di selezioni giocate. In
qualunque momento, anche successivamente allo svolgimento degli eventi pronostici, RAGIONE_SOCIALE si riserva il diritto di considerare void un gruppo di scommesse che, dall’analisi delle circostanze oggettive del caso (ad esempio: anomala suddivisione della medesima scommessa in molteplici giocate) si rivelino preordinate al fine di eludere i vigenti sistemi di controllo del rischio ›› ) presuppone, alla luce del tenore testuale della clausola, non solo la dimostrazione dell’elemento oggettivo della ‹‹ anomala frammentazione ›› delle diverse giocate, ma anche l’ulteriore requisito della esistenza di un accordo tra i diversi giocatori coinvolti finalizzato proprio ad aggirare i sistemi di controllo.
Le ragioni illustrate dalla Cort e d’appello, condivisibili o non, non sono all’evidenza tra loro contrastanti, né evidenziano uno di quei gravi vizi che, secondo i criteri dettati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8053 del 2014, possono comportare la nullità della sentenza.
Con il secondo motivo, rubricato: ‹‹ nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 comma 1 n, 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione delle seguenti norme di diritto: artt. 1427 e 1439 c.c. (vizi del consenso) ›› , la ricorrente contesta ai giudici di appello di avere ritenuto insussistente l’errore cagionato da dolo al momento della frammentazione delle giocate, ribadendo che la condotta volta alla frammentazione della scommessa sarebbe proprio preordinata ad eludere i sistemi di controllo, oltre che il Regolamento generale RAGIONE_SOCIALE, e contrasterebbe con il generale dovere di buona fede nelle trattative ex art. 1337 cod. civ.
La censura è inammissibile perché si scontra con l ‘accertamento svolto dai giudici di merito che hanno rilevato il difetto di prova della denunciata condotta dolosa del COGNOME ed escluso, di conseguenza, la sussistenza del vizio del consenso. La valutazione del giudice di merito in ordine all’i nsussistenza di un vizio di consenso costituisce un
apprezzamento di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, come nella specie, è incensurabile in sede di legittimità (Cass., sez. 2, 01/03/1995, n. 2340) , essendo incontestato che l’onere di offrire la prova dell’asserito ‘concerto’ tra il COGNOME e l’altro giocatore, COGNOME, gravava sulla odierna parte ricorrente che ha addotto un vizio della volontà per conseguire l’annullamento d el negozio giuridico posto in essere.
A norma dell’art. 1439 cod. civ., il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso pe r la conclusione del contratto, ossia quando, determinando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel deceptus una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale; ne consegue che a produrre l’annullamento non è sufficiente una qualsiasi influenza psicologica sull’altro contraente, ma sono indispensabili artifizi e raggiri che abbiano comunque un’efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e, quindi, sul consenso di quest’ultimo (Cass., sez. 3, 23/06/2015, n. 12892).
La ricorrente, come rilevato dai giudici di appello, non ha dimostrato la ricorrenza di tali presupposti e, anche in questa sede, si limita a reiterare le medesime deduzioni difensive spiegate in appello, non confrontandosi con la ratio della decisione e sollecitando, in sostanza, un riesame delle risultanze istruttorie, precluso al giudice di legittimità.
Con il terzo motivo, censurando la decisione gravata per ‹‹ violazione ed errata applicazione degli artt. 116 c.p.c., 40 e 41 c.p. e 2043 c.c. ›› , la ricorrente, partendo dalla premessa che per accertare la frammentazione delle scommesse in più giocate vietata dal regolamento il giudice d’appello ha valorizzato le risultanze della
perizia disposta in sede di incidente probatorio nell’ambito del procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale penale di Roma a carico di NOME COGNOME, assume che la Corte d’appello , utilizzando quali argomenti di prova detta perizia, unitamente alla consulenza tecnica prodotta in appello, avrebbe dovuto trarne la conseguenza di ritenere sussistente nella condotta del COGNOME quantomeno un illecito di natura extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 cod. civ.
Il motivo è inammissibile.
Manca, invero, non solo l’allegazione dell’avvenuta deduzione della relativa questione dinanzi al giudice di merito, ma anche l’indicazione degli atti specifici dei gradi precedenti in cui quelle sono state a quegli sottoposte, onde dare modo a questa Corte -a cui sono proposte questioni giuridiche che implicano accertamenti di fatto -di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa; in mancanza di ottemperanza a tale onere, è inevitabile una sanzione di inammissibilità per novità della censura, di cui non si fa menzione nella sentenza impugnata (tra le tante, Cass., sez. 20/10/2006, n. 22540; Cass., 27/05/2010, n. 12992; Cass., 25/05/2011, n. 11471; Cass., 11/05/2012, n. 7295; Cass., sez. U, 06/05/2016, n. 9138; Cass., sez. 6 -3, 10/08/2017, n. 19988; Cass., sez. 2, 24/01/2019, n. 2038; Cass., sez. 6 -5, 13/12/2019, n. 32804).
4. Con il quarto motivo la ricorrente, prospettando ‹‹ nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. errata interpretazione del regolamento (errore di diritto) (art. 13 Reg.) ›› , censura anche la quantificazione dei limiti di massimale di vincita effettuata dal giudice di appello, adducendo che il calcolo deve rispettare l’art. 13 del Regolamento RAGIONE_SOCIALE, che non prevede la sommatoria tra i diversi limiti massimi di vincita sulla stessa schedina, ma li stabilisce a seconda che in essa siano contenute
previsioni afferenti particolari sottomercati per come elencati nel testo dell’articolo. A supporto della doglianza richiama le singole schedine giocate, indicando in relazione a ciascuna di esse il preteso errore ascrivibile al giudice d’appello nella determinazione delle vincite.
La censura è inammissibile.
In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamarli, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità. (Cass., sez. U, 27/12/2019, n. 34469).
L’omessa riproduzione o trascrizione in ricorso del contenuto delle schedine non consente a questa Corte di poter verificare se effettivamente i giudici d’appello s iano incorsi nell’errore che la ricorrente lamenta e se sia stato fatto buon governo dei criteri dettati dall’invocato art. 13 del Regolamento al fine della determinazione dei limiti massimi di vincita.
All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente COGNOME.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per
compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge, in favore del controricorrente COGNOME.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione