SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO N. 9972 2025 – N. R.G. 00035580 2024 DEPOSITO MINUTA 23 12 2025 PUBBLICAZIONE 23 12 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della AVV_NOTAIO, ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al nNUMERO_DOCUMENTO promossa da:
(C.F.
)
e
(C.F.
sentati e
ni NOME
C.F.
C.F.
– parte attrice opponente-
nei confronti di:
(C.F./P.IVA ), in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore AVV_NOTAIO rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME; P.
– parte convenuta opposta-
Conclusioni di
e
‘ in via principale: accertare e dichiarare la nullità decreto ingiuntivo telematico portante il n. NUMERO_DOCUMENTO, emesso dal Tribunale di Milano in data 10 settembre 2024 e notificato il 20 settembre 2024, in quanto pronunciato da giudice incompetente per territorio ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), dovendo lo stesso essere chiesto ed ottenuto dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE;
in via subordinata: dichiarare che nulla era ed è dovuto dal signor per il suo ricovero presso la RAGIONE_SOCIALE
‘RAGIONE_SOCIALE‘
per essere la retta a carico dell
[
…
]
sempre in via subordinata : dichiarare nullo ex art. 1418 c.c. l’
dal signor di
provvedere al pagamento della retta di ricovero, perché contrario a norme imperative e comunque ni caso, privo di effetto dalla data del recesso
-per l’effetto : d ichiarare tenuta l’ RAGIONE_SOCIALE a provvedere al pagamento della retta di ricovero del signor per il suo ricovero, la RSA ‘RAGIONE_SOCIALE‘;
Sempre per l’effetto : revocare decreto ingiuntivo telematico portante il n. 12529/2024, emesso dal Tribunale di Milano in data 10 settembre 2024 e notificato il 20 settembre 2024.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite, oltre IVA e CPA come per legge, da liquidarsi a favore del sottoscritto avvocato ex art. 93 c.p.c.’
Conclusioni di
‘… dichiara di aderire all’eccezione avversaria di incompetenza territoriale del giudice adito, dando atto dell’orientamento espresso da codesta RAGIONE_SOCIALE Sezione con sentenza n. 8123 del 27 ottobre 2025, resa nella parallela vicenda che vede
contrapposta al medesimo sig.
quale congiunto obbligato in solido della sig.ra
premo
Si chiede pertanto che, preso atto dell’accordo delle parti sull’incompetenza del Tribunale di Milano in favore di quella del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, venga disposta con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo, rimettendo ogni altra questione al giudice competente per la riassunzione ‘ .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa e sullo svolgimento del processo.
1.1. e hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 125 il quale il Tribunale di Milano ha intimato il pagamento, in solido, della somma di € 15.203,33, oltre interessi legali e spese d el monitorio, a titolo di rette per il ricovero di nella residenza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE.
In via pregiudiziale di rito , gli opponenti hanno eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale di Milano essendo territorialmente competente il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE quale foro del consumatore; infatti, il sig. risiede a RAGIONE_SOCIALE e il sig. è stabilmente domiciliato presso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE to, sita a RAGIONE_SOCIALE.
Nel merito, gli opponenti hanno dedotto che non è dovuto il pagamento della retta in quanto il sig.
è malato di Alzheimer, pertanto, le prestazioni ricevute in RSA si qualificano come itarie integrate , regolate dall’art. 3 D.P.C.M. 14.02.2001, e in quanto tali a carico del RAGIONE_SOCIALE. Ciò premesso, gli opponenti chiedono che venga dichiarata, ai sensi dell ‘ art. 1418 c.c., la nullità del contratto di ingresso del sig. in RSA in quanto contrario a norme imperative e che venga dichiarato che nulla è dovuto a titolo di retta per il ricovero in struttura, con conseguenza revoca del decreto ingiuntivo opposto.
1.2. titolare della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, si è costituita in giudizio chiedendo il ri zione e la conferma del decreto ingiuntivo.
In particolare, quanto all’eccezione di rito, la società opposta ha osservato che l’art. 66 bis cod. consumo individua il foro del consumatore nel luogo di residenza o di domicilio elettivo del consumatore e che, nel caso di specie, il sig. risulta residente nel comune di Baranzate, rientrate nel circondario del Tribunale di Milano.
Nel merito, l’opposta ha rilevato che non sussiste un automatismo tra la presenza di una malattia cronico-degenerativa ed esigenza di prestazioni sanitarie inscindibilmente connesse con quelle socioassistenziali e che, nel caso di specie, il sig. usufruisce in struttura di prestazioni che potrebbero essere erogate a domicilio tanto che no o neppure individuato un trattamento terapeutico personalizzato; ciò premesso, l’opposta ha dedotto che il contratto sottoscritto con la struttura è valido e che gli opponenti sono tenuti a corrispondere le rette.
In via riconvenzionale, ha chiesto che controparte venga condannata a corrispondere le somme maturate nel per ssivo al deposito del ricorso monitorio (ulteriori € 18.795,00) e che, in caso di accoglimento delle domande attoree, l’ATS di RAGIONE_SOCIALE per la quale è stata formulata istanza di autorizzazione alla chiamata in causa -venga condannata a corrispondere la somma complessiva di € 33.998,23, pari all’ammontare delle rette portate dal decreto ingiuntivo e delle rette per il periodo successivo al deposito del ricorso monitorio.
1.3. All’udienza del 15.04.2025 le parti hanno insistito come da domande formulate in atti e la AVV_NOTAIO ha formulata una proposta conciliativa, rifiutata – all ‘ udienza del 02.07.2025 – dagli opponenti.
1.4. A ll’udienza del 17.12.2025 l’opposta ha dichiarato di aderire all’eccezione di incompetenza territoriale essendo intervenuta tra il sig. e la sentenza del Tribunale di Milano n. 8123/2025 che, a definizione di analoga questione , ha dichiarato l’incompetenza territoriale a favore del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE; in ragione della propria adesione all’eccezione pregiudiziale, ha chiesto la compensazione delle spese di lite.
Parte opponente ha insistito, di contro, per il riconoscimento delle spese di lite a proprio favore.
La causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell ‘ art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
2. Sull’eccezione di incompetenza territoriale.
2.1. Nonostante l’adesione di all’indicazione del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE quale AVV_NOTAIO territorialmente competente non è possibile decidere l’eccezione di incompetenza mediante l’emissione di un provvedimento (di natura meramente ordinatoria) ex art. 38 co. 2 c.p.c., atteso che tale tipo di provvedimento – a mezzo del quale il AVV_NOTAIO si limita sostanzialmente a prendere atto di un accordo sulla competenza territoriale intervenuto tra le parti sia pure in giudizio attraverso la proposizione dell’eccezione di incompetenza territoriale e l’adesione della controparte a tale eccezione – è possibile nei soli casi di competenza per territorio derogabile mentre la competenza del c.d. foro del consumatore sostanzia un’ipotesi di competenza territoriale inderogabile.
Ciò posto, nel caso di specie, è incontestato che gli opponenti hanno agito come consumatori ai sensi dell’art. 3 cod. consumo, che il sig. risiede a RAGIONE_SOCIALE e che il sig. è stabilmente domiciliato a RAGIONE_SOCIALE, seppur resident anzate.
Costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui il cumulo soggettivo di cause connesse per l’oggetto o per il titolo, che, per espressa previsione dell’art. 33 c.p.c., consente la modificazione della competenza per territorio, non è suscettibile di interpretazione estensiva, sicché esso opera soltanto con riferimento al foro generale delle persone fisiche o delle persone giuridiche (rispettivamente, art. 18 e art. 19 c.p.c.). La disposizione in esame consente quindi l’attrazione soltanto a favore di uno dei suindicati fori generali e non anche a favore di fori speciali operanti nei riguardi di una delle parti convenute ( ex plurimis Cass. 9369/2000; n. 12974/2004).
