Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4510 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4510 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7577/2025 R.G. proposto da
COGNOME RAGIONE_SOCIALE , in
persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME e NOME COGNOME , rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME unitamente all’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME
-resistenti –
Oggetto: Regolamento di competenza -Contratti bancari -Fideiussione -Foro del consumatore -Operatività -Presupposti -Clausola contrattuale
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Ud. 11/02/2026 CC
nonché contro
COGNOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
-resistente – avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto n. 303/2025 depositata il 03/04/2025.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 11/02/2026 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la memoria del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso e la declaratoria di competenza del Tribunale di Grosseto
RITENUTO IN FATTO
RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE (di seguito, per brevità, ‘COGNOME RAGIONE_SOCIALE‘) impugna con regolamento necessario di competenza la sentenza del Tribunale di Grosseto n. 303/2025, pubblicata in data 3 aprile 2025, la quale decidendo sull’opposizione proposta da NOME COGNOME, COGNOME e NOME COGNOME avverso il decreto ingiuntivo n. 355/2023 ottenuto dalla medesima COGNOME RAGIONE_SOCIALE quale credito determinato dalla garanzia fideiussoria rilasciata dai medesimi opponenti -ha dichiarato l’incompetenza territoriale dello stesso Tribunale di Grosseto a favore del Tribunale di Livorno, dichiarando conseguentemente la nullità del decreto ingiuntivo e fissando termine per la riassunzione innanzi il giudice ritenuto competente.
Il Tribunale, infatti, ha rilevato che la società debitrice principale -nei cui confronti, nelle more, era stata aperta procedura
di liquidazione giudiziale -aveva concluso con l’odierna ricorrente quattro contratti – due prestiti chirografari, un contratto di conto corrente e un contratto di anticipi fatture -rispetto ai quali si erano costituiti fideiussori NOME COGNOME, COGNOME e NOME COGNOME.
In tutti contratti, ha rilevato il Tribunale, era contenuta una clausola che individuava, quale foro competente per ogni controversia concernente l’applicazione e l’interpretazione dei contratti, il foro nella cui circoscrizione si trovava la sede della Banca -e cioè Livorno -ma stabiliva altresì, nel caso in cui il cliente fosse un consumatore, che unico foro competente fosse quello previsto dalla legge.
Il Tribunale ha escluso l’operatività del foro del consumatore rispetto ai fideiussori, rilevando che, al momento della concessione della garanzia, gli stessi ricoprivano ruoli direttivi nella società debitrice principale, da ciò dovendosi derivare che il debito era stato assunto non in qualità di consumatori, bensì in collegamento con l’attività professionale.
Al ricorso ex art. 42 c.p.c. resistono con separate memorie NOME COGNOME, da un lato, e NOME COGNOME, e NOME COGNOME, dall’altro.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte ex art. 380ter c.p.c., concludendo per l’accoglimento del ricorso e la declaratoria della competenza territoriale del Tribunale di Grosseto.
La ricorrente ed i resistenti NOME COGNOME, e NOME COGNOME hanno depositato memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La ricorrente, con un unico motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 28 e 29 c.p.c.; 33, D. Lgs. n. 206/2005.
Argomenta la ricorrente che i garanti, nei documenti di sintesi allegati agli atti di fideiussione, avevano espressamente dichiarato di essere a conoscenza che la Banca li ha qualificati come consumatori e di riconoscersi in tale qualifica.
Conseguentemente, prosegue la ricorrente, nei confronti dei fideiussori doveva trovare applicazione il Foro del consumatore – e quindi il Tribunale di Grosseto, residenza dei garanti -essendo tale foro inderogabile e pertanto prevalente su quello convenzionalmente indicato.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2.1. Milita in tal senso una prima considerazione, costituita dalla constatazione del fatto che l’attribuzione, agli odierni resistenti, della qualifica di consumatore è stata operata dall’odierna ricorrente sulla base di un mero modulo prestampato e di una clausola con formulazione esclusivamente unilaterale -come ben evidenziato dalla formula impiegata: ‘Dichiaro/dichiariamo che, in relazione al contratto sopra indicato, la Banca, sulla base delle informazioni disponibili, mi/ci ha comunicato di avermi/averci qualificato ai fini della disciplina sulla trasparenza bancaria, quale consumatore, qualificazione nella quale mi/ci riconosco/riconosciamo e che accetto/accettiamo ‘ – senza che, pertanto, si possa effettivamente ritenere che tale dichiarazione costituisca espressione della volontà degli odierni resistenti di essere qualificati come consumatori.
In sintesi, in virtù sia della sua formulazione, anche ambigua, sia del carattere di mera clausola predisposta unilateralmente e di dubbia riconducibilità alla effettiva volontà delle parti, la clausola non risulta idonea a determinare l’applicazione del criterio di competenza
territoriale esclusiva del foro del consumatore, come anche opinato dal Tribunale, il quale, pertanto, ha correttamente ritenuto di dover procedere al vaglio della veste effettiva con la quale gli odierni ricorrenti avevano assunto la garanzia fideiussoria, spettando, a questo punto, all’organo giudicante il compito di verificare l’effettiva competenza territoriale, sulla base del ruolo ricoperto dagli odierni resistenti.
2.2. Tale accertamento è stato effettivamente svolto dal Tribunale secondo criteri del tutto conformi alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. U – Ordinanza n. 5868 del 27/02/2023, con espresso richiami ai principi espressi dalla Corte di Giustizia con le decisioni 19 novembre 2015, in causa C-74/15, COGNOME , e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, COGNOME ; Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 25612 del 18/09/2025), verificando che il ruolo rivestito da ognuno degli odierni resistenti nella società debitrice principale (Presidente del C.d.A. COGNOME –AVV_NOTAIO – NOME COGNOME -Vicepresidente del C.d.A. – NOME COGNOME) veniva ad evidenziare che la prestazione della garanzia era stata determinata dal collegamento funzionale che legava i garanti alla garantita e che pertanto la garanzia stessa non era stata assunta al di fuori di un’attività commerciale o professionale (e quindi nella veste di mero consumatore).
Correttamente, quindi, il Tribunale è pervenuto alla conclusione per cui l’unico criterio esclusivo di competenza territoriale invocato dall’odierna ricorrente e che, in quanto invocato esclusivamente, non gravava gli odierni resistenti dell’onere di contestate tutti i possibili criteri alternativi (Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 31121 del 04/12/2024; Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 20597 del 07/08/2018; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13202 del 16/06/2011) -non poteva operare, dovendo invece trovare applicazione la -ben più univoca –
clausola convenzionale che individuava quale foro competente quello della sede della Banca.
Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente declaratoria di competenza del Tribunale di Livorno.
La statuizione sulle spese è rimessa al giudice del merito davanti al quale prosegue il giudizio.
Stante il tenore della pronuncia -e considerata in particolare la natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 13636 del 02/07/2020; Cass. Sez. 6 L, Ordinanza n. 11331 del 22/05/2014) – va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte,
rigetta il ricorso e per l’effetto dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Livorno.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 11 febbraio 2026. Il Presidente NOME COGNOME