SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 12856 2025 – N. R.G. 00048866 2023 DEPOSITO MINUTA 20 09 2025 PUBBLICAZIONE 20 09 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE XVII (ex IX)
Il Giudice dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n.48866/2023 R.G.A.C. vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME nonché elettivamente domiciliata in Catania presso lo studio della prima, in INDIRIZZO in virtù di procura allegata telematicamente all’atto di opposizione;
OPPONENTE
E
(già
,
in persona del suo procuratore legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catania, in INDIRIZZO in virtù di procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa- somministrazione.
In decisione all’udienza in data 18 settembre 2025 ex art.281 sexies terzo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto dell’atto di opposizione è il decreto ingiuntivo n.13675/2023 del giorno 31 agosto 2023, emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio R.G.36461/2023, con il quale veniva ingiunto ad il pagamento, in favore della dell’importo di euro 14.495,95, oltre interessi e spese del monitorio.
Il credito ingiunto era relativo a quanto ritenuto dovuto per consumi di energia elettrica a seguito di accertamento effettuato da RAGIONE_SOCIALE presso il punto di prelievo indicato, associato alla fornitura di energia elettrica utilizzata per usi diversi da quelli abitativi dalla parte opponente.
In particolare, riguardava la ricostruzione dei consumi all’esito di riscontro di contattore contrattualmente cessato e manomesso.
Il rapporto era sorto in esecuzione del contratto ex lege conseguente al previsto servizio di maggior tutela e salvaguardia dei clienti finali.
La parte opponente chiedeva di dichiarare la nullità ovvero di revocare il decreto ingiuntivo opposto, eccependo l’incompetenza del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Catania ed eccependo, nel merito, l’infondatezza della pretesa.
Il (già si costituiva in giudizio chiedendo di rigettare l’atto di opposizione e di confermare il decreto ingiuntivo opposto, ovvero, in subordine, di determinare la diversa somma dovuta.
Nel corso del procedimento veniva acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte.
Il Tribunale ritiene assorbente la questione inerente all’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Catania, quale foro del consumatore.
Infatti, ritenuto che in relazione al rapporto di fornitura in regime di tutela e salvaguardia il cliente va considerato quale consumatore e dovendosi, quindi, ritenere applicabile il Foro del Consumatore deve ritenersi competente il Tribunale di Catania (domicilio dell’opponente) e non quello di Roma, con conseguente dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto.
Detta pronuncia va disposta con sentenza, considerato che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell’opposizione e di caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell’ordinanza, di cui all’art. 279 primo comma c.p.c., come modificato dall’art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (cfr. Cass., Sez. 6-2, ord. n.14594 del 2012).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i criteri e le tariffe di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55 in riferimento allo scaglione relativo all’effettivo valore della causa.
Il giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
dichiara l’incompetenza del Tribunale di Roma, dichiarando competente il Tribunale di Catania e conseguentemente dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n.13675/2023 del giorno 31 agosto 2023, emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio R.G.36461/2023;
condanna il (già alla rifusione, in favore di delle spese di lite, che si liquidano complessivamente in euro 3.000,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Roma, 19.09.2025
Il Giudice
NOME COGNOME