Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2046 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2046 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29704/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio de ll’avvocato COGNOME NOME, che li rappresenta e difende
– controricorrenti – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE TARANTO n. 2735/2022 depositata l’ 08/11/2022;
lette le conclusioni scritte rese dal Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. NOME COGNOME;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALE chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Taranto decreto ingiuntivo nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME. Affermava la ricorrente che, in virtù di contratto di appalto stipulato il 27.07.2019, la RAGIONE_SOCIALE aveva eseguito lavori edili di ristrutturazione sull’unità immobiliare ubicata in Lama di proprietà degli ingiunti, per un corrispettivo stabilito in €242.556,00; lamentava l’inadempimento dei committenti, i quali non avevano eseguito i pagamenti previsti per l’immissione in possesso dell’immobile ristrutturato e per lo stato avanzamento lavori.
1.1. NOME COGNOME e NOME COGNOME proponevano opposizione al predetto decreto ingiuntivo, eccependo in rito l’incompetenza territoriale derogabile, ex artt. 18-20 cod. proc. civ.
1.2. Nel corso della prima effettiva udienza di comparizione delle parti ex art. 183, comma 1, cod. proc. civ., celebrata il 21.09.2022, veniva per la prima volta sollevata dalla difesa opponente una nuova eccezione preliminare di incompetenza territoriale fondata sull’applicazione del foro del consumatore, ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. u) d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumo -‘ cod. cons. ‘ ) e veniva indicato come foro competente il luogo di residenza degli opponenti, ossia Roma, in subordine Velletri.
1.3. Non era in contestazione la qualità di consumatore in capo agli opponenti, dal momento che il contratto d’opera interveniva per la ristrutturazione della loro abitazione con una società che svolgeva attività edile professionalmente; la difesa dell’opp osta, del resto, incentrava la sua difesa esclusivamente sulla tardività dell’eccezione. Il giudice dell’opposizione si riservava per la decisione previa concessione, ex art. 190 cod. proc. civ., del termine ridotto di 20 giorni per il deposito di comparsa conclusionale e di 20 giorni per le repliche.
Con sentenza n. 2735/2022, il Tribunale di Taranto accoglieva l’eccezione di incompetenza sollevata dagli opponenti e revocava il decreto ingiuntivo, in quanto adottato da giudice incompetente. A sostegno della sua decisione, osservava il giudice che:
tra le due forme di eccezione in rito evocate dagli opponenti, ex artt. 18-20 cod. proc. civ. e art, 33, comma 2, lett. u) cod. cons., ricorre una differenza sostanziale, e quindi devono seguire due distinte discipline processuali: la seconda, come precisato dalla Corte di legittimità (Cass. Sez. 6-2, n. 23912 del 02.10.2018), pur rilevabile d’ufficio, deve essere tuttavia esplicitamente sollevata dal giudice entro il termine preclusivo dell’udienza di trattazione ex artt. 38, comma 3 e 183, comma 1, c.p.c.;
la prima effettiva udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, ex art. 183 comma 1, cod. proc. civ., si è tenuta il 21.09.22: le due udienze precedenti, infatti, devono considerarsi meramente interlocutorie, in quanto erano state fissate ai sensi dell’art. 185 cod. proc. civ., su concorde richiesta delle parti, al fine di esperire un duplice tentativo di conciliazione;
risulta, pertanto, rispettato il limite temporale fissato alla prima udienza di trattazione, in virtù di quanto disposto dall’art. 38 cod. proc. civ. per i casi di incompetenza diversi da quella territoriale derogabile.
RAGIONE_SOCIALE ricorre per regolamento di competenza ex art. 42 cod. proc. civ. avverso la sentenza del Tribunale di Taranto, articolando due motivi, illustrati con memoria ex art. 380ter cod. proc. civ. depositata in prossimità dell’adunanza.
Resistevan o NOME COGNOME e NOME COGNOME con memoria difensiva ex art. 47, ult. comma, cod. proc. civ., con cui chiedevano il rigetto dell’istanza. I n prossimità dell’adunanza depositavano memoria ex art. 380ter cod. proc. civ.
Il P.M. si pronunciava per il rigetto del ricorso per le seguenti ragioni: a) con riferimento all’applicabilità del foro del consumatore al caso di specie, rileva la funzionalizzazione del contratto di appalto a soddisfare esigenze estranee all’esercizio dell’attività impren ditoriale o professionale (v. di recente Cass. Sez. 6-2, ord. n. 33439 dell’11/11/2021 Rv. 662840 -01), nella specie rappresentata dal pagamento dei lavori di ristrutturazione dell’abitazione degli opponenti; b) le due udienze di rinvio sono state motivatamente disposte, su richiesta delle parti, ai fini della conciliazione: donde la corretta applicazione dell’art. 183 cod. proc. civ., il cui termine di preclusione si applica anche al rilievo officioso dell’incompetenza.
CONSIDERATO CHE:
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità del procedimento in relazione all’art. 38 cod. proc. civ. con tre diverse censure: A) Il rilievo d’ufficio dell’incompetenza non può avvenire in udienza cronologicamente successiva alla prima: la possibilità ex art. 38, comma 3, cod. proc. civ. per il giudice di rilevare l’eccezione d’incompetenza non oltre l’udienza di cui all’art. 183 cod. proc. civ. fa riferimento alla prima udienza in senso cronologico e non contenutistico, secondo l’interpretazione della disposizione fatta propria dalla Corte Regolatrice (Cass. n. 10516/2019; Cass. n. 20736/2004); B) il rilievo officioso dell’incompetenza deve comunque essere esternato nel provvedimento assunto all’udienza ex art. 183 cod. proc. civ., e non può risolversi nella rimessione in decisione sull’eccezione sollevata dal convenuto: è necessario, insomma, che nel provvedimento prodromico alla decisione, con invito alla precisazione delle conclusioni e assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ., venga esternata l’intenzione del giudice di avvalersi del potere di rilievo officioso ex art. 38, comma 3), cod. proc. civ.; C) la Corte Regolatrice
ha stabilito che il rilievo officioso dell’incompetenza territoriale ex art. 33, comma 2, lett. u) d.lgs. 2005 n. 206, non può effettuarsi se il convenuto si è costituito in giudizio (Cass. n. 5933/2012; Cass. n. 12981/2020): nel caso di specie i convenuti, in veste di opponenti, hanno di fatto sollevato – sebbene tardivamente – l’eccezione di incompetenza all’udienza del 21.09.22.
1.1. Il motivo è infondato. Questa Corte ha già avuto modo di stabilire che l’incompetenza fondata sul foro del consumato re, se pure oggetto di rilievo ex officio , deve essere «esplicitamente sollevata dal Giudice – indipendentemente dalla eventuale sollecitazione della parte – entro il limite temporale della preclusione determinata dalla udienza di trattazione ex artt. 38, comma 3 e 183 comma 1 c.p.c.» (Cass. Sez. 6-2-, n. 23912 del 02.10.2018, correttamente richiamata dal Tribunale di Taranto).
Inconferente è, invece, il riferimento a Cass. n. 10516/2019 (confermata da Cass. Sez. 2, n. 34569/2021), riferita al rito del lavoro, ove l’accelerazione dei tempi di risoluzione delle questioni di competenza è giustificata dalla specialità del rito.
1.2. Tanto basta ad affermare che l’udienza del 21.09.2022 rappresentava, nel caso di specie, il termine di preclusione per il giudice per sollevar e l’eccezione di incompetenza. Tanto basta, altresì, a confutare la censura sub B) del mezzo, (omesso rilievo dell’incompetenza in udienza ), posto che lo stesso giudice assegnava alle parti i termini ex art. 190 cod. proc. civ. al fine di correttamente instaurare il contraddittorio sulla questione della competenza. Anche la censura sub C) (esclusione della rileva bilità d’ufficio dell’eccezione di incompetenza nel caso in cui il convenuto si sia costituito per eccepire tardivamente l’incompetenza) viene superata dalle argomentazioni superiori; né vale il riferimento alla giurisprudenza richiamata dalla
ricorrente (da ultimo: Cass. Sez. 6-3, n. 12981 del 30.06.2020), ove si verteva nella diversa e singolare ipotesi in cui era stato lo stesso attore a derogare al foro previsto dalla legge a sua tutela, incardinando il giudizio presso un ufficio giudiziario diverso dalla sua residenza e domicilio eletto. In quella occasione, questa Corte aveva stabilito che qualora l’iniziativa dell’azione giudiziale sia presa dal consumatore, che si fa attore in giudizio, ed egli non si avvalga del foro a lui riferibile nella detta qualità, cioè del foro della sua residenza o domicilio elettivo, la violazione della regola del detto foro non è rilevabile né dalla controparte, a cui vantaggio non opera, né d’ufficio dal giudice. Nel caso di specie, peraltro, tale ipotesi deve escludersi in partenza, posto che NOME COGNOME e NOME COGNOME assumevano la posizione di convenuto sostanziale nel procedimento di opposizione a decreto monitorio, in un procedimento instaurato da altri, ossia la RAGIONE_SOCIALE, attore sostanziale, presso l’ufficio giudiziario da questi adito.
Con il secondo motivo si denuncia omesso esame di un fatto controverso decisivo per il giudizio oggetto di contestazione tra le parti, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ. Il Tribunale ha dato come pacifico che il contratto di appalto sia stato stipulato per la ristrutturazione di un immobile ad uso residenziale, con la conseguenza dell’applicazione dell’art. 33, cod. cons. rivestendo gli opponenti evidentemente la qualifica di consumatori. Il Tribunale ha omesso di valutare il singolare intreccio di rapporti tra le parti, nel quale il NOME COGNOME agiva non come consumatore, ma coinvolgeva anche una società commerciale, la RAGIONE_SOCIALE Nella difesa, gli stessi opponenti – contestando la pretesa di pagamento dell’opposta avevano prodotto il bonifico a riprova di un avvenuto pagamento per €40.000,00 imputabile al contratto di appalto a soddisfazione di una
fattura emessa per lavori di ristrutturazione di altro e diverso immobile in Roma di proprietà, appunto, della RAGIONE_SOCIALE di cui il NOME COGNOME è socio o amministratore.
2.1. Il motivo è infondato. Come puntualmente osservato dal P.M., la decisione del Tribunale di declinare la propria competenza territoriale a vantaggio del foro del consumatore si basa sui fatti allegati in giudizio dalle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive, e comunque sul dato incontestato della stipulazione di un contratto di appalto d’opera intercorso tra i proprietari di un immobile ad uso abitativo e un’impresa che svolge attività edile professionalmente (v. p. 2 della sentenza). Del resto, l’eccezione di incompetenza territoriale non introduce nel processo di merito un tema sul quale è possibile lo svolgimento di un’istruzione piena e formale, ma deve essere decisa allo stato degli atti, sulla base delle risultanze emergenti dagli atti introduttivi e dalle produzioni documentali (Cass. Sez. 2, n. 33439 del 2021; Cass. 17794/2013; Cass. 20553/2019; Cass. 12445/2010), dai quali emergeva come il pagamento di una fattura riguardante altri lavori su diverso immobile sito in Roma fosse riferibile ad un diverso e autonomo rapporto negoziale tra le parti.
Il Collegio rigetta il ricorso, dichiara la competenza, quale foro del consumatore, del Tribunale di Roma, luogo di residenza dei sigg.COGNOME e COGNOME (non vi sono infatti in atti elementi per ritenere che il domicilio eletto sia in Velletri), a che cui rimette la causa anche per le spese del presente giudizio, fissando per la riassunzione del processo il termine di cui all’ art. 50, comma 1, cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso, dichiara la competenza del Tribunale di Roma, cui rimette la causa anche per le