Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 15540 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 15540 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/06/2024
Oggetto: Regolamento competenza
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12087/2023 R.G. proposto da
AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dell’AVV_NOTAIO del Foro di Pescara, elettivamente domiciliato all’indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO del foro di Pescara, con procura speciale in calce alla memoria di costituzione e difesa ex art. 47, comma 5 c.p.c. ed elettivamente domiciliata all’indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE;
-controricorrente –
avverso l’ordinanza del Tribunale di Pescara pubblicata il 17 aprile 2023 relativa al giudizio R.G. n. 2684/2022, notificata il 18 aprile 2023;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Osserva in fatto e in diritto
Ritenuto che:
– con ricorso ex art 702 bis c.p.c. l’AVV_NOTAIO , quale procuratore di se stesso, evocava in giudizio NOME COGNOME, innanzi al Tribunale di Pescara, per sentirla condannare al pagamento di euro 7.160,90 per l’attività professionale svolta in favore della resistente, dirigente medico di ostetricia e ginecologia presso il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, nella causa di lavoro n. 21/2015 instaurata nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, volta ad accertare l’illegittimità della determina n. 181 del 20 febbraio 2014 del Direttore AVV_NOTAIO della suddetta Azienda Sanitaria, con conseguente declaratoria del diritto della ricorrente ad essere trasferita in servizio presso l’RAGIONE_SOCIALE quale vincitrice dell’avviso di mobilità interna per soli titoli indetto dalla RAGIONE_SOCIALE n. RAGIONE_SOCIALE il 29.01.2014; -instaurato il contraddittorio, nella resistenza della convenuta, che preliminarmente eccepiva l’inammissibilità della domanda proposta erroneamente nelle forme di cui all’art. 702 bis c.p.c., nonché l’incompetenza per territorio del Tribunale di Pescara in favore di quello di RAGIONE_SOCIALE, la prescrizione del credito, oltre a spiegare domanda riconvenzionale volta ad accertare la responsabilità del professionista, con risarcimento dei danni, il Tribunale adito, con ordinanza del 17 aprile 2023, in accoglimento della pregiudiziale eccezione, dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 14, comma 2 d.lgs. n. 150/2011, per essersi la COGNOME rivolta all’AVV_NOTAIO non come
persona fisica ma in veste di esercente una professione, dirigente medico, per avere agito come tale davanti al giudice del lavoro, determinando anche le spese di lite sulla base del principio della soccombenza;
avverso la citata ordinanza del Tribunale di Pescara proponeva ricorso per cassazione NOME COGNOME, sulla base di due motivi, cui ha resistito con memoria ex art. 47 c.p.c. la COGNOME;
sono state depositate conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha richiesto di rigettare il ricorso per regolamento di competenza;
-in vista dell’adunanza camerale la sola parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Considerato che:
-va preliminarmente ritenuta inammissibile l’eccezione di tardività sollevata dalla RAGIONE_SOCIALE quanto al ricorso che costituisce ‘rimando (…) al foro consumeristico’, per essere la questione mal posta. Invero il professionista introducendo il giudizio dinanzi al Tribunale di Pescara, luogo di residenza della controricorrente, ha fin dalle prime difese mostrato il rispetto della regola del foro speciale di cui al d.lgs. n. 206 del 2005, per cui non sussiste alcuna tardività essendo utile porre in evidenza che la decisione del Tribunale di declinare la propria competenza territoriale si basa sui fatti allegati in giudizio dalle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive e comunque sul dato incontestato che la COGNOME era stata difesa dal ricorrente, quale attrice nella veste di dipendente della RAGIONE_SOCIALE, cui in replica l’eccezione ex art. 38 c.p.c. da parte della medesima COGNOME;
passando al merito, con il primo motivo il ricorrente denuncia la erroneità dell’ordinanza impugnata ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione del d.lgs. n. 206/2005, art.
33 lett. U) e artt. 46 e 66 bis e dell’art. 18 c.p.c. Ad avviso del ricorrente il Tribunale non avrebbe tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità quanto al rapporto fra il foro di cui all’art. 14, comma 2 d.lgs. n. 150/2011 e il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore previsto dall’art. 33, comma 2 lett. U) del d.lgs. n. 206/2005 risolto in favore del secondo, in quanto competenza esclusiva, come tale prevalente su ogni altra.
Con il secondo motivo è lamentata la erroneità del provvedimento per violazione o falsa applicazione dell’art. 14 d.lgs. n. 150/2011, per avere la COGNOME agito nel giudizio avanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE non quale esercente un’attività professionale, bensì quale persona fisica dipendente a tempo indeterminato della RAGIONE_SOCIALE per essere stata lesa nei suoi diritti di lavoratrice subordinata da una decisione assunta dalla stessa RAGIONE_SOCIALE. Le censure -medesima questione, seppure prospettata sotto diverse prospettive da trattare unitariamente in quanto vertono sulla -sono fondate.
Va premesso che la competenza di cui si discute è di natura inderogabile e quindi rilevabile d’ufficio, il Tribunale era tenuto ad accertare il possesso della qualità di consumatore in capo alla resistente anche in caso di inerzia della parte che aveva invocato il foro del consumatore.
Anche secondo l’insegnamento della giurisprudenza comunitaria, spetta al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell’ambito di applicazione di tale direttiva, verificare anche d’ufficio, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificato come “consumatore” ai sensi della suddetta direttiva (cfr., con riferimento alla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, CGUE, sentenza
Mostaza Claro, C-168/05, punto 28; CGUE 4.6.2015 C497/13; Cass. 1666/2020 in motivazione).
Tale obbligo è giustificato dalla considerazione che il sistema di tutela posto in atto da tali direttive è fondato sull’idea che il consumatore si trova in una situazione d’inferiorità rispetto al professionista, per quanto riguarda il potere nelle trattative e il grado di informazione (Cass. 28162/2019).
Quanto poi alla sufficienza degli elementi presi in esame dal Tribunale, occorre considerare che, ai sensi dell’art. 38, comma secondo, c.p.c., l’eccezione di incompetenza territoriale non introduce nel processo di merito un tema sul quale è possibile lo svolgimento di un’istruzione piena e formale, ma deve essere decisa allo stato degli atti, sulla base delle risultanze emergenti dagli atti introduttivi e dalle produzioni documentali, salvo il caso in cui, in ragione di quanto reso necessario dal tenore dell’eccezione o del rilievo del giudice, non sia necessaria, secondo quanto prevede l’art. 38, ultimo comma, c.p.c., un’eventuale istruzione di natura sommaria “in limine litis”, diretta a chiarire il contenuto di quanto già risulta dagli atti (Cass. n. 17794 del 2013; Cass. n. 20553 del 2019; Cass. n. 12445 del 2010).
Fatta tale premessa e passando all’esame della specifica questione di competenza, deve ribadirsi che la nozione di “consumatore”, ai sensi dell’art. 2, lett. b), della direttiva 93/13, ha un carattere oggettivo (CGUE sentenza Costea, C-110/14) e va valutata alla luce di un criterio funzionale in modo da stabilire se il rapporto contrattuale rientri nell’ambito delle attività estranee all’esercizio di una professione o di un’attività imprenditoriale.
Nello specifico, è dunque decisivo che la COGNOME avesse introdotto il giudizio presupposto quale dipendente del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e tale particolarità -sebbene si tratti di attività intellettuale – non esclude la sussistenza di un rapporto di subordinazione, potendo a tal fine legittimamente valorizzarsi elementi sussidiari, quali l’inserimento in turni lavorativi predisposti
dalla struttura ospedaliera, la sottoposizione a direttive circa lo svolgimento dell’attività, l’imputazione delle attività direttamente in capo alla medesima struttura nei rapporti con i terzi (Cass. n. 10043 del 2004; Cass. n. 13858 del 2009; Cass. n. 14573 del 2012; Cass. n. 5436 del 2019).
Non rilevava invece che la parte fosse una professionista, considerato che si tratta pur sempre di lavoratrice dipendente.
In definitiva, deve confermarsi che il patrocinio era stato svolto in una causa che riguardava un rapporto di lavoro subordinato, per cui opera il foro del consumatore, non potendosi l’incarico professionale considerare pertinente o funzionale ad un’attività professionale della cliente, del cui svolgimento non vi è alcuna prova in atti.
Come già stabilito da questa Corte, “in tema di competenza per territorio nel procedimento di ingiunzione proposto da un avvocato nei confronti del proprio cliente per il pagamento di onorari professionali, qualora detto cliente sia un lavoratore subordinato, questi non perde la propria qualità di “consumatore” – ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 per il fatto di essersi avvalso dell’opera dell’avvocato per questioni relative alla propria attività lavorativa in quanto l’attività di lavoro subordinato non è qualificabile come attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale; sicché a tale controversia si applicano le regole in tema di foro del consumatore di cui all’art. 33, comma 2, lettera u), del citato decreto n. 206/2005″ (Cass. n. 12685 del 2011; Cass. n. 1464 del 2014; Cass. n. 21187 del 2017; Cass. n. 33439 del 2021).
Il ricorso va, quindi, accolto con annullamento dell’ordinanza impugnata e dichiarata la competenza del Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 33 d.lgs. 206/2005, avanti il quale dovrà essere riassunta la causa nel termine di legge, che deciderà sul merito della causa e provvederà anche sulle spese del regolamento di competenza.
P . Q . M .
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Pescara, avanti al quale rimette le parti, anche per la pronuncia sulle spese della presente fase.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione