Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 15699 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 15699 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 28304/2021 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
Pec:
-ricorrente – contro
lAVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO pec:
-controricorrente – avverso la sentenza del TRIBUNALE di BERGAMO, depositata il 30/07/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudice di Pace di Grumello del Monte, definendo un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dalla sig. NOME COGNOME avverso un decreto che le intimava il pagamento di somma di denaro a titolo di pagamento in favore della sig. NOME COGNOME a titolo di onorario per prestazioni professionali svolte nella sua qualità di avvocato, considerata l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’opponente cui aveva aderito l’opposta, ritenne, in applicazione dell’art. 33, co. 2 , Codice del Consumo ( secondo cui è inderogabile la competenza territoriale del luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore ), di dichiarare la propria incompetenza in favore del Giudice di Pace di Bergamo, fissando il termine per la riassunzione e statuendo ‘Quanto alle spese la materia trattata giustifica una integrale compensazione tra le parti ‘ ;
la RAGIONE_SOCIALE interpose gravame, denunziando la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere il giudice disposto la compensazione delle spese di lite, con una formula di mero stile, laddove a fronte della fondatezza dell’eccezione di incompetenza territoriale cui controparte aveva aderito il giudice avrebbe dovuto dichiarare la soccombenza di quest’ultima, e condannarla al pagamento delle spese di giudizio; con sentenza del 30/7/2021 il Tribunale di Bergamo ha rigettato l’appello , osservando che<>, condannando la RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese del grado in favore della COGNOME;
avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello la COGNOME propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi; resiste con controricorso la COGNOME;
le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.;
MOTIVI DELLA DECISIONE
con il 1° motivo la ricorrente denunzia violazione dell’art. 38, 2° comma c.p.c. e dell’art. 91 , 1° comma, c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.
Con il 2° motivo denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 92, comma 2 c.p.c. e dell’art. 111, VI co. Cost.
Si duole che il giudice del gravame si <>, tralasciando <>, laddove trattandosi come nella specie di ipotesi di competenza territoriale inderogabile, del tutto irrilevante è l’adesione della controparte all’eccezione, e allorquando il giudice dichiara la propria incompetenza chiudendo il processo avanti a sé è tenuto a provvedere sulle spese del procedimento.
Lamenta che i l giudice dell’appello <>.
Si duole non essersi dal giudice dell’appello considerato che <> non è <>.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguito indicati.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, il foro del consumatore di cui all’art. 33 , co. 2 lett. u), Codice del consumo si configura alla stregua di un’ipotesi di incompetenza inderogabile da parte del ‘professionista’ ( cfr. Cass., 8/2/2012, n. 1875; Cass., 26/9/2008, n. 24262 ) , che preclude la possibilità di applicare l’art. 38 , 2° co., c.p.c. ( in relazione a domanda dell’avvocato rivolta al cliente per il pagamento dei propri onorari, per l’affermazione del foro del consumatore come ipotesi di competenza inderogabile v., Cass., 13/7/2023, n. 20153; Cass., 11/11/2021, n. 33439; Cass., 30/7/2021, n. 21989; Cass., 25/1/2018, n. 1951; Cass., 20/3/2010, n. 6802; Cass., 9/6/2011, n. 12685 ).
Si è al riguardo precisato che essendo tale competenza inderogabile essa è rilevabile ( anche ) d’ufficio dal giudice, tenuto ad accertare il possesso della qualità di consumatore in capo alla resistente anche in caso di inerzia della parte che aveva invocato il foro del consumatore ( v. Cass., 11/11/2021, n. 33439 ), sottolineandosi che anche in base alla giurisprudenza comunitaria spetta al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell’ambito di applicazione di tale direttiva, verificare anche d’ufficio, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere
qualificato come “consumatore” ai sensi della Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ( v. CGUE, sentenza Mostaza Claro, C-168/05, punto 28; CGUE 4.6.2015 C497/13; Cass. 1666/2020 in motivazione).
Tale obbligo è giustificato dalla considerazione che il sistema di tutela posto in atto da tali Direttive è fondato sull’idea che il consumatore si trova in una situazione d’inferiorità rispetto al professionista, per quanto riguarda il potere nelle trattative e il grado di informazione (Cass. 28162/2019), la disciplina di tutela essendo volta a garantire il consumatore dalla unilaterale predisposizione e sostanziale imposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista, quale possibile fonte di abuso sostanziantesi nella preclusione per il consumatore della possibilità di esplicare la propria autonomia contrattuale ( v. Cass., Cass., 20/3/2010, n. 6802, e, conformemente, da ultimo, Cass., 14/2/2024, n. 4140 ).
Sotto altro profilo, si è da questa Corte affermato che l’ordinanza di accoglimento dell’eccezione d ‘ incompetenza territoriale inderogabile ha natura decisoria, indipendentemente dalla circostanza che la controparte vi abbia aderito, cosicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire sulle spese del procedimento (v. Cass. n. 17187/2019, e, conformemente Cass. n. 32003/2021; Cass., 11/11/2021, n. 33439 ).
Orbene, nell’impugnata sentenza il giudice dell’appello ha invero disatteso i suindicati principi.
In particolare là dove ha affermato che <> ma in quanto <>.
Ancora, là dove ha sottolineato che a tale orientamento si è conformata la giurisprudenza di merito nel ribadire che <>.
Dell’impugnata sentenza, assorbiti ogni altra questione e differente profilo, s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio al Tribunale di Bergamo, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Bergamo, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione