Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33643 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 33643 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15643/2024 R.G. proposto da: COGNOME difesa dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE e COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-resistente-
avverso ORDINANZA di TRIBUNALE VARESE n. 684/2024 depositata il 20/06/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Letta la requisitoria del P.M., il Sostituto P.G. NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, proprietaria di un’unità immobiliare in un Condominio sito in provincia di Caserta, conviene dinanzi al Tribunale di Varese l’appaltatrice COGNOME 1 per la risoluzione per inadempimento di un contratto di appalto stipulato dal committente Condominio, con richiesta di risarcimento dei danni per un importo pari a € 360.389,14. L’attrice sostiene di essere legittimata ad agire direttamente in quanto il Condominio non ha autorizzato l’amministratore a intraprendere azioni giudiziarie contro l’ appaltatrice. La proposizione della domanda dinanzi al suddetto Tribunale si fonda sulla competenza del foro del consumatore, dato che la ricorrente risiede in provincia di Varese . La COGNOME eccepisce l’incompetenza territoriale, indicando come competente il Tribunale di Cassino, in ragione del luogo in cui è situato il Condominio, o, in via subordinata, il Tribunale dell’Aquila, come previsto da una clausola contrattuale. La convenuta propone inoltre domanda riconvenzionale per la declaratoria di nullità del contratto.
Il giudice di primo grado ha accolto l’eccezione di incompetenza territoriale, affermando che la causa è da proporre dinanzi al Tribunale di Cassino, cioè nel luogo in cui è ubicato il Condominio, quale foro del consumatore-condominio. Infatti, la controversia riguarda il rapporto contrattuale del Condominio e pertanto non è applicabile la tutela del foro del consumatore relativa al singolo condòmino.
Ricorre per regolamento di competenza la condomina attrice, con due motivi, illustrati da memoria. Resiste l ‘appaltatrice convenuta con memoria difensiva. Il P.M. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo, p. 5, denuncia violazione dell’art. 66 -bis cod. cons. e dell’art. 19 c.p.c., sostenendo che la competenza territoriale, in base a tali norme, spetta al foro di residenza o domicilio del consumatore e che tale interpretazione è pacificamente recepita dalla giurisprudenza. La parte ricorrente, in qualità di condomina, agisce
per la tutela dei propri diritti di comproprietaria e per il risarcimento dei danni, potendo dunque avvalersi del foro del consumatore. Si denuncia che il Tribunale, pur riconoscendo lo status di consumatore alla condomina ricorrente, abbia stabilito la competenza del foro del Condominio, in contrasto con la giurisprudenza consolidata che tutela il consumatore nel proprio foro di residenza (Cass. 3494/2024). Tale interpretazione, secondo cui è competente il foro del condominio, viola l’inderogabilità del foro del consumatore stabilita dall’art. 66-bis. La decisione appare viziata poiché ignora il diritto del singolo condomino di agire autonomamente per i diritti inerenti alla propria quota di proprietà, beneficiando delle garanzie offerte al consumatore. Si osserva inoltre che il giudice a quo ha trascurato le specifiche circostanze in cui la ricorrente ha intrapreso l’azi one presso il Tribunale di Varese non solo per la tutela pro-quota sulla proprietà comune, ma anche per la tutela dei diritti esclusivi sulla propria proprietà privata. Questa duplice natura della tutela giustifica, a maggior ragione, la competenza del foro del consumatore. L’assemblea condominiale, infatti, non ha autorizzato l’amministratore a procedere giudizialmente, lasciando ai singoli condòmini la facoltà di agire individualmente. Di conseguenza, si ritiene che il giudice avrebbe dovuto applicare il foro del consumatore in relazione alla controversia civile promossa dalla condòmina, anziché attribuire la competenza territoriale al foro del condominio. Infine, si sottolinea che il principio dell’inderogabilità del foro del consumatore è stato introdotto per tutelare il consumatore, considerato parte debole, da eventuali clausole che potrebbero costringerlo a sostenere costi elevati per accedere alla giustizia in fori lontani. La competenza del foro del consumatore, pertanto, facilita l’accesso alla giustizia e preserva le prerogative individuali del consumatore, evitando che debba rivolgersi a sedi giudiziarie geograficamente disagevoli.
-Il secondo motivo ripropone la sostanza del primo motivo sotto il profilo della motivazione apparente, contraddittoria e
incomprensibile, per avere il Tribunale riconosciuto all’attrice il potere di agire autonomamente e lo status di consumatore, ma ritenuto poi che la competenza territoriale si radichi presso il foro del condominio, attribuendo il foro del consumatore all’a mministratore, in qualità di mandatario.
-I due motivi possono esaminarsi congiuntamente.
Essi sono fondati.
Il Tribunale ha ragionato nei termini seguenti. Ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui « La peculiare natura del condominio, quale ente di gestione privo di una personalità giuridica distinta da quella dei suoi componenti, implica che questi ultimi siano rappresentati dall’amministratore in forza di un mandato. Ciò comporta che l’iniziativa giudiziaria dell’amministratore, volta alla tutela di un diritto comune dei condòmini, non priva questi ultimi del potere di agire personalmente a difesa di tale diritto. Tale possibilità si concretizza in una forma di rappresentanza reciproca, che conferisce a ciascun condomino una legittimazione sostitutiva. Questa legittimazione deriva dal fatto che ogni singolo condomino, nel tutelare il proprio diritto, non può evitare di difendere contemporaneamente i diritti degli altri condòmini» (così, Cass. 35576/2021). Ne ha dedotto, p. 4: « Se così è, il condomino che si sostituisce al proprio mandatario nella proposizione di un’azione giudiziaria nei confronti di un terzo dovrà introdurre la controversia dinanzi al giudice che sarebbe stato competente a conoscere della causa se fosse stata instaurata direttamente dal condominio. Ciò si giustifica perché il diritto del condomino trova origine nel rapporto contrattuale stipulato dal mandatario con il terzo. Diversamente opinare comporterebbe l’assurda conseguenza per cui ogni condomino potrebbe, in astratto, promuovere un autonomo giudizio presso il proprio foro del consumatore, determinato in base alla propria residenza, pur avendo ad oggetto sempre lo stesso contratto stipulato tra il condominio e il terzo . Questo
esito sarebbe in palese contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge .
Da Cass. 35576/2021 (dall’orientamento che essa esprime) non segue logicamente la conclusione tratta dal Tribunale di Varese riguardo al foro competente per l’azione del singolo condomino. La citata sentenza di questa Corte si concentra sulla legittimazione ad agire del singolo condomino in relazione alle parti comuni dell’edificio, affermando che tale legittimazione sussiste anche in presenza di un’azione giudiziaria dell’amministratore. Tuttavia, tale sentenza non affronta la questione del foro competente per l’azione del singolo condomino quando agisce al posto del condominio. In tale ipotesi, gli interessi presidiati dalla previsione del foro del consumatore, così come delineati -senza necessità di ripetere di nuovo le argomentazioni – dalla giurisprudenza di questa Corte (punto di riferimento è Cass. SU 14669/03; recentemente v. Cass. 35275/2023, tra le altre) si appuntano in capo al condomino attore.
Una volta riconosciuta la qualità di consumatore al singolo condòmino, in quanto persona fisica che opera per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale (così, tra le altre, sempre Cass. 35576/2021), si rivela del tutto persuasiva anche nell’ipotesi attuale la soluzione che consente al singolo condomino di avvalersi della disciplina di protezione prevista per i consumatori, inclusa l’individuazione del foro competente nel proprio luogo di residenza o domicilio (per evitare che l’utente debba sostenere giudizi lontani dal proprio domicilio o residenza, con aggravio di costi e difficoltà di accesso alla giustizia, ecc.). Né la persuasività di tale soluzione può essere intaccata dalla generalizzazione affrettata compiuta dal Tribunale (« Diversamente opinare comporterebbe l’assurda conseguenza per cui ogni condòmino potrebbe, in astratto, promuovere un autonomo giudizio presso il proprio foro del consumatore, determinato in base alla propria residenza, pur avendo ad oggetto sempre lo stesso contratto stipulato tra il condominio e il terzo» ). Nella (remota) ipotesi che
l’inconveniente si verifichi, il sistema processuale conosce rimedi. Che l’esito qui accolto « sarebbe in palese contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge » è un’affermazione priva di fondamento.
La Corte accoglie il ricorso per regolamento di competenza, annulla il provvedimento impugnato e dichiara la competenza del Tribunale di Varese, dinanzi al quale la causa è da riassumere entro il termine legislativo, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per regolamento di competenza, annulla il provvedimento impugnato e dichiara la competenza del Tribunale di Varese, dinanzi al quale la causa è da riassumere entro il termine legislativo, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 4/12/2024.