Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1218 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1218 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8793/2023 R.G . proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in Caserta INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lA rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
ASL SALERNO
-intimata- avverso sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 1319/2022 depositata il 7.10.2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.1.2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE ha agito nei confronti della Azienda sanitaria provinciale (ASP) di Salerno con ricorso ex art.702bis c.p.c. assumendo di aver provveduto ad effettuare forniture di materiale di dispositivi medici, in esecuzione delle fatture richiamate nella nota di debito n. 1 B del 10.1.2015, che riportava in modo dettagliato, rispetto alle singole fatture pagate dall’ASP di Salerno, il numero di ciascuna fattura, la data di emissione, la data di scadenza, l’importo nominale, la data di pagamento della sorte capitale e il conteggio degli interessi da ritardato pagamento per ciascuna fattura, per un totale complessivo di € 385.361,58 alla data di emissione della nota di debito.
Dopo la costituzione della resistente ASP Salerno, il Tribunale con ordinanza del 12.5.2019 ha rigettato la domanda di COGNOME
Avverso la predetta ordinanza di primo grado ha proposto appello COGNOME a cui ha resistito l’appellata ASP.
La Corte di appello di Salerno con sentenza n.1319 del 7.10.2020 ha respinto il gravame.
La Corte di appello ha ritenuto che il contratto di fornitura di prodotti farmaceutici non fosse assistito dal necessario requisito formale prescritto dall’art.11, comma 13, del codice dei contratti pubblici; il vizio era rilevabile d’ufficio e comunque era stato eccepito ex adverso; il contratto non poteva essere concluso ex art.1327 cod.civ.; la questione era rilevante in relazione alla domanda di pagamento degli interessi.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE svolgendo due motivi.
La ASP Salerno non si è costituita in sede di legittimità.
In data 8.1.2025 la ricorrente ha depositato nota d’udienza qualificata « Istanza di trattazione in pubblica udienza » con cui ha tuttavia semplicemente richiamato le proprie deduzioni e
conclusioni, chiedendo la cassazione della pronuncia impugnata, alternativamente con rinvio o con decisione nel merito.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 11, comma 13, del d.lgs. 163/2006, e si duole che la Corte di appello di Salerno abbia erroneamente ritenuto la nullità del contratto per mancanza di forma scritta, senza aver considerato l’applicabilità ratione temporis degli artt. 16 e 17 del r.d. 2440/1923 e senza aver valutato gli importi degli affidamenti «sotto soglia».
La ricorrente osserva che gli affidamenti (licitazioni private, affidamenti) da cui derivavano le forniture (in taluni casi successivamente prorogate), sistematicamente pagate in ritardo, erano precedenti al 1.7.2006 (data di entrata in vigore del Codice degli appalti di cui al d.lgs.163 del 2006) e, pertanto, anche laddove si fosse voluta accettare la prospettazione di organismo di diritto pubblico in capo alla ASP controricorrente, avrebbe dovuto trovare applicazione la disciplina di cui al precedente r.d. 2440 del 1923 che all’art. 16, comma 4, espressamente prevede « I processi verbali di aggiudicazione definitiva, in seguito ad incanti pubblici o private licitazioni, equivalgono per ogni legale effetto al contratto », mentre il successivo art. 17 chiarisce che « I contratti … possono anche stipularsi … per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali. »
Inoltre -aggiunge la ricorrente – gli accordi, oltre ad avere valida forma scritta, riguardavano una serie di contratti «sotto soglia» comunitaria e, conseguentemente, anche da questo punto di vista, risultava inappropriata l’applicazione del Codice degli appalti, avvenuta senza che il giudice svolgesse alcun esame sul punto.
Se avessero analizzato la documentazione prodotta e le allegazioni -prosegue la ricorrente il giudice del merito e quello dell’appello avrebbero riscontrato ictu oculi il valore sottosoglia anche delle aggiudicazioni successive al 1.7.2006, con la dovuta precisazione che le proroghe contrattuali di aggiudicazioni anteriori al 1.7.2006 dovrebbero comunque essere attratte alla disciplina del r.d. n. 2440/1923.
Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione del d.lgs. n. 231 del 2002 nella parte in cui il termine « transazione commerciale » viene identificato con il significato giuridico di contratto in luogo della sequenza contabile di rapporto di credito -debito e della conseguente autonomia della domanda degli interessi e non dell’accessorietà rispetto all’importo della fattura già pagato. La ricorrente assume erroneo il presupposto dell’applicabilità degli interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002, rispetto alla allegazione e/o riferimento di un contratto tra le parti: l’applicazione degli interessi di mora secondo la direttiva europea nasce per contrastare il ritardo nei pagamenti commerciali tra imprese e pubblica amministrazione. Aggiunge la ricorrente che il richiamo della normativa italiana al termine transazione commerciale (non identificabile con il termine contratto sul piano internazionale) nasce dall’esigenza di sanzionare tutti i pagamenti eseguiti con ritardo rispetto alle scadenze delle fatture; inoltre la lettura delle fatture consente di ravvisare tutti gli elementi della transazione commerciale e la violazione degli obblighi contabili del debitore, privato o pubblico, in quanto anche laddove non vi fossero termini di scadenza in fattura, si applicherebbe la normativa che li prevede espressamente.
6. Il primo motivo di ricorso è fondato nel suo primo profilo, in tema di inapplicabilità ratione temporis del Codice degli appalti del
2006, assorbito il secondo profilo, inerente il carattere sottosoglia dei contratti in questione.
6.1. Secondo questa Corte, in tema di appalti pubblici, nel regime anteriore al d.lgs. n. 163 del 2006, in ambito di contratti stipulati dalla P.A. con il sistema dell’asta pubblica o della licitazione privata, il processo verbale di aggiudicazione definitiva equivale per ogni effetto legale al contratto, con forza immediatamente vincolante anche per l’Amministrazione appaltante, da un lato, perché l’art. 16 del r.d. n. 2440 del 1923 non è stato abrogato dalla l. n. 109 del 1994, rispetto alla quale non presenta profili di incompatibilità, dall’altro lato, perché il d.P.R. n. 554 del 1999, recante il regolamento di attuazione della l. n. 109 cit., non possiede efficacia precettiva derogatoria del summenzionato art. 16 (Sez. 1, n. 9499 del 6.4.2023).
6.2. La Corte di appello si è totalmente sottratta all’accertamento di fatto circa la data dei contratti, che, secondo la ricorrente, riguardavano proprio forniture antecedenti il 1.7.2006, alle quali non era quindi applicabile ratione temporis il Codice degli appalti di cui al d.lgs. 163/2006 ma il citato art. 16 del r.d. 2440/1923, secondo cui il processo verbale di aggiudicazione definitiva equivale per ogni effetto legale al contratto.
Ciò concreta una motivazione meramente apparente, completamente carente del giudizio sul fatto storico, e perciò inidonea a dar conto del percorso logico seguito dal giudicante. Vizio questo di cui la ricorrente si è implicitamente lamentata allorché ha osservato che « il mancato accertamento sottostante delle fatture depositate e dei riferimenti contenuti in ciascuna di esse (con richiamo evidentemente a aggiudicazioni anteriori al 1.7.2006) costituisce un ulteriore profilo di error in iudicando e falsa applicazione della legge del Giudice dell’Appello in quanto impedisce una analisi corretta e completa da parte del Giudice di merito che compie invece una valutazione pregiudiziale ma erronea
nel percorso logico deduttivo. Le fatture sottostanti sono tutte del 2004, 2005, 2006, alcune del 2007 e del 2008, presupponendo una fonte anteriore all’entrata in vigore del codice degli appalti del 1.7.2006; basterebbe questo dato a far rilevare l’erroneità della pronuncia di appello che, lungi dal fare una verifica di questo tipo, ha errato nel non considerare applicabile la disciplina vigente del tempo sino al 1.7.2006. »
Il secondo motivo, inerente la corretta applicazione della nozione di transazione commerciale ex d.lgs.231 del 2002, resta conseguentemente assorbito.
Per i motivi esposti occorre accogliere il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassare la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviare la causa alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione