Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3494 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3494 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/02/2024
Ordinanza
su ricorso n. 17672/2023 per regolamento di competenza proposto da: RAGIONE_SOCIALE , difesa dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME, domiciliata a Roma presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME , difeso da ll’ AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-resistente- avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia n. 481/2023 del 12/07/2023.
Ascoltata la relazione del consigliere NOME COGNOME. Lette le osservazioni del Sostituto procuratore generale NOME
COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatti di causa
L ‘appaltatrice RAGIONE_SOCIALE otteneva dal Tribunale di Spoleto nei confronti del committente NOME COGNOME un decreto ingiuntivo di circa € 6.992 per corrispettivo di lavori di ristrutturazione di due appartamenti svolti sulla base di contratti di appalto del 12/5/2014 e del
3/6/2014. In sede di opposizione al decreto ingiuntivo, il committente eccepiva l’incompetenza territoriale del Tribunale di Spoleto in favore del Tribunale di Viterbo, in quanto egli aveva trasferito la propria residenza in provincia di Viterbo cinque mesi prima dell’emanazione del decreto ingiuntivo. Rigettata in primo gra do, l’opposizione veniva accolta su tale profilo in appello.
Ricorre in cassazione l’appaltatrice per regolamento di competenza, con tre motivi, illustrati da memoria. Resiste il committente con controricorso e memoria.
Ragioni della decisione
1. -Con il primo motivo (p. 4) l’appaltatrice denuncia la falsa applicazione dell’art. 33 co. 2 lett. u) cod. cons. (d. lgs. 206/2005) e argomenta, viceversa, l’applicabilità dell’art. 66 -bis cod. cons., così come novellato dall’art. 1 d. lgs. 21/2014 a d ecorrere dal 13/6/2014, ove si prevede che: «per le controversie civili inerenti all’applicazione delle sezioni da I a IV del presente capo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore ». Ci ò sulla base di un accordo del 16/2/2015 (quindi successivo all’entrata in vigore del menzionato dell’art. 66 -bis cod. cons.), in base al quale il committente si riconosceva debitore delle somme dovute a saldo dei lavori come ivi indicate e con le modalità ivi stabilite. Su tale accordo veniva fondata la richiesta di decreto ingiuntivo. Pertanto, la competenza avrebbe potuto essere ancorata non solo alla residenza, ma anche al domicilio, che la sentenza di primo grado aveva accertato essere a Spoleto, ove è ubicata l’RAGIONE_SOCIALE della quale era titolare il committente.
Il secondo motivo (p. 6) denuncia la violazione dell’art. 1182 co. 3 c.c. («L’obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della
scadenza»), poiché il 16/2/2015 vi è stata ricognizione di debito da parte del committente, che essendo liquido avrebbe dovuto essere saldato al domicilio del creditore, quindi a Spoleto.
Il terzo motivo (p. 7) denuncia la violazione degli artt. 44 c.c. e 31 disp. att. c.c. (secondo cui il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede, se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge e provato con la doppia dichiarazione fatta al comune di provenienza e a quello di destinazione). Nel caso di specie, nessuna prova di tali adempimenti predetti è stata prodotta dalla controparte.
2. -I tre motivi possono esaminarsi congiuntamente.
Essi non sono fondati.
Nella ricostruzione del diritto vivente in materia di foro del consumatore, punto di riferimento è Cass. SU 14669/03, ove -argomentando dall’allora vigente art. 1469 -bis n. 19 c.c. – si è statuito che il foro competente non può essere stabilito né legislativamente, né contrattualmente in «nessun altro luogo diverso da quello in cui il consumatore ha sede», con i seguenti corollari: (a) deroga delle norme sulla competenza del codice di procedura civile, (b) nullità delle clausole che stabiliscono «come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore» (cfr. art. 33 co. 2 lett. u cod. cons.), (c) non operatività dell’art. 118 2 co. 3 c.c.
Inoltre, come osservato dal P.M., nel caso di specie non si applica l’art. 66 -bis cod. cons. perché i contratti de quibus sono stati stipulati prima del 13/06/2014, data a partire dalla quale si applica la disposizione menzionata . Né l’applicabilità di tale disposizione può invocarsi sulla base del l’atto del febbraio del 2015 . A parte il claudicante rispetto del requisito della specificità/autosufficienza ex art. 366 n. 6 c.p.c.,
poiché il contenuto non è stato sunteggiato nei suoi profili rilevanti nel ricorso ( bensì meramente allegato al ricorso nel «fascicoletto dell’autosufficienza»), tale atto si profila come mera ricognizione di debito, che quindi non costituisce un elemento sulla cui base sia possibile radicare la competenza del giudice in modo autonomo dall’atto al quale esso si riferisce.
3.- Ne segue che la sentenza impugnata resiste ad ogni profilo di censura articolato nei tre motivi di ricorso. Nella parte rilevante, essa infatti argomenta nei seguenti termini. Si applica la disciplina del codice del consumo, per cui la competenza territoriale inderogabile è da determinare con riguardo alla residenza del consumatore al momento della domanda giudiziale. Il giudice di primo grado ha fondato la propria competenza sul rilievo che l’opponente avesse mantenuto la propria sede di lavoro a Spoleto. Tuttavia, una persona risiede là dove dimora abitualmente (elemento oggettivo) e volontariamente (elemento soggettivo), così come si manifesta dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali. In quel luogo permane la residenza anche quando la persona si rechi altrove per ragioni di lavoro o per altre ragioni, sempre che conservi in quel luogo l’abitazione, vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali. Nel caso di specie, l’opponente ha trasferito effettivamente la propria residenza in provincia di Viterbo, come si desume dalla variazione anagrafica, dalla scelta di un medico di famiglia del luogo, dal ricorso all’RAGIONE_SOCIALE in più occasioni, dai rapporti con il Comune di Bagnoregio, che dunque risulta essere il luogo di residenza del consumatore opponente al momento del ricorso per decreto ingiuntivo. Fin qui la sentenza impu-
foro esclusivo ed inderogabile -gnata.
In particolare – si può aggiungere – è irrilevante che i contratti di appalto de quibus non contengano una clausola vessatoria di deroga della competenza. Né (come già chiarito da Cass. SU 14669/03) opera l’art. 118 2 co. 3 c.c. Infine, è irrilevante l’eventuale inconsapevolezza del professionista circa il mutamento della residenza al momento della notifica dell’atto di citazione.
– Il ricorso è rigettato, è dichiarata la competenza del Tribunale di Viterbo (anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità), dinanzi al quale le parti sono rimesse per la riassunzione del processo nel termine ex art. 50 c.p.c.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1 -quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo uni ficato a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, dichiara la competenza del Tribunale di Viterbo (anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità), dinanzi al quale rimette le parti per la riassunzione del processo nel termine ex art. 50 c.p.c.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso a Roma il 17/01/2024.