Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6350 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6350 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6338/2025 R.G. tra le parti:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO
-ricorrente-
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME -resistente-
Richiesta d’ufficio, ex art. 45, 4° co., c.p.c., di regolamento di competenza, effettuata con ordinanza del Tribunale di Alessandria n. 1555/2024 depositata il 03/03/2025.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Su ricorso depositato in data 12/4/2023 da Banca Alpi Marittime, RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale di Torino, con decreto n. 3112/2023, emesso il 28/4/2023, ha ingiunto a COGNOME NOME, nella sua qualità di garante e socio accomandatario della società RAGIONE_SOCIALE, il pagamento della somma di € 14.179,86, oltre interessi nella misura convenzionale dal giro in sofferenza sino al saldo. La ricorrente ha
richiesto e ottenuto il suddetto decreto ingiuntivo quale saldo debitore del conto corrente bancario n. 005/003060 acceso dalla RAGIONE_SOCIALE presso la Filiale di Torino Santa Teresa, di cui il signor COGNOME NOME risultava garante in virtù di fideiussione omnibus rilasciata il 18/7/2017.
Con atto di citazione notificato in data 19/6/2023, COGNOME NOME ha proposto dinanzi al Tribunale di Torino opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, eccependo, tra l’altro, l’incompetenza territoriale del Tribunale di Torino in favore del Tribunale di Vercelli, quale foro del consumatore, per essere egli residente nel Comune di Villadeati (AL), rientrante nella competenza territoriale del Tribunale di Vercelli.
Banca Alpi Marittime, costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza delle eccezioni e delle domande formulate dall’opponente, e in particolare la qualità di consumatore del signor COGNOME.
Con sentenza n. 2065/2024, depositata il 4/4/2024, il Tribunale di Torino, ravvisando la qualità di consumatore del signor COGNOME, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Alessandria quale Foro del Consumatore e ha revocato pertanto il decreto ingiuntivo opposto, assegnando alla parte più diligente termine di tre mesi per la riassunzione della causa.
Con comparsa notificata il 27/6/2024, Banca Alpi Marittime ha riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di Alessandria, chiedendo, previo accertamento del proprio diritto di credito, di condannare COGNOME NOME al pagamento in proprio favore della somma di € 14.179,86.
COGNOME NOME si è costituito in giudizio, nuovamente eccependo l’incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Vercelli, rilevando come il Comune di Villadeati (AL), presso il quale egli risiede, pur risultando in Provincia di Alessandria, soggiaccia appunto alla competenza territoriale del Tribunale di Vercelli.
Il Tribunale di Alessandria, con ordinanza del 3/3/2025, dato atto che la sentenza del Tribunale di Torino n. 2065/2024 non è stata
impugnata nei termini di legge, ravvisata l’erroneità – seppur frutto di un probabile errore materiale compiuto dal Giudice rimettente -dell’indicazione, contenuta nella predetta sentenza, del Tribunale di Alessandria quale Tribunale territorialmente competente in virtù del Foro del Consumatore, per essere il Comune di Villadeati, presso il quale COGNOME NOME risiede, in Provincia di Alessandria, ma sotto la competenza territoriale del Tribunale di Vercelli, e- ritenuto pertanto necessario, in difetto di un accordo tra le parti su una diversa definizione del giudizio, richiedere d’ufficio il regolamento di competenza indicando come Tribunale territorialmente competente il Tribunale di Vercelli, ha rimesso il fascicolo alla Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 47, co. 4, c.p.c., affinché indichi il Tribunale territorialmente competente.
RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria ex art. 47 c.p.c., affermando di ritenere conforme alla legge la rimessione d’ufficio da parte del Tribunale di Alessandria.
COGNOME NOME non ha depositato memoria.
Il Procuratore Generale ha depositato osservazioni, chiedendo che sia affermata la competenza del Tribunale di Vercelli.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Premesso che di regola il foro del consumatore è esclusivo ed inderogabile (p. es. Cass. n. 1951 del 2018) e che il COGNOME, convenuto in giudizio, riveste incontestatamente detta qualità, va dichiarata la competenza del Tribunale di Vercelli, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini di legge.
P.Q.M.
La Corte accoglie la richiesta di regolamento di competenza e pertanto dichiara la competenza del Tribunale di Vercelli, riservando le spese al merito.
Così deciso in Roma il giorno 11/3/2026 nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte di cassazione.
Il Presidente NOME COGNOME