Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19057 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19057 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. per regolamento di competenza d’ufficio proposto dalla Corte di appello di Salerno con ordinanza n. 545/2024, depositata l’ 8 marzo 2024, nel giudizio tra:
AVV_NOTAIO, quale procuratore di se stesso, domiciliato ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la cancelleria della Corte di cassazione;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, nato a Cava dei Tirreni (SA) il DATA_NASCITA residente a Pontecagnano Faiano (INDIRIZZO), INDIRIZZO; -intimato-
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
esaminate le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale,
AVV_NOTAIO, il quale chiede affermarsi la competenza del Tribunale di Salerno.
FATTI DI CAUSA
-Con ricorso ex art. 702 cod. proc. civ. e art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 l’AVV_NOTAIO chiedeva al Tribunale di Salerno di ottenere la liquidazione dei compensi per l’attività professionale svolta a favore di NOME COGNOME nel giudizio di separazione intentato dinanzi al Tribunale di Nocera, nei procedimenti per reclamo incardinati dinanzi alla Corte di Appello di Salerno, in un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al Giudice di Pace di Nocera Inferiore e per assistenza stragiudiziale. Precisava che aveva contattato il cliente per il pagamento delle sue competenze e, a seguito del rifiuto di adempiere, si vedeva costretto ad adire l’autorità giudiziaria e concludeva chiedendo che fossero liquidati i suoi compensi pari a euro 43.269,90.
-Il Tribunale di Salerno, con ordinanza ex art. 702 ter cod. proc. civ. del 29 marzo 2023, dichiarava la propria incompetenza, ritenendo competente rispettivamente la Corte di Appello di Salerno ed il Giudice di Pace di Salerno, assegnava alle parti il termine di mesi tre dalla comunicazione del provvedimento per riassumere i giudizi davanti ai predetti organi giudiziari e compensava le spese di lite;
AVV_NOTAIO riassumeva il giudizio davanti la Corte di appello di Salerno chiedendo che fosse accolta la sua domanda e per l’effetto accertare e dichiarare che NOME COGNOME, per le ragioni e le causali di cui al ricorso iscritto al R.G. n. 264/2022 Tribunale di Salerno I Sez. Civile, in relazione ai procedimenti per i quali vi era la competenza della Corte, era debitore dei suoi confronti di euro 37.000,00, oltre accessori e, per l’effetto condannare il resistente al pagamento di tale somma, con vittoria delle spese.
NOME COGNOME si costituiva eccependo in via preliminare che non vi era stato l’esperimento del tentativo obbligatorio di
conciliazione e chiedendo nel merito che fosse accertato che doveva al ricorrente solo una somma pari a euro 990,00.
La Corte di appello di Salerno, con ordinanza n. 545/2024 del l’8 marzo 202, ha dichiarato la propria incompetenza in ordine al ricorso proposto dall’AVV_NOTAIO davanti al Tribunale di Salerno, rimettendo il fascicolo alla Corte di cassazione affinché provvedesse all’individuazione dell’ufficio giudiziario competente .
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
La procura generale della Corte di cassazione ha depositato una memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-La controversia ha a oggetto la liquidazione degli onorari dell’avvocato nei confronti del cliente, ex art. 28, l. 13 giugno 1942, n. 794, come modificato dall’art. 34, comma 16, lett. a), d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150.
il Tribunale di Salerno, con ordinanza del 29 marzo 2023 ha dichiarato la propria incompetenza, individuando quali giudici competenti a conoscere la controversia, a seconda dei crediti azionati, la Corte di appello di Salerno e il Giudice di Pace di Salerno, assegnando alle parti il termine di mesi tre per la riassunzione dei giudizi innanzi ai giudici designati. Il Tribunale ha aderito all’orientamento di legittimità secondo il quale , in ordine al procedimento per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti di avvocato di cui all’art. 28 della l. n. 794 del 1942, come sostituito dall’art. 34, comma 16, lett. a), del d.lgs. n. 150 del 2011, ove il professionista, agendo ai sensi dell’art. 14 del citato decreto legislativo, chieda la condanna del cliente inadempiente al pagamento dei compensi per l’opera prestata in più fasi o gradi del giudizio, la competenza è dell’ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa (Cass., Sez. Un., n. 4247 del 2020). Il Tribunale ha pertanto ritenuto che la competenza spettasse alla
Corte d’appello di Salerno, in ragione delle pronunce rese da tale giudice ex art. 708 cod. proc. civ. su due reclami proposti dalle parti avverso l’ordinanza presidenziale emessa nell’ambito del giudizio di separazione giudiziale.
Con ordinanza dell’ 8 marzo 2024, la Corte d’appello di Salerno -davanti alla quale era stato riassunto il giudizio -ritenendo di essere a sua volta incompetente, ha sollevato d’ufficio regolamento di competenza dinanzi a questa Corte, ex art. 45 cod. proc. civ. La Corte d’appello ha affermato la propria incompetenza in ragione del fatto che i provvedimenti citati non potevano qualificarsi provvedimenti definitori del giudizio (Cass., Sez. II, n. 27137 del 2007), ritenendo che i giudici che da ultimi avevano conosciuto nel merito le controversie fossero il Tribunale di Nocera e il Giudice di Pace di Salerno.
-Il regolamento d ‘ ufficio deve ritenersi tempestivamente proposto, essendo stata la questione della competenza sollevata sin dalla prima udienza ed essendo stata concessa alle parti unicamente la facoltà di interloquire in proposito (Cass., Sez. VI-3, 29 ottobre 2019, n. 27731; Cass., Sez. I, 5 dicembre 2003, n. 18680).
Il convenuto NOME COGNOME rivestiva la qualifica soggettiva di consumatore, essendo le cause originanti i crediti professionali estranee ad attività d’impresa.
Nelle controversie in cui l’avvocato chieda la condanna del cliente al pagamento degli onorari professionali per i giudizi di primo e secondo grado, la competenza è dell’ufficio giudiziario individuato in base al criterio del foro del consumatore, che è criterio inderogabile e prevalente su ogni altro (Cass., Sez. II, 5 febbraio 2024, n. 3241), incluso l’ulteriore foro speciale individuato ex art. 14 d.lgs. 150 del 2011 (Cass., Sez. II, 5 febbraio 2024, n. 3241; Sez. VI-2, 15 marzo 2022; n. 8406; Cass., Sez. VI-3, 12 marzo 2014, n. 5703).
Non trova applicazione il principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 19 febbraio 2020, n.
4247 ) secondo cui ‘nel caso in cui un avvocato abbia scelto di agire ai sensi della l. 794 del 1942 ex art. 28 come modificato dalla lett. a) del comma 16 del d.lgs. n. 150 del 2011, art. 34 nei confronti del proprio cliente, proponendo l’azione prevista dal d.lgs. n. 150 del 2011, art. 14 e chiedendo la condanna del cliente al pagamento dei compensi per l’opera prestata in più gradi e/o fasi del giudizio, la competenza è dell’ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa’, poiché nel caso in esame la Corte di appello non è l’ultimo ufficio giudiziario di merito, considerando il carattere incidentale del reclamo proposto ai sensi dell’art. 708 cod. proc. civ.
L’intera causa va quindi rimessa al Tribunale di Salerno, territorialmente competente ai sensi dell’art. 33, secondo comma, lettera u), del d.lgs. n. 205 del 2006, restando comunque precluso il frazionamento della domanda, in assenza di un concreto interesse alla sua trattazione in separati giudizi (Cass. 6 settembre 2023, n. 26003). Secondo il costante insegnamento della Corte costituzionale (Corte cost. 23 luglio 2010, n. 281) l’applicazione dei principi del giusto processo comporta che, per assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., in coerenza con l’art. 6 della CEDU, devono essere evitati i frazionamenti di tutela processuale per la medesima vicenda e comunque si deve dare una risposta, possibilmente celere, alla domanda di giustizia proposta, con una decisione di merito che sia esauriente.
P.Q.M.
dichiara la competenza del Tribunale di Salerno, avanti al quale rimette la controversia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione