Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3385 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3385 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 4756-2023 proposto da:
Oggetto
SOMMINISTRAZIONE
Foro pattizio esclusivo Derogabilità ex art. 33 c.p.c. – Conseguenze Parte che ne eccepisce l ‘ incompetenza in ragione dell’esclusività del foro convenzionale – Onere di eccepirla anche per i criteri ex artt. 18 e 19 c.p.c. Sussistenza
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/07/2023
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante ‘ pro tempore ‘ , domiciliata ‘ ex lege ‘ in Roma, INDIRIZZO, presso la cancelleria di questa Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO COGNOME; Adunanza camerale
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona dei procuratori NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME , che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimata –
Avverso la sentenza n. 87/2023 del Tribunale di Potenza, depositata il 31/01/2023;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale del 12/07/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE ha proposto, sulla base di due motivi, regolamento necessario di competenza avverso la sentenza non definitiva n. 87/23, del 31 gennaio 2023, pronunciata dal Tribunale di Potenza, con la quale lo stesso si è dichiarato incompetente rispetto alla domanda risarcitoria proposta dalla predetta società nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), rimettendo, nel contempo, la causa sul ruolo per la sua prosecuzione nei confronti dell’altra co nvenuta, società RAGIONE_SOCIALE
Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente di aver convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale potentino, le suddette società di telefonia, per sentire accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale (e, in estremo subordine extracontrattuale) di entrambe, in merito al grave danno da essa subito in relazione alla errata, difettosa, irregolare, incompleta ed omessa somministrazione del servizio di telecomunicazione.
Difatti, la società RAGIONE_SOCIALE -dopo aver deciso di cambiare gestore del servizio telefonico, passando da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE -pativa, a suo dire, una serie di disservizi da parte del nuovo gestore, giacché, richiesto (inizialmente, invano) il ‘rientro’ in RAGIONE_SOCIALE, subiva una serie di comportamenti
ostruzionistici da parte di RAGIONE_SOCIALE, soprattutto in relazione all’impedimento della portabilità dell’utenza principale, rimanendo priva, per diversi mesi, della stessa.
Radicato, pertanto, un giudizio cautelare, definito con cessazione della materia del contendere (avendo la società RAGIONE_SOCIALE, nel corso dello stesso, conseguito la riattivazione dell’utenza), la causa proseguiva nel merito -per la decisione sulla domanda risarcitoria. La stessa veniva proposta anche nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, per aver essa garantito la portabilità (in realtà, non rivelatasi tale) dell’utenza telefonica principale.
Nel corso del giudizio, la società RAGIONE_SOCIALE eccepiva il difetto di competenza dell’adito Tribunale di Potenza, in ragione di una clausola contrattuale che individuava in quello di Roma il Foro convenzionalmente competente, prendendo, però, in esame sempre e soltanto ‘la sua posizione di convenuto’ , senza nulla dedurre in ordine all’incompetenza territoriale del giudice adito pure in relazione ‘alla posizione dell’altro convenuto’.
In accoglimento di tale eccezione, l’adito Tribunale provvedeva nei termini sopra meglio indicati.
Avverso la sentenza del Tribunale potentino ha proposto regolamento di competenza la società RAGIONE_SOCIALE, sulla base -come detto -di due motivi.
3.1. Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 33 cod. proc. civ.
Ribadisce l’odierna ricorrente che, nel caso in esame, appare ‘evidente e difficilmente contestabile l’esistenza di connessione per l’oggetto o per il titolo’ tra le domande proposte nei confronti della due società convenute, e, con essa,
‘l’esigenza di favorire la trattazione e decisione congiunta delle cause connesse (il cd. simultaneus processus )’.
Da tanto deriverebbe , quindi, l’operatività del principio secondo cui ‘il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, è derogabile per connessione oggettiva ai sensi dell’art. 33 cod. proc. civ., sicché la parte che eccepisce l’incompetenza del giudice adito, in vir tù della convenzione che attribuisce la competenza esclusiva ad altro giudice, ha l’onere di eccepirne l’incompetenza anche in base ai criteri degli artt. 18 e 19 cod. proc. civ., in quanto richiamati dall’art. 33 cod. proc. civ. ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione’.
Di conseguenza, nel caso che occupa, la convenuta RAGIONE_SOCIALE, ‘ai fini dell’operatività della relativa ragione di modificazione della competenza, avrebbe dovuto eccepire l’insussistenza di una ragione di competenza anche nei confronti dell’altro convenuto’, ovvero RAGIONE_SOCIALE, ‘in modo da determinare la migrazione dell’intero giudizio innanzi ad altro giudice’.
3.2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 28 e 29 cod. proc. civ.
Deduce la ricorrente che il ‘contratto’, recante la suddetta clausola di determinazione del Foro convenzionale, risulta costituito ‘ da una fotocopia a colori non integralmente leggibile la cui conformità, rispetto all’eventuale originale, è stata tempestivamente disconosciuta ex art. 2719 cod. civ.’. Si denuncia, inoltre, l’assenza di sottoscrizione in calce a detta clausola, la quale -oltretutto -avrebbe dovuto presentare carattere di specificità, ai sensi dell’art. 1341 cod. civ.
Si evidenzia, inoltre, come la giurisprudenza di questa Corte sia costante nel ritenere che ‘il foro convenzionale può
considerarsi esclusivo quando vi sia una dichiarazione univoca ed espressa dalla quale risulti la concorde volontà delle parti non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma anche di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa ‘. Nella specie, la ‘carenza di una clausola attributiva di competenza territoriale esclusiva, in deroga dei criteri di collegamento stabiliti dagli artt. 19-20 cod. proc. civ., conduce all’accertamento della competenz a dell’adito Tribunale di Potenza’.
Ha resistito all’avversaria impugnazione la società RAGIONE_SOCIALE, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.
È rimasta solo intimata la società RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ.
Il AVV_NOTAIO Generale presso questa Corte, in persona di un suo sostituto, ha fatto pervenire requisitoria scritta con cui ha chiesto accogliersi il proposto regolamento.
La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
Il ricorso è fondato, in relazione al suo primo motivo.
9.1. Invero, la giurisprudenza di questa Corte -come non manca di sottolineare anche il AVV_NOTAIO Generale, nella sua requisitoria scritta -è costante nel ritenere che ‘il foro
convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, è derogabile per connessione oggettiva ai sensi dell ‘ art. 33 cod. proc. civ., sicché la parte che eccepisce l ‘ incompetenza del giudice adito, in virtù della convenzione che attribuisce la competenza esclusiva ad altro giudice, ha l’onere di eccepirne l’incompetenza pure in base ai criteri degli artt. 18 e 19 cod. proc. civ., in quanto richiamati dall’art. 33 c od. proc. civ. ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione’ (da ultimo, C ass. Sez. 6-3, ord. 26 novembre 2020, n. 26910, Rv. 659903-01; nello stesso senso già Cass. Sez. 6-3, ord. 10 ottobre 2016, n. 20310, Rv. 642623-01; Cass. Sez. 6-2, ord. 5 novembre 2012, n. 18967, Rv. 62394301; Cass. Sez. 3, ord. 4 marzo 2002, n. 3109, Rv. 552781-01).
Nella specie, l’onere di contestazione della competenza del Tribunale potentino, secondo i fori territoriali derogabili, avrebbe dovuto riguardare la posizione anche della società RAGIONE_SOCIALE, sicché è proprio la mancata estensione ad essa che ha reso incompleta l’eccezione sollevata. Difatti, secondo questa Corte, qualora venga proposto ‘ un cumulo di domande ai sensi dell ‘ art. 33 cod. proc. civ., l ‘ eccezione formulata da alcuno o da alcuni dei convenuti, purché abbia contestato l ‘ esistenza della competenza territoriale ai sensi di detta norma riguardo a tutti i convenuti, compresi quelli non eccipienti o che abbiano formulato l ‘ eccezione in modo tardivo o comunque inammissibile, estende i suoi effetti all ‘ intero cumulo, con la conseguenza che il giudice, ove ravvisi fondata l ‘ eccezione, deve declinare la competenza sull ‘ intera controversia e non soltanto sulla domanda contro il convenuto o i convenuti eccipienti ‘ (Cass. Sez. 6-3, ord. 21 luglio 2011, n. 16007, Rv. 618871-01).
Sussiste, dunque, la competenza del Tribunale di Potenza, innanzi al quale il giudizio andrà riassunto, nel termine di tre
mesi dalla comunicazione, da parte della cancelleria di questa Corte, della presente ordinanza.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico della società RAGIONE_SOCIALE, avendo essa formulato, nel giudizio di merito, l’eccezione d’incompetenza del Tribunale di Potenza.
Esse vanno liquidate come da dispositivo, in applicazione del principio secondo cui, in caso di regolamento di competenza, ‘il valore effettivo della causa deve essere considerato indeterminabile, non potendo trovare applicazione alcuno dei criteri previsti dall’art. 5 del d.m. n. 55 del 2014 del Ministero della Giustizia quando la questione oggetto del giudizio abbia rilievo meramente processuale’ (Cass. Sez. 6 -3, ord. 14 gennaio 2020, n. 504, Rv. 656577-01).
PQM
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Potenza, innanzi al quale il giudizio andrà riassunto, nel termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza, condannando la società RAGIONE_SOCIALE a rifondere, alla società RAGIONE_SOCIALE, le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 2.2 00,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della