Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3241 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2   Num. 3241  Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2024
Oggetto: revocazione
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 33346/2019 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c., con domicilio eletto in Roma, alla INDIRIZZO.
– RICORRENTE –
contro
GRASSO NOME COGNOME.
-INTIMATO- avverso  l’ordinanza  n.  26282/2019  della  CORTE  SUPREMA  DI CASSAZIONE, depositata il 16/10/2019;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del giorno 11.1.2024 dal AVV_NOTAIO.
Udito  il  Pubblico  Ministero,  in  persona  del  AVV_NOTAIO, che ha chiesto di revocare l’ordinanza impugnata e di respingere il ricorso per regolamento di competenza.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
AVV_NOTAIO propone  ricorso  per  revocazione avverso    l’ordinanza  n.  26282/2019,  con  cui  questa  Corte  ha respinto  il  regolamento  di  competenza  proposto  dal  ricorrente,
confermando il provvedimento impugnato con cui era stata dichiarata la competenza della Corte d’appello di Catania in base al luogo  di  residenza  del  convenuto  ai  sensi  dell’art.  33, comma secondo, lettera u), d.lgs. 206/2005 (foro del consumatore), sulla domanda  di  pagamento  dei  compensi  professionali  per  la  difesa svolte  in  un  giudizio  dinanzi  al  Tribunale  del  lavoro  di  Locri  e  nel successivo giudizio di impugnazione dinanzi alla Corte d’appello di Reggio Calabria.
NOME COGNOME non ha svolto difese.
Con  ordinanza  interlocutoria  n.  16845/2021  la  causa  è  stata rimessa in pubblica udienza, per la ritenuta non inammissibilità del ricorso per revocazione.
Il ricorrente ha depositato duplice memoria illustrativa.
Con l’unico motivo del ricorso si denuncia la violazione dell’art. 395 n. 4 c.p.c., deducendo che il Collegio di legittimità sarebbe incorso in un errore di percezione riguardo al contenuto del primo motivo del ricorso per regolamento di competenza, avendo ritenuto che la pronuncia di appello fosse stata censurata per aver dichiarato l’incompetenza per territorio nei rapporti tra i giudici di secondo grado, mentre il ricorrente aveva inteso ottenere la declaratoria di competenza del Tribunale di Catania sulla domanda cumulata avente ad oggetto le spettanze professionali per il patrocinio espletato dinanzi ai giudici di primo e secondo grado, in adesione all’analoga soluzione adottata d alle S.U. con sentenza 4485/2018.
Il ricorso è fondato.
L’ impugnazione  per  revocazione  delle  sentenze  della  Corte  di cassazione è ammessa nell’ipotesi di errore compiuto nella lettura degli  atti  interni  al  giudizio  di  legittimità,  errore  che  presuppone l’esistenza  di  divergenti  rappresentazioni  dello  stesso  oggetto, emergenti  una  dalla  sentenza  e  l’altra  dagli  atti  e  documenti  di causa (Cass. 16003/2011; Corte Cost. 36/1991).
Si configura l’errore revocatorio anche nel caso di mancata lettura di uno o più motivi di ricorso, ipotesi equiparabile al caso in cui ne sia totalmente travisato il contenuto, dando risposta su questioni non oggetto di impugnazione, non trattandosi della omessa o erronea valutazione delle argomentazioni proposte dal ricorrente nell’ambito delle contestazioni effettivamente poste o di un mero errore di interpretazione della censura, ma nella pronuncia su deduzioni e motivi riguardanti aspetti oggettivamente diversi da quelli dedotti a causa di una non corretta percezione delle allegazioni difensive (Cass. 24369/2009; Cass. 362/2010; Cass. 22569/2013; Cass. 17163/2015).
D’altronde le S.U. hanno chiarito che l a revocazione per l’errore di fatto  è  ammissibile  anche  nel  caso  in  cui  il  giudice  di  legittimità non  abbia  deciso  su  uno  o  più motivi di ricorso,  salvo  che  la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte sul punto (Cass. s.u. 31032/2019).
In  tal  caso,  l’unico  mezzo  di  impugnazione  esperibile  avverso  la relativa sentenza è individuato, ai sensi degli artt. 391 bis e 395, primo  comma,  n.  4,  c.p.c.,  nella  revocazione  per  errore  di  fatto (Cass. 17163/2015).
2.1.  Nel  caso  in  esame,  con  il  primo  motivo  del  ricorso  per regolamento  di  competenza  l’AVV_NOTAIO  aveva  censurato  la decisione  per  aver  rimesso  l’intera  causa  alla  Corte  d’appello  di Catania  in  base  al  foro  del  consumatore,  senza  tener  conto  del criterio di competenza fissato dall’art. 14 d.lgs. 150/2011, secondo cui  la  domanda  di  pagamento  del compenso per attività giudiziali civili  è  rimessa  al  giudice dinanzi al  quale  è  stato svolto il patrocinio.
Più in particolare, il ricorrente aveva sostenuto che sulle spettanze per il  primo  grado  doveva pronunciare il  Tribunale  di Catania  per effetto dell’inderogabilità e della prevalenza del foro del
consumatore  rispetto  al  criterio  di  cui  al  citato  art.  14  d.lgs. 150/2011,  occorrendo  valutare  prima  la  competenza  per  materia dell’ufficio giudiziario di merito e poi quella per territorio.
Con l’ordinanza impugnata il Collegio di legittimità ha invece individuato nella Corte d’appello di Catania il giudice competente in base al foro del consumatore, esaminando i rapporti tra i giudici di secondo grado, non tenendo conto che con il regolamento era stato invece chiesto di dichiarare la competenza del Tribunale quale ufficio giudizio di merito dinanzi al quale era stata svolta parte dell’attività difensiva e perciò competente sia per materia, sia ai base al criterio fissato dell’art. 33, comma secondo, lettera u), del codice del consumo.
Deve, quindi, revocarsi l’ordinanza impugnata e procedere alla fase rescissoria.
 Il  primo  motivo  del  regolamento  di  competenza  denuncia  la violazione degli artt. 28 L.P.  14 d.lgs. 150/2011, 637 c.p.c. e 111 Cost., per aver la Corte d’appello dichiarato la propria incompetenza per territorio in base al foro del consumatore, senza tener conto del criterio di competenza per materia, in base al quale la  domanda  doveva  essere  devoluta  al  Tribunale  adito  per  il processo, come già sostenuto dalle S.U. con sentenza n. 4485/2015.
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 92 c.p.c., censurando  la  pronuncia  per  aver  posto  sul  ricorrente  le  spese processuali,  nonostante  l’assoluta  novità  delle  questioni  e  dei principi in tema di prevalenza del foro del consumatore sui criteri di cui all’art. 14, comma secondo, d.lgs. 150/2011, espressi dalle S.U. con la pronuncia n. 4485/2018.
3.1. Il primo motivo è fondato.
Il  difensore  aveva  chiesto  il  pagamento  del  compenso  per  il patrocinio svolto in più gradi, prima dinanzi al Tribunale del lavoro di Locri e alla Corte d’appello di Reggio Calabria.
Non  è  in  discussione,  come  detto,  l’applicabilità del foro del consumatore, che opera anche per le domande di pagamento dei compensi per la difesa nelle controversie di lavoro (Cass. 12685/2011; Cass. 1464/2014; Cass. 21187/2017; Cass. 7357/2022).
Ciò posto, va dichiarata la competenza del Tribunale di Catania per l’intera  controversia,  incluse  le  spettanze  per  le  attività difensive espletate in appello.
Nel procedimento per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti di avvocato di cui all’art.28 della L. 794/1942, come sostituito dall’art.34, comma 16, lett. a), del d.lgs. n. 150 del 2011, ove il professionista, agendo ai sensi dell’art. 14 del citato decreto legislativo, chieda la condanna del cliente al pagamento dei compensi per l’opera prestata in più fasi o gradi del giudizio, la competenza è dell’ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa (Cass. s.u. 4247/2020).
Il giudice chiamato a pronunciare sui compensi dell’avvocato si identifica, anche territorialmente, con quello che abbia conosciuto per ultimo della lite, poiché questi ha una migliore visione d’insieme dell’opera prestata dall’avvocato, garantendosi in tal modo anche le ragioni di economia processuale e l’interesse ad evitare la moltiplicazioni dei giudizi in coerenza con i principi del giusto processo, sicché la possibilità di frazionare la domanda in distinte controversie è meramente residuale ed è percorribile soltanto se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata del credito (Cass. s.u. 4247/2020; Cass. 19907/2020; Cass. 8265/2021; Cass. 23465/2021; Cass. 19905/2023).
Va  precisato  che,  nell’ipotesi  in  esame,  l’ufficio  competente non coincide  necessariamente con quello di grado superiore, potendo ad es. essere anche il giudice di primo grado cui la causa sia stata rimessa  ai  sensi  dagli  artt.  353  e  354  c.p.c.,  purché  abbia per
ultimo conosciuto  della  lite,  il  che  vale  a  dire  che  la  norma -a differenzia di quanto sostiene il AVV_NOTAIO generale nelle conclusioni  scritte -non  contempla  per  la  domanda  cumulata un’ipotesi  di  competenza  funzionale  in  unico  grado  del  giudice d’appello.
L ‘art. 14, comma secondo, d.lgs. 150/2011 prevede -anzi un’ipotesi di competenza derogabile, soggetta alle modificazioni per ragioni di connessione (Cass. s.u. 4485/2018; Cass. s.u. 4247/2020); la disposizione, prevedendo che la domanda può esser proposta anche con ricorso per decreto ingiuntivo, rende applicabili i criteri di competenza dell’art. 637 c.p.c. , ma solo se il difensore agisca in via monitoria o se proponga erroneamente la domanda nelle forme del rito sommario codicistico di cui agli art. 702 bis e ss. c.p.c. (Cass. s.u. 4485/2018; Cass. s.u. 4247/2020, par. 12), mentre è escluso negli altri casi che i criteri generali di competenza possano concorrere con quelli del secondo comma dell’art. 14, comma secondo, d.lgs. cit., poiché i due procedimenti (quello di cui agli articoli 633 e seguenti c.p.c. e il procedimento speciale disciplinato dall’art. 14 del d.lgs. 150/2011) sono regolati in modo differente, anche riguardo all’individuazione del giudice competente (Cass. s.u. 4247/2020).
3.2.  Si  deve  a  questo  punto  ricordare  che  la  competenza  di  cui all’art. 33, comma secondo, lettera u), d.lgs. 150/2011 206/2005 è invece inderogabile e prevale su ogni altro criterio, compreso quella di cui al citato art.  14  (Cass.  s.u.  4485/2018;  Cass.  Cass. 8598/2018, Cass. 38264/2021, Cass. 7357/2022 e Cass. 8406/2022; Cass. 32216/2022; Cass. 26003/2023).
Pertanto, la domanda cumulativa per la quale sia invocabile il foro del consumatore non può esser devoluta ad un giudice che risulti territorialmente diverso da quello individuato ai sensi dell’art. 33, comma secondo, lettera u) del Codice del consumo.
Nel caso in cui l’ufficio che ha conosciuto per ultimo della lite non abbia  competenza  anche  in  relazione  al  foro  del  consumatore, quest’ultimo criterio  esclude  l ‘applicazione  dell’art.  14 ,  comma secondo,  d.lgs.  150/2011  e  del  principio  elaborato  da  Cass.  s.u. 4247/2020.
Non può difatti dichiararsi la competenza di altra Corte d’appello (nella specie di Catania) nel cui distretto ricada il luogo di residenza del convenuto ai sensi dell’art. 33, secondo comma, lettera u) , d.lgs. 205/2006, per la decisiva considerazione che tale ufficio, sebbene di pari grado, non ha mai conosciuto della causa (e non potrebbe mai vantare una migliore visione d’insieme dell’attività professionale espletata), che invece si è svolta dinanzi ad altro giudice d’appello ; non pare difatti ammissibile enucleare in via interpretativa una regola di competenza che appare oggettivamente diversa da quella codificata dall’art. 14 del decreto sulla semplificazione dei riti civili (per come interpetrato dalle S.U.), in base alla quale la lite verrebbe devoluta non al giudice adito per ultimo, ma ad un giudice di pari grado poiché avente competenza per il luogo di residenza del consumatore.
L’intera causa va quindi rimessa al Tribunale territorialmente competente ai sensi dell’art. 33, comma secondo, lettera u), del d.lgs. 205/2006, restando comunque precluso il frazionamento della domanda, in assenza di un concreto interesse alla sua trattazione in separati giudizi (cfr., Cass. 32216/2022; Cass. 26003/2023; per l’analoga soluzione nel caso della domanda cumulata proposta secondo il rito sommario codicistico ai sensi dell’art. 702 bis e ss. c.p.c.: Cass. s.u. 4485/2018 , par. 16, pagg. 42 e ss.).
In conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso, con assorbimento  del  secondo;  l’ordinanza  impugnata  deve  essere revocata in relazione al motivo accolto e va dichiarata la competenza  del  Tribunale di  Catania  per  l’intera  controversia,
dinanzi al quale sono rimesse le parti con termine di legge per la riassunzione. Spese all’esito.
P.Q.M.
accoglie il  primo motivo  di ricorso per revocazione, dichiara assorbito  il  secondo,  revoca  l’ordinanza  impugnata  e  dichiara  la competenza  del  Tribunale di  Catania  per  l’intera  controversia, dinanzi al quale rimette le parti, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità, con termine di legge per la riassunzione.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  della  Seconda