Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 24406 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 24406 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/09/2025
ORDINANZA
sul RICORSO PER REGOLAMENTO DI COMPETENZA D’UFFICIO , iscritto al n. 15826/2024 R.G., sollevato da :
CORTE D’APPELLO DI FIRENZE, con ordinanza n. 1287 del 16/07/2024, resa nel processo r.g.n. 1830/2023 riassunto da:
COGNOME rappresentato e difeso da sé stesso e dal l’avvocato COGNOME NOME COGNOME
-resistente- contro
NOME
-intimato-
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
PREMESSO CHE
L’avvocato NOME COGNOME ha ottenuto dal Tribunale di Torino un decreto che ha ingiunto a Lucca COGNOME il pagamento di euro 6.618,27, a titolo di onorari per l’assistenza professionale fornita all’ingiunto in relazione a un giudizio d’appello che si è svolto presso la Corte d’appello di Firenze, sezione lavoro. COGNOME ha proposto opposizione tardiva al decreto ingiuntivo e ha anzitutto eccepito l’incompetenza del giudice adito. Il Tribunale di Torino, disposto il mutamento del rito da ordinario a speciale ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 150/2011, in accoglimento della eccezione formulata dall’opponente ha rilevato il proprio difetto di competenza per territorio inderogabile, dovendosi applicare il codice del consumo, art. 33, in quanto l’opponente era lavoratore dipendente e aveva la propria residenza in Livorno. Il Tribunale di Torino ha quindi dichiarato la propria incompetenza, indicando come competente la Corte d’appello di Firenze.
Il processo è stato riassunto da COGNOME davanti alla Corte d’appello di Firenze. COGNOME pur non avendo impugnato per regolamento di competenza l’ordinanza, si è costituito in riassunzione invitando la Corte d’appello a sollevare il conflitto di competenza per territorio, in quanto giudice competente sarebbe il Tribunale di Livorno.
Con ordinanza depositata il 16 luglio 2024, la Corte d’appello di Firenze ha sollevato d’ufficio conflitto negativo di competenza, ritenendo errata l’indicazione del Tribunale di Torino, essendo il diverso foro di Livorno di residenza del consumatore quello competente in riassunzione: secondo la giurisprudenza pacifica della Corte di Cassazione il criterio della competenza funzionale dell’ufficio del giudice davanti al quale si è celebrato il giudizio in cui il cliente consumatore è stato assistito dal difensore cede
davanti alla prevalenza del foro inderogabile di residenza del consumatore.
NOME COGNOME ha depositato memoria difensiva ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 47 c.p.c.
Il Pubblico Ministero, il sostituto procuratore generale NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte, nelle quale chiede alla Corte di dichiarare la competenza del Tribunale di Livorno.
CONSIDERATO CHE
La competenza va radicata innanzi al Tribunale di Livorno, come correttamente evidenziato nell’ordinanza in oggetto.
Il fatto che la Corte d ‘a ppello di Firenze sia il giudice di merito che ha conosciuto per ultimo la causa, ed è competente a conoscere dei gravami proposti avverso le sentenze del Tribunale di Livorno, non rende la Corte di appello foro del consumatore: quest’ultimo, infatti, è quello individuato in base alla residenza o domicilio del consumatore e, dunque, nella specie si tratta del Tribunale di Livorno. Come osservato nell’ordinanza di questa Corte n. 32216 del 2022 (richiamata dalla Corte d’appello), il fatto che le sentenze del Tribunale (di Livorno) siano appellabili innanzi alla Corte d ‘a ppello (di Firenze) non assume alcuna rilevanza ai fini dell’individuazione del foro del consumatore, che rimane ancorato alla residenza o domicilio effettivo dello stesso e va individuato nel Tribunale territorialmente competente. Nella memoria difensiva, COGNOME eccepisce che nel caso in esame è stato disposto il mutamento del rito e trova applicazione l’art. 14 del d.lgs., il cui comma secondo prescrive che ‘è competente l’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera’. Va al riguardo ricordato che la competenza di cui all’art. 33, comma secondo, lettera u) del codice del consumo è inderogabile e prevale su ogni altro criterio, compreso quello di cui al citato art. 14 (v. in tal senso, da ultimo, Cass. n. 3241/2024).
Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese processuali, trattandosi di regolamento di competenza sollevato d’ufficio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Livorno innanzi al quale rimette le parti nei termini di legge.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione