Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 12315 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 12315 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 24883/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma presso l’AVV_NOTAIO, nel suo studio in INDIRIZZO
ricorrente
contro
COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL resistente avverso la sentenza n. 9579/2023 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE pubblicata il 28-11-2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26-3-2024 dal consigliere NOME COGNOME;
OGGETTO:
regolamento di competenza
R.G. 24883/2023
C.C. 26-3-2024
letta la memoria del AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1.Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato avanti il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, società di brokeraggio nel settore nautico, ha esposto che aveva avuto incarico da NOME COGNOME per la vendita di una propria unità da diporto, che aveva raccolto proposta di acquisto per Euro 100.000,00, che la proposta era stata accettata dal venditore, il quale successivamente aveva deciso di risolvere arbitrariamente il rapporto; ha chiesto il pagamento dell’importo complessivo di Euro 15.600,00, di cui Euro 6.100,00 ai sensi dell’art. 6 dell’incarico di vendita secondo il quale il venditore era tenuto a pagare provvigione del 5% del prezzo di vendita anche in caso di omesso trasferimento della proprietà per arbitraria decisione del venditore ed Euro 9.500,00 ai sensi dell’art. 10 della proposta d’acquisto , secondo il quale il venditore doveva pagare al broker una penale pari al deposito dell’acquirente.
Avverso il decreto ingiuntivo emesso in conformità della domanda e depositato il 26-7-2022 NOME COGNOME COGNOME ha proposto opposizione, eccependo in via preliminare la propria qualità di consumatore e indicando quindi come competente il Tribunale di Terni, proprio luogo di residenza; ha dichiarato che in tutta la modulistica contrattuale risultava sempre indicata la residenza di Terni, per cui la competenza non poteva essere radicata a RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 19 cod. proc. civ., né ai sensi dell’art. 20 cod. proc. civ. in quanto l’incarico di vendita era stato concluso a Civitavecchia; ha dichiarato che l’unico collegamento con RAGIONE_SOCIALE era il domicilio professionale, che era irrilevante in quanto aveva sempre operato nella qualità di consumatore. Ha aggiunto che nella proposta di acquisto era stato indicato come
competente il foro di Torino, che non era stato adito in quanto stragiudizialmente era stata contestata la clausola, che era nulla.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha deciso con sentenza n. 9579/2023 depositata il 28-112023, dichiarando l’incompetenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, essendo competente il Tribunale di Terni, dando termine per la riassunzione, dichiarando la nullità del decreto ingiuntivo e condannando la società opponente alla rifusione delle spese di lite.
La sentenza ha dichiarato che l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’opponente con ri guardo al foro del consumatore era fondata sia con riferimento al pagamento della provvigione sia con riguardo al pagamento della penale, in quanto in tutti gli atti contrattuali era sempre indicata la residenza di NOME COGNOME a Terni e non vi era stata elezione di domicilio presso lo studio professionale a RAGIONE_SOCIALE.
2.Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per regolamento di competenza affidato a cinque motivi.
NOME COGNOME COGNOME ha depositato memoria difensiva.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex artt. 375 co.2 n. 4) cod. proc. civ. e 380 bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni e la società ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
All’esito della camera di consiglio del 26-3-2024 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo la società ricorrente sostiene che l’art. 66-bis d.lgs. 206/2005 individui la residenza e il domicilio come fori alternativi e concorrenti. Quindi rileva che il Tribunale non dovesse arrestare la propria indagine alla residenza dichiarata
negli atti contrattuali, ma estenderla a tutti i documenti di causa, come aveva fatto il giudice della fase monitoria che aveva emesso il decreto ingiuntivo dopo avere accertato -a seguito di espressa richiesta di integrazione documentalel’esercizio dell a professione forense di NOME COGNOME a RAGIONE_SOCIALE. Evidenzia che nella fase monitoria non vi era stata nessuna questione sull’ubicazione dello studio principale dell’AVV_NOTAIO a RAGIONE_SOCIALE ed era stata prodotta corrispondenza dalla quale risultava l’indirizzo a RAGIONE_SOCIALE. Quindi sostiene che la presunzione di residenza derivante dai dati anagrafici sia stata superata dalla considerazione del luogo ove si svolgeva l’attività professionale.
2.Con il secondo motivo la ricorrente lamenta che il giudice della fase di opposizione sia giunto a conclusioni diverse da quella del giudice della fase monitoria, il quale si era dimostrato consapevole del rilievo probatorio che aveva la circostanza dell’esercizio dell’attività professionale dell’AVV_NOTAIO a RAGIONE_SOCIALE e sostiene che si configuri conflitto tra il giudicato del decreto ingiuntivo e quello della sentenza.
3.Con il terzo motivo la ricorrente sostiene che la compravendita era un rapporto tra privati che esulava dalla normativa sul consumatore, con conseguente applicazione dell’art. 18 cod. proc. civ. Evidenzia che il mediatore marittimo aveva assolto alla funzione di avvicinare due persone fisiche che avevano stipulato il contratto per scopi di natura non professionale e perciò sostiene che non ricorra ipotesi di contratto del consumatore.
4.Con il quarto motivo la ricorrente lamenta che la sentenza non abbia considerato come al fine della determinazione della competenza nei contratti del consumatore rilevi solo il domicilio reale, da individuare al momento della presentazione della domanda; evidenzia che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che
il domicilio al quale fa riferimento l’art. 66 d.lgs. 206/2005 sia il domicilio elettivo di cui all’art. 33 lett. u) d.lgs. 206/2005, in quanto ai fini della competenza il domicilio da prendere a riferimento è quello abituale.
5.Infine la ricorrente, soltanto in quanto accessorio alla statuizione sulla competenza, chiede la cassazione anche del capo relativo alla condanna alle spese.
6.Deve essere esaminato logicamente per primo il terzo motivo di ricorso, che deve essere rigettato in quanto esattamente la sentenza impugnata ha ritenuto applicabile la disciplina dei contratti del consumatore.
Invero per il consolidato principio secondo cui in tema di contratti del consumatore, ai fini dell’identificazione del soggetto avente diritto alla tutela del Codice del consumo di cui al d.lgs. 206/2005, non assume rilievo che la persona fisica rivesta la qualità di imprenditore o di professionista, ma lo scopo perseguito al momento della stipula del contratto, con la conseguenza che anche l’imprenditore individuale e il professionista dev ono essere considerati ‘consumator i ‘ allorch é concludono contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale (Cass. Sez. 3 10-3-2021 n. 6578 Rv. 660800-01).
La ricorrente non contesta il dato che NOME COGNOME abbia agito nella sua veste di soggetto privato e non di professionista, ma sostiene che la sua attività di mediazione sia consistita nel mettere in contatto due soggetti privati, il venditore dell’imbarcazione COGNOME e il soggetto che aveva eseguito la proposta di acquisto. Però, la stessa ricorrente allega che il venditore le aveva affidato la commercializzazione della sua imbarcazione sulla base di incarico di vendita; è in forza di tale contratto, concluso dal privato per soddisfare la sua esigenza,
estranea alla sua attività professionale, di reperire un compratore per l’imbarcazione della quale era proprietario, che la società ricorrente, la quale si dichiara svolgere attività di brokeraggio nel settore nautico, sostiene di avere diritto al pagamento della provvigione; pertanto si verte in ipotesi di contratto del consumatore. La stessa conclusione vale per l’importo chiesto dalla società a titolo di penale prevista nella proposta d’acquisto a favore del broker, in quanto la società ricorrente può sostenere di avere tale diritto esclusivamente in forza dell’incarico di vendita concluso con il venditore.
7.Anche il primo motivo è infondato.
La ricorrente, seppure deduce che la sentenza impugnata avrebbe dovuto ritenere la residenza effettiva del venditore a RAGIONE_SOCIALE, individua una serie di elementi, riferiti allo svolgimento dell’attività professionale, quale l’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE, alla titolarità di studio e di conto corrente a RAGIONE_SOCIALE, all’indicazione dell’indirizzo dello studio di RAGIONE_SOCIALE nella corrispondenza, sicuramente indicativi del fatto che a RAGIONE_SOCIALE ove svolgeva la sua attività il venditore aveva domicilio, ma non indicanti anche la residenza a RAGIONE_SOCIALE; infatti, è sulla base dei dati relativi all’attività professionale che la ricorrente sostiene il superamento della presunzione data dalle risultanze anagrafiche. Tuttavia, il Tribunale non ha fondato la sua valutazione sulle mere risultanze anagrafiche, ma sul fatto che la specifica indicazione della residenza a Terni era contenuta in tutti i documenti contrattuali e nessuno RAGIONE_SOCIALE argomenti della ricorrente è utile a superare questo dato o a ritenere che nei documenti contrattuali fosse stata indicata una residenza non corrispondente a quella effettiva del consumatore.
8.E’ infondato anche il quarto motivo, perché esattamente la sentenza impugnata ha dichiarato di non poter fare riferimento, al fine della competenza, al domicilio professionale del consumatore.
In questo modo la sentenza ha fatto corretta applicazione del principio posto da Cass. Sez. 6-2 12-1-2015 n. 181 Rv. 63396801, secondo il quale non ha rilevanza l’individuazione del domicilio effettivo del consumatore in base al luogo di svolgimento della sua attività lavorativa; ciò perché costituisce foro esclusivo e inderogabile per i contratti del consumatore (a meno che la previsione di altri fori nel contratto sia stata oggetto di trattativa individuale) il foro della residenza dello stesso consumatore al momento della domanda e, insieme a questo, il foro del domicilio elettivo del consumatore ai sensi dell’art. 33 co.2 lett. u) d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, che è esclusivamente quello che il consumatore può eleggere nel contratto all’atto della sua conclusione per tutte le vicende attinenti al contratto stesso, come stabilito dall’art. 47 cod. civ. (nello stesso senso secondo cui è foro esclusivo inderogabile, insieme alla residenza del consumatore, il foro del domicilio elettivo, Cass. Sez. 6-3 17-5-2011 n. 10832 Rv. 618043-01, Cass. Sez. 3 26-9-2008 n. 24262 Rv. 604663-01). Non potrebbe la ricorrente obiettare che l’indirizzo sia superato a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 66 -bis d.lgs. 206/2005 disposta dal d.lgs. 21 febbraio 2014 n. 21, perché la previsione dell’art. 63 prima delle modifiche disposte dal d.lgs. 21 febbraio 2014 n. 21 aveva il medesimo contenuto dell’attuale 66 -bis, individuando la competenza inderogabile del giudice del luogo della residenza o del domicilio. Quindi, rimane valida la considerazione che, poiché ai sensi dell’art. 33 co.2 lett. u) si presumono vessatorie le clausole che individuano come foro competente località diverse da quella della residenza e del domicilio elettivo, il domicilio alla quale fa riferimento l’attuale
previsione dell’art. 66 -bis, come il precedente art. 63, è necessariamente il domicilio elettivo.
La sentenza impugnata ha anche escluso che vi sia stata elezione di domicilio e la pronuncia non è stata oggetto di censura volta a sostenere che vi fosse stata una elezione di domicilio che il giudice non abbia considerato; quindi, la questione non richiede ulteriore disamina in questa sede.
9. E’ manifestamente infondato anche il secondo motivo, in quanto la circostanza che il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, dopo avere chiesto chiarimenti sulla questione della competenza, avesse emesso il decreto ingiuntivo evidentemente non comporta alcun giudicato sulla competenza. Solo nella fase di opposizione al decreto ingiuntivo si è instaurato il contraddittorio e perciò la parte interessata è stata posta in condizione di eccepire l’incompetenza.
10.Non deve neppure essere esaminato quello che la ricorrente qualifica come quinto motivo, perché la nuova statuizione sulle spese di lite viene chiesta esclusivamente in ragione dell’accoglimento del regolamento di competenza e per ciò senza formulare censure alla pronuncia in quanto tale che debbano essere esaminate in questa sede.
11.In conclusione il regolamento di competenza deve essere rigettato, avendo esattamente la sentenza impugnata dichiarato la competenza del Tribunale di Terni.
Al rigetto del ricorso consegue, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna della ricorrente alla rifusione a favore del resistente delle spese del presente giudizio, in dispositivo liquidate.
In considerazione dell’esito del ricorso per regolamento di competenza, stante la sua natura impugnatoria (cfr. Cass. Sez. 62 2-7-2020 n. 13636 Rv. 658724-01), a i sensi dell’art. 13 co . 1quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza e dichiara la competenza del Tribunale di Terni;
condanna la ricorrente alla rifusione a favore del resistente delle spese del giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege.
Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda