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Foro del consumatore: la clausola che lo deroga

Un consumatore ha contestato l’acquisto di un’auto difettosa, ma il caso è stato spostato in un’altra città. La Corte di Cassazione ha confermato la validità della clausola contrattuale che derogava il foro del consumatore, poiché l’acquirente aveva firmato una dichiarazione attestante una specifica trattativa su quel punto. Tale firma è stata considerata una confessione stragiudiziale, rendendo la deroga al foro del consumatore pienamente efficace.

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Pubblicato il 8 dicembre 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Foro del Consumatore: Quando la Firma sul Contratto Annulla la Tua Tutela

Il foro del consumatore è una delle tutele più importanti previste dalla legge italiana. Stabilisce che, in caso di controversia, il consumatore ha il diritto di rivolgersi al tribunale del proprio luogo di residenza. Questa norma mira a evitare che il cittadino debba sostenere costi e disagi per difendere i propri diritti in una sede lontana, imposta dal professionista. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda che questa tutela non è assoluta. Vediamo come una clausola, apparentemente una semplice formalità, possa cambiare le carte in tavola.

I Fatti del Caso: L’Acquisto dell’Auto e la Clausola Inaspettata

Un acquirente stipula un contratto per l’acquisto di un’auto di lusso. Successivamente, scopre che il veicolo presenta vizi importanti, essendo stato incidentato più volte, e ha un valore inferiore a quello pattuito. Decide quindi di citare in giudizio la concessionaria venditrice davanti al Tribunale territorialmente competente secondo il suo domicilio.

La concessionaria si costituisce in giudizio e solleva un’eccezione preliminare: sostiene che il tribunale adito sia incompetente, indicando come foro competente quello della propria sede legale, in un’altra città. La base di questa richiesta è una clausola specifica, la numero 11 del contratto, che stabiliva la competenza del tribunale della sede della società venditrice. L’acquirente si oppone, sostenendo che tale clausola sia vessatoria e quindi nulla, in quanto deroga al foro del consumatore.

La Decisione dei Giudici e il Principio della Trattativa Individuale

Il Tribunale di primo grado accoglie l’eccezione della concessionaria e si dichiara incompetente. La motivazione si basa su un dettaglio cruciale: il contratto conteneva una dichiarazione, sottoscritta dall’acquirente, in cui si affermava che le clausole erano state “oggetto di specifica trattativa” tra le parti.

L’acquirente, non accettando la decisione, propone regolamento di competenza davanti alla Corte di Cassazione, sostenendo che la dichiarazione di avvenuta trattativa fosse una mera formula di stile e che il professionista non avesse fornito prova dell’effettività di tale negoziazione.

Le Motivazioni della Cassazione: Derogare il foro del consumatore è possibile

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del consumatore, confermando la competenza del tribunale della sede della concessionaria. Le motivazioni sono di grande importanza pratica.

La Corte ha chiarito che, sebbene il foro del consumatore sia inderogabile, la legge stessa (art. 34 del Codice del Consumo) prevede un’eccezione: la clausola che lo deroga non è considerata vessatoria se è stata oggetto di una trattativa individuale, seria ed effettiva. Ma come si prova questa trattativa?

Qui sta il punto centrale della decisione. Secondo la Cassazione, la dichiarazione sottoscritta dal consumatore nel contratto, in cui si attesta che la clausola sulla competenza è stata oggetto di “specifica trattativa”, non è una semplice formalità. Essa assume il valore di una confessione stragiudiziale ai sensi dell’art. 2735 c.c. Questo significa che tale dichiarazione costituisce piena prova del fatto che la trattativa è avvenuta. Di conseguenza, l’onere di dimostrare il contrario, ossia la falsità di quanto dichiarato, ricade sul consumatore stesso.

Inoltre, la Corte ha specificato che l’elezione di un domicilio diverso (in questo caso, presso un albergo) al momento dell’avvio della causa è irrilevante. Il domicilio che conta ai fini del foro del consumatore è quello eletto nel contratto al momento della sua conclusione, oppure la residenza anagrafica.

Conclusioni: Implicazioni Pratiche per i Consumatori

Questa ordinanza offre una lezione fondamentale: la firma apposta su un contratto non è mai un atto da prendere alla leggera, specialmente quando si sottoscrivono clausole che attestano l’avvenuta negoziazione di specifici punti. La dichiarazione di “specifica trattativa” non è una clausola di stile, ma una vera e propria dichiarazione di scienza con valore di confessione. Per il consumatore, questo significa che, una volta firmato, sarà estremamente difficile sostenere in un secondo momento che quella trattativa non sia mai avvenuta. La protezione del foro del consumatore, pur essendo un pilastro del diritto consumeristico, può essere legittimamente derogata se le parti concordano in tal senso attraverso una negoziazione provata dalla firma del consumatore stesso.

Una clausola che deroga il foro del consumatore è sempre invalida?
No, non è sempre invalida. La clausola non è considerata vessatoria, e quindi è valida, se è stata oggetto di una trattativa individuale specifica, seria ed effettiva tra il professionista e il consumatore.

Cosa succede se firmo una dichiarazione in cui attesto di aver negoziato una clausola specifica?
Secondo la Corte di Cassazione, tale dichiarazione ha il valore di una confessione stragiudiziale. Ciò significa che fa piena prova del fatto che la trattativa è realmente avvenuta, e spetta al consumatore che voglia contestarla dimostrare la falsità di quanto ha dichiarato e sottoscritto.

Posso scegliere un domicilio per radicare la competenza del tribunale di quel luogo dopo aver firmato il contratto?
No. L’elezione di domicilio fatta dopo la conclusione del contratto, ad esempio nell’atto di citazione, non è idonea a stabilire la competenza del foro del consumatore. I criteri validi sono la residenza o il domicilio eletto specificamente nel contratto per gli affari che ne derivano.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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