Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4443 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4443 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 10289 -2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO dalla quale è rappresentata e difesa con gli AVV_NOTAIOti profAVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO dal quale è rappresentato e difeso giusta procura a margine del controricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 411/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 25/1/2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 30/1/2024 dal consigliere COGNOME; lette le memorie RAGIONE_SOCIALEe parti.
FATTI DI CAUSA
Con delibera del 22 ottobre 2014, il RAGIONE_SOCIALE presso lRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE inflisse a NOME COGNOME la sanzione RAGIONE_SOCIALEre RAGIONE_SOCIALEa sospensione per la durata di quindici giorni per non aver adempiuto interamente agli obblighi di formazione professionale nel triennio 20102013, come prescritto dall’art. 7 del DPR 137/2012 e dall’art. 8, com ma quinto del Codice deontologico RAGIONE_SOCIALE degli RAGIONE_SOCIALE.
La sanzione fu confermata, in data 18 novembre 2016, dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE presso il RAGIONE_SOCIALE rigettò l’impugnazione di COGNOME .
Con decreto RAGIONE_SOCIALE‘8 marzo 2018, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE respinse l’impugnazione e c on sentenza n.411/2019, la Corte d’appello di Venezia rigettò l’appello .
La Corte territoriale escluse, infatti, il vizio di costituzione del giudice, per essere l’organo di RAGIONE_SOCIALE decidente un collegio imperfetto e, ribadito che la formazione professionale era un requisito previsto non per l’abilitazione professionale, ma per l’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività professionale, escluse che l’imposizione quantitativa RAGIONE_SOCIALE‘attività di formazione implicasse violazione del principio di libera concorrenza. Escluse, altresì, che la prevista esenzione in base all’età costituisse violazione del principio di uguaglianza e non discriminazione in base all’età; ritenne , infine, non adeguata la prova di una formazione «alternativa» alle attività organizzate dall’RAGIONE_SOCIALE.
Avverso questa sentenza, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a cinque motivi. Il RAGIONE_SOCIALE e degli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, articolato in riferimento al n.3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ., NOME COGNOME ha lamentato la violazione e falsa applicazione del diritto RAGIONE_SOCIALE‘unione europea: l’esenzione prevista alla lett. c) RAGIONE_SOCIALE‘art. 8, co.1 del R egolamento RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE per i professionisti che avessero raggiunto il sessantacinquesimo anno d’età violerebbe il diritto nazionale e comunitario, poiché determinerebbe una discriminazione non giustificata nei confronti dei professionisti più giovani.
1.1. Il motivo è inammissibile. In disparte la denuncia di una disparità di trattamento in riferimento all’eccezione e non alla regola, la questione è stata prospettata in riferimento a situazioni non identiche ( il requisito RAGIONE_SOCIALE‘età è stato considerato nel regolamento perché corrisponde all’età pensionabile) e, perciò, non è esaminabile per sua stessa formulazione.
Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n.3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 33, comma quinto RAGIONE_SOCIALEa Costituzione in quanto il giudice di merito avrebbe surrettiziamente introdotto nuovi requisiti abilitanti all’esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione.
2.1. Anche questo motivo è inammissibile.
La violazione RAGIONE_SOCIALEe norme costituzionali non può essere prospettata direttamente col motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il
tramite RAGIONE_SOCIALE‘applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l’eccezione di illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALEa norma applicata (Cass. Sez. U. 12 novembre 2020, n. 25573; Cass. 15 giugno 2018, n. 15879; Cass. 17 febbraio 2014, n. 3708).
Il principio non opera soltanto per la normativa costituzionale di immediata applicazione (per es. l’ art. 36 sulla retribuzione del lavoratore subordinato), perché in tal caso la norma costituzionale, assurge a parametro del sindacato di legittimità; i l V comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 33, che prevede un esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio professionale, non è invece una norma di immediata applicazione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 11167 del 06/04/2022).
3. Con il terzo motivo, articolato in riferimento al n.3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 c.p.c. il ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe «norme di diritto europeo in materia di tutela RAGIONE_SOCIALEa concorrenza», invocando la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia Europea C-1/2012 del 18 febbraio 2013 resa sulla formazione del RAGIONE_SOCIALE, per non avere la Corte d’appello ritenuto rilevante la formazione da lui svolta «attraverso lo studio e la ricerca individuale e non con la partecipazione ad iniziative accreditate dall’RAGIONE_SOCIALE ».
In disparte ogni considerazione sulla sua formulazione (non risulta indicata la norma comunitaria violata e, perciò, non se ne può valutare l’efficacia diretta o indiretta), il motivo è inammissibile perché non conferente rispetto alla ratio decidendi : la Corte ha evidenziato e ribadito (punto 4 di pag. 5 e pag. 6 RAGIONE_SOCIALEa sentenza) la mancanza di una prova idonea di un percorso alternativo di formazione, sicché non è stato possibile valutare l’idoneità RAGIONE_SOCIALEa formazione prospettata come alternativa ad integrar e l’adempimento degli obblighi formativi .
Il ricorrente ha lamentato, quindi, che la Corte d’appello non avrebbe esaminato nel dettaglio i documenti prodotti nell’ambito del
giudizio di appello e in sede di memorie difensive: in disparte l’omessa formulazione in riferimento al n. 5, il motivo difetta di autosufficienza perché non si conosce se i documenti -neppure descritti al fine di farne valere la decisività – siano stati prodotti in primo o, inammissibilmente, in secondo grado.
Non è, infine, rilevante nella fattispecie la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Seconda sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea resa il 28/2/2013 nella causa C-1/2012: la Corte ha sì affermato che debba essere il giudice del merito a valutare se «un regolamento che pone in essere un sistema di formazione obbligatoria degli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al fine di garantire la qualità dei servizi offerti da questi ultimi, come il regolamento relativo al conseguimento di crediti formativi, configuri una restrizione RAGIONE_SOCIALEa conco rrenza vietata dall’articolo 101 TFUE », ma quando quel regolamento elimini la concorrenza per una parte sostanziale del mercato rilevante, a vantaggio di tale ordine professionale, ed imponga , per l’altra parte di detto mercato, condizioni discriminatorie a danno dei concorrenti di detto ordine professionale».
In conseguenza, per l’applicabilità del principio alla fattispecie e p er l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.101 TFUE, occorre va un interesse concreto e, cioè, l’aver svolto una formazione alternativa a cui fosse stata negata rilevanza perché non sussumibile nella previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 del Regolamento RAGIONE_SOCIALEa formazione ODCEC 2014, applicabile alla fattispecie ratione temporis : nella specie, invece, come rimarcato in sentenza, non risulta proprio provata una formazione alternativa.
Con il quarto motivo, articolato in riferimento al n.3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione dei principi sugli organi collegiali e più nello specifico sui collegi perfetti.
Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE presso l’O RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE farebbe parte RAGIONE_SOCIALEa categoria dei «collegi perfetti» e pertanto potrebbe operare solo con la presenza di tutti i membri; dal verbale RAGIONE_SOCIALEa seduta che ha deliberato il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALEre e la sanzione RAGIONE_SOCIALEa sospensione si rileva invece che era assente un membro del RAGIONE_SOCIALE.
4.1. Il motivo è infondato. I Collegi e i Consigli centrali degli ordini professionali in generale, come pure, ove non altrimenti disposto, i collegi RAGIONE_SOCIALEri locali dei predetti ordini professionali, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa natura amministrativa e non giurisdizionale, sono organi collegiali a composizione variabile e non collegi perfetti (Cass. Sez. 3, 14/04/2005, n. 7765; Sez. 2, Sentenza n. 28905 del 12/11/2018).
La norma che si assume violata (a considerare la motivazione RAGIONE_SOCIALEa censura) è l’art. 4 comma 3 del Regolamento attuativo RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 comma 3 d.P.R. 137/2012: da questo comma, che prevede la sostituzione di membri effettivi venuti meno per «decesso, dimissioni o altra causa», si ricaverebbe la natura di collegi perfetti in deroga a quanto previsto in generale per i collegi e i consigli di RAGIONE_SOCIALE.
L’articolo invocato non è conferente in quanto prevede la sostituzione allo scopo di assicurare il funzionamento del RAGIONE_SOCIALE (come specifica la rubrica RAGIONE_SOCIALE‘art.4).
Al contrario, specificamente l’art. 5 del Regolamento per gli Ordini territoriali per l’esercizio RAGIONE_SOCIALEa funzione RAGIONE_SOCIALEre in caso di inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo formativo da parte degli iscritti , vigente al 13/10/2010, prevedeva, per la deliberazione, che la decisione fosse «presa a maggioranza dei presenti, con un quorum costitutivo non inferiore alla metà più uno dei componenti il RAGIONE_SOCIALE»; la formulazione RAGIONE_SOCIALEe norme sulla decisione è identica nei regolamenti successivi.
Fissando il quorum costitutivo o strutturale la norma segna, dunque, la partecipazione minima ad una votazione necessaria per la sua validità. In tal senso la motivazione RAGIONE_SOCIALEa Corte è pienamente esaustiva e immune da censura.
Con il quinto motivo, articolato in riferimento al n.3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha lamentato la violazione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi per non avere il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE esaminato la fondatezza RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni esposte nella memoria da lui presentata.
5.1. Il motivo è inammissibile. Il giudizio di impugnazione di un provvedimento RAGIONE_SOCIALEre ha ad oggetto non la legittimità RAGIONE_SOCIALE‘azione amministrativa, ma la congruità RAGIONE_SOCIALEa sanzione oggetto del giudizio; peraltro la Corte si è espressa sul punto, in merito (pag. 5 secondo capoverso) ritenendo congrua la motivazione, anche quanto al richiamo alla memoria e il ricorrente non indica in che modo il contenuto RAGIONE_SOCIALEa memoria -che avrebbe dovuto riprodurre – avrebbe modificato la decisione.
Il ricorso è perciò respinto, con conseguente condanna del ricorrente al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese processuali in favore del RAGIONE_SOCIALE, liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri fissati per le cause di valore indeterminabile.
Stante il tenore RAGIONE_SOCIALEa pronuncia, va dato atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore del RAGIONE_SOCIALE
Commercialisti ed Esperti Contabili, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa seconda