Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 13908 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 13908 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 20/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15950/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE N. 267/2017, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO DOM. DIG., presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, GIÀ RAGIONE_SOCIALE, E RAGIONE_SOCIALE, domiciliati in ROMA INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO (P_IVA) che li rappresenta e difende ex lege
-controricorrenti-
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di COGNOME n. 7019/2023 depositata il 22/06/2023; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO RAGIONE_SOCIALE in persona del NOME COGNOME che chiede dichiararsi la competenza del Tribunale di
SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1. Il Tribunale di COGNOME, con ordinanza n. 7019 pubblicata il 22.06.2023, si è dichiarato territorialmente incompetente a conoscere RAGIONE_SOCIALEa causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal RAGIONE_SOCIALE, insieme all’RAGIONE_SOCIALE, nei confronti di Fallimento RAGIONE_SOCIALE Integrati N. 267/2017. Il Tribunale di COGNOME ha così motivato : ‘ Per le cause nelle quali è parte un’Amministrazione RAGIONE_SOCIALEo Stato è competente, a norma RAGIONE_SOCIALEe leggi speciali sulla rappresentanza e difesa RAGIONE_SOCIALEo Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l’ufficio RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato , nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie Tuttavia quando l’amministrazione è convenuta (come nel caso di specie), tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto RAGIONE_SOCIALEa domanda. Trattasi di una competenza generale ed inderogabile, sottratta alla disponibilità RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione e, considerando la sua natura speciale, essa è destinata a prevalere su ogni altra competenza, anche se inderogabile. In ordine al criterio del luogo in cui l’obbligazione deve essere eseguita (forum destinatae solutionis) previsto dall’art. 25, 2° comma c.p.c. dedotta dalla parte opposta in via alternativa rispetto al luogo in cui è sorta l’obbligazione, si osserva che esso
non può essere (con ragionevole certezza) allo stato proficuamente impiegato, trattandosi originariamente di un contraente costituito da un più vasto raggruppamento di imprese (CNS) all’interno del quale l’odierna creditrice è solo una RAGIONE_SOCIALEe altre imprese aventi sede anche in Bologna ed Ivrea, oltre che successivamente a COGNOME (vedasi contratto 28.12.2006 e il contratto attuativo del 26.11.2007 con società tutte con sede in Bologna). Peraltro nel contratto attuativo, anche il foro contrattuale era testualmente ‘esclusivamente’ fissato in Napoli ‘.
Avverso questa ordinanza, propone ricorso per regolamento di competenza il Fallimento RAGIONE_SOCIALE Integrati N. 267/2017, affidato a tre motivi. Resistono con controricorso il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE.
La Procura Generale ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza per territorio del Tribunale di COGNOME. Le parti hanno depositato memorie illustrative.
RITENUTO CHE
Con il primo motivo, il fallimento ricorrente denuncia la non corretta interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 25, comma 2, cod. proc. civ. e, in particolare, deduce che il foro territorialmente competente è il Tribunale di COGNOME in quanto, nei giudizi in cui è evocata l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, è competente il giudice del foro in cui l’obbligazione sia sorta o debba essere eseguita, ossia il foro di COGNOME. Il ricorrente rimarca di avere la propria sede legale e amministrativa, nonché i propri conti correnti in COGNOME e il giudice avrebbe dovuto tener conto RAGIONE_SOCIALEa competenza in relazione alla causa petendi ovvero al petitum RAGIONE_SOCIALEa domanda, volta alla richiesta di pagamento da eseguire in COGNOME. Rileva, quindi, che il problema d ell’individuazione del giudice, causato dal raggruppamento di imprese, non è rilevante, essendo il Fallimento il solo detentore di tutti i diritti di credito RAGIONE_SOCIALEe società afferenti al consorzio. Con il
secondo motivo, il fallimento ricorrente individua la competenza del Tribunale di COGNOME lamentando la mancata applicazione del criterio del foro cd. erariale. In ossequio all’art. 1182 cod. civ., l’obbligazione di valuta deve essere adempiuta al domicilio del creditore, il giudice competente è quello del distretto in cui è presente il domicilio del creditore e, poiché la parte convenuta è una amministrazione RAGIONE_SOCIALEo Stato, occorre combinare il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 1182 cod. civ. con quello RAGIONE_SOCIALE‘art. 25 cod. proc. civ., sicché il foro competente territorialmente è da individuarsi in COGNOME poiché sede RAGIONE_SOCIALEa tesoreria del RAGIONE_SOCIALE convenuto, come da giurisprudenza di questa Corte che richiama (Cass., Sez. Un., 10 maggio 1974, n. 1329; Cass. 20 maggio 1978, n. 2510). Con il terzo motivo, il ricorrente rimarca l’inderogabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 25 cod. proc. civ., denunciando come erronea l’individuazione del foro contrattuale.
Il regolamento va accolto e va affermata la competenza per territorio del Tribunale di COGNOME, in conformità alle conclusioni RAGIONE_SOCIALEa Procura Generale.
Premesso che, come incontroverso in causa, il luogo in cui è sorta l’obbligazione è situato nel circondario del Tribunale di Napoli, la questione verte sulla corretta individuazione del forum destinatae solutionis .
In tema di obbligazioni pecuniarie degli enti pubblici, anche a seguito RAGIONE_SOCIALEa riforma RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento degli enti locali e RAGIONE_SOCIALEa relativa disciplina finanziaria contabile, continua a trovare applicazione nei confronti degli enti locali, pur a prescindere da una specifica pattuizione tra le parti, il principio secondo cui nelle cause relative a rapporti di obbligazione aventi ad oggetto somme di denaro dovute da pubbliche amministrazioni, anche diverse da quelle RAGIONE_SOCIALEo Stato ed anche a titolo di interessi per ritardato pagamento, la competenza territoriale secondo il criterio del forum destinatae solutionis spetta all’autorità giudiziaria del luogo in cui
hanno sede gli uffici di tesoreria RAGIONE_SOCIALE‘ente debitore (nella specie COGNOME, essendo stato convenuto, con il ricorso per ingiunzione, il