Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5134 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5134 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 224/2024 R.G. proposto da:
NOME NOME, in proprio ex art. 86 c.p.c.
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME -controricorrente- avverso l’ordinanza del Tribunale di Foggia n. cronol. 13613 -RG n. 6923/2022 del 13/11/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con l’atto introduttivo del presente giudizio, NOME COGNOME ha citato dinanzi al Tribunale di Foggia l’AVV_NOTAIO, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo emesso per l’importo di euro 6.676,43 e
relativo al credito fatto valere dal predetto professionista nei suoi confronti a titolo di compenso per prestazioni professionali nell’ambito di una causa civile in materia contrattuale.
Per quanto di interesse in questa sede, in via preliminare l’opponente ha eccepito l’incompetenza per territorio del Tribunale di Foggia in favore del Tribunale di Roma, quale foro del consumatore.
A seguito di rimessione degli atti al presidente da parte del giudice monocratico, originario assegnatario AVV_NOTAIO causa, in quanto il giudizio doveva essere trattato dal tribunale in composizione collegiale ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011, il Tribunale di Foggia, con ordinanza n. cronol. 13613 -RG n. 6923/2022 in data 13.11.2023, ha revocato il decreto opposto, ha dichiarato la sua incompetenza per territorio, essendo invece competente il Tribunale di Roma, ed ha condannato l’opposto al pagamento delle spese processuali.
Nella motivazione, il Tribunale ha ritenuto che l’opponente rivestisse la qualità di consumatore e che il criterio di collegamento in questione prevalesse su quello stabilito dal predetto art. 14 d.lgs. n. 150/2011.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per regolamento di competenza avverso l’ordinanza in questione sulla scorta di un unico motivo.
NOME COGNOME ha resistito con il deposito di una memoria.
Formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, il ricorrente ha presentato istanza di decisione.
Il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Entrambe le parti hanno presentato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare, il ricorrente ha eccepito la tardività del deposito, da parte del resistente, AVV_NOTAIO memoria difensiva, per essere ciò avvenuto oltre il termine di venti giorni dalla notificazione del ricorso per
regolamento di competenza ex art. 47, quinto comma, c.p.c., nel testo vigente ratione temporis .
Da parte sua, la difesa del resistente ha sostenuto che il predetto comma dell’art. 47 c.p.c., era stato modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b), d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, che aveva allungato il termine in questione a quaranta giorni, e ciò in relazione ai procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023, ex art. 7, comma 1, di detto decreto; tale termine risultava osservato.
In subordine, secondo il resistente, andava considerato che il deposito AVV_NOTAIO memoria difensiva doveva avvenire obbligatoriamente in via telematica e che, fino all’attribuzione al ricorso del numero di ruolo, la relativa trasmissione era impossibile; avuto riguardo al fatto che l’iscrizione a ruolo del ricorso era avvenuta il ventesimo giorno successivo alla sua notificazione, il resistente non avrebbe mai potuto costituirsi nel medesimo termine, sicché quest’ultimo avrebbe dovuto considerarsi decorrente dalla scadenza di quello previsto per il deposito del ricorso. Sull’eccezione si osserva quanto segue.
Deve premettersi che la scrittura difensiva AVV_NOTAIO parte a cui è notificato il ricorso per regolamento di competenza, depositata oltre i venti giorni stabiliti dall’art. 47 ultimo comma c.p.c., deve essere esaminata dalla Corte di cassazione, anche ai fini delle spese, se il ricorrente non ne rileva il tardivo deposito, perché il termine è ordinatorio (cfr.: Cass. n. 3075/1999; Cass. n. 6792/2000).
Nella specie, tuttavia, il ricorrente ha sollevato eccezione di tardività.
Ciò premesso, quanto alla portata applicativa AVV_NOTAIO norma transitoria di cui all’art. 7 d.lgs. n. 164/2024, questa Corte ha ritenuto che « il primo comma dell’art. 7 del decreto correttivo è norma transitoria delle sole modifiche del giudizio di primo grado » e che, in ogni caso, qualunque soluzione estensiva concernente la disciplina intertemporale deve confrontarsi con il generale principio di irretroattività AVV_NOTAIO nuova
normativa: « l’art. 11 delle preleggi, secondo cui la legge dispone solo per il futuro, sancisce un principio generale che implica, ove non diversamente disposto, l’applicabilità AVV_NOTAIO legge nuova, nell’ambito dei giudizi in corso, ai soli atti posti in essere dopo l’entrata in vigore delle disposizioni modificative, come individuata ai sensi dell’art. 10 delle preleggi (secondo cui la legge entra in vigore nel 15° giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale), non potendo incidere su quelli compiuti anteriormente (cfr. Cass. 7119/2010 con riferimento all’art. 58 L. 69/2009; Cass. 2613/1979, Cass. 1715/1975 con riferimento all’art. 20 AVV_NOTAIO L. 533/1973 in tema di controversia di lavoro) » (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 14986/2025). , il deposito AVV_NOTAIO memoria del resistente non può che essere ritenuto tardivo (nello stesso
Ebbene, in virtù del principio tempus regit actum senso, si veda: Cass. n. 30212/2025).
Sotto il secondo profilo, deve escludersi che il problema segnalato dalla difesa del resistente sia stato provocato dalla disposizione di cui all’art. 196quater , primo comma, disp. att. c.p.c., nel testo vigente ratione temporis , secondo cui « il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche ».
Infatti, anche in assenza di obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali, l’iscrizione a ruolo del ricorso avrebbe potuto avvenire l’ultimo giorno utile, con effetti analoghi per la controparte.
Si ritiene, in proposito, che il chiaro tenore AVV_NOTAIO norma di cui all’art. 47, quinto comma, c.p.c. non consenta di ritenere che il termine assegnato al resistente per il deposito AVV_NOTAIO memoria debba decorrere dalla scadenza di quello assegnato al ricorrente per il deposito del ricorso.
Inoltre, anche le norme sul deposito telematico degli atti processuali contengono disposizioni in virtù delle quali può essere autorizzato il
deposito cartaceo onde ovviare a difficoltà relative alla trasmissione in via telematica.
Ne deriva che l’eccezione di tardività del ricorrente deve essere accolta.
Passando all’esame del ricorso, esso deve essere considerato ammissibile, in quanto la sentenza – ma lo stesso vale, per identità di ratio , per i procedimenti che si chiudono con ordinanza – con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l’incompetenza territoriale e revoca il decreto stesso, decidendo solo in ordine alla competenza ed alle spese, deve essere impugnata esclusivamente con il regolamento di competenza di cui all’art. 42 c.p.c. (cfr.: Cass. n. 1372/2016; Cass. n. 21422/2016; Cass. n. 20839/2021).
Con l’unico motivo, il ricorrente ha sostenuto la sussistenza AVV_NOTAIO competenza per territorio in capo al Tribunale di Foggia, assumendo che l’opponente aveva eletto domicilio in Foggia, INDIRIZZO, e che già il giudice monocratico, con provvedimento del 03.07.2023, aveva rigettato l’eccezione di incompetenza; detto provvedimento sarebbe passato in giudicato, in assenza di impugnazione.
Il ricorso è infondato sotto entrambi i profili.
Deve premettersi che nelle controversie in cui l’avvocato chieda la condanna del cliente al pagamento degli onorari per prestazioni professionali giudiziali in materia civile, la competenza è dell’ufficio giudiziario individuato in base al criterio del foro del consumatore, che è criterio inderogabile e prevalente su ogni altro (cfr.: Cass. n. 3241/2024).
Nella specie, la qualità di consumatore rivestita dall’opponente non è messa in discussione dall’odierno ricorrente.
Per quanto concerne il provvedimento assunto con ordinanza in data 01.08.2023 dal giudice monocratico al quale era stato originariamente assegnato il fascicolo, deve rilevarsi che, pur contenendo la relativa motivazione alcune considerazioni in tema di competenza, nel dispositivo il giudice si è limitato a rimettere il fascicolo al Presidente AVV_NOTAIO Seconda
Sezione Civile per i provvedimenti di competenza, in quanto il procedimento doveva essere trattato dal tribunale in composizione collegiale ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011.
Pertanto, il provvedimento in questione non contiene alcuna decisione in ordine alla competenza, né una tale eventualità avrebbe potuto verificarsi, attesa l’attribuzione AVV_NOTAIO causa al collegio e non al giudice monocratico.
Ne deriva che nessun giudicato risulta essersi formato sul punto.
Per il resto, il ricorrente, senza porre in discussione la residenza anagrafica AVV_NOTAIO controparte in Roma, laddove è stato notificato il decreto ingiuntivo, sostiene che l’ex cliente aveva eletto domicilio in Foggia, INDIRIZZO, e ciò mediante una scrittura datata 16.12.2021, con cui egli aveva autorizzato l’AVV_NOTAIO a ritirare in sua vece, il giorno successivo, la documentazione custodita dall’odierno ricorrente stesso presso lo studio, in relazione al contenzioso in cui egli lo aveva assistito.
Nella memoria illustrativa, poi, l’AVV_NOTAIO ha richiamato un’ulteriore elezione di domicilio presso il suo studio, in FoggiaINDIRIZZO INDIRIZZO, emergente dalla sentenza del Tribunale di Foggia n. 1610 del 2008, prodotta dalla controparte.
Quest’ultima indicazione è inammissibile, visto che la funzione AVV_NOTAIO memoria di cui all’art. 380bis , comma 2, c.p.c., – al pari AVV_NOTAIO memoria prevista dall’art. 378 c.p.c., sussistendo identità di ” ratio ” – è solo quella di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli (cfr.: Cass. n. 30760/2018).
Per quanto riguarda, poi, la prima indicazione innanzi menzionata, deve osservarsi che, ex art. 43 c.c., « il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi », e che, ex art. 47, primo comma, c.c., « si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari ».
Premesso che in questa sede non è in discussione il domicilio determinato ex art. 43 c.c., deve osservarsi che, come già affermato da questa Corte,
in tema di contratti del consumatore, ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. n. 206 del 2005, si presumono vessatorie le clausole che individuano come foro competente località diverse da quella AVV_NOTAIO residenza e del domicilio elettivo, cosicché il domicilio a cui fa riferimento l’attuale previsione dell’art. 66bis , è necessariamente quello elettivo (cfr.: Cass. n. 12315/2024).
Inoltre, il domicilio elettivo del consumatore, ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. n. 206 del 2005, il quale, insieme alla residenza dello stesso consumatore al momento AVV_NOTAIO domanda, costituisce foro esclusivo ed inderogabile (a meno che la previsione di altri fori nel contratto sia stata oggetto di trattativa individuale), è esclusivamente quello che il consumatore può eleggere nel contratto all’atto AVV_NOTAIO sua conclusione per tutte le vicende attinenti al contratto stesso, come stabilito dall’art. 47 c.c. (cfr.: Cass. n. 21153/2024; Cass. n. 181/2015).
Pertanto, non sono allo stesso riconducibili elezioni di domicilio successive del consumatore, fatte prima dell’inizio del giudizio o nello stesso atto introduttivo di esso (cfr.: Cass. n. 10832/2011).
In concreto, dall’esame AVV_NOTAIO scrittura sopra menzionata risulta che:
-la stessa contiene una semplice indicazione -e non, invece, un’elezione – di domicilio, sicché non è possibile evincere la sussistenza di un’univoca volontà da parte dell’interessato di eleggere domicilio in un luogo diverso dalla sua residenza;
-detta scrittura non si identifica con il contratto intercorso tra l’odierno ricorrente ed il cliente, mentre l’affare in essa indicato è costituito unicamente dal ritiro di documenti ad opera di un altro soggetto;
-infine, deve escludersi che la delega in questione contenga un’elezione di domicilio relativa alla controversia sul pagamento del compenso in favore del difensore odierno ricorrente, visto che una tale controversia non risultava ancora insorta all’epoca AVV_NOTAIO scrittura.
Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, dovendosi ritenere corretta l’indicazione del Tribunale di Roma quale giudice competente in relazione alla controversia in esame.
Risultando inammissibile l’attività difensiva del resistente, nulla va disposto in ordine alle spese processuali.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 380bis , ultimo comma, e 96, quarto comma, c.p.c., sussistono i presupposti per condannare il ricorrente al pagamento, in favore AVV_NOTAIO cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00, il tutto come da dispositivo.
Sussistono, infine, i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso il ricorso per regolamento di competenza e dichiara la competenza del Tribunale di Roma; nulla sulle spese; visti gli artt. 380bis , ultimo comma, e 96, quarto comma, c.p.c., condanna altresì il ricorrente al pagamento, in favore AVV_NOTAIO cassa delle ammende, di una somma di denaro pari ad euro 1.000,00.
Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/01/2026.
Il Presidente
NOME COGNOME