Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 25108 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 25108 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in nome e per conto di RAGIONE_SOCIALE , quale cessionaria del credito un tempo di RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Genova, alla INDIRIZZO
-ricorrente-
Contro
COGNOME NOME rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO pec
-resistente –
Nonché
RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di incorporante RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 2504 -bis c.c.
-intimata-
Oggetto: regolamento di competenza
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia n. 1470/2023 pubblicata il 2.10.2023, notificata il 3.10.2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.6.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. ─ La RAGIONE_SOCIALE ottenne dal tribunale di Brescia, in data 4.11. 2015, un decreto ingiuntivo di € 84.846,17 nei confronti di NOME COGNOME, a titolo di saldo passivo sul conto corrente n. 13222 a lei intestato.
L’ingiunta propose opposizione ex art. 645 c .p.c., eccependo in via preliminare l’incompetenza del tribunale adito, previa contestazione del Foro esclusivo di cui al contratto, affermando, invece, di essere ‘consumatrice’, nonché, in subordine, la revoca del provvedimento monitorio eccependo la nullità delle clausole che la banca aveva applicato al rapporto, con particolare riferimento al tasso d’interesse, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, alla commissione di massimo scoperto, alla violazione degli artt. 1283/1284 c.c. e dell’art. 117 d. lgs. n.385/93, con conseguente rideterminazione del saldo e dell’effettivo credito dell’ingiungente .
2. ─ Con sentenza n. 166/2019 del 22/01/2019, il tribunale respingeva le eccezioni d’incompetenza territoriale, richiamando l ‘ ordinanza del 14.10.2016, secondo la quale il versamento nel conto da parte dell’opponente di cospicue somme e assegni bancari SBF nonché la qualifica di socio accomandatario di più società in capo alla stessa, escludevano che potesse applicarsi al rapporto la normativa a tutela del consumatore e, quindi, lo spostamento della competenza territoriale . Ed inoltre, ha respinto: a) l’eccezione d’insufficienza probatoria avendo la banca depositato il contratto di conto corrente e i relativi estratti conto ex art. 50 tub, comprovanti la pattuizione delle clausole rilevanti, a fronte di cui l’opponente si è limitata a censure generiche e insistendo per una consulenza tecnica da ritenersi esplorativa; b) le eccezioni di illegittimità delle pattuizioni
per mancanza di specificità delle relative eccezioni, avulse dal concreto svolgimento del rapporto bancario in questione; c) l’eccezione d’applicazione d’interessi e altri vantaggi usurari, atteso che l’opponente non aveva depositato i DM attuativi della legge antiusura, ed aveva formulato le sue eccezioni in modo del tutto generico, non indicando il TEGM di riferimento né il TEG effettivamente applicato, e neppure l’importo degli interessi asseritamente usurari, non allegando una consulenza di parte che chiarisse le modalità di rilevazione della presunta usura.
─ Avverso la sentenza di prime cure la COGNOME proponeva gravame dinanzi alla Corte di Appello di Brescia.
4 .-Con la sentenza qui impugnata la Corte adita accoglieva il gravame, dichiarando l’incompetenza del tribunale di Brescia, essendo competente il tribunale di Imperia, revocando -di conseguenza – il decreto ingiuntivo n. 7449/15 emesso dal tribunale di Brescia il 4.11.2015.
Per quanto qui di interesse la Corte statuiva che:
non è contestato che la COGNOME, la quale all’accensione del conto a suo nome il 12.2.1999, si era dichiarata ‘consumatrice’ (barrando la relativa casella), rivestisse le qualifiche di:
socia accomandataria di RAGIONE_SOCIALE
socia accomandante di COGNOME dal 1900 –RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE;
Amministratore Unico di RAGIONE_SOCIALE
tali qualifiche non le impedivano di accendere un conto corrente in qualità di mera consumatrice, ove la finalità fosse quella d’agire per scopi estranei alla sua plurima attività imprenditoriale;
la prova di un utilizzo imprenditoriale del conto corrente era stata, però, ricavata dal primo giudice attraverso la valutazione di quattro operazioni che in realtà risultano neutre a tal fine. La descrizione di
tali operazioni non diceva, infatti, nulla in ordine alla pertinenza delle stesse all’attività delle imprese suindicate, non essendo l’entità delle somme necessariamente indicativa di tali caratteristiche;
la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua di semplice consumatore, soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di dette attività; correlativamente devono essere considerate professionisti tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia pubblica sia privata, che utilizzino il contratto non necessariamente nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa o della professione, ma per uno scopo connesso all’attività imprenditoriale o professionale; e) n el caso specifico non vi erano elementi certi per ritenere che il contratto fosse stato utilizzato per questo secondo scopo;
la clausola di foro esclusivo deve ritenersi vessatoria, come indicato dall’art. 33 lett. u) del Codice del Consumo, e la prova, da parte della banca, che tale clausola fosse stata negoziata tra le parti non era stata data né offerta. Ne derivava la nullità della clausola ex art. 36 dello stesso Codice e la conseguente competenza del luogo di residenza della contraente, all’epoca come oggi nel comune di Sanremo (Imperia).
5 . ─ RAGIONE_SOCIALE, ha presentato ricorso per regolamento di competenza, con due motivi ed anche memoria.
NOME COGNOME si è costituita ex art. 42 c.p.c.
RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimata.
Il Pubblico Ministero presso questa Corte ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente deduce:
-Con il primo motivo: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 122 t.u.b. -Inapplicabilità della normativa a tutela del consumatore
alla fattispecie in esame -Derogabilità del foro del consumatore. L a Sig.ra NOME COGNOME, con riferimento ai rapporti per cui si è in causa, ha beneficiato di un finanziamento in misura superiore agli € 75.000. La concessione del predetto finanziamento -secondo la disposizione dell’art. 122 TUBesclude l’applicabilità della disciplina a tutela del consumatore
6.1 ─ Orbene, va rilevato che la questione relativa alla concessione del fido non risulta essere stata posta a fondamento dell’eccezione di incompetenza del Tribunale di Brescia, proposto dalla COGNOME, nei cui confronti la banca, alla quale oggi è subentrata la cessionaria del credito litigioso, RAGIONE_SOCIALE, aveva ottenuto il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Brescia. Né tale questione rientrava tra le difese dell’opposta, sicchè non risulta affrontata nei gradi di merito.
Va rilevato, tuttavia, che, in tema di regolamento di competenza, l’esame della Corte di cassazione – che è giudice del fatto in materia – si estende anche a profili diversi da quelli esaminati nell’ordinanza impugnata, potendo comprendere ogni elemento utile fino a quel momento acquisito al processo, senza alcun vincolo di qualificazione, ragione o prospettazione che del rapporto dedotto in causa abbia fatto l’attore con l’atto introduttivo (Cass., n. 25232/2014; Cass., n. 21422/2016; Cass., n. 17312/2018)
Ebbene, va rilevato che il credito della originaria creditrice, RAGIONE_SOCIALE regionale europea, nasceva dal contratto di conto corrente stipulato tra le parti il 12 febbraio 1999, ossia nella vigenza dell’art. 1469 bis c.c. , introdotto dall’art. 25 l. n. 52/1996, che al n.19 prevedeva il foro esclusivo del consumatore, ossia il Foro che la COGNOME ha invocato fin dall’atto di opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti. Tuttavia, la competenza deve essere regolata, in applicazione del principio generale posto dall’art.5 c.p.c., in base alle norme in vigore alla data di inizio della causa, e non a quella di conclusione del contratto dal quale derivano le obbligazioni
contro
verse. Ne discende che, nel caso di specie, essendo il giudizio iniziato con la domanda di emissione del decreto ingiuntivo, proposta nel 2015, non può tenersi conto, nella specie, del disposto dell’art.1469 bis, comma 3, n.19, c.c., non più in vigore (a decorrere dal 23 ottobre 2005, ex art.142 codice consumo) alla data di deposito del ricorso monitorio. A quella data, infatti, il «credito ai consumatori» era regolata da alcune disposizioni del codice del consumo, e per la restante disciplina dal Testo Unico RAGIONE_SOCIALErio di cui al D.Lgs.n.385/1993, che, all’art.122, comma 1, lett. a), stabilisce che gli artt. da 121 a 126 del d.lgs. 385/1993 si applicano ai contratti di credito ai consumatori, comunque denominati, ad eccezione dei finanziamenti di importo inferiore ad € 200 e superiore a € 75.000 (in termini, Cass., n. 14090/2016). Nel caso concreto, dalla c.t.u., trascritta nel ricorso, si evince che alla COGNOME era stato concesso, nel contratto di conto corrente, un fido dell’importo di € 100.000,00, ossia nei limiti con riferimento ai quali non si applica la normativa sui crediti ai consumatori. L’esclusione della applicazione , nella specie, della disciplina tipica del contratto di credito ai consumatori esclude – di conseguenza l’applicabilità anche della norma processuale, contenuta nello stesso codice del consumo (art.33, comma 2, lett. u), in materia di competenza per le controversie relative ai contratti del consumatore (Cass., n. 14090/2016). Ne consegue che il regolamento di competenza deve essere accolto, la sentenza della Corte d’appello deve essere cassata, affermandosi la competenza del Tribunale di Brescia.
7. -Con il secondo motivo viene denunciato l’ omesso esame di circostanza di fatto, ossia l’ esclusione della qualità di consumatore, e la sussistenza di operazioni incompatibili con detta qualità.
7.1 ─ Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo .
─ Per quanto esposto, il primo motivo del ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e va dichiarata la competenza del Tribunale di Brescia. Spese al merito
P.Q.M.
La Corte accoglie il regolamento di competenza; cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Brescia. Spese al merito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione