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Foro del consumatore: incompetenza e revoca decreto

Un consumatore si oppone a un decreto ingiuntivo per un contratto d’opera, eccependo l’incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del foro del consumatore. La società creditrice aderisce all’eccezione. Il Tribunale di Sondrio accoglie l’eccezione, dichiara la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Lecco, revoca il decreto ingiuntivo e condanna la società a rimborsare le spese legali al consumatore, applicando il principio del foro del consumatore come inderogabile.

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Pubblicato il 14 maggio 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Foro del Consumatore: Quando il Giudice si Dichiara Incompetente e Revoca il Decreto Ingiuntivo

Il principio del foro del consumatore rappresenta una delle tutele fondamentali previste dalla legge per i cittadini nelle controversie contro aziende e professionisti. Una recente sentenza del Tribunale di Sondrio ha riaffermato con chiarezza la sua inderogabilità, dichiarando la propria incompetenza e revocando un decreto ingiuntivo emesso erroneamente. Questo caso offre spunti pratici essenziali per comprendere come funziona questa garanzia e quali sono le conseguenze per chi non la rispetta.

I Fatti di Causa

La vicenda ha inizio quando una società, fornitrice di un impianto a pompa di calore, ottiene un decreto ingiuntivo per un importo di circa 18.000 euro contro un cliente. Quest’ultimo, ritenendo l’impianto affetto da gravi vizi e difetti, decide di opporsi al decreto.

Tuttavia, prima ancora di entrare nel merito della questione (ovvero l’esistenza dei difetti), il cliente solleva una questione preliminare di carattere procedurale: l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Sondrio, che aveva emesso il decreto.

L’Eccezione basata sul Foro del Consumatore

L’argomento centrale dell’opposizione del cliente si basa sul fatto che egli agiva in qualità di consumatore, ovvero una persona fisica che aveva acquistato il bene per scopi estranei alla propria attività professionale. Il contratto era stato concluso per soddisfare esigenze di vita quotidiana.

In questi casi, la legge (in particolare l’art. 66 bis del Codice del Consumo) stabilisce una competenza territoriale esclusiva e inderogabile: quella del tribunale del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio. Nel caso di specie, il cliente risiedeva ad Abbadia Lariana, rientrante nella giurisdizione del Tribunale di Lecco.

Sorprendentemente, la società che aveva richiesto il decreto ingiuntivo, una volta costituitasi in giudizio, ha aderito all’eccezione sollevata dal consumatore, riconoscendo la competenza del Tribunale di Lecco.

La Decisione del Tribunale di Sondrio

Il Giudice, rilevato che la questione dell’incompetenza territoriale era sufficiente a definire il giudizio, ha accolto l’eccezione.

La decisione è stata netta:
1. Dichiarazione di incompetenza: Il Tribunale di Sondrio si è dichiarato territorialmente incompetente a decidere la causa.
2. Indicazione del giudice competente: Ha indicato nel Tribunale di Lecco il giudice naturale della controversia.
3. Revoca del decreto ingiuntivo: Di conseguenza, il decreto ingiuntivo emesso in precedenza è stato revocato.
4. Condanna alle spese: La società che aveva iniziato la causa nel foro sbagliato è stata condannata a rimborsare tutte le spese legali sostenute dal consumatore in questa fase.

Le Motivazioni

Il Giudice ha motivato la sua decisione sottolineando la natura del rapporto contrattuale: da un lato un professionista (la società) e dall’altro un consumatore. Questa qualifica fa scattare automaticamente l’applicazione del foro del consumatore, una norma posta a protezione della parte considerata contrattualmente più debole. Questo foro è esclusivo e inderogabile, il che significa che non può essere modificato neanche con un accordo tra le parti, a meno che non sia stato oggetto di una trattativa individuale specifica.

Il Tribunale ha chiarito che l’incompetenza era così palese da essere rilevabile anche d’ufficio dal giudice stesso. La conseguenza diretta della dichiarazione di incompetenza è la revoca dell’atto emesso dal giudice incompetente, in questo caso il decreto ingiuntivo. Sul punto delle spese legali, la sentenza ha precisato che, nonostante l’adesione della società all’eccezione, il principio di soccombenza trova piena applicazione. La società, avendo adito un tribunale incompetente, ha dato causa al giudizio di opposizione ed è quindi risultata soccombente sulla questione pregiudiziale di rito, con il conseguente obbligo di rifondere le spese legali al consumatore.

Le Conclusioni

Questa sentenza ribadisce un principio fondamentale: la scelta del tribunale in una controversia con un consumatore non è libera. Il professionista ha l’obbligo di avviare l’azione legale presso il tribunale di residenza del consumatore. Un errore su questo punto procedurale comporta conseguenze gravi: l’atto giudiziario (come un decreto ingiuntivo) viene annullato e chi ha sbagliato è tenuto a pagare le spese legali della controparte. Per il consumatore, ciò significa avere la possibilità di difendersi “in casa”, senza doversi sobbarcare i costi e i disagi di un processo in una sede lontana, vedendosi inoltre rimborsate le spese per aver fatto valere un proprio diritto.

Cosa succede se un’azienda avvia una causa contro un consumatore in un tribunale diverso da quello della sua residenza?
Il consumatore può sollevare un’eccezione di incompetenza territoriale. Se il giudice la accoglie, dichiara la propria incompetenza, revoca gli atti emessi (come un decreto ingiuntivo) e indica il tribunale corretto presso cui la causa dovrà essere eventualmente riproposta.

Chi paga le spese legali se il giudice si dichiara incompetente per violazione del foro del consumatore?
Le spese legali sono a carico della parte che ha iniziato il giudizio presso il tribunale sbagliato. In base al principio di soccombenza, l’azienda o il professionista che ha errato deve rimborsare al consumatore le spese sostenute per far valere l’incompetenza.

La revoca del decreto ingiuntivo per incompetenza del tribunale estingue il debito?
No. La revoca del decreto è una conseguenza procedurale e non decide sul merito della pretesa creditoria. L’azienda può ancora tentare di recuperare il proprio credito, ma dovrà iniziare una nuova azione legale da capo, questa volta davanti al tribunale territorialmente competente, ovvero quello del foro del consumatore.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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