Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19225 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19225 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1133/2024 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE LIVORNO n. 1451/2022 depositata il 07/12/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/06/2024 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME.
Premesso che :
Su ricorso di RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale di Livorno emetteva decreto ingiuntivo nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per il pagamento della somma di euro 68.711,32, a titolo di ratei di provvigioni maturati dalla ingiungente; la RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione, eccependo l’incompetenza territoriale del Tribunale di Livorno a favore del foro di Napoli, ai sensi della clausola 14.2 del contratto di agenzia; chiedeva dichiararsi la continenza in favore del Tribunale di Napoli, stante la pendenza di giudizio tra le stesse parti e per le medesime ragioni; chiedeva accertarsi di nulla dovere in relazione al contratto di agenzia, del quale chiedeva l’annullamento e/o la risoluzione, ed il risarcimento del danno.
La convenuta opposta contestava l’eccezione di incompetenza, eccepiva la litispendenza e/o continenza a favore del Tribunale di Livorno per il principio della prevenzione, chiedeva a sua volta la risoluzione del contratto per l’inadempimento della controparte, ed il pagamento delle provvigioni, indennità e risarcimento dei danni.
Il Tribunale di Napoli, con ordinanza 18/10/22, pronunciava la continenza a favore del Tribunale di Livorno, competente per entrambe le cause.
Con ordinanza 7/12/23, il Tribunale di Livorno, ritenuto che con la clausola 14.2 le parti avevano in modo espresso dichiarato di volere rimettere ‘tutte le controversie derivanti dal contratto o dalla sua attuazione al Tribunale di Napoli con le parole ‘per ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti”, ha ritenuto che le parti avessero attribuito a detto secondo Tribunale la competenza esclusiva, ha dichiarato pertanto la propria incompetenza a favore del Tribunale di Napoli, ed ha conseguentemente dichiarato nullo il decreto ingiuntivo opposto.
Ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza la RAGIONE_SOCIALE, facendo valere: a) la rinuncia della controparte all’eccezione di incompetenza per territorio, non avendo reiterato detta eccezione nelle conclusioni di cui alla prima memoria ex art.183, comma 6, c.p.c., comportamento processuale confermato nelle note scritte redatte per l’udienza 7/12/2023; b)la mancata impugnativa della controparte dell’ordinanza del Tribunale di Napoli del 18/10/22, declinatoria della propria competenza a favore del Tribunale di Livorno, procedimento che, non essendo stato riassunto, si era estinto ex art. 305 c.p.c., facendo salva la dichiarazione di competenza del foro di Livorno, ai sensi dell’art. 310 c.p.c.; c) la natura di foro alternativo, assegnato dalle parti al Tribunale di Napoli con la pattuizione di cui all’art. 14.2 del contratto.
La RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
Il P.G. ha depositato le sue conclusioni, chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Livorno.
La ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.
Rilevato che:
Il ricorso va accolto, e va dichiarata la competenza del Tribunale di Livorno.
A riguardo, è sufficiente rilevare che, per costante giurisprudenza, come tra le ultime ribadito nella pronuncia 20713/23, la designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo presuppone una pattuizione espressa, che non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo per converso essere inequivoca e non lasciar adito ad alcun dubbio circa l’intenzione delle parti di escludere la competenza degli altri fori contemplati dalla legge; in tal caso, la parte che eccepisca l’incompetenza del giudice adito non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti.
A fronte di detto principio, va valutata la clausola 14.2, che così dispone: ‘ Per ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione alla validità, interpretazione, esecuzione ed interruzione, per qualsivoglia motivo, del presente contratto, sarà competente il Foro di Napoli’.
E’ di chiara evidenza come la pattuizione sopra riportata in alcun modo disponga il carattere esclusivo della competenza ivi fissata, limitandosi ad indicare un foro meramente alternativo, che si aggiunge ai fori ‘ordinari’.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Livorno, avanti al quale la causa andrà riassunta nei termini di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 giugno 2024