Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 21620 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 21620 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12102/2023 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso,
-ricorrente-
contro
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende per procura in calce alla memoria difensiva,
-resistente-
nonchè contro
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, che lo rappresenta e difende per procura in calce alla memoria difensiva,
-resistente-
nonchè contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE,
-intimati- avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE di PAOLA n. 1694/2019 depositata il 21.4.2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.5.2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Generale AVV_NOTAIO NOME COGNOME (rigetto del ricorso);
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 30.4.2019 NOME, proprietario, insieme a COGNOME NOME e COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE particelle 1071, 1072, 1074 e 1075 del foglio 43 del NCT del Comune di Bonifati, costituente una stradella in terra battuta, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Paola (procedimento n.751/2019 RG) COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (al quale poi subentravano gli eredi NOME ed NOME), NOME NOME, NOME, l’RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE per la regolamentazione dei confini RAGIONE_SOCIALE rispettive proprietà, per il posizionamento dei confini mancanti, per l’accertamento di qualsiasi prevaricazione dei suoi diritti di comproprietà da parte di accessi pedonali e carrabili alla stradella non autorizzati e per l’esecuzione di quanto necessario alla loro eliminazione.
Per quanto in questa sede rileva l’RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE si costituivano, eccependo l’incompetenza del Tribunale di Paola in favore del Tribunale di Catanzaro, quale foro erariale ex artt. 25 c.p.c. e 6 e 7 del R.D. n. 1611/1933, ed il difetto di legittimazione passiva del citato RAGIONE_SOCIALE per l’accertamento dei confini col demanio marittimo, oltre all’improcedibilità per il mancato espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 comma 1 bis della L.n. 58/2010 in materia di diritti reali ed all’inammissibilità della domanda per il mancato utilizzo dello specifico procedimento di cui all’art. 32 comma 1° del codice della navigazione.
All’eccezione d’incompetenza per foro erariale, ed in subordine d’improcedibilità per mancato tentativo di mediazione, aderivano COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Con note depositate il 22.2.2021 NOME depositava rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE, che il 3.4.2022 depositavano RAGIONE_SOCIALE note con le quali si associavano alla richiesta di NOME di estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Il procedimento n. 751/2019 RG veniva riunito al procedimento n.211/2017 RG, nel quale COGNOME NOME aveva citato NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME per la costituzione di servitù coattiva di condotta fognaria sulle particelle della stradella summenzionata a favore del suo fabbricato (nel NCEU del Comune di Bonifati a foglio 43, particella 1632, sub. 1) previa corresponsione di un’indennità.
Al procedimento n. 751/2019 RG veniva altresì riunito il procedimento n.1694/2019 RG, promosso da NOME nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME, il Condominio NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, allo scopo di ottenere la rimozione di alcuni interventi infrastrutturali abusivi compiuti sulla medesima stradella ed il risarcimento dei danni subiti.
Fatte precisare le conclusioni sulle eccezioni e questioni preliminari, il Tribunale di Paola, con ordinanza del 21.4/23.5.2023, avendo disposto con altre concomitanti ordinanze la separazione dei procedimenti n. 211/2017 RG e n.1694/2019 RG da quello n.751/2019 RG, solo per quest’ultimo dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Catanzaro quale foro erariale, e condannava NOME al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese
processuali in favore di COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
In particolare l’ordinanza rilevava, che la questione della competenza andava esaminata con priorità logica rispetto a quella dell’eventuale estinzione parziale del rapporto processuale, instauratosi tra COGNOME NOME da un lato, e l’RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE dall’altro, estinzione la cui pronuncia spettava comunque al giudice competente anche in virtù del principio dell’art. 5 c.p.c. ( perpetuatio iurisdictionis ), che stabiliva che la modificazione dello stato di fatto o di diritto successiva alla domanda era ininfluente ai fini della determinazione della competenza, che doveva determinarsi in base alle domande formulate (richiamando in proposito Cass. 23.5.1986 n. 3466, che aveva applicato il principio della perpetuatio iurisdictionis in un’ipotesi di rinuncia agli atti del giudizio determinante l’estinzione della causa principale che aveva radicato la competenza).
L’ordinanza in questione osservava, che solo nell’eccezionale ipotesi in cui il giudizio fosse stato interrotto la questione della completezza della riassunzione poteva essere affrontata prima di quella della competenza, dovendosi superare uno stato di quiescenza del giudizio, che nella specie di contro mancava, ed in proposito richiamava l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 3466 del 23.5.1986.
L’ordinanza rilevava poi, che l’eccezione del foro erariale era stata sollevata dall’RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE prima della rinuncia agli atti del giudizio di NOME, ed era rilevabile d’ufficio. Osservava
poi l’ordinanza che l’eccezione doveva ritenersi fondata ai sensi dell’art. 25 c.p.c. e dell’art. 6 comma 1° del R.D. n. 1611/1933, in quanto la competenza per le cause nelle quali era parte un’Amministrazione dello Stato, anche in presenza di una pluralità di convenuti ai sensi dell’art. 33 c.p.c. (corrispondente all’art. 98 del c.p.c. previgente), spettava al giudice del luogo dove aveva sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trovava l’ufficio giudiziario che sarebbe stato competente secondo le norme ordinarie, trattandosi di una competenza funzionale inderogabile, prevalente anche rispetto ad altre ipotesi di competenza territoriale inderogabile, al di fuori RAGIONE_SOCIALE previsioni eccezionali dell’art. 7 del R.D. n. 1611/1933 qui non coinvolte, e richiamava la giurisprudenza di questa Corte sull’operatività del foro erariale anche nei casi di litisconsorzio necessario, o facoltativo e di cause scindibili.
Quanto alle spese processuali, l’ordinanza del Tribunale di Paola riteneva applicabile il DM n. 55/2014, vigente all’epoca della liquidazione, scegliendo la tariffa relativa a cause davanti al Tribunale di valore indeterminato (dichiarato dall’attore) e di media complessità.
Avverso tale ordinanza, NOME COGNOME ha proposto ricorso per regolamento di competenza con due motivi contrastati con memorie difensive da NOME e NOME COGNOME, i quali hanno altresì eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di specialità della procura rilasciata all’AVV_NOTAIO.
La Procura Generale, in persona del sostituto procuratore generale NOME COGNOMEAVV_NOTAIO, ha concluso per l’infondatezza dell’eccezione d’inammissibilità del ricorso per difetto di specialità della procura e per l’infondatezza del regolamento di competenza, che avrebbe reso superflua la rinnovazione della notifica nulla nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE (sono state richiamate al riguardo
Cass. n.6924/2020; Cass. n. 16141/2019; Cass. n. 12515/2018; Cass. n.15106/2013).
All’esito dell’udienza camerale del 6.12.2023 questa Corte disponeva la rinnovazione della notifica del ricorso al RAGIONE_SOCIALE ed all’RAGIONE_SOCIALE presso l’Avvocatura Generale dello Stato.
Eseguita la prescritta rinnovazione della notifica il 23.1.2024 e fissata la nuova udienza camerale la parte ricorrente depositava memoria e la causa veniva trattenuta in decisione nell’adunanza camerale del 28.5.2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va respinta l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza, sollevata nelle rispettive memorie difensive da COGNOME NOME e COGNOME NOME, per mancanza della procura speciale conferita da NOME COGNOME all’AVV_NOTAIO per la proposizione di tale ricorso.
Si assume nelle menzionate memorie, che la copia della procura analogica in calce al ricorso per regolamento di competenza, per la quale l’AVV_NOTAIO ha attestato ai sensi dell’art. 18 comma 5 del D.M. Giustizia n. 44/2021, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013, la conformità all’originale, notificata insieme al ricorso a mezzo pec ad alcuni dei destinatari, contenendo solo il riferimento al nominativo del cliente (AVV_NOTAIO) senza ulteriori dati, all’ordinanza emessa dal Tribunale di Paola il 21.4.2023, senza alcuna specificazione di contenuto e di riferimento al numero di procedimento nel quale é stata emessa, con conseguente rischio di confusione con le altre ordinanze emesse lo stesso giorno del medesimo giudice del Tribunale di Paola nei confronti di COGNOME NOME, e prevedendo solo il conferimento della delega da parte di quest’ultimo
all’AVV_NOTAIO per rappresentarlo e difenderlo nel giudizio dinnanzi alla Corte Suprema di Cassazione contro quella ordinanza, genericamente individuata, senza riferimenti alla proposizione del regolamento di competenza, non possa valere come procura speciale.
L’eccezione non può trovare accoglimento, in quanto il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 365 e 83, comma 3° c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso, e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso (vedi in tal senso Cass. sez. un. 19.1.2024 n. 2075, che ha confermato l’orientamento seguito da Cass. 5.3.2020 n. 6122 e Cass. 3.10.2019 n. 24670, richiamate dalla Procura Generale, in tema di valutazione unitaria, ai fini della specialità della procura, dell’atto processuale e della procura in calce, o a margine, o anche sul retro appostavi).
Nella specie la procura in questione, datata 24.5.2023, e notificata a mezzo pec in pari data, insieme al ricorso per regolamento di competenza, in calce al quale é stata allegata la copia, con attestazione di conformità all’originale dall’AVV_NOTAIO , ai sensi dell’art. 18 comma 5 del D.M. Giustizia n. 44/2021, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013, con piena equiparazione alla procura rilasciata materialmente in calce, é stata certamente rilasciata da COGNOME NOME all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME del foro di Cosenza in data successiva all’ordinanza impugnata del Tribunale di Paola del 21.4/23.5.2023 emessa nel procedimento n. 751/2019 RG, la cui perfetta individuabilità da parte dei destinatari é desumibile dal fatto che insieme al ricorso é stata notificata loro anche la suddetta
ordinanza dichiarativa dell’incompetenza del Tribunale di Paola, ed é stata rilasciata senz’altro prima dell’iscrizione a ruolo della causa davanti a questa Corte (8.6.2023). La procura in questione attribuisce genericamente all’AVV_NOTAIO, del foro di Cosenza, il potere di rappresentare e difendere NOME dinnanzi alla Corte di Cassazione nel giudizio contro l’ordinanza del Tribunale di Paola del 21.4.2023, ma sia le carenze riscontrabili nell’individuazione del ricorso per regolamento di competenza, sia le carenze riscontrabili nell’individuazione specifica del provvedimento impugnato, sia le carenze nell’identificazione del cliente (omessa indicazione del codice fiscale), sono state legittimamente colmate in virtù del fatto che la copia conforme all’originale della suddetta procura é stata utilizzata in calce proprio al ricorso per regolamento di competenza di cui si tratta, che riporta il codice fiscale di COGNOME NOME, fugando ogni dubbio sull’identificazione del cliente rappresentato, ed aveva come allegati sia la procura, che la specifica ordinanza impugnata.
In ogni caso – e il rilievo tronca definitivamente il discorso -il difensore della parte, munito di procura speciale per il giudizio di merito, è legittimato a proporre istanza di regolamento di competenza, ove ciò non sia espressamente e inequivocabilmente escluso dal mandato alle liti, perché l’art. 47, comma 1, c.p.c. è una norma speciale, che prevale sull’art. 83, comma 4, c.p.c., in base al quale la procura speciale deve presumersi conferita per un solo grado di giudizio. Sono, pertanto, irrilevanti eventuali vizi della procura speciale conferita per la proposizione del regolamento di competenza, atteso che il mero conferimento di tale procura successiva non comporta, in difetto di emergenze in senso contrario, la revoca tacita di quella in precedenza conferita per il giudizio di merito (cfr. tra le varie, Sez. 6 -2, Ordinanza n. 5340 del 18/02/2022).
Passando ai motivi di ricorso, col primo di essi il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 2) c.p.c., la violazione degli articoli 5, 33, 103 e 306 c.p.c.
