Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21817 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 21817 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 02/08/2024
Oggetto
Regolamento di competenza d’ufficio (art. 45 c.p.c.)
ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. proposto dal Tribunale di Milano, con ordinanza del 15 marzo 2024, comunicata in pari data, nel procedimento iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO, tra:
RAGIONE_SOCIALE (denominazione di RAGIONE_SOCIALE), rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (p.e.c.: EMAIL), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO;
-attrice –
RAGIONE_SOCIALE;
-convenuto –
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 luglio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
lette le conclusioni scritte dal Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che chiede che la Corte di Cassazione dichiari la competenza per territorio del Tribunale di Roma.
Rilevato che:
la società di factoring RAGIONE_SOCIALE, in qualità di cessionaria di crediti vantati nei confronti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per complessivi € 1.495.613,96 per sorte capitale relativo a numerose fatture elencate in allegato, convenne il debitore ceduto dinanzi al Tribunale di Roma, domandandone la condanna all’adempimento, oltre che al pagamento degli interessi di mora ai sensi degli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 e degli interessi anatocistici e al risarcimento del danno ex art. 6, comma 2, del medesimo d.lgs.;
costituitosi in giudizio, il RAGIONE_SOCIALE eccepì il difetto di competenza territoriale del tribunale adìto, per essere competente il tribunale di Milano;
parte attrice aderì alla predetta eccezione, dichiarando che il processo sarebbe stato riassunto dinanzi al Tribunale di Milano, ritenuto competente da entrambe le parti;
con ordinanza del 13 giugno 2023 il Tribunale di Roma ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, in favore del Tribunale di Milano, nella cui circoscrizione si trova la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato ove il creditore (BFF RAGIONE_SOCIALE S.p.a.) è domiciliato;
riassunta la causa dinanzi al Tribunale di Milano, la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE sollevò nuovamente l’eccezione di difetto di competenza territoriale sul presupposto che, ai sensi dell’art. 25 c.p.c., per le cause in cui è parte un’amministrazione dello Stato, è competente il giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura
dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, distretto che, nell’ipotesi in cui l’amministrazione è convenuta, si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione;
conformemente a tale eccezione il Tribunale di Milano, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha richiesto a questa Corte, ex officio , il regolamento di competenza;
la trattazione è stata fissata per la odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380bis.1 cod. proc. civ.;
la Bff RAGIONE_SOCIALE ha depositato scritto difensivo;
il P .M. ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione dichiari la competenza per territorio del Tribunale di Roma ;
considerato che:
l’istanza di regolamento è infondata;
come correttamente osservato dal Tribunale di Roma nella ordinanza che aveva per tal motivo declinato la competenza (poi non condivisa dal giudice milanese richiedente il regolamento), la competenza del giudice del foro erariale, disciplinata dall’art. 25 c.p.c., nonché dagli artt. 6 e 7 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, di natura generale e inderogabile, è sottratta alla disponibilità RAGIONE_SOCIALE stessa amministrazione e, avuto riguardo alla natura speciale di dette norma, prevale, su ogni altra competenza, anche se inderogabile (Cass. n. 17880 del 03/09/2004);
con particolare riferimento al criterio del luogo in cui deve eseguirsi la prestazione, nelle controversie relative a debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni trova applicazione il principio più volte enunciato da questa Corte (cfr. Cass. n. n. 9130 del 2016, n. 2265 del 2012, n. 17411 del 2007, n. 10902 del 2003, n. 5270 del 2001, n. 3540 del 2000, n. 1610 del 1996, e – relativamente alle obbligazioni nascenti da fatto illecito – Cass. n. 18287 del 2015) secondo cui il luogo del pagamento – e, di conseguenza, il forum destinatae
solutionis – si determina non in applicazione dell’art. 1182 c.c. ma in applicazione delle norme di contabilità pubblica e, quindi, con riferimento alla sede RAGIONE_SOCIALE tesoreria deputata al pagamento che, in virtù del combinato disposto dall’art. 1182 c.c., quarto comma, r.d. n. 2440 del 1923, art. 54, r.d. n. 827 del 1924, art. 278, lett. d , artt. 287 e 407, è la sezione di Tesoreria RAGIONE_SOCIALE provincia in cui il creditore è domiciliato, che nella specie, avendo la creditrice Bff RAGIONE_SOCIALE sede in Milano, è la tesoreria provinciale di quella città;
non è in contrasto con tale conclusione il precedente, evocato nell’ordinanza del giudice lombardo, di Cass. n. 32766 dell’8 novembre 2022, relativo a fattispecie analoga, essendosi in esso affermata la competenza del Tribunale di Roma in considerazione del fatto che l’amministrazione convenuta era la RAGIONE_SOCIALE, che ha un’unica Tesoreria di riferimento a Roma, a differenza