Ciò premesso, non rileva la sussistenza di un cumulo soggettivo di domande, il quale è espressione di una mera connessione per coordinazione, in cui la trattazione simultanea dipende dalla sola volontà delle parti, sicché non è consentita la deroga alla competenza per territorio in favore di fori speciali, salva il caso in cui le cause siano connesse o collegate da rapporto di evidente subordinazione (così Cass. n. 7505/2014), ipotesi che -come è evidente – non si configura nel caso di specie.
Deve perciò affermarsi che, in presenza dei presupposti di cui all’art. 3 cod. consumo, non è consentita l’applicazione del cumulo soggettivo di cui all’art. 33 c.p.c., dovendosi applicare l’art. 66 bis cod. consumo anche in presenza di consumatori aventi residenza o domicilio in luoghi differenti.
Infine, la clausola derogatoria della competenza apposta al contratto di ricovero (art. 20 ‘ Salvo che non sia diversamente disposto dalla legge, le controversie derivanti o comunque connesso al presente contratto sono devolute alle parti in via esclusiva alla competenza del Tribunale di Milano ) non è idonea a radicare la competenza dinanzi al Tribunale adito.
È sufficiente evidenziare che la pattuizione in esame contiene una clausola di riserva ( ‘ Salvo che non sia diversamente previsto dalla legge ‘ ) che, nel caso di specie, impone l ‘ applicazione del foro del consumatore ai sensi dell ‘ art. 66 bis cod. consumo.
Inoltre, non vi è modo di superare la presunzione di vessatorietà della clausola non avendo l ‘ opposto dimostrato che la clausola è stata oggetto di specifica trattativa (art. 34 co. 4 cod. consumo).
Va quindi dichiarata l’incompetenza territoriale del Tribunale adito per essere territorialmente competente il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
2.2. L’opposizione è quindi fondata, con conseguente necessità di revocare il decreto ingiuntivo considerato che, ‘ in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell’opposizione e di caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell’ordinanza, di cui all’art. 279, primo comma, cod. proc. civ., come modificato dall’art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Cass. n. 14594/2012).
3. Sulle spese di lite.
3.1. dev’essere condannata a rimborsare a controparte le spese di lite ai sensi dell’art. 91 c.p.c. ; tale ne non richiede esclusivamente una soccombenza di merito, assumendo rilievo anche quella avvenuta per ragioni di ordine processuale, purché la pronuncia che la dichiari, in forma di sentenza, chiuda il processo davanti al giudice, cioè, sia almeno conclusiva di una fase del giudizio.
Giova poi ricordare che l’art. 38 co. 2 c.p.c. trova applicazione solo in tema di competenza per territorio derogabile, mentre, ove sia sollevata un’eccezione di incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile, l’ordinanza o sentenza che l’accoglie ha natura decisoria, indipendentemente dal fatto che la controparte vi abbia aderito, sicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire anche sulle spese del procedimento (Cass. n. 11764/2016).
3.2. Ai fini della liquidazione delle spese di lite deve farsi riferimento al valore del petitum (scaglione 5.200,00 -26.000,00). Si ritiene poi di applicare i valori medi per la fase di studio e introduttiva e i valori minimi per la fase di trattazione e decisionale, tenuto conto dell’attività processuale svolta in concreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis , così provvede:
dichiara l’incompetenza territoriale del Tribunale adito sussistendo la competenza territoriale del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE;
per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 12529/2024 del 12.09.2024 emesso dal Tribunale di Milano;
assegna alle parti il termine di mesi tre dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione del giudizio innanzi al AVV_NOTAIO competente;
condanna a rifondere a controparte € 355,50 per spese esenti e € 3.390,00 per onorari, oltre a generali, iva e cpa, da distrarsi ai sensi dell ‘ art. 93 c.p.c. all ‘ AVV_NOTAIO.
Milano, 23 dicembre 2025
La AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME