Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29520 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29520 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/11/2024
Oggetto: Regolamento di competenza.
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G., proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ; rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (pec dichiarata: EMAIL), in virtù di procura su foglio separato;
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ; rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO (pec dichiarata: EMAIL), in virtù di procura in calce alla scrittura difensiva denominata ‘controricorso’ ;
-resistente- avverso la sentenza del Tribunale di Matera n. 227/2024, depositata il 7 marzo 2024;
C.C. 01/10/2024
r.g.n. 06890/2024
Pres. COGNOME
NOMECOGNOME udìta la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 1° ottobre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Rilevato che:
1. nel febbraio 2015, l’RAGIONE_SOCIALE stipulò presso l’Agenzia di Matera di RAGIONE_SOCIALE un contratto di assicurazione per essere tenuta indenne dei danni per sinistri occorsi ad un impianto fotovoltaico, installato su un terreno di sua proprietà in provincia di Matera;
nel marzo 2019, verificatosi il franamento del terreno su cui insisteva l’impianto, l’azienda assicurata denunciò il sinistro e invocò il pagamento dell’indennizzo;
poiché tra le parti si controverteva se la garanzia RAGIONE_SOCIALE fosse circoscritta ai pregiudizi strettamente inerenti all’impianto fotovoltaico o si estendesse a quelli concernenti il terreno e/o la collina su cui esso era situato, fu avviata la procedura di perizia contrattuale prevista dalla polizza ai fini della quantificazione del danno;
nell’ ottobre 2021, mentre era ancora in corso tale accertamento, RAGIONE_SOCIALE citò l’RAGIONE_SOCIALE dinanzi al Tribunale di Roma (luogo della sede della società convenuta), chiedendo, tra l’altro, che fosse accertato che oggetto della garanzia era solo l’impianto fotovoltaico , non anche il terreno e/o la collina su cui lo stesso insisteva, e che fosse pertanto dichiarato che non erano indennizzabili, nemmeno a titolo di spese di salvataggio, le opere di riempimento e consolidamento della collina medesima;
nel giugno 2022 si concluse la procedura di perizia contrattuale con quantificazione dei danni nella somma di Euro 1.012.036,17; nella relazione di stima -firmata dal perito dell’ azienda agricola e dal terzo perito nominato dal Presidente del Tribunale di Matera, ma non dal perito della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -si tenne conto, oltre che dei moduli fotovoltaici perduti, anche dei pregiudizi al terreno su cui erano installati;
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Est. COGNOME
nel luglio 2022, l’ azienda agricola, sulla base delle risultanze della perizia contrattuale, chiese e ottenne dal Tribunale di Matera (luogo della sede dell’agenzia ove era stata stipulata la polizza) un decreto ingiuntivo per la somma corrispondente, che notificò nell’agosto successivo a RAGIONE_SOCIALE;
q uest’ ultima introdusse il giudizio di opposizione con citazione del settembre 2022, sollevando preliminarmente l’ eccezione di nullità del provvedimento monitorio per litispendenza o continenza con la causa da essa preventivamente istaurata presso il Tribunale di Roma;
sospesa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e costituitasi l’azienda agricola opposta, il giudice COGNOME, fatte precisare le conclusioni su ll’ eccezione pregiudiziale di rito, ha pronunciato la sentenza 7 marzo 2024, n.227, con cui ha dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo e la continenza della causa pendente dinanzi a sé in quella preventivamente proposta dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dinanzi al Tribunale di Roma, al quale ha rimesso le parti con termine di tre mesi per la riassunzione;
ha proposto ricorso per regolamento di competenza l’RAGIONE_SOCIALE, sulla base di tre motivi;
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con atto difensivo, denominato ‘controricorso’;
il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria.
Considerato che:
preliminarmente l’atto difensivo depositato dalla RAGIONE_SOCIALE, sebbene indebitamente proposto come ‘controricorso’, va considerato ammissibile e qualificato come scrittura difensiva ex art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ.;
in proposito, questa Corte ha più volte affermato che la norma appena citata, nel prevedere che le parti cui è stato notificato il ricorso per regolamento di competenza possono depositare in cancelleria, nel termine previsto, scritture difensive, consente di considerare tale il controricorso (cfr.
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Cass. n.21/12/2010, n.25891; Cass. 14/03/2018, n. 6380; Cass. 16/11/2021, n.34595);
questo principio, tenendo conto del carattere ordinatorio del termine di cui all’art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ., vale a fortiori nel nuovo regime di proposizione del controricorso, per il quale si prevede il deposito nei quaranta giorni dalla notificazione del ricorso e non più la notifica nei venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso (art. 370 cod. proc. civ., come modificato dall’art.3, comma 27, lett. f) , n. 1) , del d.lgs. n. 149/2022);
2.1. passando ai motivi del ricorso per regolamento di competenza, con il primo si deduce il carattere di « esclusività del foro convenzionale di cui al contratto di assicurazione »;
l’RAGIONE_SOCIALE fa rilevare che nelle condizioni generali di polizza era prescritto che ‘ Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto ovvero quello del luogo ove ha sede l’Agenzia cui è assegnata la polizza ‘;
sostiene che questo foro convenzionale aveva carattere esclusivo e che, per effetto di tale previsione, la scelta dell’attrice (quale che fosse tra le due parti del contatto) si sarebbe ristretta all’alternativa tra due dei tre fori previsti dagli artt. 19 e 20 cod. proc civ. (quello della sede del convenuto e quello del luogo di conclusione del contratto), con esclusione di quello dell’esecuzione dell’obbligazione;
pertanto, il Tribunale di Roma, mentre era competente per la domanda di accertamento proposta da RAGIONE_SOCIALE (quale foro del luogo della sede della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE convenuta), non lo era invece per la domanda monitoria proposta da quest’ ultima contro RAGIONE_SOCIALE, potendo questa essere proposta o dinanzi al Tribunale di Treviso (luogo della sede RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) o dinanzi al Tribunale di Matera;
essendo invece il Tribunale di Matera (quale foro del luogo di conclusione del contatto) competente per entrambe le cause, « solo la prima causa era
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suscettibile di spostarsi preso l’a ltro foro esclusivo-altern ativo … mentre non era possibile il contrario » (pag. 11 del ricorso);
2.2. con il secondo motivo, l’RAGIONE_SOCIALE deduce ulteriormente sull’ « incompetenza del Tribunale di Roma nel giudizio monitorio e di opposizione ex art. 645 c.p.c. », per essere alternativamente competenti i Tribunali di Matera e di Treviso;
data l ‘ incompetenza del Tribunale di Roma sulla domanda monitoria e sulla conseguente opposizione, la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo resa dal giudice COGNOME si sarebbe tradotta sostanzialmente in una decisione dagli effetti abnormi, perché avrebbe negato in radice all’assicurata la possibilità di ottenere la tutela monitoria, non ostante i risultati della perizia contrattuale, con conseguente lesione del diritto di difesa e violazione dell ‘ art. 24 Cost.;
d’altra parte, essendo solo il Tribunale di Matera competente per entrambe le cause, sarebbe stato il giudice AVV_NOTAIO a dovere eventualmente dichiarare la continenza ai sensi dell’art. 39 , secondo comma, cod. proc. civ.;
2.3. con il terzo motivo, l’RAGIONE_SOCIALE deduce « sul rapporto di continenza » dichiarato dal giudice COGNOME, sostenendone l’ insussistenza;
la ricorrente sostiene che la domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE sarebbe inammissibile in quanto integrere bbe, non già un’ azione di accertamento negativo del credito, bensì la richiesta di una pronuncia interpretativa di una clausola contrattuale, rispetto alla quale difetterebbe l’interesse ad agire in quanto non diretta alla tutela di un diritto soggettivo ma alla delibazione di una questione interpretativa;
ribadisce, poi, che l’ operatività del criterio della prevenzione previsto dall’art . 39, secondo comma, cod. proc. civ., è subordinata alla circostanza che il primo giudice sia competente anche per la causa successiva, mentre, in caso contrario, è la prima causa che trasmigra dinanzi al giudice successivamente adìto;
il ricorso per regolamento di competenza è infondato;
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3.1. invertendo, per ragioni di priorità logica, l’ordine dei motivi, occorre anzitutto chiedersi se sussista un rapporto di continenza tra la domanda preventivamente proposta da RAGIONE_SOCIALE dinanzi al Tribunale di Roma e quella successivamente formulata dall’RAGIONE_SOCIALE dinanzi al Tribunale di Matera e, solo in ipotesi di risposta affermativa a questa questione, porsi il problema se il primo giudice fosse competente anche per il secondo giudizio, ai fini dell’ individuazione della causa che deve eventualmente trasmigrare;
3.2. l’ argomento della ricorrente, secondo cui la domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE dinanzi al Tribunale di Roma sarebbe diretta, non già all’ affermazione di un diritto, ma alla posizione di una questione di interpretazione non tutelabile in sede giurisdizionale per difetto delle necessarie condizioni dell’azione (arg. ex art. 2907 cod. civ.) , non può essere condiviso, poiché dalle conclusioni dell’atto di citazione della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (conclusioni trascritte sia nel ricorso per regolamento di competenza: pag. 3, nota 1; sia nella scrittura difensiva di parte resistente: pag.4) emerge con evidenza che RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto che fosse accertata e dichiarata la non indennizzabilità delle spese per le opere di riempimento e consolidamento della collina su cui insisteva l’ impianto fotovoltaico; si trattava, dunque, di una domanda di accertamento negativo del diritto di credito di cui l ‘azienda agricola convenuta assumeva di essere titolare in forza della polizza (e che avrebbe successivamente azionato in via monitoria davanti al Tribunale di Matera), sull’assunto che la garanzia RAGIONE_SOCIALE non fosse circoscr itta ai danni occorsi all’impianto fotovoltaico ma si estendesse a quelli occorsi al terreno;
3.3. la questione è, dunque, se sia ravvisabile un rapporto di continenza tra le cause quando la parte nei cui confronti è stata chiesta l’emissione di un decreto ingiuntivo abbia proposto domanda di accertamento negativo del medesimo credito davanti ad un diverso giudice;
la questione va risolta in senso positivo, in conformità all’orientamento ormai consolidato di questa Corte -suggellato dalle Sezioni Unite -secondo
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il quale la continenza di cause ricorre non solo nell’ipotesi classica in cui due cause siano caratterizzate da identità di soggetti e di titolo e da una differenza quantitativa dell’oggetto, ma anche quando fra le cause sussista un rapporto di interdipendenza, come nel caso in cui sono prospettate, con riferimento ad un unico rapporto negoziale, domande contrapposte o in relazione di alternatività e caratterizzate da una coincidenza soltanto parziale delle “causae petendi”, nonché quando le questioni dedotte con la domanda anteriormente proposta costituiscano il necessario presupposto (alla stregua della sussistenza di un nesso di pregiudizialità logico-giuridica) per la definizione del giudizio successivo, come nell’ipotesi in cui le contrapposte domande concernano il riconoscimento e la tutela di diritti derivanti dallo stesso rapporto e il loro esito dipenda dalla soluzione di una o più questioni comuni (Cass., Sez. Un., 01/10/2007, n. 20596, Rv. 599252-01; in precedenza, v. Cass. 21/02/2007, n. 4089; successivamente, v. Cass. 14/07/2011, n. 15532; Cass. 03/08/2017, n.19460; Cass. 05/05/2023, n. 11888);
3.4. rilevata la sussistenza del rapporto di continenza tra la domanda di condanna introdotta con il ricorso per decreto ingiuntivo davanti ad un determinato giudice e quella di accertamento negativo dello stesso credito dinanzi ad altro giudice, ai fini della determinazione della prevenzione rileva il deposito del ricorso (art. 38, terzo comma, cod. proc. civ.), nel senso che se la domanda di accertamento negativo è proposta successivamente al deposito del ricorso monitorio, ancorché anteriormente alla sua notificazione, la continenza deve operare nel senso di riunire quella di accertamento negativo a quella di opposizione al decreto ingiuntivo, sempre che la domanda monitoria sia stata formulata davanti ad un giudice che, alla data della presentazione, era competente a conoscerla (Cass., Sez. Un., 01/10/2007, n. 20596, Rv. 599253-01; Cass., Sez. Un., 01/10/2007, nn. 20597, 20598, 20599, 20600);
se, invece, la domanda di accertamento negativo -come nella fattispecie in esame -è proposta anteriormente al deposito del ricorso
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monitorio, la continenza deve operare nel senso di far trasmigrare la causa di opposizione al decreto ingiuntivo, previa declaratoria di nullità dello stesso, dinanzi al giudice preventivamente adìto con la domanda di accertamento negativo del credito, sempre che sia competente anche per l’a ltra causa (cfr. già la risalente Cass. 09/03/1971, n. 640; v. anche Cass. 18/03/2003, n.3978; Cass. 04/02/2009, n. 2729);
3.5. confermata la sussistenza del rapporto di continenza tra le domande e individuata la regola applicabile in ordine alla determinazione della prevenzione, va tuttavia ricordato che la traslazione della causa per continenza avviene, in base a tale criterio, sempre che il giudice preventivamente adìto sia competente tanto per la causa pendente presso di lui quanto per la causa successivamente proposta;
nel caso di specie, mentre non è controverso che il Tribunale di Roma, preventivamente adìto con la domanda di accertamento negativo del credito, fosse per essa competente, la ricorrente sostiene che, invece, non lo sarebbe stato per la domanda monitoria, stante la clausola contrattuale derogatoria della competenza territoriale, la quale avrebbe attribuito in via esclusiva la competenza, a scelta dell’attrice, alternativamente , al foro della sede della convenuta (da indentificarsi nel Tribunale di Treviso, luogo in cui ha sede la RAGIONE_SOCIALE) o al foro in cui aveva sede l ‘ agenzia presso la quale era stato concluso il contratto assicurativo (da identificarsi con il Tribunale di Matera);
le deduzioni della ricorrente circa il carattere esclusivo dei fori convenzionali indicati nelle condizioni generali di polizza sono manifestamente infondate;
costituisce infatti ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale la designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, attribuisce a tale foro la competenza esclusiva soltanto se risulta un ‘ enunciazione espressa, che non può trarsi, quindi, per via argomentativa, dovendo essere inequivoca e non lasciare àdito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza
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dei fori ordinari (cfr., ex multis , Cass. n. 37159 del 2021; Cass. n. 21362 del 2020; Cass. n. 1838 del 2018; Cass. n. 18707 del 2014; Cass. n. 17449 del 2007; Cass. n. 4757 del 2005);
in particolare, è stato chiarito che, ove sia riferito ad una prescrizione contenutistica di un atto a forma scritta, l’avverbio « espressamente » significa che l’atto deve recare parole scritte che esplicitino quel contenuto in modo chiaro ed inequivocabile (Cass.20/09/2023, n. 26924);
ebbene, n el disciplinare la forma e gli effetti dell’accordo con cui le parti scelgono il giudice competente per territorio con riferimento ad uno o più affari determinati, l’art. 29 , primo comma, cod. proc. civ. dispone appunto che tale accordo deve risultare da atto scritto e il secondo norma di detta norma aggiunge che esso attribuisce al giudice designato competenza esclusiva solo ove ciò sia espressamente stabilito;
occorre pertanto che l’ accordo predichi esplicitamente l’esclusività del foro convenzionalmente designato, o utilizzando l ‘ aggettivo corrispondente (‘esclusivo’) oppure adottando espressioni (ad es.: ‘in ogni caso’, necessariamente ‘, ‘senza possibilità di altri fori’ , ecc.) rilevatrici della inequivoca intenzione di attribuire tale carattere;
nel caso di specie, tali espressioni non ricorrono nella clausola contrattuale, la quale si limita ad indicare quale foro competente alternativo (a scelta della parte attrice), quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo della sede dell’ Agenzia ove è stato stipulato il contratto , senza nulla dire sull’ intenzione delle parti di attribuire a tali fori il carattere di esclusività;
le parti avevano dunque la facoltà di adire anche i fori ordinari, dovendosi conseguentemente riconoscere, in base all’art.20 cod. proc. civ., la competenza territoriale del Tribunale di Roma, oltre che per la domanda di accertamento negativo del credito proposta dalla RAGIONE_SOCIALE in confronto dell ‘RAGIONE_SOCIALE , anche per quella monitoria proposta da quest’ultima in confronto della prima;
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correttamente, pertanto, il Tribunale di Matera, quale giudice successivamente adìto, pronunciata la nullità del decreto ingiuntivo, ha dichiarato la continenza e fissato il termine perentorio per la riassunzione della causa davanti al Tribunale di Roma;
il ricorso va quindi rigettato, dovendosi dichiarare la competenza per continenza del Tribunale di Roma;
le spese del regolamento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Per Questi Motivi
La Corte dichiara la competenza per continenza del Tribunale di Roma; condanna l’RAGIONE_SOCIALE a rimborsare a RAGIONE_SOCIALE le spese del regolamento, che liquida in Euro 2.800,00, oltre esborsi liquidati in Euro 200,00, spese forfetarie e accessori;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della