Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21153 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 21153 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/07/2024
ORDINANZA
R.G. 7151/2021
COGNOME.
Rep.
C.C. 21/5/2024
C.C. 14/4/2022
Regol. di comp. -Consumatore -Clausola di deroga alla competenza – Clausola di riconoscimento dello svolgimento di trattativa sul ricorso iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. proposto da:
COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e domiciliato presso l’indirizzo PEC comunicato dal difensore
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e domiciliata presso l’indirizzo PEC comunicato dal difensore
-controricorrente-
avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE di LUCCA n. 4191/2018 depositata il 29 gennaio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. NOME COGNOME ha convenuto in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, davanti al Tribunale di Lucca, per sentire accertare che essa gli aveva promesso in vendita un’autovettura Porsche rivelatasi di minor valore rispetto al prezzo indicato, in quanto vettura più volte incidentata; e su tale premessa ha chiesto che, disposta la riduzione del prezzo e constatato l’inadempimento della società convenuta, fosse pronunciata una sentenza ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., produttiva degli effetti del contratto definitivo non concluso.
Si è costituita in giudizio la società convenuta, eccependo preliminarmente l’incompetenza per territorio del Tribunale di Lucca in favore del Tribunale di Bologna e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda. Secondo la convenuta, era stato concluso tra le parti un contratto definitivo, rispetto al quale l’attore era inadempiente, sicché il contratto doveva essere dichiarato risolto per colpa dell’acquirente.
Nel corso del giudizio l’attore ha modificato la propria domanda originaria, chiedendo che venisse dichiarata la risoluzione del contratto per difetto delle qualità del bene promesso in vendita, ovvero per la vendita di aliud pro alio , con condanna della società convenuta alla restituzione del doppio della caparra.
Il Tribunale, con ordinanza del 29 gennaio 2021, ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Bologna, condannando l’attore al pagamento delle spese di lite.
Ha premesso il Tribunale che l’attore risultava residente nel Comune di Firenze e che l’elezione di domicilio presso un albergo del Comune di Camaiore (LU), effettuata a soli fini processuali, non poteva rilevare ai fini di identificare il foro del consumatore. Ha poi aggiunto il Tribunale che, anche volendo considerare come effettivamente operanti le regole sul foro del consumatore, le parti avevano apportato contrattualmente una valida deroga alle stesse;
risultava infatti dall’art. 11 del contratto che le parti avevano stabilito la competenza del Tribunale di Bologna non soltanto con espressa approvazione per iscritto, ma anche all’esito di un’apposita trattativa individuale tra le parti, il che escludeva che potesse trattarsi di una clausola vessatoria.
A completamento della propria decisione, il Tribunale ha osservato che la clausola in questione non aveva istituito una competenza esclusiva del Tribunale, il che imponeva di valutare anche l’operatività dei fori generali. Nel caso in esame, però, conducevano alla competenza del Tribunale di Bologna sia il foro generale delle persone giuridiche (art. 19 cod. proc. civ.), essendo Bologna la sede della società convenuta, sia il forum contractus e il forum destinatae solutionis (art. 20 cod. proc. civ.); ciò in quanto il contratto preliminare era stato sottoscritto a Bologna e nella stessa città si sarebbe dovuto raccogliere il consenso delle parti in relazione all’originaria domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto (art. 1182, ultimo comma, cod. civ., domicilio del debitore).
Contro l’ordinanza del Tribunale di Lucca NOME COGNOME ha proposto regolamento di competenza con atto affidato a tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con memoria difensiva.
Con ordinanza interlocutoria 30 agosto 2022, n. 25480, la Sesta Sezione Civile di questa Corte ha osservato che non sussisteva la causa di improcedibilità del ricorso ipotizzata nella proposta di decisione e che, trattandosi di un regolamento di competenza, esso doveva essere deciso seguendo la procedura di cui all’art. 380 -ter cod. proc. civ. (nel testo allora vigente), con trasmissione al AVV_NOTAIO generale per le conclusioni.
È stata rifissata la trattazione ai sensi del vigente art. 380ter del codice di rito.
Il AVV_NOTAIO generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con declaratoria di competenza del Tribunale di Bologna.
RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione degli artt. 66bis , 33, lettere t ) e u ), 34 e 35 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206.
Il ricorrente osserva che la clausola derogatoria della competenza dovrebbe essere definita vessatoria e, nonostante la sottoscrizione, inidonea allo scopo, anche perché il riferimento al fatto che tale clausola fosse stata oggetto di trattativa era soltanto formale; d’altra parte, è il professionista che invoca l’applicazione di quella clausola ad essere onerato di fornire la prova che quella trattativa sia stata effettiva, cosa nella specie non avvenuta; né il Tribunale avrebbe dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto che la deroga fosse valida.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 66bis del d.lgs. n. 206 del 2005 e dell’art. 47 del codice civile.
Il ricorrente contesta l’ordinanza del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che l’elezione di domicilio presso un hotel di Camaiore fosse fittizia; in realtà, quello era il suo domicilio effettivo, non avente una rilevanza solo processuale, come risulterebbe da una serie di motivi di fatto ivi indicati. E comunque, egli aggiunge, la competenza avrebbe dovuto essere indicata, semmai, nel Tribunale di Firenze (luogo di residenza anagrafica) e non in quello di Bologna.
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 66 -bis del d.lgs. n. 206 del 2005 in relazione all’art. 11 del contratto e alla sua corretta interpretazione.
Osserva il ricorrente che la clausola in questione, contenuta nell’art. 11 del contratto, non potrebbe definirsi derogatoria del foro del consumatore, poiché tale previsione non risulta dal suo
tenore testuale, né ha individuato un foro esclusivo. Per cui, ove anche fosse ritenuta valida, non sarebbe idonea a fondare la declinatoria di competenza pronunciata dal Tribunale di Lucca.
Il Collegio ricorda innanzitutto che l’art. 66 -bis del d.lgs. n. 206 del 2005 definisce come inderogabile la competenza territoriale del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore e che la clausola derogatoria di tale competenza è vessatoria (art. 33, comma 2, lettera u , d.lgs. cit.), mentre non si considera vessatoria detta clausola (art. 34, comma 4) se è stata oggetto di trattativa individuale.
4.1. Tanto premesso, la Corte ritiene che il ricorso sia infondato in relazione a tutte le censure.
4.2. Giova ricordare, dando continuità ad un orientamento giurisprudenziale già enunciato in passato, che il domicilio elettivo del consumatore, ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettera u ), del d. lgs. n. 206 del 2005, il quale, insieme alla residenza dello stesso al momento della domanda, è foro esclusivo ed inderogabile (a meno che la previsione di altri fori nel contratto sia stata oggetto di trattativa individuale), è esclusivamente quello che il consumatore può eleggere nel contratto all’atto della sua conclusione per tutte le vicende attinenti al contratto stesso, come stabilito dall’art. 47 cod. civ.; ne consegue che non sono riconducibili ad esso elezioni di domicilio successive del consumatore, fatte prima dell’inizio del giudizio o nello stesso atto introduttivo di esso (così l’ordinanza 17 maggio 2011, n. 10832, ribadita dalla successiva ordinanza 12 gennaio 2015, n. 181).
Alla luce di questo principio, la prima delle questioni che il regolamento di competenza pone è infondata, perché è lo stesso ricorrente a dichiarare che l’elezione di domicilio da lui compiuta presso un albergo del Comune di Camaiore ebbe luogo solo con l’atto di citazione e non in sede contrattuale; sicché si tratta di
un’elezione inidonea a radicare la competenza del foro del consumatore.
4.2. Il secondo punto da esaminare è quello della deroga al foro del consumatore, in relazione al quale il ricorrente lamenta che la trattativa prevista dall’art. 11 del contratto dalla quale discenderebbe, in caso positivo, la non vessatorietà della clausola, secondo l’art. 34, comma 4, cit. non sarebbe tale e non potrebbe, quindi, consentire una valida deroga alla competenza.
La giurisprudenza di questa Corte, com’è noto, ha affermato che il foro del consumatore, sebbene esclusivo, è di natura derogabile, in forza di quanto previsto dall’art. 33, comma 2, lettera u ), cit., sempre che si dimostri l’esistenza di una specifica trattativa tra le parti, sicché la prova di tale circostanza costituisce onere preliminare a carico del professionista che intenda avvalersi della clausola di deroga, ponendosi l’esistenza della trattativa come un prius logico rispetto alla dimostrazione della natura non vessatoria di siffatta clausola (così l’ordinanza 10 luglio 2013, n. 17083). La trattativa cui la norma fa riferimento deve avere il requisito della serietà, della effettività e della individualità (ordinanza 14 gennaio 2021, n. 497, in linea con l’ordinanza 28 aprile 2020, n. 8268).
Alla luce di questi precedenti, la Corte osserva che il citato art. 11 del contratto, che il ricorrente trascrive nel corpo del ricorso, contiene un riconoscimento, da parte del proponente (che è, appunto, il COGNOME), del fatto che le clausole ivi contenute erano state « oggetto di specifica trattativa con la RAGIONE_SOCIALE prima della formulazione della presente proposta ». Ora, se è evidente che una simile frase non dimostra, in sé e per sé, in quali termini la trattativa voluta dalla legge si sia realmente svolta, è altrettanto vero che essa costituisce, pur sempre, una dichiarazione di scienza che l’odierno ricorrente ha firmato. Dichiarazione che concerne pur sempre un fatto, atteso che la parola ‘ trattativa ‘ rappresenta
certamente un fatto o, se si vuole, una sequenza di fatti, attraverso i quali essa si manifesta.
Simile dichiarazione deve allora essere intesa anche come una sorta di confessione stragiudiziale fatta alla controparte (art. 2735, primo comma, cod. civ.), che assume, appunto, lo stesso valore di quella giudiziale e, dunque, spiega efficacia di prova. Il che viene a significare che, in mancanza di elementi idonei a dimostrarne la falsità, la dichiarazione deve ritenersi valida e soggetta, in punto di revocabilità, al regime dell’art. 2732 c odice civile.
La Corte ritiene non condivisibile, d’altra parte, la tesi proposta dal ricorrente nel primo motivo -benché ripresa da un’autorevole fonte dottrinale -secondo cui la dichiarazione confessoria derivante da una previsione contrattuale come quella suindicata dovrebbe essere assimilata ad una delle clausole di cui alla lettera t ) del comma 2 del citato art. 33; questa tesi non può essere recepita, perché una dichiarazione confessoria non comporta limitazioni alla facoltà di addurre prove, bensì costituisce essa stessa una prova, nel senso che si è in precedenza chiarito. La tutela del consumatore resta affidata, in disparte l’ipotesi della falsità, all’art. 2732 c od. civ. già citato.
4.3. Rimane da considerare, in ultimo, la questione, posta nel terzo motivo di ricorso, secondo cui la clausola derogatoria della competenza non sarebbe idonea allo scopo, in quanto non contiene la previsione di esclusività di quel foro.
L’osservazione in sé pertinente, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale l’ eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal convenuto deve sostanziarsi nella contestazione dell ‘ applicabilità del criterio di competenza territoriale inderogabile indicato dall ‘ attore e di tutti i possibili criteri di competenza territoriale derogabile relativi alla lite, dovendo altrimenti ritenersi l ‘ eccezione di incompetenza come non
proposta, siccome incompleta (ordinanza 30 luglio 2021, n. 21989) -è, nel caso specifico, priva di fondamento.
Ed invero, pur avendo lo stesso Tribunale di Lucca dato atto che la clausola derogatoria prevista nell’art. 11 del contratto non indicava una competenza effettivamente esclusiva, è altrettanto vero che l’ordinanza impugnata ha individuato nel Tribunale di Bologna anche i fori concorrenti alla luce dei criteri di cui agli artt. 19 e 20 cod. proc. civ., con una ricostruzione in fatto che -avendo la parte convenuta, d’altro canto, eccepito la competenza del Tribunale di Bologna quanto ai fori concorrenti -non è stata oggetto di una puntuale contestazione da parte del ricorrente.
Il ricorso, pertanto, è rigettato, dichiarandosi la competenza del Tribunale di Bologna.
A tale esito segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del presente regolamento di competenza.
Sussistono inoltre le condizioni di cui a ll’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Bologna e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente regolamento, liquidate in complessivi euro 2.200. Fissa per la riassunzione il termine di cui all’art. 50 c od. proc. civ., con decorrenza dalla comunicazione della presente.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 21 maggio 2024.
Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME