SENTENZA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA N. 755 2026 – N. R.G. 00001336 2025 DEPOSITO MINUTA 01 04 2026 PUBBLICAZIONE 02 04 2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D’Appello di Venezia SEZIONE TERZA
R.G. 1336/2025
La Corte D’Appello di Venezia, SEZIONE TERZA, in persona dei magistrati:
Dott. NOME COGNOME
Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME Consigliere
Dott.ssa NOME COGNOME Consigliere rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado tra
(già
in persona del l.r. p.t.
(C.F. ) , assistita e difesa dall’AVV_NOTAIO P.
-appellante-
e
, in persona del l.r. p.t. (C.F.
), assistito e difeso dagli AVV_NOTAIOti AVV_NOTAIO e ROSANNA RAGIONE_SOCIALE P.
appellato
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
‘Voglia la Corte d’Appello di Venezia – previo annullamento e in totale riforma della sentenza impugnata n. 40/2025 del Tribunale di Venezia pubblicata il 7 gennaio 2025 nel giudizio n. 37/2022 R.G. e non notificata – respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, emesse ogni più opportuna pronuncia, declaratoria e condanna, se del caso anche in via incidentale, per i motivi esposti in atti, da intendersi espressamente richiamati e trascritti, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 346 c.p.c., così giudicare:
IN INDIRIZZO: per le ragioni e i titoli di cui in atti, accertare e dichiarare il diritto di
a ottenere il pagamento da parte del
dei seguenti crediti e, per l’effetto, condannare il
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di
I. € 145.747,13 di cui alle fatture della cedente meglio specificate nel prospetto depositato sub ALL. A alla Nota conclusiva ex art. 190 c.p.c. depositata da nel giudizio di primo grado; Part
II. gli interessi di mora, maturati e maturandi sorte capitale azionata con l’Atto di citazione (€ 146.222,13, cfr. doc. 3 fasc. primo grado) «determinati nella misura degli interessi legali di mora» ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale -scadenza riportata nel suddetto elenco dei crediti (colonna «Data Scadenza») -sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla suddetta sorte capitale azionata con l’atto di citazione che, alla data di notifica della citazione medesima, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell’art. 1283 c.c., nella misura «degli interessi legali di mora» ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall’art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell’atto di citazione;
IN INDIRIZZO: per le ragioni e i titoli di cui in atti, accertare e dichiarare il diritto
sorte capitale,
interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
o «determinati nella misura degli interessi legali di mora» ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
31/2002 come novellato dal D. Lgs. n. 192/2012 e
o con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,
interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:
o nella misura «degli interessi legali di mora» ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D. Lgs. n. 192/2012,
o con decorrenza dalla data di notifica dell’Atto di citazione;
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive di entrambi i gradi di giudizio e con condanna del
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire a le spese di primo grado ove da quest’ultima già versate in favore di Controparte con riserva di ripetizione.’ Part
Per parte appellata:
‘ -Disattesa ogni diversa avversaria istanza, si respinga l’impugnazione con l’integrale conferma della sentenza n.40/2025 del Tribunale di Venezia;
con la conseguente tassazione delle spese.’
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il fatto e il processo di primo grado.
Con atto di citazione, già (d’ora in poi anche solo ), allegando di essersi resa cessionaria di crediti già vantati da Part
e
nei confronti del
(d’ora in poi anche sono ‘), citava quest’ultimo in giudizio chiedendone, in via principale di merito, la condanna al pagamento in proprio favore:
-della somma di € 146.222,13 portata dalle fatture elencate nel doc. sub 2):
NUMERO_DOCUMENTO del 31/07/2020;
4142986218 del 14/06/2021;
4151404194 del 21/07/2021;
4158496171 del 13/08/2021;
4164364778 del 12/09/2021;
4129381218 del 21/04/2021;
4129385820 del 21/04/2021;
4129504612 del 27/04/2021 e
4136451738 del 13/05/2021;
oltre ad interessi moratori ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
192/12 dalla scadenza al saldo ed agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale, con decorrenza dalla data di notifica dell’atto di citazione.
