Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1916 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1916 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10908/2022 R.G. proposto da:
TRALICCI NOMENOME COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende;
-ricorrenti- contro
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n. 4310/2022, depositata il 21/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME NOME.
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero – il sostituto procuratore generale NOME COGNOME – che ha chiesto alla Corte di rigettare il ricorso.
PREMESSO CHE
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4310/2022, che ha rigettato l’appello proposto dai ricorrenti, che -‘in riforma totale della gravata sentenza’ -chiedevano di ‘dichiarare l’incompetenza per territorio del Giudice di pace di Roma e per l’effetto di revocare il monitorio opposto’. I ricorrenti avevano proposto opposizione al Giudice di pace di Roma avverso il decreto che li aveva condannati in solido al pagamento di euro 225, a titolo di corrispettivo per la riparazione di un elettrodomestico (una lavatrice), eccependo l’incompetenza del giudice adito (trovando applicazione il foro esclusivo del consumatore), la carenza di legittimazione passiva di NOME e il non essere COGNOME debitrice di somme ulteriori rispetto a quelle già versate. Il Giudice di pace di Roma, con sentenza n. 10903/2019, ha respinto l’opposizione.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Con ordinanza interlocutoria n. 24548/2023, questa Corte, rilevato che i due motivi di ricorso censurano la conferma del rigetto della eccezione di incompetenza per territorio del Giudice di pace di Roma, che d’altro canto è stato l’unico oggetto del giudizio d’appello, ha convertito il ricorso ordinario in ricorso per regolamento necessario di competenza.
I ricorrenti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso è articolato in due motivi:
a) il primo motivo lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 33, comma 2, lett. u) del d.lgs. 206/2005, 1469 -bis e 2697 c.c., 112 c.p.c., omessa valutazione di una circostanza determinante’, avendo il Tribunale confermato la competenza del Giudice di pace di Roma in ragione della irreperibilità di COGNOME, che ‘avrebbe confermato sic et simpliciter l’effettiva residenza di entrambi gli opponenti’ in Roma;
b) il secondo motivo contesta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., ‘violazione e falsa applicazione delle norme di diritto con riguardo all’art. 33, comma 2, lett. u) del d.lgs 206/2005, artt. 1469 -bis c.c. e 2697 c.c., 112 c.p.c., omessa valutazione di una circostanza determinante’, in quanto all’accertamento della irreperibilità di COGNOME a Tivoli sarebbe dovuta seguire una notificazione ex art. 143 c.p.c. e, in ogni caso, l’irreperibilità di COGNOME a Tivoli non era idonea a giustificare la deroga del foro del consumatore con riguardo a COGNOME, residente a Fiumicino.
2. Il ricorso non può essere accolto.
Il Tribunale di Roma, come già il giudice di primo grado, ha ritenuto che i ricorrenti, originari opponenti a un decreto ingiuntivo, avessero residenza effettiva in Roma, a dispetto delle risultanze anagrafiche attestanti la loro residenza, appunto anagrafica, a Fiumicino e Tivoli. Come sottolinea il Pubblico ministero nelle sue conclusioni scritte, è noto che può non esservi coincidenza tra la residenza effettiva e quella formale e il foro del consumatore, proprio a tutela del consumatore, deve essere rapportato alla residenza effettiva (cfr. Cass. n. 11389/2018 e Cass. 18523/16). Il giudice d’appello, nel caso in esame, ha ritenuto che tale residenza effettiva a Roma non fosse stata contestata in primo grado e fosse da confermare alla luce del fatto che COGNOME in sede di notifica del provvedimento monitorio era risultato irreperibile presso la residenza anagrafica di Tivoli.
La questione che si fa nel secondo motivo, di violazione dell’art. 143 c.p.c., non è pertinente, in quanto non è in gioco la validità o meno di tale procedimento notificatorio, ma il dato di fatto che la irreperibilità a Tivoli conferma la residenza effettiva altrove, ossia a Roma. Questa è una deduzione di merito, ancorata all’altro elemento della mancata contestazione. Si è quindi in presenza di valutazioni di merito, non sindacabili in sede di legittimità (e del resto -come evidenzia il Pubblico Ministero -nemmeno sindacate sotto questo specifico profilo).
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 3.300, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, ex art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della seconda