SENTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 6324 2025 – N. R.G. 00002519 2025 DEPOSITO MINUTA 09 12 2025 PUBBLICAZIONE 09 12 2025
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. NOME COGNOME Presidente;
Dr. NOME COGNOME Consigliere;
Dr. NOME COGNOME NOME Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° NUMERO_DOCUMENTO R.NUMERO_DOCUMENTO., avente ad oggetto ‘ altre controversie di diritto amministrativo ‘ , riservata in decisione all’esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell’art. 127/ter c.p.c. , in sostituzione dell’udienza collegiale del 19.11.2025, tra:
–
(C.F.
), già
in persona del
legale rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
(C.F.:
)
– appellante-
e
–
(C.F.:
), in persona del legale
rappresentante- di Napoli (C.F.: CODICE_FISCALE)
pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato
-appellato-
P.
C.F.
P.
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Napoli la successivamente ridenominata conveniva in giudizio, quale cessionaria dei crediti della società ‘RAGIONE_SOCIALE, l’ di secondo grado-
di per sentirlo condannare al pagamento di alcune fatture per servizi di pulizia, eseguiti a suo favore dalla cedente società RAGIONE_SOCIALE, per la somma di euro 54.514,79, oltre ad interessi.
Con sentenza n° 10527/2024, pubblicata in data 15.12.2024, il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda, osservando:
che parte attrice non aveva prodotto in giudizio il contratto scritto sulla base del quale la cedente RAGIONE_SOCIALE aveva reso le sue prestazioni;
che infondata era pure la domanda di ingiustificato arricchimento, atteso che parte attrice avrebbe dovuto, a tal fine, dare prova dell’effettivo impoverimento subito.
…
Contro tale sentenza ha proposto appello la proponendo due motivi e chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, la condanna dell’istituto scolastico convenuto al pagamento della somma di euro 54.514,79 per sorta capitale oltre ad interessi ex d.lgs. n° 231/2002 oppure, in via subordinata, della diversa somma ritenuta dovuta.
Si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato, nell’interesse dell’ istituto scolastico, chiedendo il rigetto dell’appello.
…
Il consigliere istruttore, con ordinanza datata 22.10.2025, ha rinviato la causa, ai sensi degli artt. 348 bis comma 1, 350 comma 3 e 350 bis c.p.c., all’udienza del 19.11.2025 per la discussione davanti al collegio, con contestuale sostituzione ai sensi dell’art. 127/t er c.p.c. della detta udienza con il deposito telematico di note scritte delle parti nonché con termine a queste ultime, fino a dieci giorni prima, per note conclusionali.
All’esito delle note il collegio ha assegnato la causa a sentenza, riservandosene il deposito nel termine di trenta giorni ai sensi del l’art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L’atto di appello è manifestamente infondato .
Va premesso che è pacifico che, in base al disposto degli artt. 16 e 17 R.D. 2440/23, tutti i contratti con la Pubblica Amministrazione devono essere redatti, a pena di nullità, in forma
scritta, con la sottoscrizione, ad opera dell’organo rappresentativo esterno dell’ente e della controparte, di un unico documento (salva la deroga -che comunque non vale per i contratti di appalto pubblico – prevista dall’art. 17 R.D. 2440/23 per i contratti con le ditte commerciali, che possono essere conclusi a distanza, a mezzo di corrispondenza) in cui siano specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto (cfr., tra le innumerevoli pronunce, Cass., sez. 1, n° 6555 del 20/03/2014).
Nemmeno si può dubitare che l’obbligo della forma scritta riguardi pure gli istituti scolastici: il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 ha sì conferito loro autonomia gestionale ed amministrativa, con autonoma soggettività giuridica, ma essi continuano tuttavia ad agire in veste di organi statali e non di soggetti distinti dallo Stato (cfr. Cass., sez. 3, n° 19158 del 06/11/2012; cfr. anche l’art. 1, comma 2, del d .lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il quale testualmente prevede: ‘ Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative ….. ‘).
Ciò posto, con il primo motivo di appello la invoca il diritto dell’Unione europea, sostenendo che né la direttiva europea che è stata successivamente trasfusa nel d.lgs. n° 231/2002 né qualsivoglia altra direttiva e norma del diritto europeo sanciscono la necessità della forma scritta per i contratti tra imprese ed enti del comparto pubblico.
Il motivo è manifestamente infondato.
La direttiva europea successivamente trasfusa, nel diritto interno, nel d.lgs. n° 231/2002 non aveva la finalità di disciplinare la forma dei contratti della Pubblica Amministrazione, ma unicamente le conseguenze del ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali, tant’è che essa nulla dice circa la forma che devono avere i contratti.
Né la materia della forma che devono avere i contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione è oggetto di altre norme del diritto comunitario che sanciscano l’obbligo della libertà delle forme.
Appare pertanto evidente che, in mancanza di qualsivoglia prescrizione del diritto europeo in senso contrario, il diritto interno è libero di prevedere per i contratti con le pubbliche amministrazioni la forma che preferisce e quindi, per quanto riguarda il diritto italiano, quella scritta.
…
Con il secondo motivo di appello la sostiene che, anche laddove la forma scritta del contratto sia richiesta a pena di nullità, la prova dell’esistenza di esso ben può essere dedotta dai comportamenti delle parti o da altri documenti prodotti in giudizio.
Anche tale motivo è manifestamente infondato.
Laddove, infatti, la forma scritta del contratto sia richiesta a pena di nullità la prova dell’esistenza di quest’ultimo non può essere dedotta né dai comportamenti tenuti dalle parti né dalla produzione in giudizio di documenti diversi dal contratto: la produzione del quale costituisce, infatti, l’unico mezzo idoneo a dimostrare che il requisito della forma scritta sia stato effettivamente rispettato e che, quindi, sussista il diritto invocato, la cui esistenza deriva esclusivamente dal rispetto di quella forma (cfr. Cass., sez. 1, n° 25999 del 17/10/2018).
Per le medesime ragioni non possono avere alcuna valenza sostitutiva della produzione in giudizio del contratto scritto nemmeno la confessione o il riconoscimento di debito (cfr. Cass., sez. 1, n° 621 del 15/01/2007).
…
In conclusione, l’atto di appello va rigettato.
Quanto alle spese processuali, essendosi pervenuti, all’esito del presente giudizio , alla conferma della sentenza di primo grado ed al rigetto dell’atto di ap pello, devono essere liquidate solo quelle relative al giudizio di impugnazione.
Ritiene questa Corte che, alla luce della non particolare complessità della vicenda, ci si possa attenere ai valori minimi previsti per il grado di appello dalla tabella 12 allegata al D.M. n° 147/22, scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000 (valore così individuato tenendo conto dell’entità complessiva della somma richiesta) .
Alla luce di tali criteri l ‘appellante va condannato al pagamento, a favore dell’appella to, delle somme indicate in dispositivo.
Sussistono infine i presupposti, ai sensi de ll’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n° 115 del 2002, per il versamento da parte dell’appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell’appello .
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
-rigetta l’appello proposto dalla contro la sentenza n° 10527/2024, pubblicata in data 5.12.2024 dal Tribunale di Napoli;
-condanna l’appellante al pagamento in favore dell’appellato di spese ed onorari di giudizio, liquidati in euro 7.160,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi de ll’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n° 115 del 2002, per il versamento da parte dell’appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi cato, pari a quello dovuto per la proposizione dell’appello.
Napoli, così deciso all’esito della camera di consiglio del 3.12.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME