Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7782 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7782 Anno 2024
PresidRAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 855/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-ricorrRAGIONE_SOCIALE – contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME
NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME CODICE_FISCALE, COGNOME NOME CODICE_FISCALE; COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
– intimati – nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME;
-controricorrRAGIONE_SOCIALE – avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza n. 525/2021 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 18/11/2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 9/1/2024 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE emetteva decreto ingiuntivo nei confronti dello RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per il pagamento di euro 74.572,61, oltre accessori e spese, all’RAGIONE_SOCIALE -per la fornitura d’RAGIONE_SOCIALE di immobili di proprietà dell’ RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, relativamRAGIONE_SOCIALE all’utenza 6383004.
Lo RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione e chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa i terzi cui erano stati trasferiti gli immobili, dei quali alcuni, una volta
chiamati, si costituivano; controparte a sua volta si costituiva e insisteva nella sua pretesa, in subordine chiedendo la condanna RAGIONE_SOCIALE opponRAGIONE_SOCIALE per ingiustificato arricchimento.
Il Tribunale con sRAGIONE_SOCIALEnza n. 1306/2018 rigettava l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo, e dichiarava altresì che lo RAGIONE_SOCIALE non avrebbe potuto avanzare alcuna domanda verso i terzi chiamati per non avere questi stipulato alcun contratto con l’RAGIONE_SOCIALE.
Lo RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, cui resisteva l’RAGIONE_SOCIALE ; resistevano altresì alcuni dei terzi chiamati.
Con sRAGIONE_SOCIALEnza n. 525/2021 la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata, revocava il decreto ingiuntivo. Motivava la decisione osservando che il gestore, pur avendo forma di società di capitali, erogava un RAGIONE_SOCIALE di natura pubblica, e pertanto richiamando Cass. sez. 3, 23 gennaio 2018 n. 1549, per cui il gestore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di erogazione di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE deve stipulare con i fruitori del RAGIONE_SOCIALE, rispettando gli obblighi di forma previsti per i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione, il contratto in forma scritta pena nullità. Nel caso in esame il primo giudice aveva ‘ritenuto irrilevante l’omessa produzione del contratto scritto sul presupposto RAGIONE_SOCIALE mancata contestazione dell’erogazione RAGIONE_SOCIALE fornitura’ ; la corte RAGIONE_SOCIALE ha però ritenuto inconferRAGIONE_SOCIALE il principio RAGIONE_SOCIALE non contestazione trattandosi di questione di forma scritta ad substantiam . D’altronde il requisito di detta forma non sarebbe stato recuperabile neppure con il contratto stipulato dall’appellante, prima RAGIONE_SOCIALE istituzione dell’RAGIONE_SOCIALE, con il Comune di RAGIONE_SOCIALE, dovendo la forma ad substantiam applicarsi anche alle eventuali successive modificazioni contrattuali, e comunque non sarebbe neppure stato provato che ‘il contratto del 1980 si riferisca proprio alla fornitura oggetto di lite’, considerati i luoghi in cui si trovavano gli immobili. Tutti gli altri motivi del gravame rimanevano pertanto assorbiti.
L’RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso, articolato in cinque motivi; lo RAGIONE_SOCIALE si è difeso con controricorso.
Considerato che:
Con il primo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., ‘contrasto con l’art. 1327 c.c. e RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza’ di legittimità.
1.1 Il giudice d’appello si sarebbe fondato sugli ‘errati presupposti che l’RAGIONE_SOCIALE, azienda RAGIONE_SOCIALE costituita in forma di società per azioni e gestore del RAGIONE_SOCIALE, sia una Pubblica Amministrazione’ e pertanto debba stipulare i contratti con forma scritta ad substantiam . Questo confliggerebbe con S.U. 9 agosto 2018 n. 20684, per cui alle aziende speciali, in quanto dotate di natura imprenditoriale, non è imposta la forma scritta ad substantiam , potendo stipulare anche per facta concludentia o mediante esecuzione RAGIONE_SOCIALE prestazione ai sensi dell’articolo 1327 c.c., vigendo nei suoi confronti ‘il principio generale RAGIONE_SOCIALE libertà delle forme di manifestazione RAGIONE_SOCIALE volontà negoziale’. E la ricorrRAGIONE_SOCIALE sarebbe proprio un’azienda RAGIONE_SOCIALE, per cui tra le parti sussisterebbe quantomeno un contratto concluso per facta concludentia .
1.2 EffettivamRAGIONE_SOCIALE S.U. 20684/2018 svincola dall’obbligo RAGIONE_SOCIALE forma scritta ad substantiam l’azienda RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE; e ciò, peraltro, ‘in ragione RAGIONE_SOCIALE natura imprenditoriale dell’attività svolta’, che costituisce il vero e proprio fondamento RAGIONE_SOCIALE libertà formale (cfr. da ultimo Cass. ord. sez.3, 3 dicembre 2021 n. 38321). Tale requisito, dunque, avrebbe dovuto essere presRAGIONE_SOCIALE nel thema decidendum affrontato dai giudici di merito. Dal ricorso, nella illustrazione dello ‘svolgimento del processo’, nulla emerge in tal senso ; né dal motivo stesso si può evincere che in precedenza si fosse stato trattato questo profilo. Tantomeno, ciò non compare neppure – si osserva ad abundantiam , in quanto il ricorso deve essere autosufficiRAGIONE_SOCIALE – dalla sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata.
Il motivo, pertanto, introduce un novum , il che lo rende inammissibile.
Con il secondo motivo si censura la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c. per avere ‘statuito in contrasto’ con l’articolo 153 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.
2.1 Si sostiene che ‘nessun ulteriore contratto concluso con la forma scritta doveva essere richiesto tra utRAGIONE_SOCIALE e ‘nuovo’ gestore del RAGIONE_SOCIALE idrico RAGIONE_SOCIALE‘, poiché l’articolo 153 d.lgs. 152/2006, nel testo applicabile ratione temporis , prevedeva che le attività e le passività relative al RAGIONE_SOCIALE idrico RAGIONE_SOCIALE venivano trasferite al gestore, subentrante nei relativi obblighi. Si invoca giurisprudenza di q uesta Suprema Corte in materia e si richiama l’articolo 3 dello Statuto RAGIONE_SOCIALE ricorrRAGIONE_SOCIALE stessa, che prevede tale subentro.
2.2 Se è vero che dalla sRAGIONE_SOCIALEnza stessa emerge che l’attuale ricorrRAGIONE_SOCIALE aveva effettuato un subentro ex lege da un contratto che era stato stipulato con lo RAGIONE_SOCIALE dal Comune di RAGIONE_SOCIALE il 30 dicembre 1980, è altrettanto vero che la corte RAGIONE_SOCIALE esclude a ciò ogni rilievo, in quanto dichiara che ‘neanche è provato che il contratto del 1980 si riferisca proprio alla fornitura oggetto di lite’, apparendo invece riguardante, secondo il giudice d’appello, immobili diversi.
Il motivo, pertanto, per essere accolto dovrebbe far superare un accertamento fattuale contrario del giudice d’appello , cosa che ovviamRAGIONE_SOCIALE il giudice di legittimità non può compiere. La censura risulta quindi inammissibile.
Con il terzo motivo si lamenta che il giudizio d’appello si sarebbe svolto senza la regolare instaurazione del contraddittorio, con inammissibilità dell’appello e nullità RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnza, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c.
3.1 Si sostiene che l’atto d’appello non sarebbe stato notificato nei confronti di tutte le parti, nonostante che la sRAGIONE_SOCIALEnza RAGIONE_SOCIALE corte RAGIONE_SOCIALE sarebbe stata resa, oltre che nei confronti dell’attuale ricorrRAGIONE_SOCIALE, anche nei confronti di altre settanta parti, di cui sei costituitesi in appello, le altre venendo dichiarate contumaci. Ad alcune di queste, però, l’appellante non a veva ‘neanche tentato la notifica’ – NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME , rendendo così non integro il contraddittorio. Altri nove ‘destinatari’, per cui l’appellante si sarebbe avvalso dell’articolo 140 c.p.c., in realtà sarebbero deceduti oltre un anno prima (segue un elenco però di sette nomi con la data di decesso). A ciò dovrebbe aggiungersi che, ‘esaminando le notifiche dell’atto di appello depositate’, queste effettivamRAGIONE_SOCIALE non sarebbero state compiute nei
confronti di otto persone, di cui cinque sarebbero decedute, due sarebbero risultate sconosciute e una avrebbe rifiutato, senza che le notifiche fossero mai state rinnovate, così rendendo non integro il contraddittorio. Per di più il giudice d’appello avrebbe dichiarato contumace NOME COGNOME, ritualmRAGIONE_SOCIALE costituito, e non avrebbe indicato uno dei due omonimi NOME COGNOME ‘ai quali (entrambi) è stato notificato l’appello’.
Sussisterebbe pertanto (si invoca Cass. sez. 2, 28 marzo 2019 n. 8695) difetto di integrità del contraddittorio, non avendo il giudice disposto l’integrazione ex articolo 331 c.p.c., ciò cagionando nullità di tutto il secondo grado e RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnza che lo ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità.
3.2 Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto non indica (né sono indicati nella premessa del ricorso) specificamRAGIONE_SOCIALE i documenti da cui risulterebbero tutti gli esiti non corretti delle varie notifiche in appello, a parte di un ‘All.9’ che sembrerebbe riguardare esclusivamRAGIONE_SOCIALE certificati di morte.
Peraltro – si nota ad abundantiam – si tratta dei soggetti chiamati, e non come litisconsorti necessari, nel primo grado del giudizio dallo RAGIONE_SOCIALE, nei confronti dei quali non risulta che l’attuale ricorrRAGIONE_SOCIALE abbia proposto domand e. Lo stesso ricorrRAGIONE_SOCIALE, nella illustrazione del motivo (pagina 8 del ricorso), osserva che la sRAGIONE_SOCIALEnza di primo grado aveva affermato che i terzi chiamati non avevano stipulato alcun contratto con l’RAGIONE_SOCIALE, che nei loro confronti non aveva avanzato alcuna domanda, e che nel chiamarli in causa lo RAGIONE_SOCIALE a sua volta non aveva ‘formulato nei confronti degli stess i una precisa domanda di pagamento, utRAGIONE_SOCIALE per utRAGIONE_SOCIALE‘. In ogni caso, si sarebbe quindi dinanzi ad un ‘ evidRAGIONE_SOCIALE compresenza di cause scindibili, per cui, ex articolo 332 c.p.c., essendo ictu oculi decorsi i termini per proporre appello, non si sarebbe verificata alcuna nullità (e su questo ha correttamRAGIONE_SOCIALE argomentato la controricorrRAGIONE_SOCIALE).
4. Con il quarto motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., l’omesso esame di una circostanza decisiva, cioè RAGIONE_SOCIALE ‘effettiva esistenza del contratto di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE concluso in forma scritta’ tra le parti.
4.1 Si richiama il passo RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnza cui già si è fatto riferimento per dirimere il secondo motivo, così integralmRAGIONE_SOCIALE riportandolo: ‘Peraltro, a prescindere dalla questione RAGIONE_SOCIALE vigenza del principio <>, neanche è provato che il contratto del 1980 si riferisca proprio alla fornitura oggetto di lite, riguardando immobili siti in S. Lucia Sopra Contesse lotto D ed E pal. nn. NUMERO_CARTA
24-24 ( sic )
NUMERO_CARTA, piuttosto che le palazzine nn. 10-11-12 del lotto C, via Ca se NOME.
Si sostiene che il giudice d’appello non avrebbe ‘correttamRAGIONE_SOCIALE valutato’ una circostanza decisiva per il giudizio, stante l’effettiva esistenza del contratto in forma scritta concluso tra lo RAGIONE_SOCIALE ed il Comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE relativo alle ‘palazzine di NOME Bordonaro Lotto C INDIRIZZO. 16, Pal. 10-1112′, presRAGIONE_SOCIALE agli atti . Sarebbe quindi ‘evidRAGIONE_SOCIALE‘ che l’esistenza del contratto scritto si debba valutare al momento dell’emissione del decreto ingiuntivo, e non nella successiva fase dell’opposizione, e che pertanto il decreto ingiuntivo non avrebbe potuto essere annullato per l’eccepita ma errata inesistenza del contratto scritto. Inoltre sarebbero stati depositati (non si indica peraltro da chi) durante il giudizio d’appello ‘altri’ contratti stipulati tra l’appellante e il Comune di RAGIONE_SOCIALE per dimostrare che l’appellante ne llo stesso periodo di quello oggetto di causa avrebbe concluso contratti scritti per tutte le palazzine edificate a RAGIONE_SOCIALE, e che lo RAGIONE_SOCIALE per alc una di queste avrebbe ‘mai pagato alcuna fattura di consumo’, indebitandosi verso l’attuale ricorrRAGIONE_SOCIALE per circa 10 milioni di euro.
4.2 A tacer d’altro, il motivo non è ben comprensibile: il giudice d’appello, nel trascritto passo censurato, si riferisce a due luoghi definiti rispettivamRAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO Lucia Sopra Contesse e INDIRIZZO, e il motivo si avvale per censurarlo di una pretesa effettiva esistenza di un contratto scritto tra l’RAGIONE_SOCIALE e il Comune di RAGIONE_SOCIALE per ‘palazzine di NOME Bordonaro Lotto C INDIRIZZO. 16, Pal. 10 -1112′, presumibilmRAGIONE_SOCIALE volendo prospettare che questa sia la località di ‘INDIRIZZO‘. Tuttavia tale pretesa coincidenza non viene in alcun modo spiegata, né tantomeno provata, per cui il motivo risulta privo di autosufficienza.
Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c. l’omesso esame RAGIONE_SOCIALE circostanza decisiva ‘rappresentata dalla
domanda esperita dall’RAGIONE_SOCIALE di condanna dell’RAGIONE_SOCIALE per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. per il caso in cui fosse stato annullato il decreto ingiuntivo impugnato’.
5.1 L’attuale ricorrRAGIONE_SOCIALE nella comparsa di costituzione in primo grado av rebbe chiesto in via subordinata la condanna ex articolo 2041 c.c. di controparte; domanda che sarebbe ‘stata ribadita nella memoria conclusionale ed in quella di replica sempre del giudizio di primo grado’ e poi ‘espressamRAGIONE_SOCIALE reiterata nella comparsa di costituzione di risposta, nelle memorie conclusionali ed in quelle di replica anche del giudizio di appello’, ‘non essendo contestata l’avvenuta fornitura di RAGIONE_SOCIALE e il suo consumo nella misura pari a quella fatturata dall’RAGIONE_SOCIALE‘, per cui , ‘indipendRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE dal la sorte che poteva avere il rapporto contrattuale intercorrRAGIONE_SOCIALE tra l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, questo andava comunque condannato al risarcimento del danno per ingiusto arricchimento’. La domanda, però, non sarebbe stata esaminata nella sRAGIONE_SOCIALEnza qui impugnata.
5.2 A tacer d’altro, il motivo viene presentato come ‘violazione’ dell’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., espressamRAGIONE_SOCIALE qualificando una domanda che sarebbe stata proposta come ‘una circostanza decisiva per il giudizio’ non esaminata.
Si è dunque dinanzi ad un netto intrinseco errore di rito, e non ad una fattispecie di possibile riqualificazione da parte del giudicante. Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore dei controricorrenti, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrRAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore dei controricorrenti.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrRAGIONE_SOCIALE, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024