Si duole del fatto che l’impugnata ordinanza, nel procedimento n.751/2019 RG, abbia dichiarato l’incompetenza del Tribunale di Paola a favore del Tribunale di Catanzaro quale foro erariale, competente per le cause promosse contro l’RAGIONE_SOCIALE e contro il RAGIONE_SOCIALE, difese dall’Avvocatura dello Stato avente la sede distrettuale a Catanzaro, ancorché vi fosse stata la rinuncia agli atti del giudizio accettata dall’Avvocatura dello Stato per le amministrazioni patrocinate, determinante l’estinzione del relativo rapporto processuale, da valutare con priorità rispetto alla competenza, e benché nel suddetto procedimento fosse stato realizzato un cumulo soggettivo tra più soggetti con cause scindibili, soggetto alla regola di competenza dell’art. 33 c.p.c., per cui una volta estinto ex art. 306 c.p.c. il rapporto processuale tra COGNOME NOME e le amministrazioni sopra indicate, il Tribunale di Paola avrebbe dovuto conservare la competenza a decidere sulle cause scindibili relative agli altri convenuti (in tal senso viene richiamata in tema di litisconsorzio facoltativo e di ammissibilità dell’estinzione parziale Cass. n. 3604/1984) e non dichiarare anche per esse la sua incompetenza.
Il ricorrente richiama poi la sentenza RAGIONE_SOCIALE sezioni unite della Corte di Cassazione n. 33535/2018, relativa ad un’ipotesi di cumulo soggettivo di cause ex art. 33 c.p.c., per sostenere che il principio della perpetuatio iurisdictionis dell’art. 5 c.p.c. debba essere riferito alla singola causa e non alle cause riunite ex art. 33 c.p.c., per cui seguendo la tesi dell’impugnata ordinanza si arriverebbe all’assurda conseguenza che, una volta riassunto il procedimento n. 751/2019 RG del Tribunale di Paola davanti al Tribunale di Catanzaro, quale foro erariale, quest’ultimo, dichiarata l’estinzione parziale del
giudizio promosso da NOME contro l’RAGIONE_SOCIALE e contro il RAGIONE_SOCIALE, per rinuncia agli atti del giudizio accettata, dovrebbe dichiararsi incompetente a favore del Tribunale di Paola relativamente alle domande avanzate da NOME nei confronti degli altri originari convenuti non patrocinati dall’Avvocatura dello Stato.
Il motivo è infondato.
L’estinzione parziale del procedimento n. 751/2019 RG del Tribunale di Paola per rinuncia agli atti del giudizio di NOME nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE e conseguente accettazione della stessa con compensazione RAGIONE_SOCIALE relative spese processuali ex art. 306 c.p.c. non era stata ancora pronunciata dal giudice del Tribunale di Paola, al quale competeva il potere di valutarne l’ammissibilità rispetto alle domande contestualmente avanzate da NOME contro gli altri convenuti e la validità formale, nel momento in cui é stata emessa l’ordinanza impugnata col regolamento di competenza. Ne deriva che non si era ancora verificato il venir meno del rapporto processuale tra NOME e le due amministrazioni pubbliche convenute, che ha fatto scattare la competenza funzionale inderogabile del Tribunale di Catanzaro quale foro erariale ai sensi dell’art. 25 c.p.c. e dell’art. 6 comma 1° del R.D. n. 1611/1933, e che ha attratto per connessione la competenza territoriale anche per gli altri convenuti del procedimento n. 751/2019 RG, che peraltro avevano anche in parte (COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME) aderito all’eccezione d’incompetenza sollevata dalle amministrazioni pubbliche, comunque rilevabile d’ufficio, come evidenziato dall’ordinanza impugnata.
La circostanza decisiva é poi rappresentata dal fatto che in base all’art. 5 c.p.c., espressivo del cosiddetto principio della perpetuatio
iurisdictionis , la competenza, così come la giurisdizione, va stabilita facendo riferimento alla situazione di fatto ed alla normativa vigente al momento della proposizione della domanda giudiziale, risultando invece ininfluenti i successivi loro mutamenti, tra i quali rientrano anche la transazione, la rinuncia agli atti del giudizio e la cessazione della materia del contendere sopravvenute all’atto introduttivo del giudizio (vedi in tal senso Cass. 16.6.2000 n. 8243; Cass. 27.4.1995 n. 4645; Cass. 23.5.1986 n. 3466).
Ne consegue che poiché alla data dell’introduzione del procedimento n.751/2019 RG del Tribunale di Paola (30.4.2019), determinante l’individuazione della situazione di fatto e di diritto da considerare ai fini della pronuncia sulla competenza, non erano ancora intervenute la rinuncia agli atti del giudizio di NOME NOME del 22.2.2021, né l’accettazione della stessa con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali dell’RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE del 3.4.2022, correttamente l’impugnata ordinanza ha applicato alla competenza, per tutti i soggetti convenuti in quel giudizio, il criterio della competenza inderogabile del foro erariale di cui all’art. 25 c.p.c. ed all’art. 6 comma 1° del R.D. n. 1611/1933, valevole nel caso in esame in quanto le suddette amministrazioni pubbliche erano patrocinate dall’Avvocatura dello Stato, ed il Tribunale di Catanzaro era quindi il giudice del luogo in cui aveva sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trovava l’ufficio giudiziario (Tribunale di Paola) che sarebbe stato competente secondo le norme ordinarie.
Così facendo l’ordinanza impugnata non ha peraltro violato l’art. 33 c.p.c., che stabilisce che, in ipotesi di cause contro più soggetti cumulativamente proposte, le stesse possano essere decise da un unico giudice, competente per uno dei convenuti, anche ove si tratti di cause che, in assenza di connessione, si sarebbero dovute proporre davanti a giudici diversi a norma degli
articoli 18 e 19 c.p.c., posto che per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte ‘ a norma dell’art. 6 del R.D. 30.1.1933 n.1611, la competenza del foro erariale per le cause nelle quali é parte un’amministrazione dello Stato, anche in caso di più convenuti ai sensi dell’art. 33 c.p.c., ha carattere funzionale e inderogabile e trova applicazione indipendentemente dalla sua qualità di litisconsorte necessario o dall’esistenza di un vincolo d’inscindibilità o dipendenza fra le cause che danno luogo al simultaneus processus’ (vedi in tal senso Cass. 8.11.2022 n.32766; Cass. 4.11.2021 n. 31844; Cass. n.21184/2017; Cass. n.20361/2011).
L’impugnata ordinanza ha poi opportunamente richiamato l’ordinanza di questa Corte del 9.7.2020 n. 14607, per sottolineare che solo nel particolare caso lì trattato in cui il giudizio si trovi in uno stato di quiescenza conseguente alla dichiarata interruzione, il giudice debba esaminare preliminarmente la questione della compiuta e completa riassunzione del giudizio prima di esaminare la questione dell’eccepita incompetenza. Ciò non avviene, invece, quando il giudizio, come nella specie, non si trovi in una condizione di quiescenza dovuta a precedente interruzione, poiché in tal caso il giudice, secondo la previsione dell’art. 276 comma 2° c.p.c., che usa il termine ‘ gradatamente ‘, deve decidere direttamente le questioni pregiudiziali che si pongono, secondo il loro ordine logico e cronologico, e quindi anzitutto affrontare la questione relativa alla sua competenza secondo le domande originariamente proposte, per poi decidere, in caso di riscontrata sua competenza, la questione dell’eventuale dichiarazione di estinzione parziale di alcuni soltanto dei rapporti processuali cumulati dall’attore ex art. 33 c.p.c., senza poter invertire l’ordine di trattazione RAGIONE_SOCIALE questioni pregiudiziali e senza tener conto di una sopravvenienza di fatto ai fini del consolidamento della sua competenza originariamente mancante.
Non sussiste, peraltro, il rischio segnalato dal ricorrente che il Tribunale di Catanzaro, a seguito di riassunzione e di dichiarazione di estinzione parziale del giudizio nei confronti RAGIONE_SOCIALE amministrazioni pubbliche convenute, possa dichiarare a sua volta l’incompetenza a favore del Tribunale di Paola per le domande avanzate da COGNOME NOME contro gli altri convenuti, dovendo il giudice della riassunzione comunque tenere presente ai sensi dell’art. 5 c.p.c. la situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell’originaria introduzione del procedimento n.751/2019 RG del Tribunale di Paola, destinato a proseguire, dopo la riassunzione, davanti al Tribunale di Catanzaro.
2) Col secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione degli articoli 91 e 15 c.p.c. e del D.M. n.55/2014, per avere il Tribunale di Paola liquidato le spese processuali a favore dei convenuti considerando la causa di valore indeterminato di media complessità, ed applicando i parametri medi, anziché applicare l’art. 15 c.p.c., che disciplinava il valore della causa nelle ipotesi di azione di regolamento dei confini, che avrebbe portato a fissare in € 353,00 il valore della causa.
Il motivo è infondato.
Anzitutto occorre rammentare che per giurisprudenza consolidata di questa Corte ‘ il regolamento necessario di competenza comporta la devoluzione alla Suprema Corte anche della decisione sul capo di sentenza concernente le spese di lite, non avendo il ricorrente l’onere di impugnare la relativa pronuncia, nè la possibilità di proporre a tal fine un giudizio ordinario ammissibile soltanto qualora la censura riguardi esclusivamente il predetto capo, ovvero nel caso in cui sia la parte vittoriosa sulla questione di competenza a censurare tale statuizione -, in quanto, da un lato, il suddetto regolamento costituisce un mezzo di impugnazione al quale sono applicabili le norme generali in materia di impugnazioni, non derogate dalla specifica disciplina per esso
stabilita; dall’altro, la pronuncia sulle spese processuali non costituisce una statuizione autonoma e separata rispetto alla dichiarazione di incompetenza ” (vedi Cass. 1.7.2020 n. 13430; Cass. n. 17130/2015; Cass. n.17228/2011; Cass. n. 16552/2008; Cass. n. 10636/2007, che si pongono in linea di continuità con la sentenza RAGIONE_SOCIALE sezioni unite di questa Corte n.14205/2005), e da ciò deriva che non può essere dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso, che é stato proposto dalla parte soccombente congiuntamente al primo motivo, inerente alla questione della competenza contestata.
Il secondo motivo, come si diceva, é infondato, in quanto l’ordinanza impugnata ha correttamente applicato il principio della soccombenza sulla questione preliminare di rito della competenza, applicando il D.M. n. 55/2014 vigente al momento della pronuncia, facendo riferimento al valore indeterminabile di media complessità (dichiarato dallo stesso COGNOME NOME), in applicazione dell’art. 10 comma 2° c.p.c., che prevede il cumulo del valore RAGIONE_SOCIALE domande proposte contro le stesse parti, dato che l’attore, con l’atto di citazione introduttivo del procedimento n. 751/2019 RG del Tribunale di Paola, oltre ad esercitare un’azione di regolamento dei confini e di apposizione dei termini, aveva chiesto di accertare se sulla stradella privata oggetto della sua comproprietà esistessero accessi pedonali o carrabili non autorizzati lesivi dei suoi diritti e la condanna dei convenuti beneficiari alla rimozione degli stessi. Non é poi sindacabile da questa Corte, che é giudice di legittimità, la valutazione discrezionale espressa dal Tribunale di Paola circa la media e non bassa complessità del procedimento in questione.
In applicazione del principio della soccombenza prevalente, COGNOME NOME va condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali liquidate in dispositivo in favore di COGNOME NOME e COGNOME NOME, mentre nulla va disposto quanto alle spese per le parti intimate.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 -bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso per regolamento di competenza e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali del presente giudizio, che liquida per COGNOME NOME e COGNOME NOME in € 200,00 per spese ed € 2.000,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15% ciascuno. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 -bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
sì deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28.5.2024