1.1. In via subalterna domandava accertarsi e dichiararsi la debenza da parte del
in proprio favore di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta per i già menzionati titoli.
1.2. In via ulteriormente subordinata, chiedeva la condanna al pagamento in proprio favore di ogni altra somma ritenuta dovuta a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
1.3. Si costituiva in giudizio l convenuto, eccependo l’infondatezza in fatto e diritto di tutte le pretese attoree (in linea capitale e per accessori e sanzioni), stante la non riconducibilità del rapporto sotteso agli asseriti crediti né al servizio di salvaguardia né ai regimi tariffari speciali o a tariffe agevolate con conseguente inesistenza dei crediti ceduti, trattandosi di forniture gratuite ex lege .
1.4. In aggiunta, sosteneva la carenza dei presupposti d’un eventuale indebito arricchimento e, limitatamente alla fattura n. 349529467 ( , ne evidenziava l’intervenuto pagamento con mandato 1872/2022, essendo la stessa mai pervenuta al
in precedenza all’instaurazione del giudizio.
1.5. Concludeva per l’integrale rigetto delle domande azionate da con il favore delle spese. Part
1.6. Con il deposito della comparsa conclusionale riduceva la pretesa creditoria, indicando di voler proseguire il giudizio limitatamente ai crediti della cedente Part
testualmente: ‘I summenzionati crediti per sorte capitale azionati da risulta pari ad € 145.747,13 -di cui alle fatture della cedente Part
1.7. La causa, istruita documentalmente, veniva decisa in esito al deposito degli atti conclusivi delle parti.
1.8. Con sentenza n. 40/2025, il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, rigettava le domande attoree con condanna alle spese, liquidate in € 9.142,00 oltre accessori.
1.9. Il Giudice di primo grado ravvisava nel caso di specie la ricorrenza delle condizioni normative e negoziali che regolano e giustificano la gratuità dell’erogazione di energia ritenendo, in conseguenza, inesistente il credito vantato dalla cessionaria nei confronti di .
1.10. Avverso la suindicata sentenza propone appello muovendo le seguenti doglianze. Part
I motivi di appello.
Con il primo motivo, censura la sentenza per aver ritenuto non dovuta la sorte capitale azionata.
2.1. Sostiene, richiamando il decisum di due pronunce del Tribunale di Bologna, che il regime di gratuità invocato dal sia inopponibile alla cedente – e, quale cessionaria del credito, neppure a – in quanto differente la fonte di credito da cui trae origine il credito ceduto: nello specifico le disposizioni di cui al D.L. n. 73/2007 (c.d. servizio di maggior tutela e di salvaguardia) e non già la disciplina dettata dagli artt. 45 e 46 del R.D. n. 1775/1933 (T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici). Part
2.2. Afferma che i precedenti erogatori ( in primis cui è succeduta hanno fornito gratuitamente energia in applicazione delle disposizioni di cui al richiamato T.U. e del rapporto convenzionale stipulato con il , laddove, non essendo intervenuta alcuna successione/subentro tra ed i rapporti tra il e quest’ultima hanno una fonte legale autonoma per effetto dell’aggiudicazione del servizio di salvaguardia.
2.3. Allega che la normativa di cui al T.U. n. 1775/1933 debba ‘retrocedere’ rispetto a quella del servizio di salvaguardia, attesa la diversità dei soggetti coinvolti, la differente
fonte da cui ha tratto origine il rapporto tra cedente e ceduto e l’assenza di alcun rapporto successorio tra i precedenti erogatori e la cedente il credito a Part
2.4. Conclude che quale concessionario secondo le previsioni del T.U., sia l’unico soggetto cui possa applicarsi il regime dettato dagli artt. 45 e 46 del T.U. 1775/1933 posto che non ha svolto tale ruolo non essendo, peraltro, proprietaria dell’impianto di produzione dell’energia elettrica.
2.5. Con il secondo motivo, impugna il capo relativo alla condanna alle spese di lite in ragione della ritenuta fondatezza della domanda.
Si è costituito il chiedendo di respingere il gravame proposto da con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata e riconoscimento delle spese.
3.1. In ordine al primo motivo, l’appellato, prendendo le mosse dagli indirizzi di legittimità e di merito ormai consolidati (vd. ordinanza n. 9321/2024 della Corte di Cassazione, sentenza n. 277/2022 della Corte capitolina e sentenza n. 286/25 della Corte d’Appello di Bologna ), sostiene l’infondatezza delle doglianze avversarie e l’erroneità della disciplina ritenuta ex adverso applicabile al caso di specie.
3.2. Eccepisce che trattandosi di sovrapposizione di una concessione successiva ad un’anteriore derivazione quella del per usi irrigui -poteva essere assentita solo al netto della compromissione/pregiudizio della precedente, secondo quanto indicato dal legislatore all’art. 45 del R.D. n. 1775/1933 ovvero alla tassativa condizione che la quantità d’acqua assegnata con la prima concessione restasse inalterata e fosse fornita gratuitamente l’energia per alimentare gli indispensabili impianti di sollevamento.
3.3. Argomenta che la normativa di cui al D.L. 73/2007, convertito in L. 125/2007, che ha introdotto il servizio di salvaguardia non ha previsto il caso della sovrapposizione e non ha disciplinato diversamente la fattispecie, dettando deroghe o un diverso regolamento, con la conseguenza che il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici resta la legge cardine in materia.
3.4. Aggiunge che il T.U. conserva la propria vigenza non potendo recedere una disciplina ‘specifica’ di fronte ad una normativa successiva che quel caso non contempla: come indicato dalla Cassazione con la pronuncia n. 9321/2024, il
gode del diritto alla gratuità ex lege non potendo definirsi acquirente ovvero ‘cliente finale’ che in precedenza fruiva di una fornitura a pagamento e che non ha scelto il proprio fornitore presupposto questo per l’inclusione nel mercato tutelato del regime di salvaguardia.
3.5. Specifica che la normativa sul servizio di salvaguardia, nuova ed autonoma fattispecie rispetto alle previsioni di cui al T.U., non è applicabile al difettando anche l’ultroneo requisito (essere fruitore di tariffe agevolate) previsto ai fini dell’assoggettabilità a detta disciplina: l’ente, in applicazione delle disposizioni del richiamato T.U., non ha mai ricevuto energia ‘a condizioni tariffarie agevolate’ essendo il pagamento di una ‘tariffa’ incompatibile con la ridetta gratuità imposta in capo ad
(già ed ai suoi aventi causa (soggetti incaricati della distribuzione di energia agli utenti finali alla medesima subentrati).
3.6. Allega che l’obbligo di fornitura gratuita non ha fonte negoziale, trovando il proprio fondamento nelle previsioni del T.U. e che, dunque, non ha alcun pregio giuridico sostenere (da parte appellante) che il , astenendosi dallo stipulare un contratto di fornitura sul mercato libero, sia stato automaticamente assegnato al servizio di salvaguardia.
3.7. Conclude che il debito ex lege già enucleato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la decisione n. 95/1985 non ricade su chi produce energia, bensì su chi la distribuisce ovvero su chi ‘in concreto effettua la fornitura al punto di consegna finale’: la gratuità attiene alla vendita di energia elettrica ai clienti finali.
3.8. Riguardo al secondo motivo, ritenuto che tutte le censure mosse dall’appellante sono smentite alla luce degli indirizzi giurisprudenziali richiamati, il ha contestato le doglianze di sulla erroneità della condanna alle spese e domandato il rigetto dell’impugnazione con conseguente conferma della sentenza di primo grado e tassazione delle spese. Part
DIRITTO
Il gravame proposto è infondato e merita di essere rigettato per le ragioni di seguito esplicate.
1.1 Quanto al primo motivo, non sussistono i presupposti per ritenere valide le censure mosse alla decisione del primo giudice: inesatta, è la pretesa di parte appellante di
esigere il pagamento dell’asserito credito cedutole a discapito della gratuità della fornitura di energia elettrica spettante al in forza delle previsioni di cui al ‘T.U. delle acque e degli impianti elettrici’ vigente in materia.
1.2. A norma del dettato dell’art. 45 del richiamato T.U. è stabilito, infatti, che: “… il concessionario di una nuova derivazione d’acqua, incompatibile con preesistenti utilizzazioni legittime, è tenuto a indennizzare gli utenti preesistenti, fornendo loro, a propria cura e spese, una corrispondente quantità di acqua, e, nel caso di impianti per forza motrice, una quantità di energia corrispondente a quella effettivamente utilizzata, provvedendo alle trasformazioni tecniche necessarie in guisa da non aggravare o pregiudicare gli interessi degli utenti preesistenti. “. E ancora, al successivo articolo, è disposto che l’indennizzo è dovuto ‘… fino a che duri la nuova concessione anche per effetto di proroghe o rinnovazioni’.
1.3. I sopra esposti precetti contemplano e regolano esplicitamente l’ipotesi in cui per conseguenza di una nuova derivazione incompatibile con l’uso concesso in precedenza -derivi un pregiudizio agli utenti preesistenti. In detti casi, per il tempo previsto dall’art. 46 del R.D., il nuovo concessionario è tenuto ad indennizzare il precedente titolare della concessione garantendo, a propria cura e spese, la prosecuzione del godimento del suo diritto all’uso dell’acqua.
1.4. Osserva la Corte come sia indiscutibile l’intento del legislatore di imporre una misura a tutela del concessionario pregiudicato nei propri interessi in ragione di un successivo inconciliabile (e/o pregiudizievole) utilizzo della derivazione di acqua, introducendo la previsione della garanzia della fornitura gratuita di energia a quel determinato punto di consegna oltre che di equivalente quantità d’acqua.
1.5. Logico corollario è che l’obbligo di indennizzare i preesistenti concessionari gravi sul nuovo concessionario quale debito ex lege, così come chiarito con contributo reso dalle Sezioni Unite con pronuncia n. 95/1985.
1.6. A rigore del dettato normativo, dunque, in conseguenza della sovrapposizione della derivazione ad usi idroelettrici concessa a (già ) e della realizzazione dell’impianto di sollevamento atto a renderla compatibile con la originaria derivazione consortile, il (succeduto al
, titolare legittimo di concessione avente ad oggetto la derivazione ad uso irriguo
dal fiume Livenza sin dal 1931), deve essere inteso quale destinatario dell’indennizzo di cui alle previsioni degli artt. 45 e 46 lett. d) R.D. 1775/1933.
1.7. Il compendio documentale versato in atti attesta, invero, l’impegno alla fornitura gratuita assunto da con le convenzioni a tale scopo siglate (doc. 3 fascicolo di primo grado parte convenuta) e, in particolare, comprova l’esplicita previsione del trasferimento in capo ad ‘ ogni altro ente e ditta che ad essa subentri o succeda ‘ nella fornitura di energia (cfr. art. 6 convenzione 17.04.1937) dell’obbligazione ex lege sulla medesima gravante.
1.8. Debole ed inconducente appare la versione resa a suffragio dell’impugnazione atteso che, diversamente da quanto sostenuto da nel debito ex lege gravante sul concessionario divenuto poi in forza delle convenzioni e delle disposizioni del testo unico citate, devono ritenersi subentrate tutte le altre società operanti nel settore -compresa – che alla originaria concessionaria per usi idroelettrici si sono succedute nel servizio di erogazione di energia elettrica alias nel godimento dei vantaggi derivanti dalla concessione d’acqua. Part
1.9. In capo alla cedente subentrata nell’esercizio della salvaguardia, pertanto, non è mai venuto ad esistenza alcun credito per fornitura di energia elettrica in favore del essendo la ridetta Società tenuta, ex lege, ad assicurare gratuitamente la fruizione della derivazione (c.d. punto di consegna dell’utenza) di
.
1.10. In linea con l’orientamento giurisprudenziale consolidato e con i principi enucleati con l’ordinanza n. 9321/2024 dalla Suprema Corte, questo giudice ritiene inapplicabile alla fattispecie che impegna la disciplina dettata dal D.L. 73/2007, convertito nella L. 125/2007, che ha introdotto il c.d. regime di maggior tutela e salvaguardia.
1.11. In tesi di parte appellante, il , in difetto della stipula di un contratto di fornitura sul mercato libero, si considera assoggettato alla disciplina del D.L. 73/2007 e, i punti di fornitura/utenze di cui il medesimo concessionario è titolare, assegnati automaticamente ad -gestore del servizio di salvaguardia -con conseguente diritto alla pretesa di pagamento dei consumi per cui in precedenza era stata pattuita la gratuità.
1.12. Le asserzioni di non possono condividersi dal momento che le invocate previsioni, introdotte dal legislatore quale misura essenziale per garantire la continuità della fornitura di energia elettrica ai clienti di medie e grandi dimensioni (consumatori di energia -clienti finali acquirenti di energia) sprovvisti di fornitore sul mercato libero, hanno differenti presupposti/requisiti di applicazione e si rivelano totalmente incompatibili con il regime di gratuità imposto dal regio decreto del 1933 per i casi di c.d. sottensione. Part
1.13. In particolare, le norme del regime di maggior tutela e salvaguardia esigono l’esistenza di un contratto di fornitura dell’energia elettrica verso corrispettivo di una tariffa, la soggezione a regimi tariffari agevolati o speciali, condizioni queste che non attengono alle utenze di cui è titolare il il quale, rispetto all’energia elettrica pretesa con le fatture azionate, non può certamente considerarsi acquirente o cliente finale ex art. 2 D. Lgs. 79/1999, godendo di fornitura a titolo gratuito.
1.14. Il D.L. 73/2007, convertito in L. 125/2007, peraltro, non contempla la sottensione, non deroga né tantomeno disciplina in modo difforme le ipotesi di sovrapposizione di una nuova concessione di derivazione d’acqua incompatibile con le utilizzazioni preesistenti, restando pienamente vigente la disciplina del Testo Unico in materia.
1.15. In adesione con l’orientamento giurisprudenziale prevalente, il Giudice del gravame ritiene che il debito ex lege di fornitura gratuita di energia elettrica di cui è stata onerata nel caso di specie la attenga all’attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali e, di conseguenza, si sia trasferito in progressione ad quale fornitore/somministratore di energia al punto di consegna dell’utente
finale ovvero al punto di consegna consortile di .
1.16. L’iter logico motivazionale che sostiene la pronuncia del Tribunale di Venezia è esente da vizi: le argomentazioni che hanno legittimato la negazione dell’esistenza del credito preteso dalla cessionaria sono da questa Corte condivise. Part
1.17. La domanda di parte appellante deve essere integralmente cassata: meritevoli di rigetto sono, altresì ed in conseguenza, le pretese accessorie azionate per interessi moratori maturati sul credito in linea capitale e per interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori sulla sorte capitale.
Il secondo motivo di gravame si palesa altrettanto privo di fondamento e di rilievo: in conseguenza del rigetto integrale delle istanze azionate da il Tribunale di Venezia, facendo corretta applicazione delle previsioni di cui all’art. 91 c.p.c., ha disposto la condanna alle spese di lite in favore del . Part
Condividendosi la statuizione di prime cure , confermata l’accertata infondatezza ed inesistenza dell’asserito credito preteso in pagamento, la doglianza non trova accoglimento e viene rigettata .
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa, secondo i parametri del DM n. 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, valori medi, con esclusione della fase istruttoria quivi non tenutasi.
Si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto. Part
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da
già
in persona del l.r.
p.t.,
nei confronti del
, in persona del
l.r. p.t., avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 40/2025, così provvede:
rigetta l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Venezia n. 40/2025 del 07.01.2025, nel procedimento R.G. n. 37/2022;
-
condanna la
parte appellante
(già
in persona del l.r.
p.t., al pagamento, in favore della
parte appellata
, in persona del
l.r. p.t ., delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 9.991,00 oltre rimborso spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
dichiara che sussistono i presupposti dell’art. 13, comma 1° quater, D.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’appellata, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l’appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;
dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 31/03/2026.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.sa NOME COGNOME Dott. NOME COGNOME