Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33302 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 33302 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/12/2024
RAGIONE_SOCIALE
– intimata –
avverso l’ordinanza n. cronologico 6630/2024, del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 27/02/2024 R.G.N. 9479/2023;
Oggetto
R.G.N. 6570/2024
COGNOME
Rep.
Ud.19/11/2024
CC
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza R.G.N. 6570-2024 proposto da:
NOME COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME che lo rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
COGNOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/11/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte.
Fatti di causa
Il tribunale di Milano, con l’ordinanza in atti del 27.2.2024 , ha dichiarato la propria incompetenza per territorio sulla domanda del lavoratore NOME COGNOME di accertamento della esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro sostanziale RAGIONE_SOCIALE in conseguenza dell’illiceità d ell’indicato rapporto di appalto, con condanna alla costituzione del rapporto, al pagamento dell’indennità risarcitoria e d alle indicate retribuzioni; in subordine il lavoratore chiedeva il pagamento delle somme anche nei confronti del datore di lavoro formale COGNOME NOME .
Il Tribunale di Milano ha osservato che nel caso di specie il ricorrente aveva sempre operato presso l’unità operativa BRT di Caorso (PC) ricompresa nell’ambito del circondario del Tribunale di Piacenza, a cui favore andava perciò declinata la competenza in applicazione del criterio del ‘foro della dipendenza del reale datore di lavoro’ (Cass. n. 12232/2018).
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per regolamento di competenza NOME COGNOME denunciando la violazione del criterio concorrente del foro dell’azienda previsto dall’art.413 c.p.c.
Ha resistito COGNOME Walter con controricorso. Mentre RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata. Il pubblico ministero ha concluso per l’accoglimento del ricorso per regolamento di competenza.
Ragioni della decisione
1.- Il ricorso è fondato posto che l’art. 413, 2 comma c.p.c. delinea tre fori alternativamente concorrenti ed il lavoratore ha prescelto come foro competente nel ricorso introduttivo uno di essi ovvero il tribunale di Milano, posto che ivi si trova l’azienda
della società convenuta individuata nella domanda come datrice di lavoro effettiva, non rilevando quindi che il rapporto si sia svolto presso l’unità operativa BRT di Caorso (PC) .
2.Nemmeno influisce sulla individuazione del giudice territorialmente competente il fatto che nello stesso giudizio sia pure convenuta la datrice di lavoro formale atteso che la connessione tra le domande svolte, principale e subordinata, peraltro appunto solo eventuale, non è tale da modificare il criterio di determinazione della competenza prescelta ex art 413 c.p.c., mentre ai sensi dell’art. 33 c.p.c. essa determina l’attrazione della competenza sulla domanda subordinata trattandosi di un’ipotesi di cumulo soggettivo di domande connesse per l’oggetto o per il titolo.
2.- Pertanto il lavoratore che, sul presupposto della non genuinità dell’appalto al quale è stato adibito, agisca per la costituzione del rapporto di lavoro con l’effettivo utilizzatore delle prestazioni nel luogo dove si trova l’azienda – può adire il giudice territorialmente competente per la causa principale anche per la domanda subordinata svolta nei confronti del datore di lavoro apparente, ricorrendo un’ipotesi di cumulo soggettivo di domande connesse per il titolo ai sensi dell’art. 33 c.p.c.
3.Il ricorso va quindi accolto, l’ordinanza impugnata deve essere cassata e va dichiarata la competenza del Tribunale di Milano presso cui va disposta la riassunzione della causa nei termini di legge.
La statuizione sulle spese del presente regolamento va rimessa alla definizione del merito.
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa la ordinanza impugnata, dichiara la competenza per territorio del giudice del lavoro
presso il tribunale di Milano, davanti al quale dispone la riassunzione nei termini di legge. Spese al definitivo. Così deciso nella camera di consiglio del 19.11.2024