Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30198 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 30198 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/11/2025
Oggetto
Regolamento di competenza
R.NUMERO_DOCUMENTO.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 21/10/2025
CC
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza R.G.N. 4682-2025 proposto da:
NOME, NOME COGNOME, NOME, NOME, NOME, NOME, INDIRIZZO , rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE ;
– intimate – avverso l’ordinanza n. cronologico 453/2025 del TRIBUNALE di BERGAMO, del 04/02/2025 R.G.N. 1323/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO. NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte.
RILEVATO CHE
i ricorrenti in epigrafe hanno convenuto innanzi al Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, la datrice di lavoro RAGIONE_SOCIALE per sentirla condannare, in solido con le committenti RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’ar t. 29 d. lgs. n. 276 del 2003, al pagamento di differenze retributive in relazione ai rapporti di lavoro subordinato svolti presso lo stabilimento di RAGIONE_SOCIALE in territorio di Bergamo, in esecuzione di un appalto commissionato da quest’ultima a RAGIONE_SOCIALE e da tale società alla RAGIONE_SOCIALE;
con ordinanza del 4 febbraio 2025, il Tribunale adito si è dichiarato d’ufficio territorialmente incompetente in favore del Tribunale di Monza;
il Tribunale, in sintesi, con l’ordinanza indicata, ha rilevato che la datrice di lavoro aveva sede in Desio (MB) e i ricorrenti non hanno ‘né allegato né provato che RAGIONE_SOCIALE abbia una propria presso lo stabilimento di Calcio di proprietà d i RAGIONE_SOCIALE;
avverso tale ordinanza gli istanti hanno proposto regolamento di competenza; non hanno svolto attività difensiva le intimate;
il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso; i ricorrenti hanno comunicato memoria; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE
con il regolamento di competenza, i ricorrenti formulano tre motivi di censura dell’ordinanza impugnata: con il primo deducono la violazione degli artt. 33 e 413 c.p.c., comma 2, c.p.c., per avere il giudice del lavoro trascurato il fatto che una delle tre società, la RAGIONE_SOCIALE, convenuta in giudizio ex art. 29 d. lgs. n. 276 del 2003, ha sede in Calcinate in provincia di Bergamo; col secondo mezzo eccepiscono la tardività del rilievo officioso della questione di competenza, ‘dichiarata a seguito del la celebrazione della seconda udienza di merito’; in terzo luogo, si evidenzia che tutti i ricorrenti, nel corso dei rispettivi rapporti di lavoro, avevano prestato attività nell’ambito dell’appalto presso lo stabilimento RAGIONE_SOCIALE di Calcio;
il ricorso è fondato nei sensi espressi dalla motivazione che segue;
2.1. è opportuno premettere che il regolamento di competenza ha la funzione di investire la RAGIONE_SOCIALE del potere di individuare definitivamente il giudice competente, onde evitare che la designazione di quest’ultimo sia ulteriormente posta in discussione nell’ambito della stessa controversia, e le consente, pertanto, di estendere i propri poteri di indagine e di valutazione, anche in fatto, ad ogni elemento utile acquisito sino a quel momento al processo, senza incontrare limiti nel contenuto della sentenza impugnata e nelle difese delle parti, nonché di esaminare le questioni di fatto non contestate nel giudizio di merito e che non abbiano costituito oggetto della richiesta di regolamento di competenza (Cass. n. 21422 del 2016; Cass. n. 17312 del 2018); suole dirsi che la Corte di cassazione, quando decide sulla competenza, è giudice anche
del fatto, nel senso che può conoscere e sindacare tutte le risultanze fattuali (influenti sulla competenza) rilevabili ” ex actis ‘ (Cass. n. 5125 del 2007);
2.2. ciò posto, l’ordinanza impugnata non ha tenuto conto del costante insegnamento di questa Corte secondo cui il lavoratore che agisce contro l’appaltatore e il committente, facendo valere nei confronti di quest’ultimo la responsabilità solidale con il primo ai sensi dell’art. 29, secondo comma, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, può adire il giudice del luogo ove si trova la dipendenza aziendale a cui è addetto anche per la domanda proposta nei confronti del committente, dovendosi ritenere che tra questa e quella proposta nei confronti dell’appaltatore ricorra una particolare connessione, che, in analogia con le ipotesi più intense di connessione ex art. 31 ss. c.p.c., consente di instaurare, anche in deroga ai fori speciali inderogabili di cui all’art.413 c.p.c., un unico giudizio davanti al giudice territorialmente competente per l’una o l’altra delle cause connesse (cfr. Cass. n. 18384 del 2013; Cass. n. 17513 del 2014; Cass. n. 326 del 2016; Cass. n. 3086 del 2017; Cass. n. 4878 del 2021; Cass. n. 30449 del 2022);
2.3. per altro verso, è stato ritenuto ‘conforme alla ratio dell’art. 413 c.p.c. l’individuazione del foro speciale della dipendenza aziendale anche nella dipendenza, seppur di proprietà della società committente, ove il lavoratore ha, in via esclusiva, svolto la prestazione di lavoro, trattandosi di luogo destinato a rendere possibile l’espletamento dell’attività appaltata e quindi il conseguimento dei fini imprenditoriali perseguiti dal datore di lavoroappaltatore’ (in termini Cass. n. 26081 del 2023);
tanto in continuità con un orientamento, sovente ribadito (cfr.
Cass. n. 17911 del 2023), che ha enucleato una nozione particolarmente ampia del concetto di dipendenza aziendale ex
art. 413 c.p.c. e ha ritenuto che esso non solo non coincida con quello di unità produttiva contenuto in altre norme di legge, ma deve intendersi in senso lato, in armonia con la mens legis , mirante a favorire il radicamento del foro speciale del lavoro nel luogo prossimo alla prestazione lavorativa (Cass. n. 23110 del 2010; Cass. n. 3154 del 2018; Cass. n. 23053 del 2020; Cass. n. 1285 del 2022; Cass. n. 30451 del 2022); si è quindi sottolineato che è necessario tanto avere riguardo alla esigenza di favorire il radicamento del foro speciale del lavoro nel luogo della prestazione lavorativa, da un punto di vista processuale, quanto valutare la prestazione lavorativa effettivamente espletata, da un punto di vista sostanziale, atteso che la ratio dell’art. 413 c.p.c. ‘è quella di rendere più funzionale e celere il processo, radicandolo nei luoghi normalmente più vicini alla residenza del dipendente, nei quali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio’ (in termini , v. Cass. n. 12907 del 2022; in conformità: Cass. n. 30451 del 2022; Cass. n. 4189 del 2023); in questa prospettiva, ad esempio, questa Corte ha più volte ribadito che rientra nella nozione di ‘dipendenza alla quale è addetto il lavoratore” anche il parcheggio di proprietà di terzi, in cui sono collocati i beni strumentali alla prestazione lavorativa (come il carico delle merci, il trasporto e il successivo ritorno per il ricovero dei furgoni), laddove abbiano inizio e fine le mansioni svolte dal lavoratore (cfr. Cass. n. 2003 del 2016; Cass. n. 29334 del 2017; Cass. n. 25613 del 2019; Cass. n. 38861 del 2021; Cass. n. 5503 del 2023; in precedenza v. anche Cass. n. 11320 del 2014);
alla stregua di quanto esposto, in accoglimento del ricorso, restando assorbita la questione posta dal secondo motivo di censura, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di
Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, innanzi al quale dovrà essere riassunta la causa nel termine di legge; il giudice innanzi al quale verrà riassunta la causa provvederà anche alla liquidazione delle spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, innanzi al quale dovrà essere riassunta la causa con l’osservanza del termine di legge dalla comunicazione della presente ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 21 ottobre 2025.
La Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME